- BIBLIOTECHE PUBBLICHE
- Biblioteche governative: ordinamento e
funzionamento
- D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 (1).
-
Regolamento recante norme sulle biblioteche
pubbliche statali.
-
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
- Visto l'art. 87 della Costituzione;
- Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
- Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre
- 1985, n. 1092;
- Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo
- 1986, n. 217;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
- Visto il decreto-legge 14 novembre
1992, n. 433, convertito,
- con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1993, n. 4;
- Ritenuta l'opportunita di
procedere alla revisione del
- regolamento organico delle biblioteche
pubbliche statali,
- approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5
- settembre 1967, n. 1501, adeguandolo ai
nuovi tempi e alle
- modificate esigenze dell'utenza;
- Visto il parere espresso dal comitato
di settore per i beni
- librari del Consiglio nazionale per i
beni culturali e
- ambientali, nella seduta del 22
febbraio 1993;
- Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso nell'adunanza
- generale del 15 dicembre 1994;
- Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata
- nella riunione del 9 giugno 1995;
- Sulla proposta del Ministro per i beni
culturali e ambientali,
- di concerto con il Ministro del tesoro;
-
EMANA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO:
-
TITOLO I
-
Le biblioteche
pubbliche statali e i loro compiti
- 1. Biblioteche pubbliche statali.
- 1. Le biblioteche pubbliche statali
dipendono dal Ministero
- per i beni culturali ed ambientali -
Ufficio centrale per
- i beni librari, le istituzioni culturali e
l'editoria, e sono cosi ripartite per
- regione:
- Piemonte:
- Torino: Biblioteca nazionale
universitaria;
- Torino: Biblioteca reale.
- Lombardia:
- Milano: Biblioteca nazionale Braidense;
- Cremona: Biblioteca statale;
- Pavia: Biblioteca universitaria.
- Liguria:
- Genova: Biblioteca universitaria.
- Veneto:
- Venezia: Biblioteca nazionale Marciana;
- Padova: Biblioteca universitaria.
- Friuli-Venezia Giulia:
- Trieste: Biblioteca statale;
- Gorizia: Biblioteca statale Isontina.
- Emilia-Romagna:
- Bologna: Biblioteca universitaria;
- Modena: Biblioteca Estense universitaria;
- Parma: Biblioteca Palatina (con annessa
sezione musicale).
- Toscana:
- Firenze: Biblioteca nazionale centrale;
- Firenze: Biblioteca Marucelliana;
- Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana;
- Firenze: Biblioteca Riccardiana;
- Lucca: Biblioteca statale;
- Pisa: Biblioteca universitaria.
- Marche:
- Macerata: sezione staccata Biblioteca
nazionale di Napoli.
- Lazio:
- Roma: Biblioteca nazionale centrale
Vittorio Emanuele II;
- Roma: Biblioteca Angelica;
- Roma: Biblioteca Casanatense;
- Roma: Biblioteca di archeologia e storia
dell'arte;
- Roma: Biblioteca di storia moderna e
contemporanea;
- Roma: Biblioteca medica statale;
- Roma: Biblioteca statale Baldini;
- Roma: Biblioteca universitaria
Alessandrina;
- Roma: Biblioteca Vallicelliana.
- Campania:
- Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio
Emanuele III;
- Napoli: Biblioteca universitaria.
- Puglia:
- Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga
Visconti Volpi.
- Basilicata:
- Potenza: Biblioteca nazionale.
- Calabria:
- Cosenza: Biblioteca nazionale.
- Sardegna:
- Cagliari: Biblioteca universitaria;
- Sassari: Biblioteca universitaria.
- 2. Sono biblioteche pubbliche statali
anche le biblioteche
- annesse ai seguenti monumenti nazionali:
- Veneto:
- Padova, Abbazia di S. Giustina;
- Teolo (Padova), Abbazia di Praglia.
- Lazio:
- Cassino (Frosinone), Abbazia di
Montecassino;
- Collepardo (Frosinone), Certosa di
Trisulti;
- Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa;
- Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo;
- Subiaco (Roma), Monastero di S.
Scolastica;
- Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari.
- Campania:
- Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava;
- Mercogliano (Avellino), Abbazia di
Montevergine;
- Napoli, Oratorio dei Gerolamini.
- 2. Compiti.
- 1. Tenuto conto della specificita
delle raccolte,
- della tipologia degli utenti e del
contesto
- territoriale in cui ciascuna e
inserita, le biblioteche statali
- hanno i seguenti compiti:
- a) raccogliere e conservare la produzione
editoriale
- italiana a livello nazionale e locale;
- b) conservare, accrescere e valorizzare le
proprie raccolte
- storiche;
- c) acquisire la produzione editoriale
straniera in base alla
- specificita delle proprie raccolte e
tenendo conto delle
- esigenze dell'utenza;
- d) documentare il posseduto, fornire
informazioni
- bibliografiche e assicurare la
circolazione dei documenti.
- 2. I compiti di cui al comma precedente
sono svolti anche in
- cooperazione con altre biblioteche e
istituzioni, al fine di
- realizzare un servizio bibliotecario
integrato. In particolare
- le biblioteche universitarie attuano il
coordinamento con le
- universita nelle forme ritenute
piu idonee sul piano dei servizi
- e delle acquisizioni.
-
TITOLO II
-
Ordinamento interno
- 3. Tutela del patrimonio.
- 1. I locali ove ha sede la biblioteca e
quanto in essi
- contenuto, il patrimonio documentario, gli
oggetti di interesse
- artistico, storico, scientifico, i mobili
e le attrezzature, sono affidati
- per la custodia al direttore.
- 4. Notifica delle sottrazioni.
- 1. E' obbligo di ogni impiegato dare
tempestivamente notizia
- al direttore di qualunque sottrazione,
dispersione, disordine o
- danno relativi al patrimonio della
biblioteca di cui abbia
- direttamente o indirettamente conoscenza.
