LEGGE 21 dicembre 2001, n.442 (1)
pubblicata nella G.U. n. 298 del 24-12-2001

Disposizioni  integrative  in  materia  di  impiegati  a contratto in
servizio  presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari
e gli Istituti italiani di cultura all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                        (Proroga di termini).

1.  E'  prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  la scadenza per l'immissione nei
ruoli  del  Ministero  degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1,
comma  134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle
dotazioni  organiche  esistenti,  della quota residua del contingente
per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla
data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze
diplomatiche   e   gli   Uffici   consolari  con  contratto  a  tempo
indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.
2.   Il  termine  di  cui  al  comma  1  e'  prorogato  limitatamente
all'inquadramento  del  solo  personale  a  contratto con mansioni di
concetto nella posizione economica B3.

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati   il   valore   e   l'efficacia  degli  atti  qui
          trascritti.

          Nota all'art. 1:
                - L'art.  1,  comma 134 della legge 23 dicembre 1996,
          n.  662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica" e' il seguente:
              "Art.  1. - 134. Gli impiegati di cittadinanza italiana
          in  servizio  presso  le  rappresentanze diplomatiche e gli
          uffici   consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato
          possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari
          esteri,  nell'ambito  delle dotazioni organiche determinate
          ai  sensi  dell'art.  22, comma 16, della legge 23 dicembre
          1994,  n.  724,  in  numero massimo di cinquanta unita' per
          ciascun  anno  del  triennio  1997-1999,  tramite  appositi
          concorsi  per  titoli  ed  esami  purche'  in  possesso dei
          requisiti  prescritti  per  le  qualifiche  cui  aspirano e
          purche'  abbiano  compiuto  almeno  tre  anni  di  servizio
          continuativo  e  lodevole.  Le  relative  modalita' saranno
          fissate  con  decreto  del Ministro degli affari esteri, di
          concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e con il
          Ministro  del  tesoro.  Gli  impiegati  a  contratto  cosi'
          immessi  nei  ruoli  sono  destinati,  quale  sede di prima
          destinazione,  a prestare servizio presso l'amministrazione
          centrale per un periodo minimo di due anni".

      
                               Art. 2.
                   (Immissioni nei ruoli organici)

1.  Gli  impiegati  a  contratto di cittadinanza italiana in servizio
presso  le  Rappresentanze  diplomatiche,  gli Uffici consolari e gli
Istituti  italiani  di  cultura all'estero possono essere immessi, in
deroga  all'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e
successive  modificazioni,  nei  ruoli  organici  del Ministero degli
affari  esteri,  nell'ambito  delle dotazioni organiche esistenti, in
numero  massimo  di  cento  unita'  per  anno,  incluse le immissioni
attuate  ai  sensi  dell'articolo  167,  primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'articolo  1  del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sino
al raggiungimento del numero complessivo di duecento unita' nel corso
del  quinquennio  successivo  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.
2.  Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed
esami,  per  i  candidati in possesso dei requisiti prescritti per le
posizioni  economiche  delle  aree  funzionali  e  i relativi profili
professionali  cui  concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni
di servizio continuativo e lodevole.
3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto  con il Ministro per la funzione
pubblica.
4.  Il  personale  a  contratto immesso nei ruoli e' tenuto, entro un
quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno
diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
5.  Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo
152,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  come  sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo  7  aprile  2000,  n.  103,  e' integrato delle unita' di
personale  a contratto assunte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge  1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale e'
stata  prorogata  al  31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28
luglio  1999,  n.  266, purche' in servizio alla data del 31 dicembre
2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento.

