VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32.483.1
C.F.97104250580
IPOTESI DI ACCORDO
SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI CUI ALL'ART. 1,
COMMA 2 DEL CCNL PER IL COMPARTO DEI MINISTERI SOTTOSCRITTO IN DATA 16.2.1999
II giorno 15 febbraio 2001 ha avuto
luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni e le Confederazioni sindacali nelle persone di
- per I'ARAN Prof Domenico Carrieri,
componente del Comitato Direttivo
e, per i rappresentanti
sindacali:
Organizzazioni sindacali:
Confederazioni sindacali
CGIL FP
CGIL
CISL FPS
CISL
U I L PA Stato l
UIL
CONFSAL/UNSA
CONFSAL
Nel corso della riunione i rappresentanti
della CONFSAL /UNSA hanno abbandonato il tavolo negoziale. La riunione è
continuata ed al suo termine, nel rispetto dell'art. 47/ bis , comma 3, le
organizzazioni sindacali sopraindicate, ad eccezione della CONFSAL/UNSA, hanno
sottoscritto l'allegata ipotesi di accordo di cui all'art. 1, comma 2 del CCNL
sottoscritto il 16 febbraio 1999, per il comparto Ministeri.
TITOLO I
PARTE NORMATIVA
CAPO 1
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. II presente CCNL si applica al personale
con contratto a tempo indeterminato, secondo la legge italiana, in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, nonché presso gli
istituti italiani di cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL del
comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.99.
2. Nel testo del presente contratto, il
Ministero degli esteri è indicato come "amministrazione", il CCNL per
il comparto Ministeri sottoscritto il data 16 febbraio 1999 è indicato come
"CCNL".
ART.
2
APPLICAZIONE
DEGLI ISTITUTI DEI CCNL
1. Al personale di cui all'art. 1 si
applicano i seguenti articoli dei sottoindicati contratti collettivi di lavoro
relativi al personale del comparto dei Ministeri con le relative precisazioni
rese necessarie dalla peculiarità delle condizioni di lavoro:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio
1999:
art. 2 - (durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione dei contratto), con esclusione del comma 6;
art. 3: (obiettivi e strumenti);
art. 4: la contrattazione collettiva
integrativa, con esclusione del comma 3, lett. A, alinea 3, nonché della lett.
B) alinea 1 e 3;
art. 5: (tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo dei contratto collettivo integrativo)
art. 6: (il sistema di partecipazione) con
esclusione di quanto previsto alla lettera A), comma 3, punto 1), lett. f, e
lett. i) limitatamente alle prestazioni, nonché alla lettera A), comma 2, punto
1), lett. c) e lettera C), comma 1, punto 1), lett. a);
art. 7 - (comitato pari opportunità)
art. 8 - (i soggetti sindacali titolari
della contrattazione integrativa)
art. 9 - (titolarità dei permessi e delle
prerogative sindacali)
art. 10 - (composizione della delegazione
trattante della contrattazione integrativa)
art. 11 - ( clausole di raffreddamento)
art. 12 -(interpretazione autentica dei
contratti)
art. 20 - (relazioni sindacali del sistema
classificatorio), limitatamente al comma 1, lett. A) e lett. B) solo con
riferimento al punto a), limitatamente ai passaggi all'interno dell' area;
art. 21 - ( rapporto di lavoro a tempo
parziale)
art. 22 - (orario di lavoro del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale)
art. 23 - (trattamento economico-normativo
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) con esclusione del comma
5;
art. 24 -(mansioni superiori);
art. 34 - (disposizioni particolari)
limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5:
art. 35 - ( norme di rinvio): esso sarà
applicabile con le precisazioni effettuate negli specifici CCNL
art. 36 -(previdenza complementare)
art. 38 - (norma programmatica)
B) Ipotesi di accordo
sottoscritta il 31 gennaio 2001:
Art.