- 2. Lo smarrimento o la sottrazione del
materiale documentario
- viene annotato nel registro apposito di
cui all'art. 15, comma
- primo, lettera b).
- 5. Registrazioni in entrata.
- 1. Qualsiasi unita di materiale
documentario, gli oggetti di
- interesse artistico, storico, scientifico,
nonche schedari,
- scaffalature e contenitori, immobili per
destinazione,
- che entrano a far parte del patrimonio
della biblioteca,
- devono essere iscritti nel registro
cronologico d'entrata (modello 1).
- 2. Ove opportuno, nel registro cronologico
d'entrata possono
- tenersi distinte le registrazioni del
materiale documentario a
- stampa da quelle relative al materiale
documentario non a stampa
- e agli oggetti e contenitori di cui al
primo comma del presente
- articolo (modelli 1a, 1b, 1c).
- 3. Registrazioni distinte per il materiale
documentario
- possono, inoltre, essere tenute a seconda
della provenienza per
- l'acquisto, deposito obbligatorio, cambio,
dono (modello 1-bis).
- 4. In ogni caso il numero d'entrata deve
essere sempre in
- unica serie complessiva, concatenata con i
necessari rinvii.
- 5. Viene assegnato un numero d'entrata
diverso ad ogni unita
- del materiale documentario, anche nel caso
di pubblicazioni in
- piu parti fisicamente distinte. Nel
caso di periodici, il numero
- d'entrata viene iscritto solo sul primo
fascicolo di ogni annata.
- 6. Per i documenti la cui natura o
consistenza, in rapporto
- alle funzioni della biblioteca, consigli
una gestione per classi
- o gruppi, l'iscrizione nel registro
cronologico di entrata, di
- cui al primo comma del presente articolo,
e consentita per
- gruppi di contenuto affine, o di simile
formato, fermo restando,
- tuttavia, l'obbligo di indicare per ogni
gruppo di documenti il
- numero complessivo, nonch di
assegnare un proprio esponente ad
- ogni unita.
- 7. Il registro di cui al primo comma del
presente articolo e
- rilegato a volume.
- 6. Cambi e depositi.
- 1. La biblioteca, considerate le
- proprie funzioni la specificita
delle raccolte, puo, con
- autorizzazione ministeriale, cedere o
ricevere, in cambio o in
- deposito, materiale documentario.
- 2. Nel verso del frontespizio di ogni
documento che, per
- cambio, cessa di appartenere alla
biblioteca, deve essere
- apposto un timbro particolare, per
indicare che il documento e
- stato ceduto e per annullare il precedente
che indicava la
- proprieta della biblioteca cedente.
- 3. Il timbro di cui al comma precedente
deve essere apposto
- con le modalita di cui al successivo
art. 14.
- 4. Il materiale documentario, dato o
ricevuto in deposito,
- andra registrato nell'apposito
registro (modello 1-ter a-b).
- 7. Servizi automatizzati.
- 1. Ove i servizi della biblioteca siano in
tutto o in parte automatizzati,
- i registri previsti dagli articoli 4,
secondo comma, e 5, primo comma,
- sono sostituiti dagli stampati prodotti
dall'elaboratore, purche
- questi siano completi di tutti gli
elementi presenti nei modelli
- prescritti e vengano periodicamente
rilegati a volume.
- 8. Inventari topografici.
- 1. Ogni biblioteca deve possedere:
- a) un inventario topografico dei
manoscritti;
- b) un inventario topografico generale del
materiale
- documentario (modello 2), eventualmente
affiancato da un
- catalogo a schede, ordinato
topograficamente. Quest'ultimo
- sostituisce l'inventario topografico in
caso di collocazione
- sistematica;
- c) inventari topografici speciali per gli
oggetti di
- interesse artistico, storico e scientifico
(modello 3);
- d) un inventario topografico dei beni
mobili (modello 4).
- 2. Negli inventari di cui al comma
precedente, alla
- descrizione essenziale di ogni unita
si deve aggiungere il
- numero progressivo che essa ha nel
registro cronologico
- d'entrata.
- 3. Ove i servizi della biblioteca siano in
tutto o in parte
- automatizzati, gli inventari a volume,
previsti dal presente
- articolo, sono sostituiti dalle
registrazioni in memoria, purch
- complete di tutti gli elementi presenti
nei modelli prescritti.
- 4. I dati cosi registrati debbono
essere resi riproducibili e
- consultabili nella sequenza prevista dai
suddetti modelli,
- conservando memoria delle eventuali
correzioni apportate.
- 9. Cancellazioni e correzioni.
- 1. Negli inventari e rigorosamente
vietato cancellare.
- 2. Le correzioni necessarie si apportano
in modo che si possa
- comunque leggere quello che prima era
scritto.
- 10. Cataloghi.
- 1. Ogni biblioteca deve possedere:
- a) un catalogo generale alfabetico per
autori dei documenti
- a stampa o realizzati con altri
procedimenti, ordinato in serie
- unica;
- b) un catalogo alfabetico, per autori o
per titoli, dei
- manoscritti. Tale mezzo di ricerca
puo essere sostituito
- dall'inventario di cui all'art. 8, comma
primo, lettera a),
- quando sia redatto in forma descrittiva e
sia corredato degli
- indici necessari. Di questi quello
alfabetico deve essere
- ordinato in serie unica;
- c) un catalogo generale alfabetico per i
periodici;
- d) un catalogo alfabetico per soggetti dei
documenti
- moderni;
- e) un catalogo sistematico per i documenti
moderni;
- f) cataloghi alfabetici per le carte
geografiche, le
- incisioni, i documenti musicali, o altro
materiale che non e
- incluso nel catalogo generale.
