DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 10 agosto 2000, n.368
Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello
dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica,
a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante: ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed il relativo
regolamento finanziario di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995,
n. 392, in particolare all'articolo 8 per le funzioni di coordinamento di area geografica
da affidare ai direttori degli istituti italiani di cultura con qualifica dirigenziale;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma 5, 19,
comma 11 e 49, comma 5, che prevedono il rinvio alla disciplina dello speciale ordinamento
di settore per le qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 21
settembre 1994, n. 605, sull'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero
degli affari esteri;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n.
127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150, sul ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
istitutivo di una distinta sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267, sul regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici
dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10
settembre 1999, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello
dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli
affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante
norme sul riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28
luglio 1999, n. 266;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 31/2000, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Amministrazione degli affari esteri
1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione
di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera
diplomatica.
2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le
seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale;
a) direzione di strutture dirigenziali;
b) consulenza, ricerca e studio;
c) attivita' ispettiva.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
conferiti nel numero di nove unita', delle quali non oltre tre da destinare ai
posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti
nel numero di quarantacinque unita', delle quali non oltre ventidue da destinare ai
posti-funzione all'estero.
Per l'area della promozione culturale gli incarichi di
livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unita', dei quali
dieci da destinare ai posti-funzione all'estero.
4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono
individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni
organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero
degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
n. 267, e dall'articolo 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
a) direttore generale della Direzione generale per gli
affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte
dei conti);
c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e
la cifra;
d) consigliere ministeriale per attivita' ispettive in
materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli
uffici all'estero;
e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a
cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di
bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono
individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni
organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero
degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
241 del 13 ottobre 1999 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.
1) Area amministrativa:
a) vice direttore generale della Direzione generale per gli
affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli
affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;
c) capo dell'Ufficio I (centro per l'informatica) del
Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
d) capo dell'Ufficio III (corrieri) del Servizio per
l'informatica, le comunicazioni e la cifra;
e) capo dell'Ufficio I (studi) del Servizio storico,
archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti);
f) capo dell'Ufficio II (archivio storico diplomatico) del
Servizio storico, archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti);
g) capo dell'Ufficio III (biblioteca) del Servizio storico,
archivi e documentazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti);
h) capo dell'Ufficio XI (competente fra l'altro per gli
acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo;
i) capo dell'Ufficio XII (competente fra l'altro per il
personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo;
l) capo dell'Ufficio III (affari consolari) della Direzione
generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a
quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di
bilancio, o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le
strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2) Area della promozione culturale:
a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra
questi non piu' di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a
competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
n. 267.
Art. 2.
Posti-funzione all'estero
1. Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 114,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della
legge 6 febbraio 1985, n. 15 ed in particolare della tabella A) per le funzioni all'estero
annessa alla predetta legge, i posti-funzione all'estero sono individuati in relazione
alle seguenti funzioni:
a) direzione di uffici consolari di prima categoria e
collaborazione nei consolati generali;
b) esperti amministrativi per consulenza, ricerca, studio
ed attivita' ispettive in materia amministrativa e contabile presso le rappresentanze
diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni
internazionali;
c) responsabili della gestione dei servizi amministrativi
decentrati di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
2. Il numero dei posti-funzione all'estero, ai quali
destinare dirigenti generali o di prima fascia, e' individuato come segue:
a) un posto-funzione di capo di consolato generale;
b) due posti-funzione di esperto amministrativo capo presso
le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le
organizzazioni internazionali, per le attivita' di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
con competenza anche per piu' Paesi.
3. Il numero dei posti-funzione all'estero di livello
dirigenziale non generale, e' individuato come segue:
a) sette posti-funzione di capo di consolato generale o di
consolato, ovvero di collaborazione nei consolati generali;
b) quindici posti-funzione di cui alle lettere b) e c) del
comma 1.
Art. 3.
Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale
non generale per l'area della promozione culturale
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono
individuati gli istituti italiani di cultura all'estero di maggiore rilevanza a cui
preporre dirigenti dell'area della promozione culturale in numero di dieci, con
particolare riguardo all'attivita' di coordinamento della promozione culturale di
determinate aree geografiche.
Art. 4.
Norme di prima attuazione
1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) per il conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale presso l'Amministrazione centrale e dei posti-funzione all'estero di cui al
regolamento stesso, la scelta e' effettuata valutando, in primo luogo, i dirigenti in
servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e, successivamente, quelli presenti nel ruolo unico dei dirigenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.
l50, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento
delle specifiche attivita' del Ministero degli affari esteri;
b) per gli incarichi ed i posti-funzione che rimangono
ancora disponibili si provvede attraverso un concorso specifico, nel rispetto delle norme
concernenti la programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di governo, registro n. 123, foglio n. 4
La sezione del controllo, nell'adunanza del 23 novembre
2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:
dell'art. 1, comma 4, lettera b);
dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera e), limitatamente
alle parole "individuato fra i dirigenti gia' appartenenti alla qualifica
dirigenziale speciale degli esperti della ricerca storico-diplomatica, di cui all'art. 132
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18";
dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera f) limitatamente
alle parole: "individuato fra i dirigenti gia' appartenenti alla qualifica
dirigenziale speciale degli esperti della ricerca storico-diplomatica, di cui all'art. 132
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18";
dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera g), limitatamente
alle parole: "individuato nel dirigente gia' appartenente alla qualifica dirigenziale
speciale di direttore della biblioteca di cui all'art. 134 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
e' il seguente:
"Art. 2 (Revisione degli organici delle qualifiche
dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali
dell'area della promozione culturale). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non
superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999 a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a
lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:
a) alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente
e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto
dalla riforma;
b) alla individuazione del numero dei posti-funzione
all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;
c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di
direzione di istituti italiani di cultura all'estero".