2 - (Diritto di assemblea)
Art. 3 - (Mutamento di profilo per inidoneità
psico-fisica)
Art. 6 -(Assenze per malattia) soltanto per
quanto attiene al comma 1, punti 7/bis e 7/quater
Art. 8 -(Altre aspettative previste da
disposizioni di legge) con esclusione di quanto previsto dai commi 3 e 4
Art. 9 - (Congedi per eventi e cause
particolari)
Art. 17 - (Clausole speciali) con
riferimento ai commi 1,2,3,4, 6,7,8,9.
Art. 18 - (Diritti derivanti da invenzione
industriale)
Art. 22 - (orario dei rapporto di lavoro a
tempo parziale)
Art. 23 - (Trattamento economico -normativo
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) solo in relazione al
comma 1, punti 1, 7, 9, 11 (con esclusione dei riferimento ai permessi
retribuiti per maternità) e punto 12.
Art. 29 - (Trattenute per scioperi brevi)
2. Le parti si danno atto che non sono
applicabili al personale a contratto le seguenti norme dei sottoindicati
contratti collettivi per il personale dei comparto dei Ministeri:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio
1999:
art.18: ( posizioni organizzative)
art. 9: (conferimento e revoca posizioni
organizzative)
art. 20, ( relazioni sindacali) comma 1,
par. B, punto b) e c)
art. 25: ( riduzione orario di lavoro)
art. 27: ( mobilità all'interno del
comparto)
art. 29: (aumenti retribuzione base)
art. 30: ( lavoro straordinario)
art. 33: ( indennità di amministrazione)
art. 37: ( Commissione professionisti)
B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31
gennaio 2001:
Art. 4 - (Assegnazione temporanea presso
altra amministrazione)
Art. 5 - (Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza)
Art. 7 - (Aspettative)
Art. 10 - (Congedi dei genitori)
Art. 11 - (Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche)
Art. 12 -Tutela dei dipendenti portatori di
handicap)
Art. 13 - (Diritto allo studio)
Art. 14 - (Congedi della formazione)
Art. 15 - (Ricostituzione del rapporto di
lavoro)
Art. 16 - (Copertura Assicurativa e
patrocinio legale)
Art. 17 - (Clausole speciali) relativamente
ai commi 5, 10, 11, 12, 13.
Art. 19 - (Rapporto di lavoro a tempo
determinato)
Art. 20 - (Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo)
Art. 21 - (Contratto di formazione e lavoro)
Art. 23 - ((Trattamento economico -
normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) , comma 1,
punti 2,3,4,5,6, 8 e 10;
Art. 24 - (Disciplina sperimentale del
telelavoro)
Art. 25 - (Retribuzione e sue definizioni)
Art. 26 - (Lavoro straordinario)
Art. 27 - (Banca delle ore)
Art. 28 - (Bilinguismo)
Art. 30 - (Trattamento di trasferta)
Art. 31 - (Trattamento di
trasferimento)
Art. 32 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 33 - (Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali)
3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 ,
si applicano nei confronti del personale di cui all'art. 1, le norme del
presente contratto che modificano gli articoli del CCNL che vengono indicati tra
parentesi nella titolazione.
4. Al personale di cui al presente CCNL, si
applicano, comunque, ove esistenti, le disposizioni di legge, riguardanti gli
istituti di cui al comma 2, destinate alla generalità dei lavoratori. Per il
trattamento di trasferta si continua a fare riferimento a quanto previsto dal
D.P.R. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre il
trattamento di trasferimento, il trattamento di fine rapporto, le modalità di
applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali sono
disciplinati dal d. Lgs. n. 103 del 2000.
CAPO
II
IL
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART.
3
AREE
DI INQUADRAMENTO
(ART.
13 CCNL MINISTERI)
1. II nuovo sistema di classificazione del
personale dei comparto Ministeri, improntato a criteri di flessibilità
correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si applica
anche al personale a contratto di cui al presente CCNL ed è costituito solo
dall'area B, che viene articolata nelle posizioni economiche 131, 132, B3.
2. L'area B viene individuata dalla
declaratoria di cui all'Allegato A del CCNL, che descrive l'insieme dei
requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area stessa, corrispondente a
livelli omogenei di competenze.