- 2. Le biblioteche possono, altresi,
avere cataloghi speciali
- per gli incunaboli e per altre categorie o
raccolte di materiale
- documentario ed iconografico dando la
precedenza alle collezioni
- piu numerose o piu
significative e tenendo, comunque, conto di
- eventuali particolari esigenze
dell'utenza.
- 3. Le descrizioni per classi o gruppi
possono figurare nei
- cataloghi alfabetici.
- 4. Ove i servizi della biblioteca siano in
tutto o in parte
- automatizzati, le funzioni dei cataloghi
previsti dal presente
- articolo sono assicurate dall'elaboratore.
- 11. Norme di catalogazione.
- 1. Il Ministero promuove ed approva le
norme per la catalogazione
- dei documenti e, su richiesta delle
singole biblioteche, autorizza
- l'impianto di nuovi cataloghi e l'impiego
di nuovi supporti.
- 12. Conservazione di cataloghi e
inventari.
- 1. I cataloghi e gli inventari fuori uso,
nonch gli elenchi e i
- cataloghi parziali che accompagnano
l'acquisizione di intere collezioni,
- debbono essere conservati in modo da
permetterne la
- consultazione.
- 13. Trattamento dei documenti.
- 1. Il materiale documentario deve essere
annotato nel registro
- cronologico d'entrata e nel rispettivo
inventario topografico
- e deve, inoltre, essere descritto, se e
come stabilito, nei diversi
- cataloghi previsti dal presente
regolamento.
- 2. La descrizione di ciascun documento nei
cataloghi deve
- essere corredata dall'indicazione del
numero di iscrizione nel
- registro cronologico d'entrata e dalla
collocazione.
- 3. Ove i servizi della biblioteca siano in
tutto o in parte
- automatizzati, le operazioni descritte nei
commi primo e secondo
- del presente articolo sono svolte secondo
le rispettive
- procedure.
- 4. Il numero d'entrata e la collocazione
si riportano anche
- sul documento o sull'oggetto secondo le
seguenti modalita:
- a) il numero d'entrata deve essere
iscritto alla fine del
- testo di ogni manoscritto o stampato, in
modo da non danneggiare
- il documento e restare indelebile. La
collocazione si segna, per
- i manoscritti, ove possibile, sul verso
del piatto anteriore
- della legatura; per gli stampati, sul
verso del frontespizio.
- Devono, comunque, restare leggibili le
eventuali collocazioni
- precedentemente attribuite al documento.
La collocazione stessa
- e riportata, tanto per i manoscritti
quanto per gli stampati,
- sul cartellino recante il nome della
biblioteca, da apporre
- all'esterno e nell'interno della legatura
o copertina del volume
- od opuscolo e sul recto del foglio
isolato;
- b) per i materiali non librari le
indicazioni di cui alla
- precedente lettera a) si iscrivono sul
cartellino che viene
- unito all'oggetto, in modo da non ridurne
la leggibilita o
- pregiudicarne l'estetica.
- 5. Ove ragioni estetiche e pratiche lo
consiglino, il numero
- d'entrata e la collocazione possono
segnarsi direttamente sul
- documento o sull'oggetto, nel punto e con
il mezzo che si
- ritengono piu opportuni.
- 6. Tutti i documenti aventi carattere di
rarita e/o di pregio
- che entrino in biblioteca per dono devono
recare nell'interno
- della copertina un cartellino recante il
nome del donatore e la
- data del dono.
- 14. Indicazione di appartenenza.
- 1. Su ciascuno dei documenti indicati nel
precedente art. 13,
- comma quarto, deve essere apposto un
timbro con il nome della biblioteca.
- 2. Il timbro di cui al primo comma del
presente articolo deve
- essere apposto:
- a) nel verso del frontespizio; in mancanza
del frontespizio
- sulla prima pagina; inoltre su una o
piu pagine convenute del
- documento;
- b) nel verso di ciascuna tavola fuori
testo di stampato o
- pagina miniata di stampato o manoscritto;
- c) nel recto del foglio isolato;
- d) nel cartellino unito all'oggetto.
- 3. Il tipo, il colore, le dimensioni e la
posizione del timbro
- debbono essere tali da non pregiudicare
l'estetica, la
- conservazione e l'uso del documento e
dell'oggetto.
- 15. Schedari, registri e bollettari.
- 1. Oltre agli inventari e ai cataloghi
elencati negli articoli 8 e 10,
- ogni biblioteca deve possedere:
- a) uno schedario delle pubblicazioni in
continuazione e in
- collezione uno schedario delle
pubblicazioni periodiche (modelli
- 5a, 5b, 5c, 5d). Tali schedari integrano
l'annotazione iniziale
- comunque riportata nel rispettivo
inventario topografico di cui
- all'art. 8, comma primo, lettera b).
Cio fino a quando le
- raccolte non siano complete o non si sia,
per qualsiasi motivo,
- cessato di aggiornarle;
- b) un registro cronologico dei documenti
smarriti o
- sottratti (modello 6), integrato da un
catalogo alfabetico per
- autori e da un topografico;
- c) un bollettario in duplice copia dei
documenti ordinati ai
- librai (modello 7), con un indice
alfabetico dei documenti
- medesimi.
- 2. Ove i servizi della biblioteca siano in
tutto o in parte
- automatizzati, le funzioni degli schedari,
registri e
- bollettari, previsti dal presente
articolo, sono assicurate
- dall'elaboratore.
- 16. Registrazioni del materiale
sottoposto ad interventi di
- conservazione e restauro.
- 1. La biblioteca deve, inoltre, possedere:
- a) un registro dei documenti sottoposti a
tutela (modello
- 8), ai sensi della legislazione vigente in
materia, affidati per
- interventi finalizzati alla conservazione;
- b) un registro dei documenti non
sottoposti a tutela
- (modello 8a), affidati per interventi
finalizzati alla
- conservazione.