Note alle premesse:
- Il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione
e' il seguente:
"[Il Presidente della Repubblica] Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
e' riportato nella nota al titolo.
- La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina
delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta
del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni
finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali".
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401, reca: "Riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della
lingua italiane all'estero".
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile
1995, n. 392, reca: "Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento
e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura
all'estero".
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro degli
affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, e' il seguente:
"Art. 8 (Funzioni di coordinamento di area). - 1. Il
Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la
promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre
1990, n. 401, puo' attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle
iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai
direttori con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente del ruolo dirigenziale
degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonche' ai direttori nominati ai
sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento
di cui al presente articolo puo' comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha
sede l'istituto al cui direttore e' stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del
presente articolo".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative
al reclutamento del personale di ricerca".
- Il testo del comma 11 dell'art. 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione
delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi
ordinamenti.
- Il testo del comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi
che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati e
le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di
servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative
di settore del Ministero degli affari esteri".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" .
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione
e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi, legge di semplificazione
1998".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, reca: "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti".
- Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e' il seguente:
"3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti,
reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati
per specifiche e particolari professionalita' tecniche sono iscritti, nell'ambito delle
rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalita'.
I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei
cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale,
sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione".
- Il testo dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per il riordino della
carriera diplomatica). - 1. Al fine di potenziare l'attivita' del Ministero degli affari
esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalita' delle strutture
dell'amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli istituti
italiani di cultura all'estero, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a
disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico
metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto
di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica
presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli
aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il
trattamento economico fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base dei
criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario,
la reperibilita', l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per
esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potra'
comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto
nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonche' nel bilancio dello
Stato. In fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili
in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a
quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale
sperequazione;
b) conferma e rafforzamento della specificita' e
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta
carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale
che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini
professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e
aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;
c) revisione dei gradi mediante accorpamento;
incremento dell'organico della carriera diplomatica, con
esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e Ministro
plenipotenziario di 1a classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico
esistente alla data del 1o luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti
dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le
organizzazioni internazionali; a tale scopo e' autorizzata la spesa massima di lire 7,581
miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809
miliardi a decorrere dall'anno 2001;
d) revisione del sistema di progressione in carriera
mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli
incarichi con maggiori responsabilita' ai funzionari piu' meritevoli che abbiano
completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi
e delle risorse finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di
valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle
responsabilita' attribuite e dei risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei
periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c) e
d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilita' presso
gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonche' l'assegnazione ai posti presso gli
uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti,
assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;
f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la
dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e
compatibilita' previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione
di ogni meccanismo di indicizzazione;
g) definizione di un trattamento economico omnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente
stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennita' di posizione in godimento, nonche'
in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la
valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonche' per la
costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in
materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;
i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo
schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di
carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1999, n. 267, reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione
centrale del Ministero degli affari esteri".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, e' il seguente:
"1. L'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'Amministrazione centrale). - La carica di segretario generale e' conferita ad un
ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni
di vice segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore
generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il
patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
dell'istituto diplomatico.
Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di
vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e
dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze
di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi
anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione,
nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un
dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un
Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono
essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di
ambasciata.
Le funzioni di vice capo di Gabinetto, vice capo servizio e
di vice direttore dell'istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di
grado non inferiore a consigliere di ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio
possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di
legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di
Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non
inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro
degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28
luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate
nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo non attribuibili a
funzionari della carriera diplomatica .".
- Il testo dell'art. 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
"Art. 132 (Esperti nella ricerca storico-diplomatica).
- Gli esperti nella ricerca storico-diplomatica prestano
servizio presso l'ufficio studi del servizio storico e documentazione e presso l'archivio
storico-diplomatico per lo svolgimento delle funzioni attribuite rispettivamente
all'ufficio suddetto dalle lettere c), d), e) 3f) dell'art. 15 ed all'archivio
storico-diplomatico dall'art. 21.
I contingenti del personale del ruolo degli esperti nella
ricerca storico-diplomatica da assegnare all'ufficio suddetto e dall'archivio
storico-diplomatica sono determinati con il decreto del Ministro di cui all'art. 25.
Il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca
storico-diplomatica comprende le seguenti qualifiche:
esperto capo nella ricerca storico-diplomatica;
esperto nella ricerca storico-diplomatica;
esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica.
Al ruolo si accede mediante concorso per esame cui sono
ammessi, purche' non abbiano superato i trentacinque anni di eta':
a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di
Stato;
b) gli impiegati di cui all'art. 134 e quelli della
carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;
c) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in
materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in
archivistica.