3. I profili, collocati nell' area B secondo
I' allegato A del CCNL, descrivono il contenuto professionale di attribuzioni
specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno dell' area i profili
sono caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi
di complessità e di contenuto e possono essere collocati su posizioni
economiche diverse.
4. Ogni dipendente è tenuto a svolgere ,
come previsto dall'art. 56 del d.lgs. n. 29/93, tutte le mansioni considerate
equivalenti nella posizione di appartenenza, nonché le attività complementari
e strumentali a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.
5. L'individuazione dei profili
professionali e la loro collocazione su ciascuna posizione economica dell'area B
sono definite nella contrattazione integrativa per la revisione dei profili
professionali del personale del Ministero degli Affari Esteri con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL e con l'assistenza
dell'ARAN.
ART.
4
PASSAGGI
INTERNI
(ART.
15 CCNL)
1. I passaggi interni del personale a
contratto da una posizione economica a quella superiore dell'area B avvengono,
previa autorizzazione ministeriale, in caso di posto vacante nel medesimo
ufficio all'estero ove il personale presta già servizio ai sensi del D.P.R.
18/67 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante procedure selettive
volte all'accertamento dell'idoneità e della professionalità richiesta, di cui
ai commi 3 e 4.
2. I passaggi di cui al comma 1 sono
destinati al personale a contratto, in possesso dei requisiti culturali previsti
per i profili individuati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente CCNL, già
in servizio ai sensi del D.P.R. 18/67 e successive modificazioni ed integrazioni
presso il medesimo ufficio ali' estero ove si determinano i posti disponibili.
3. II passaggio dei dipendenti da una
posizione all'altra all'interno dell'area avverrà, nei limiti di cui al comma
2, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale oppure
tirocini pratici con esame finale, al termine dei quali sarà definita una
graduatoria per la cui formulazione saranno considerati, in ogni caso, elemento
determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì
elementi utili l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di
studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione
tecnologica.
4. Ai fini delle procedure selettive di cui
al comma 1, al personale a contratto si applicano i medesimi criteri definiti
per il personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri nel contratto
integrativo di amministrazione, ai sensi dell'art. 20.comma 1, lett. A) del
CCNL, in quanto compatibili con le condizioni di lavoro del personale stesso.
5. Qualora la selezione di cui al comma
precedente abbia dato esito negativo o se mancano all'interno del tutto le
professionalità da selezionare, l'amministrazione procede all'assunzione
dall'esterno, ai sensi della normativa vigente.
ART.
5
FORMAZIONE
(ART.
26)
1. Nell'ambito dei principi generali
definiti dall' art. 26 del CCNL ed ai fini della sua applicazione per la
formazione del personale a contratto, con particolare riguardo ali' attuazione
dell'art. 4, l'amministrazione organizza, nel quadro dei progetti di formazione
per il personale, specifici corsi teorico-pratici nella sede di servizio
all'estero, privilegiando tecniche telematiche ( video conferenze, formazione a
distanza, ecc.) che garantiscano il risultato formativo superando le difficoltà
logistiche dell'area di assegnazione.
2. Nei casi in cui la formazione abbia
caratteristiche di omogeneità e coinvolga più unità di personale in servizio
in uffici all'estero diversi e dei medesimo ambito territoriale possono essere
realizzati, su proposta delle sedi interessate, corsi di formazione in modo
congiunto.
ART.
6
NORME
DI PRIMA APPLICAZIONE
(ART.
16 CCNL)
1 II personale in servizio alla data
di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato nel nuovo sistema di
classificazione con effetto automatico dalla stessa data, senza incremento di
spesa, mediante l'attribuzione della posizione economica, che viene individuata
come segue:
personale ausiliario: B1
personale esecutivo: B2
personale di concetto: B3
2. Nel caso di progressione interna nel
sistema classificatorio ai sensi dell'art. 4 l' Amministrazione comunica per
iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le
eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 7
CESSAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA PER LODEVOLE
SERVIZIO
1. In applicazione di quanto previsto
dal d.lgs. 7 aprile 2000, n. 103, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 3
del d.lgs.n. 29 /93, gli aumenti periodici biennali per lodevole servizio di cui
all'art. 162 del D.P.R. 18/67 e successive modificazioni ed integrazioni cessano
di essere corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo d.lgs.