- 2. Nei registri di cui al comma
precedente, l'affidatario dopo
- il riscontro di consegna, con
l'apposizione della propria firma,
- annota il giorno in cui ha ricevuto i
documenti e quello in cui
- si impegna a restituirli.
- 3. All'atto della consegna, l'affidatario
riceve un elenco di
- accompagnamento (modello 9) che egli
restituisce, ad intervento
- avvenuto, congiuntamente ai documenti
ricevuti in consegna.
- 4. Il direttore della biblioteca puo
concedere le proroghe
- ritenute necessarie per un completo e
corretto intervento
- finalizzato alla conservazione del
materiale documentario.
- 5. All'atto della restituzione del
materiale, in precedenza
- affidato per interventi di conservazione,
l'incaricato dalla
- direzione della biblioteca registra
l'avvenuta restituzione
- apponendo la propria firma sui registri di
cui al primo comma
- del presente articolo.
- 6. Ove i servizi della biblioteca siano in
tutto o in parte
- automatizzati, i registri previsti dal
presente articolo sono
- sostituiti dalle registrazioni in memoria
e dagli stampati
- prodotti dall'elaboratore, purch
completi di tutti gli elementi
- in precedenza elencati.
- 17. Statistiche.
- 1. Ogni anno ciascuna biblioteca invia al
Ministero i dati statistici
- previsti dal modello SISTAN in vigore
(modello 10).
- 18. Registri contabili ed
amministrativi.
- 1. Per l'amministrazione e la
contabilita ogni biblioteca deve
- possedere:
- a) un registro delle spese fatte sulle
aperture di credito,
- ai sensi delle vigenti norme in materia di
contabilita generale
- dello Stato - mod. 26 C.G.;
- b) un registro cassa a pagine numerate
(modello 11);
- c) un giornale delle spese (modello 12);
- d) una rubrica dei creditori, anche a
schede, corredata,
- eventualmente, da un libro mastro dei
creditori;
- e) un registro protocollo per la
corrispondenza (modello
- 13);
- f) un bollettario a piu copie degli
ordini relativi alla
- fornitura di oggetti e merci di modesto
valore;
- g) un registro cronologico d'entrata per
gli oggetti mobili
- conservati in biblioteca - mod. 93
Ragioneria gia mod. D;
- h) un registro del materiale di facile
consumo (modello 14).
- 2. La biblioteca deve, inoltre,
provvedersi di tutti gli
- stampati occorrenti per le operazioni e
per gli adempimenti
- prescritti dalla legge e dal regolamento
per l'amministrazione
- del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato, e da
- ogni istruzione diramata in applicazione
di questi.
- 3. Ove la gestione della biblioteca sia in
tutto o in parte
- automatizzata, i registri e i bollettari
di cui al primo comma
- del presente articolo sono sostituiti
dalle registrazioni in
- memoria e dagli stampati prodotti
dall'elaboratore, purche
- completi di tutti gli elementi in
precedenza indicati.
- 19. Programmazione triennale ed
annuale.
- 1. Ai fini dell'approvazione da parte del
Ministero per i beni culturali ed
- ambientali del programma di spesa
triennale ed annuale
- dell'Ufficio centrale per i beni librari,
le istituzioni
- culturali e l'editoria, nonch ai
fini dell'eventuale incremento
- degli stanziamenti sui capitoli di spesa
per l'esercizio
- successivo, il direttore della biblioteca,
sulla base di
- documentate necessit
di spesa,
formula precise e concrete
- richieste di finanziamento da presentarsi
all'Ufficio centrale
- per i beni librari, le istituzioni
culturali e l'editoria entro
- il termine di cui al secondo comma,
lettera a), del presente
- articolo.
- 2. Il direttore della biblioteca e
tenuto a trasmettere
- all'Ufficio centrale per i beni librari,
le istituzioni
- culturali e l'editoria:
- a) entro il 2 gennaio dall'esercizio
finanziario precedente
- a quello cui si riferisce, la
programmazione triennale delle
- spese ordinarie distinte per capitolo,
accompagnata da una
- dettagliata relazione che evidenzi le
necessita finanziarie;
- b) entro il 30 aprile dell'esercizio
finanziario precedente
- a quello cui si riferisce, la
programmazione annuale delle spese
- ordinarie distinte per capitolo,
accompagnata da una dettagliata
- relazione che evidenzi le necessita
finanziarie.
- 20. Gestione fondi.
- 1. Ferma restando la presentazione dei
rendiconti semestrali a
- norma della legge sulla contabilita
generale dello Stato, il direttore
- della biblioteca e tenuto
trimestralmente a trasmettere all'Ufficio
- centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e l'editoria entro i dieci
- giorni successivi al trimestre cui si
riferisce, la situazione
- contabile riferita ai vari capitoli.
- 2. Il direttore della biblioteca e
tenuto, inoltre, a trasmettere all'Ufficio
- centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e l'editoria,
- entro il mese di febbraio, il rendiconto
annuale delle spese sostenute
- nell'esercizio finanziario precedente,
distinto per capitoli.
- 21. Relazione annuale.
- 1. Il direttore della biblioteca, entro il
15 febbraio, anche ai sensi
- dell'art. 20 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (2), invia all'Ufficio
- centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e
- l'editoria una dettagliata relazione che
evidenzi l'attivita
- svolta nell'anno precedente, alla luce
degli obiettivi
- prefissati.
- 2. Tale relazione, oltre a trattare dei
programmi e progetti
- avviati nel corso dell'esercizio,
dovra contenere i risultati
- della gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, incluse le
- decisioni organizzative.
- 3. Tale relazione deve, inoltre,
riguardare:
- a) opere edilizie e di ristrutturazione,
arredamento di
- qualsiasi specie, impianti, attrezzature
varie;
- b) incremento del patrimonio documentario;
- c) lavori di ordinamento e catalogazione;
- d) interventi di tutela;
- e) servizi di prestito e riproduzione;
- f) altri servizi al pubblico;
- g) mostre e promozione culturale;
- h) pubblicazioni curate dalla biblioteca;
- i) iniziative, studi e contributi
realizzati in Italia e
- all'estero;
- l) amministrazione;
- m) personale.