      
                  Nota all'art. 2:
              -  L'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449,
          recante   "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica", e' il seguente:
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.
              Per  l'anno  1998, il predetto decreto e' emanato entro
          il  31 gennaio  dello  stesso  anno,  con l'obiettivo della
          riduzione  complessiva  del personale in servizio alla data
          del  31 dicembre  1998,  in  misura non inferiore all'1 per
          cento  rispetto  al  numero  delle  unita'  in  servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni  2002  e  2003 deve essere realizzata
          un'ulteriore  riduzione di personale non inferiore allo 0,5
          per  cento  rispetto  a  quello  in servizio al 31 dicembre
          1997.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legisiativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da  mettere a concorso viene effetuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  1,  commi  settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12. (Omissis).
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi l e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988,  n 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare  per nuove assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art.  9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre  1996,  n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, come
          modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della legge
          15  maggio  1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23  dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso  delle  verifiche  previste  dall'art.  1, com-ma 62,
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
          segreto d'ufficio".
              -   Il  primo  comma  dell'art.  167  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
          "Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  Affari  Esteri",
          come  sostituito  dall'art.  1  del  decreto  legislativo 7
          aprile   2000,   n.  103,  concernente  la  disciplina  del
          personale    assunto    localmente   dalle   rappresentanze
          diplomatiche,  dagli  uffici  consolari  e  dagli  istituti
          italiani  di cultura all'estero, ai sensi dell'art. 4 della
          legge 28 luglio 1999, n. 266, e' il seguente:
              "Art.  167  (Riserva  di  posti  per  gli  impiegati  a
          contratto  in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli
          organici).  -  In  occasione  dei concorsi per l'accesso ai
          ruoli  organici del Ministero degli affari esteri, il dieci
          per  cento  dei  posti  messi  a concorso e' riservato agli
          impiegati  di  nazionalita'  italiana con contratto a tempo
          indeterminato  in possesso dei requisiti previsti dal bando
          di concorso".
              -   Il  primo  comma  dell'art.  152  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, come
          sostituito  dall'art.  1  del  decreto legislativo 7 aprile
          2000, e' il seguente:
              "Art.  152  (Contingente  e durata del contratto). - Le
          rappresentanze  diplomatiche, gli uffici consolari di prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere  personale  a contratto per le proprie esigenze di
          servizio,    previa   autorizzazione   dell'Amministrazione
          centrale,  nel  limite di un contingente complessivo pari a
          1.827  unita'  per  le  rappresentanze  diplomatiche  e gli
          uffici  consolari ed a 450 unita' per gli istituti italiani
          di  cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni
          previste    nei   contratti   individuali,   tenuto   conto
          dell'organizzazione   del  lavoro  esistente  negli  uffici
          all'estero".
              -  L'art.  7, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 1996,
          n. 347, e' il seguente:
              "Art.  7  - 1. Limitatamente ad un triennio a decorrere
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, il
          contingente  degli  impiegati  a contratto, di cui all'art.
          152  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  e successive modificazioni, e' integrato di
          duecento   unita'.  Tale  disponibilita',  nell'ambito  del
          contingente medesimo, e' esclusivamente destinata ad essere
          ricoperta  con personale avente specifiche professionalita'
          nel   campo  informatico  al  fine  di  corrispondere  alle
          necessita'  operative conseguenti agli adempimenti relativi
          all'attuazione   del   sistema   di  informazione  previsto
          dall'accordo  di  Shengen  di  cui  alla legge 30 settembre
          1993, n. 388".
              -  L'art. 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante
          "Delega   al   Governo   per  il  riordino  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  nonche'  disposizioni  per il
          restante  personale  del Ministero degli affari esteri, per
          il  personale  militare  del Ministero della difesa, per il
          personale   dell'Amministrazione  penitenziaria  e  per  il
          personale  del  Consiglio superiore della magistratura", e'
          il seguente:
              "Art.  6  (Proroga  del  termine per l'integrazione dei
          contrattisti  Schengen). - 1. Il termine per l'integrazione
          di  duecento  unita'  del  contingente  degli  impiegati  a
          contratto  di  cui  all'art. 152 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive
          modificazioni,  disposta  dall'art.  7  del decreto-legge 1
          luglio  1996,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 agosto  1996,  n.  426,  e'  prorogato  fino al 31
          dicembre   2001.   Nell'ambito  del  suddetto  contingente,
          l'Amministrazione  degli  affari esteri, tenuto conto delle
          esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, puo'
          procedere   a  nuove  assunzioni  o,  alternativamente,  al
          rinnovo dei contratti gia' stipulati".

      
                               Art. 3.
                              (Opzioni)

1.  Nei  limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
come  sostituito  dall'articolo  1  del  decreto legislativo 7 aprile
2000,  n.  103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in
servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari
in  possesso  alla  data  del  13  maggio  2000 di contratto di prima
assunzione  regolato  dalla  legge  italiana, possono, entro sei mesi
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, optare per un
contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.
2.  Nei  limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
come  sostituito  dall'articolo  1  del  decreto legislativo 7 aprile
2000,  n.  103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza
italiana   in  servizio  presso  gli  Istituti  italiani  di  cultura
all'estero  i  quali  alla  data del 13 maggio 2000 erano titolari di
contratto  di  prima  assunzione per il quale non e' intervenuto alla
stessa  data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, per un contratto a tempo
indeterminato regolato dalla legge italiana.