2. II valore economico degli aumenti
biennali in godimento costituisce un assegno personale non riassorbibile.
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ART. 8
LA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
(ART. 28)
1. La struttura della retribuzione del
personale di cui al presente CCNL costituita dai seguenti emolumenti:
a)
retribuzione base prevista per ciascun ufficio all'estero in relazione a
ciascuna posizione economica;
b)
assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 7;
c)
compenso differenziato di cui all'art. 12;
2. Al personale di cui al presente CCNL
continuano ad essere corrisposti gli assegni di cui all'art. 162, ultimi due
commi del D.P.R. 18 del 1967, ove spettanti.
3. La retribuzione, come individuata al
comma 1, costituisce il trattamento economico onnicomprensivo per il personale
di cui al presente CCNL.
ART. 9
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
(ART. 17 CCNL)
1. La progressione economica orizzontale si
realizza mediante la previsione, per ciascuna posizione all'interno dell'area,
di due fasce retributive i cui importi economici sono stabiliti nell'allegata
tabella C. L'importo della seconda fascia di cui alla Tabella C assorbe il
valore economico della prima fascia.
2. Gli sviluppi economici, di cui al comma
1, sono attribuiti sulla base dei medesimi criteri -definiti nel contratto
collettivo integrativo del personale Ministero affari esteri ispirati alla
valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale
acquisito anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
ART. 10
FONDO UNICO PER II PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE
(Art. 31 CCNL)
1. A decorrere da 1 gennaio 2000 viene
costituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Fondo di Amministrazione
per il personale a contratto a tempo indeterminato in servizio presso gli uffici
all' estero, in cui confluiscono le seguenti risorse:
a) risorse complessive pari a 290 milioni di
lire per l'anno 2000 e 1390 milioni di lire per l'anno 2001;
b) fino ad un massimo dell'80% delle risorse
derivanti dall' utilizzo dei risparmi della corresponsione dell'assegno
personale non riassorbibile di cui all'art. 8, relativo al personale comunque
cessato dal servizio a decorrere 1 giugno 2000. Tale percentuale verrà
gradualmente ridotta in correlazione con quanto previsto dai commi 2 e 3;
c) risorse del Fondo unico per i
contrattisti già utilizzate per finanziare i passaggi economici all'interno
dell'area e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'Amministrazione al
Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo del
personale che ne ha usufruito.
d) le economie conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/96 e successive modificazioni
ed integrazioni;
e) eventuali quote di risparmi di gestione
individuate con la contrattazione integrativa riferibili alle spese del
personale dei presente CCNL, fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo.
2. Ai fini della rideterminazione dalla
percentuale di cui al comma 1, lett. b), la misura complessiva dei trattamento
economico dei personale cessato dal servizio costituisce il limite massimo di
spesa entro il quale deve essere contenuto il valore della predetta percentuale
e l'onere per la nuova assunzione.
3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono
nel Fondo in misura non superiore ali' importo medio annuo pro-capite di L. 7
milioni riferito alle unità di personale a contratto di cui al presente CCNL,
in servizio nell'anno precedente a quello di riferimento.
ART. 11
UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER IL PERSONALE ASSUNTO A
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE
(ART. 32 CCNL)
Le risorse del Fondo unico per i
contrattisti all'estero sono utilizzate per:
a.
attribuire i compensi differenziati di cui all'art. 12;
b.
finanziare i passaggi da una posizione economica all'altra all'interno
dell'area, di cui all'art. 4;
c.
finanziare la progressione economica orizzontale di cui all'art. 9.
2. Le risorse di cui all'art. 10, lett. d)
sono assegnate pro-quota al personale che, nell'ambito della sede di servizio,
si assume l'onere di coprire la maggiore attività lavorativa derivante dalla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo i criteri
generali stabiliti dalla contrattazione integrativa di amministrazione. .