- 3. Nella relazione sono, inoltre, trattati
particolari
- problemi che interessano la vita della
biblioteca e viene
- espresso un giudizio complessivo sul suo
funzionamento.
- 22. Interventi di prevenzione,
conservazione e tutela.
- 1.Per garantire la conservazione ottimale
del patrimonio
- documentario vanno eseguiti controlli
periodici sul medesimo e
- laddove le condizioni lo richiedano, si
deve prontamente
- provvedere ai necessari interventi di
prevenzione, conservazione
- e tutela.
- 2. Le operazioni di cui al comma
precedente vanno effettuate
- con maggiore frequenza quando le
condizioni dei servizi lo
- consentano, in particolare nelle
biblioteche e nei reparti dove,
- per l'ubicazione o per la natura del
patrimonio documentario, o
- per altri motivi, sia maggiore l'accumulo
di polvere o il
- pericolo di agenti dannosi.
- 23. Revisioni.
- 1. Devono essere eseguite periodicamente
revisioni parziali
- del materiale documentario della
biblioteca sulla scorta degli inventari.
- 2. I verbali relativi alla esecuzione
della procedura
- illustrata nel comma precedente devono
essere sottoscritti dal
- personale che effettua la revisione.
- 24. Movimento dei documenti.
- 1. Ogni documento, prelevato dagli
scaffali a qualsiasi titolo,
- deve essere immediatamente sostituito, in
modo stabile ed evidente,
- con il modulo giustificativo del prelievo,
compilato chiaramente
- in tutte le sue parti.
- 2. Il procedimento descritto al comma
precedente deve essere
- seguito anche per i documenti risultati
mancanti o smarriti.
- 3. La mancata ottemperanza a quanto
disposto dai commi
- precedenti del presente articolo
costituisce grave negligenza.
- 4. I documenti dati in lettura debbono
essere ricollocati al
- loro posto giorno per giorno, salvo il
caso in cui il lettore,
- nel restituirli, abbia espressamente
dichiarato all'addetto che
- li riceve di volersene servire per i
giorni successivi.
- 25. Innovazioni, irregolarita nel
funzionamento, danni.
- 1. Quando il direttore della biblioteca
ritenga necessarie
- innovazioni importanti che si riflettano
sul funzionamento
- dell'istituto formula precise proposte al
Ministero.
- 2. Il direttore della biblioteca
riferisce, inoltre,
- tempestivamente su qualsiasi danno
rilevante alla biblioteca,
- nonche su qualsiasi grave
insufficienza o irregolarita che possa
- verificarsi nel funzionamento dei servizi.
-
TITOLO III
-
Apertura e chiusura
- 26. Regolamento interno.
- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore
del presente regolamento
- generale e in conformita ad esso,
ogni biblioteca pubblica statale
- deve predisporre il proprio regolamento
interno, da sottoporre
- all'approvazione del Ministero.
- 2. Il regolamento interno di cui al comma
precedente deve
- contenere il calendario e l'orario di
apertura, la disciplina
- dei servizi al pubblico e le disposizioni
idonee ad assicurare
- il corretto funzionamento della
biblioteca.
- 27. Calendario ed orario.
- 1. Il calendario e l'orario di apertura al
pubblico della biblioteca
- debbono essere coordinati con quelli degli
altri istituti bibliotecari
- cittadini.
- 2. Il calendario e l'orario definiti ai
sensi del comma
- precedente vengono comunicati al Ministero
e portati a
- conoscenza del pubblico, anche a mezzo
degli organi di
- informazione.
- 28. Chiusura per revisioni. Ä 1. Allo
scopo di effettuare
- interventi di revisione e riordinamento,
nonch di prevenzione,
- conservazione o restauro, il direttore
della biblioteca puo
- disporre la chiusura al pubblico
dell'istituto per non piu di
- due settimane nel corso dell'anno.
- 2. Durante la chiusura debbono essere
assicurati almeno i
- servizi di informazione e di prestito,
anche se ad orario
- ridotto.
- 29. Interruzioni del servizio.
- 1. Ogni eventuale necessaria interruzione
o riduzione del servizio
- pubblico deve essere preventivamente
autorizzata dal Ministero.
- 2. Soltanto in caso di necessita
grave ed urgente il direttore
- puo, sotto la propria
responsabilita, tenere chiusa la biblioteca,
- avvisando immediatamente il Ministero.
- 3. Di qualsiasi interruzione del servizio
deve essere data al
- pubblico tempestiva informazione.
- 30. Apertura e chiusura.
- 1. Le operazioni di apertura e chiusura
della biblioteca devono
- essere effettuate in modo da garantire la
sicurezza dei locali e del
- patrimonio negli stessi custodito.
- 2. Le modalita di tali operazioni
sono definite nell'ambitodei singoli
- regolamenti interni, tenendo conto delle
caratteristiche e delle
- esigenze della biblioteca, e valgono anche
tutte le volte che la biblioteca
- medesima debba aprirsi, per qualsiasi
motivo, fuori del normale orario
- di servizio.
- L'accesso ai locali della biblioteca deve
essere sempre assicurato,
- organizzando, ove possibile turni di
reperibilita del personale.
- 3. Debbono essere comunque osservate le
seguenti misure di prevenzione:
- a) tutti gli accessi alla biblioteca
devono essere protetti
- da sistemi di sicurezza, in particolare
quelli relativi ai
- locali in cui custodito il
materiale di pregio;
- b) l'apertura e la chiusura della
biblioteca devono essere
- effettuate almeno da due addetti, con
operazioni congiunte e
- complementari, secondo turni prestabiliti;
- c) prima di procedere alla chiusura, gli
addetti debbono
- controllare tutti i locali e gli impianti
della biblioteca, per
- accertare che non sussistano situazioni
anomale o di pericolo:
- di tale adempimento va redatto apposito
verbale (modello 15).