      
                               Art. 4.
                      (Provvidenze scolastiche)

1.   Dopo   l'articolo  158-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18, introdotto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' inserito il seguente:
"Art.  158-ter  -  (Provvidenze  scolastiche).  -  1.  Al personale a
contratto  a  tempo  indeterminato  regolato  dalla legge italiana in
servizio  presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari
e  gli  Istituti  italiani di cultura all'estero il quale abbia figli
maggiorenni  a  carico  che,  per  cause di comprovata forza maggiore
connesse  con  la  situazione  della  sede  di  servizio, non possano
frequentare    regolari   corsi   di   istruzione   universitaria   o
professionali  assimilabili  sul  posto,  puo'  essere  accordato,  a
domanda,  un  rimborso  delle  spese  relative all'iscrizione ed alla
frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali
in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette
condizioni  di  forza  maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo
anno di eta'.
2.  I  rimborsi  sono  riconosciuti  in  una  misura  percentuale  da
determinare,  all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli
affari  esteri,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  in  relazione  alle disponibilita' finanziarie. Tale misura
non  puo'  comunque  essere  superiore  al  60  per cento delle spese
effettivamente sostenute per ciascun figlio.
3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non puo'
eccedere,  per  ciascun  figlio,  il 5 per cento dell'ammontare annuo
della retribuzione base contrattualmente prevista".

      
                               Art. 5.
                  (Assunzione presso altro ufficio)

1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  160 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo
1  del  decreto  legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' sostituito dal
seguente:
"L'impiegato  che  sia  cessato  dal servizio per gravi e documentati
motivi  personali,  dopo  avere prestato lodevole servizio per almeno
cinque  anni  presso  un  ufficio all'estero, puo' in via eccezionale
essere  autorizzato,  tenuto  conto  delle  esigenze  di  servizio, a
svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro
tre  mesi  dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi
di   cui  al  presente  comma,  l'impiegato  conserva  la  precedente
anzianita' di servizio ed il precedente regime contrattuale".

      
                  Nota all'art. 5:
              - Il  secondo  comma  dell'art.  160  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e' il
          seguente:
              "Art.   160   (Assunzione   presso  altro  ufficio).  -
          L'impiegato  che  sia  cessato  dal  servizio  per  gravi e
          documentati  motivi  personali, dopo aver prestato lodevole
          servizio   per   almeno   cinque  anni  presso  un  ufficio
          all'estero,  puo'  essere  autorizzato,  tenuto conto delle
          esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso
          un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione
          presso  la  sede  precedente.  Anche  nei  casi  di  cui al
          presente   comma   l'impiegato   conserva   la   precedente
          anzianita' di servizio".

      
                               Art. 6.
             (Cessazione dal servizio per limiti di eta)

1.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103, e' inserito il seguente:
"3-bis.   E'   in   facolta'   del  personale  a  contratto  a  tempo
indeterminato  regolato dalla legge italiana di permanere in servizio
per  un  periodo  massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il
collocamento a riposo per esso previsti".

      
                               Art. 7.
                       (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  983.850,39  euro  per l'anno 2002 e in 15.493,71 euro a decorrere
dall'anno  2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    La  presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 dicembre 2001

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ruggiero, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 1585):
              Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
          il 18 settembre 2001.
              Assegnato   alla  XI  commissione  (Lavoro  pubblico  e
          privato),  in  sede  referente, l'8 ottobre 2001 con pareri
          delle commissioni I, III, V e VII.
              Esaminato  dalla  XI commissione, in sede referente, il
          17 e il 24 ottobre 2001, il 7 novembre 2001.
              Assegnato  nuovamente  alla  XI  commissione,  in  sede
          legislativa,   il   12   dicembre  2001  con  pareri  delle
          commissioni I, III, V e VII.
              Esaminato  ed  approvato  dalla XI commissione, in sede
          legislativa, il 12 dicembre 2001.

          Senato della Repubblica (atto n. 972):
              Assegnato  alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
          deliberante,   il   14   dicembre  2001  con  pareri  delle
          commissioni 1a, 5a e 7a.
              Esaminato  dalla  3a  commissione  e  approvato  il  18
          dicembre 2001.