La promozione ad esperto nella ricerca storico-diplomatica
e' effettuata a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti
aggiunti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a esperto capo e' effettuata mediante
scrutinio per merito comparativo fra gli esperti nella ricerca storico-diplomatica che,
oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio
nella qualifica".
- Il testo dell'art. 134 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
"Art. 134 (Personale di biblioteca). - Il direttore
della biblioteca sopraintende all'ordinamento e al funzionamento della biblioteca.
I bibliotecari coadiuvano il direttore della biblioteca
nelle sue funzioni.
La qualifica direttiva di direttore della biblioteca e'
conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi:
a) i bibliotecari dell'amministrazione degli affari esteri
che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di
bibliotecario;
b) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche
pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di II classe,
purche' non abbiano compiuto i quarantacinque anni di eta'.
Al direttore della biblioteca spetta il trattamento
economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo sei anni di effettivo servizio nella
qualifica gli e' attribuito previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione,
il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670.
Alla qualifica direttiva di bibliotecario si accede
mediante concorso per esami cui sono ammessi, purche' non abbiano compiuto i trentacinque
anni di eta':
a) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche
pubbliche governative;
b) i liberi docenti e gli assistenti universitari di ruolo
in biblioteconomia, paleografia, diplomatica, archivistica e in materie giuridiche,
economiche e sociali.
Ai bibliotecari spetta il trattamento economico inerente
all'ex coefficiente 402. Dopo cinque armi di effettivo servizio nella qualifica e' loro
attribuito, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, il trattamento
economico inerente all'ex coefficiente 500.
Il personale puo' essere inviato a seguire corsi di
informazione e di aggiornamento".
- L'argomento della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e'
riportato nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 3 dell'art. 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
"Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro
richiedera' il parere del consiglio di amministrazione, ai funzionari predetti possono
peraltro essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione".
- Il testo del comma 4 dell'art. 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
"Il personale della carriera direttiva amministrativa
puo' prestare servizio all'estero in numero complessivo non superiore al 50% dell'organico
del ruolo".
- Il testo dell'art. 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15,
e' il seguente:
"Art. 9. - Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione permanente di
finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, possono essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite
massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli
uffici operanti nell'area di loro competenza:
attivita' di collaborazione e consulenza in materia
amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo
esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese
di cui all'art. 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilita',
nonche' il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate - nei casi in cui cio'
sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato - prima del loro inoltro alla
ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.
Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i
servizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati
alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree,
specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti
viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati
emersi nel corso della gestione. Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene
trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie
scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene
erogata la valuta. Delle somme cosi' erogate il funzionario responsabile del servizio
ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalita' di cui all'art. 2, secondo comma.
A ciascun servizio e' preposto un funzionario con qualifica
dirigenziale.
Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i
servizi amministrativi decentrati sono istituiti posti di commissario regionale capo primo
commissario regionale, commissario regionale, nonche', in relazione alle esigenze dei
singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo,
da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale
appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera
direttiva amministrativa.
Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresi'
attivita' ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre
viciniori.
L'indennita' base di cui all'art. 171, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ai dirigenti
amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'art. 114, terzo
comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
stabilita nelle misure di cui alla tabella B annessa alla presente legge.
Con le modalita' di cui al primo comma e nel limite ivi
indicato puo' essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi
decentrati".
- Il testo dell'art. 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15,
e' il seguente:
"Art. 10. - Con norme regolamentari da emanarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono
disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'art. 9; il
periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo
accreditamento presso le autorita' dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il
collegamento dei servizi stessi con la direzione generale del personale e
dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e
degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi
decentrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto
conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali la riorganizzazione
dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero".
Nota all'art. 4:
Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare
le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita'
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il
numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee,
secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello
stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero
delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore
all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre
1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere
realizzata una riduzione di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli
anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a
duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro
il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'.
In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al
comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni
dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di
personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere
disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme
speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le
nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi
di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate,
le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione
illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso,
finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di
semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico
riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire
all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai
fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e'
diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o
all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unita' i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione
della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo,
di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a
3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita'
di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma
8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro
e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al
servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita'
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e
le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle
direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base
della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede
nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali
di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due
qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere
direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata
su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e
finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere
un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, settimo e ottavo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in
materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2
dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree
funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede
regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono
inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale
destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari
gia' addetti agli specifici settori scelti sulla base della loro esperienza professionale
e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle
qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro
approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il
Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi
1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili
professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni
sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento
del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato
di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle
stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente
comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui
all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni
superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma
3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale
da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50
per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una
quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti,
le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad in regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto
alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo
criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione
programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando,
ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il
personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica
anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai
commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale; in particolare per nuove assunzioni; di
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per
le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione
del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a
duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43,
comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la
medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli
enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una
percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione
annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra
disposizione ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta
unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale
delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico
di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2
e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste
di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri
ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteri'ore incremento di 2.000 unita' da
assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed
autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni
caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con
un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la
contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti
contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in
favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata
esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in
concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano
al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce
avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".