-
TITOLO IV
-
Servizi al pubblico:
Lettura
- 31. Condizioni d'ammissione.
- 1. Il limite d'eta per l'ammissione
in biblioteca viene stabilito
- nel regolamento interno di ciascun
istituto.
- 2. Nel medesimo regolamento interno
ciascuna biblioteca
- stabilisce, sulla base delle proprie
esigenze, le modalit
di
- accesso degli utenti, anche ai fini della
raccolta dei dati
- statistici, mediante carta d'entrata,
permesso o tessera annuale
- di frequenza.
- 32. Accesso e comportamento.
- 1. Prima di entrare in biblioteca l'utente
ha l'obbligo di depositare
- all'ingresso borse, cartelle ed altri
oggetti, secondo quanto stabilito dal
- regolamento interno di ciascun istituto.
- 2. L'utente deve rigorosamente rispettare
le norme di legge che regolano
- l'uso dei luoghi pubblici e le
disposizioni del citato regolamento interno.
- 3. In particolare erigorosamente
vietato:
- a) danneggiare, in qualsiasi modo, il
patrimonio
- dell'istituto;
- b) far segni o scrivere, anche a matita,
su libri e
- documenti della biblioteca;
- c) disturbare, in qualsiasi modo,
l'attivit
di studio e di
- lavoro;
- d) fumare, se non nei locali destinati a
tale uso.
- 33. Sale di lettura e consultazione.
- 1. Nelle biblioteche pubbliche statali,
oltre alle sale di lettura
- e di consultazione, sono istituite, ove
possibile, sale riservate
- allo studio del materiale manoscritto,
raro o di pregio, speciale.
- 2. Alle sale si accede secondo le
modalit
stabilite dal
- regolamento interno di ciascun istituto.
- 3. Nelle sale devono essere assicurati la
sorveglianza anche
- con l'utilizzazione di strumenti
tecnologici, ed il servizio di
- assistenza agli utenti.
- 34. Informazioni agli utenti.
- 1. Allo scopo di agevolare gli utenti,
ogni biblioteca deve predisporre
- una guida che informi sui fondi librari e
documentari posseduti, sui
- servizi forniti e sulle norme che ne
regolamentano l'uso.
- 2. Ciascuna biblioteca, oltre a quanto
disposto dal comma
- precedente, deve assicurare un servizio di
assistenza al
- pubblico e di informazioni bibliografiche.
- 3. Sono a carico dell'utente le spese
sostenute dalla
- biblioteca per l'erogazione di particolari
servizi di
- informazione bibliografica che, per il
loro funzionamento o per
- il tipo di fornitura, comportino costi
aggiuntivi esterni o
- connessi all'utilizzo di nuove tecnologie
dell'informazione.
- 4. Il pagamento del servizio e
disciplinato dall'art. 61 del
- presente regolamento, ed avverra con
le modalita di cui alla
- legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi
regolamento di
- attuazione e tariffario.
- 35. Proposte degli utenti.
- 1. In ogni biblioteca deve tenersi a
disposizione degli utenti un registro
- delle proposte d'acquisto, delle
segnalazioni e dei suggerimenti (modello 16).
- 36. Richiesta di documenti in lettura.
- 1. Ogni documento desiderato in lettura
deve essere richiesto tramite
- un modulo fornito dalla biblioteca
(modello 17) compilato chiaramente in
- tutte le sue parti.
- 2. Il numero dei documenti da concedere in
lettura e stabilito
- dal regolamento interno di ciascun
istituto.
- 3. Il direttore della biblioteca pu,
in casi particolari,
- rifiutare la concessione in lettura di
qualsiasi documento,
- motivandone le ragioni.
- 4. E' vietata la consultazione di
materiale documentario per
- il quale non siano state effettuate le
operazioni prescritte
- dagli articoli 5, comma primo, 6, comma
quarto, 8, comma
- secondo, 13 comma primo, e 14, comma
primo, o che non si trovi
- in buono stato di conservazione.
- 37. Consultazione di materiale
manoscritto, raro o di pregio.
- 1. Il materiale manoscritto, raro o di
pregio e dato in
- lettura, a coloro che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di
- eta, previo l'accertamento
dell'identita e degli intenti del
- richiedente.
- 2. La consultazione e lo studio del
materiale manoscritto,
- raro o di pregio devono avvenire, secondo
le modalit
stabilite
- nel regolamento interno di ciascun
istituto, nelle sale
- appositamente riservate; ove sale speciali
non esistano, la
- consultazione del materiale manoscritto,
raro o di pregio dovra
- avvenire in una sala di consultazione, a
tal fine parzialmente
- destinata.
- 3. Chi accede alle sale di cui al secondo
comma del presente
- articolo deve apporre la propria firma sul
registro di frequenza
- (modello 18).
- 4. Le singole richieste vanno presentate
dagli utenti su
- appositi moduli (modelli 19 e 20)
compilati chiaramente in tutte
- le loro parti. Tali moduli sono consegnati
insieme ad un
- documento di identit
, all'assistente
di sala, il quale ne
- trattiene una parte per tutto il tempo in
cui il materiale
- richiesto rimane in consultazione. Quando
il materiale richiesto
- viene consegnato all'utente, questi deve
apporre, per ricevuta,
- la propria firma nel registro del
movimento (modello 21).
- 5. Per ogni manoscritto, o riproduzione
dello stesso, dato in
- lettura, si devono riportare sull'apposito
schedone (modello 22)
- le indicazioni ivi prescritte. Gli
schedoni vanno ordinati
- secondo la collocazione dei manoscritti e
possono essere
- consultati dai lettori.