3. Nei passaggi di cui al comma 1, lett. a),
al dipendente che acquisisce la posizione economica superiore spetta il
trattamento economico percepito dal personale che ha lasciato disponibile il
posto, al netto dell'assegno mensile non riassorbibile di cui all'art. 8. Lo
stesso mantiene, altresì, l'assegno mensile non riassorbibile in godimento.
4. Le eventuali somme non utilizzate
nell'anno di riferimento vengono riassegnate al Fondo unico per essere
corrisposte entro l'esercizio successivo.
ART. 12
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI COMPENSI DIFFERENZIATI
1. Nell'ambito delle risorse del Fondo unico
di cui all'art. 10, sono definiti compensi differenziati in relazione alle
eterogenee esigenze del personale in servizio nelle diverse sedi all'estero, da
corrispondersi per dodici mensilità a decorrere dal 1° dicembre 2000.
2. La determinazione della misura economica
dei compensi di cui al comma 1, avviene sulla base dei seguenti criteri:
a.
retribuzioni medie per Paese e in relazione a ciascuna posizione
economica del personale a contratto;
b.
incremento del costo della vita all'estero espresso in $ USA nel biennio
1998-1999.
3. In relazione ai criteri di cui al comma
2, nella Tabella B le sedi all'estero sono ripartite in quattro gruppi e nella
Tabella A viene definita la misura dei compensi di cui al comma 1, che sono
graduati, all'interno di ciascun gruppo, secondo le posizioni economiche
dell'area B. Le Tabelle possono essere modificate nei successivi contratti
collettivi nazionali di lavoro.
TITOLO III
NORME FINALI
ART. 13
RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE A SEGUITO DI CHIUSURA DELLA
SEDE
1. In caso di chiusura o soppressione di un
ufficio ali' estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle
esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre
mesi gli impiegati a contratto presso altro ufficio all'estero, fermo restando
quanto previsto dall'art. 166, primo comma, lett. f) del D.P.R. 18 del 1967.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dipendenti
a contratto conservano a tutti gli effetti l'anzianità pregressa e il
precedente regime contrattuale.
3. II dipendente che sia cessato dal
servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole
servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può essere
autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie
mansioni presso un altro ufficio all'estero, entro tre mesi dalla cessazione
presso l'ufficio precedente. Anche nei casi di cui al presente comma il
dipendente conserva la precedente anzianità di servizio.
i ,
Art. 14
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente
previsto nel suddetto CCNL, continueranno ad applicarsi le norme del Titolo VI
del D.P.R- 18/67 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli importi , espressi in lire, di cui
alle Tabelle A e C sono corrisposti nella valuta di pagamento e secondo le
procedure utilizzate per le retribuzioni.
TABELLA A
COMPENSI DIFFERENZIATI DI CUI ALL'ART. 12:
Gruppo A:
Contrattisti B3: +£ 690.000 annue;
Contrattisti B2: +£600.000 annue;
Contrattista B1: +£510.000 annue;
Gruppo B:
Contrattisti B3: +£483.000 annue;
Contrattisti B2: +£420.000 annue;
Contrattisti B1: +£357.000 annue;
Gruppo C:
Contrattisti B3: +£338.000 annue;
Contrattisti B2: +£294.000 annue;
Contrattisti B1: +£250.000 annue.