- 6. I manoscritti e i documenti rari o di
pregio vengono dati
- in lettura uno per volta, salvo motivate
esigenze di studio.
- 7. Il numero massimo di richieste da
soddisfare nella giornata
- per ciascun utente viene stabilito nel
regolamento interno di
- ciascuna biblioteca.
- 8. Il materiale manoscritto, raro o di
pregio deve essere
- consultato con idonee e necessarie cautele
per assicurarne la
- salvaguardia. In ogni caso l'utente deve
effettuare la
- consultazione sui tavoli appositamente
riservati e riconsegnare
- all'assistente il documento avuto in
lettura ogni volta che si
- allontani dalla sala anche per breve
tempo.
- 38. Consultazione di documenti
riprodotti.
- 1. Al fine di tutelare il patrimonio
documentario, qualora la biblioteca
- disponga di una riproduzione, su qualsiasi
supporto, del
- documento richiesto, questa deve essere
data in lettura in
- sostituzione dell'originale, a meno che
l'utente non dimostri la
- reale necessita di servirsi
dell'originale medesimo.
- 39. Consultazione di documenti nei
magazzini.
- 1. L'accesso ai magazzini librari per la
consultazione diretta dei
- documenti e vietato al pubblico.
- 2. Il direttore della biblioteca
puo, tuttavia, autorizzare la
- consultazione dei documenti nei magazzini
in casi eccezionali,
- su motivata richiesta dell'utente e con
l'adozione delle
- necessarie cautele.
- 40. Restituzione.
- 1. Prima di uscire dalla biblioteca,
l'utente deve riconsegnare tutti
- i documenti ricevuti in lettura.
- 2. Il materiale ricevuto in lettura
puo essere tenuto in
- deposito, a disposizione dell'utente, per
i giorni successivi.
- 3. Le modalita del deposito sono
stabilite nel regolamento
- interno di ogni singola biblioteca.
- 41. Sanzioni.
- 1. Il direttore puo escludere dalla
biblioteca, per un periodo di
- tempo determinato, chi trasgredisce le
norme del presente regolamento
- o del regolamento interno.
- 2. I nomi degli esclusi vengono indicati
in un avviso affisso
- in biblioteca. Dell'esclusione va data
comunicazione
- all'interessato.
- 3. Fatta salva ogni responsabilita
civile o penale, chi si
- renda responsabile di un reato contro il
patrimonio della
- biblioteca, o tenti di asportare materiale
documentario, chi,
- intenzionalmente, danneggia i locali e
quanto negli stessi
- contenuto, nonche chi compia
altre gravi mancanze, con
- provvedimento del direttore viene escluso
cautelativamente dalla
- biblioteca. Il direttore della biblioteca
espone i fatti in una
- dettagliata relazione da trasmettersi
subito all'Ufficio
- centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e
- l'editoria per l'eventuale adozione del
provvedimento di
- esclusione da tutte le biblioteche
pubbliche statali.
- 4. Il Ministro per i beni culturali ed
ambientali provvede ad
- escludere da tutte le biblioteche
pubbliche statali chi si sia
- reso responsabile dei fatti di cui al
comma precedente. La
- sanzione viene comminata con decreto
motivato per un periodo di
- tempo determinato comunque non inferiore a
tre mesi.
- 5. Copia del provvedimento di esclusione,
decretato ai sensi
- del quarto comma del presente articolo,
e notificato
- all'interessato nonche
pubblicato nel Bollettino ufficiale del
- Ministero per i beni culturali ed
ambientali. Con circolare
- ministeriale i nominativi degli esclusi
sono comunicati a tutte
- le biblioteche pubbliche statali. Tale
circolare e affissa in
- biblioteca.
-
TITOLO V
-
Servizi al pubblico:
Pubblicazioni
- 42. Pubblicazioni della biblioteca.
- 1. Le pubblicazioni e altro materiale
informativo prodotto dalla biblioteca,
- nell'ambito della sua attivita
tecnico-scientifica, possono
- essere offerti al pubblico a pagamento.
- 2. Il pagamento del servizio
disciplinato dall'art. 61 del
- presente regolamento, ed avverra con
le modalita di cui alla
- legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi
regolamenti di attuazione.
-
TITOLO VI
-
Servizi al pubblico:
Dichiarazioni di conformita
- 43. Dichiarazioni di conformita.
- 1. E' competenza del direttore della
biblioteca rilasciare, a
- richiesta degli interessati, dichiarazioni
di conformita relative
- a riproduzione di documenti posseduti
dalla biblioteca o ricevuti
- in prestito da altre biblioteche.
-
TITOLO VII
-
Servizi al pubblico:
Uso dei locali della biblioteca
- 44. Uso dei locali della biblioteca.
- 1. Il direttore puo concedere, ai
sensi della normativa vigente,
- l'uso dei locali della biblioteca a favore
di enti, associazioni, fondazioni o
- privati.
- 2. Il canone dovuto da enti, associazioni,
fondazioni e
- privati per l'uso dei locali della
biblioteca determinato ai
- sensi della normativa vigente, dovra
essere corrisposto dagli
- interessati prima dell'inizio dell'uso.
- 3. Il pagamento del servizio e
disciplinato dall'art. 61 del
- presente regolamento, ed avverra con
le modalita di cui alla
- legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi
regolamenti di
- attuazione.
- 4. L'elenco delle concessioni e
trasmesso annualmente
- all'Ufficio centrale per i beni librari,
le istituzioni
- culturali e l'editoria, allegato alla
relazione annuale di cui
- all'art. 21, secondo comma, lettera f).
-
TITOLO VIII
-
Servizi al pubblico:
Riproduzioni
- 45. Oggetto e motivi
dell'autorizzazione.
- 1. La riproduzione
- di documenti posseduti dalla biblioteca
un servizio erogato
- previa autorizzazione. Le spese sostenute
per l'erogazione di
- tale servizio sono a carico dell'utente.