Gruppo D:
Contrattisti B3: +208.000 annue;
Contrattisti B2: +188.000 annue;
Contrattisti B1: +171.000 annue
TABELLA B
|
GRUPPO A____ |
_ GRUPPO B |
GRUPPO_C__ |
GRUPPO D |
||
|
Germania |
Belgio |
Stati Uniti |
Argentina |
||
|
Francia |
Australia |
Venezuela |
Bolivia |
||
|
Regno Unito |
Svizzera |
Egitto |
Brasile |
||
|
Canada |
Turchia |
Tunisia |
Cile |
||
|
Paesi Bassi |
Spagna |
Croazia |
Colombia |
||
|
Austria |
Sud Africa |
Yugoslavia |
Costarica |
||
|
Norvegia |
Grecia |
Russia |
Cuba |
||
|
Portogallo |
Lussemburgo |
Marocco |
Ecuador |
||
|
Malta |
Finlandia |
Filippine |
El Salvador |
||
|
Cipro |
Danimarca |
Ungheria |
Guatemala |
||
|
Svezia |
Macedonia |
Slovenia |
Honduras |
||
|
Irlanda |
Repubblica Ceca |
Malesia |
Messico |
||
|
Monaco Principato |
|
Thailandia |
Nicaragua |
||
|
S. Marino |
|
Bulgaria |
Panama |
||
|
|
|
|
Perù |
||
|
|
|
|
Rep. Dominicana |
||
|
|
|
|
Uruguay |
||
|
|
|
|
Nuova Zelanda |
||
|
|
|
|
Arabia Saudita |
||
|
|
|
|
Emirati Arabi |
||
|
|
|
|
Gerusalemme |
||
|
|
|
|
Giordania |
||
|
|
|
|
Iran |
||
|
|
|
|
Israele |
||
|
|
|
|
Kuwait |
||
|
|
|
|
Libano |
||
|
|
|
|
Qatar |
||
|
|
|
|
Siria |
||
|
|
|
|
Bangladesh |
||
|
|
|
|
Cina |
||
|
|
|
|
Corea |
||
|
|
|
|
Sri Lanka |
||
|
|
|
|
Giappone |
||
|
|
|
|
India |
||
|
|
|
|
Singapore |
||
|
|
|
|
Pakistan |
||
|
|
|
|
Algeria |
||
|
|
|
|
Camerun |
||
|
|
|
|
Costa d'Avorio |
||
|
|
|
|
Mozambico |
||
|
|
|
|
Eritrea |
||
|
|
|
|
Etiopia |
||
|
|
|
|
Ghana |
||
|
|
|
|
Kenia |
||
|
|
|
|
Libia |
||
|
|
|
|
Madagascar |
||
|
|
|
|
Namibia |
||
|
|
|
|
Nigeria |
||
|
|
|
|
Rep. Dem. Congo |
||
|
|
|
|
Senegal |
||
|
|
|
|
Sudan |
||
|
|
|
|
Tanzania |
||
|
|
|
|
Uganda |
||
|
|
|
|
Zambia |
||
|
|
|
|
Zimbabwe |
||
TABELLA C
Importi delle fasce di
sviluppo economico
in lire)
|
|
|
I fascia II fascia |
|
Gruppo A 2.900.000 4.300.000 |
Gruppo B 2.000.000
3.000.000
Gruppo C 1.400.000
2.100.000
Gruppo D 900.000 1.300.000
![]()
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n1
Con riferimento all'art. 1, le parti si
danno atto che le assunzioni del personale a contratto presso le sedi
diplomatiche e consolari all'estero avvengono secondo le modalità previste dal
d.lgs. n. 103/2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti si danno atto che nella definizione
dei criteri per l'attribuzione delle fasce retributive di cui all'art. 9 sarà
necessario tenere conto delle particolari attività e professionalità richieste
al personale a contratto nell'espletamento dei compiti a loro affidati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, dandosi atto che con il presente
CCNL si è proceduto alla completa armonizzazione della normativa relativa al
rapporto di lavoro del personale a contratto con il personale del comparto
Ministeri, auspicano che nel quadriennio 2002 = 2005 si possa procedere ad una
definizione contestuale del rinnovo contrattuale ricomprendente anche la
categoria del personale a contratto.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
CGIL FP e UIL PA, valutando positivamente
l'impianto del Contratto successivo per il personale assunto a contratto,
dichiarano non completamente soddisfacente la parte riguardante la
classificazione del personale.
Inoltre, non convengono sull'impossibilità
di un passaggio ad altro Ufficio diplomatico e consolare o Istituto di cultura
nello stesso paese nel caso dei passaggi interni, e anche per il caso dei gravi
e documentati motivi.
Auspicano, infine, di trovare le soluzioni
nel prossimo CCNL del comparto Ministeri.
CGIL FP
UIL PA