- 2. L'autorizzazione alla riproduzione
e concessa, a richiesta
- degli interessati, per motivi di studio o
a scopo commerciale,
- ove lo stato di conservazione
dell'esemplare lo consenta, nel
- rispetto della vigente legislazione sul
diritto d'autore e fatti
- salvi altri eventuali vincoli giuridici ai
quali l'esemplare sia
- sottoposto.
- 3. Il pagamento del servizio e
disciplinato dall'art. 61 del
- presente regolamento, e avverra con
le modalita di cui alla
- legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi
regolamenti di
- attuazione.
- 46. Tutela del materiale.
- 1. E' cura dell'incaricato dalla direzione
della biblioteca, dopo avere
- accertato che lo stato di conservazione lo
consente, controllare
- che il tipo di riproduzione sia adatto al
materiale specifico trattato e che
- lintero procedimento sia attuato con
le dovute cautele onde
- evitare deterioramenti agli esemplari per
i quali e stata
- richiesta la riproduzione.
- 2. Qualora la biblioteca sia in possesso
del negativo o di
- altro supporto riproducibile la
riproduzione richiesta viene
- tratta dal medesimo.
- 47. Autorizzazione per motivi di
studio.
- 1. L'autorizzazione alla riproduzione per
motivi di studio ancorche
- integrale, viene concessa dal direttore
della biblioteca a richiedenti
- italiani e stranieri i quali all'atto
della richiesta (modello 23), sono
- tenuti a dichiarare sia il numero delle
copie che si intendono
- ottenere, sia che il materiale riprodotto
non verra usato per
- scopo di lucro o per motivi diversi da
quelli specificati nella
- richiesta stessa.
- 2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il
rimborso delle
- spese vive eventualmente sostenute
dall'amministrazione per
- consentire la riproduzione, e dovuto
qualora la richiesta abbia
- ad oggetto una autorizzazione a scopo di
studio e sia eseguita
- con modalita o con mezzi non idonei
alla diffusione della
- riproduzione stessa al pubblico.
- 3. Ogni eventuale atto di trasferimento o
utilizzazione
- incontrato con l'impegno assunto comporta
l'obbligo di
- corrispondere all'amministrazione dei beni
culturali, nei modi e
- nelle forme di cui all'art. 61 del
presente regolamento, i
- diritti stabiliti dalla legge 14 gennaio
1993, n. 4, e relativi
- regolamenti di attuazione.
- 48. Autorizzazione per scopi editoriali
o commerciali.
- 1. L'autorizzazione alla riproduzione,
integrale o parziale, per
- scopi editoriali o commerciali, viene
concessa dal direttore
- della biblioteca a richiedenti, italiani e
stranieri, i quali,
- all'atto della richiesta (modello 24),
sono tenuti a dichiarare
- che il materiale riprodotto non
verra usato per motivi diversi
- da quelli specificati nella richiesta
stessa.
- 2. Il destinatario dell'autorizzazione
deve indicare sui
- prodotti realizzati la provenienza della
riproduzione ed
- assolvere a quanto stabilito all'atto
della concessione.
- 3. L'elenco delle autorizzazioni concesse
e trasmesso
- annualmente all'Ufficio centrale per i
beni librari, le
- istituzioni culturali e l'editoria,
allegato alla relazione
- annuale di cui all'art. 21, secondo comma,
lettera e).
- 49. Riproduzione di cimeli e interi
fondi.
- 1.L'autorizzazione alla riproduzione di
cimeli, nonch di interi
- fondi, di parti di fondi o di serie di
documenti omogenei, per
- qualsiasi motivo venga richiesta, e
concessa dal Ministero,
- sentito il parere del competente comitato
di settore.
- 2. La richiesta (modello 24-bis) e
inoltrata, con motivato
- parere, al Ministero dal direttore della
biblioteca, il quale
- deve, inoltre, fornire le seguenti
indicazioni:
- a) se l'esemplare di cui e stata
chiesta la riproduzione e
- libero da vincoli giuridici ad esso
strettamente connessi e se
- l'opera non sottoposta ai vincoli
previsti dalla legislazione
- vigente in materia di editoria e di
diritto d'autore;
- b) se lo stato di conservazione
dell'esemplare consente la
- riproduzione, ove questa non sia gia
posseduta dalla biblioteca,
- o, anche se posseduta, non sia
utilizzabile per lo scopo
- richiesto.
-
TITOLO IX
-
Servizi al pubblico:
Prestito
- 50. Servizio di prestito.
- 1. Il prestito e un servizio
mediante il quale si realizza la disponibilita
- dei documenti a livello locale, nazionale
ed internazionale.
- 2. La disponibilita di cui al primo
comma del presente
- articolo si attua mediante:
- a) prestito del documento originale,
quando e possibile;
- b) prestito della riproduzione, se
posseduta dalla
- biblioteca;
- c) fornitura, in alternativa, di una
riproduzione eseguita
- su richiesta e a spese dell'utente.
- 51. Prestito diretto.
- 1. Il prestito diretto si effettua a
favore di coloro che abbiano compiuto
- il diciottesimo anno di eta, siano
residenti nella regione ove ha sede la
- biblioteca e siano in grado di documentare
la propria residenza.
- 2. Per i minori di diciotto anni
l'ammissione al prestito e
- disciplinata nell'ambito del regolamento
interno di ogni singola
- biblioteca.
- 3. Possono essere ammessi al servizio di
prestito, pur non
- essendo residenti nella regione in cui ha
sede la biblioteca,
- per periodi limitati di tempo:
- a) i cittadini italiani, dello Stato della
Citta del
- Vaticano e della Repubblica di San Marino,
nonche i cittadini
- dei Paesi aderenti alla Comunita
europea in grado di documentare
- le proprie necessita di studio o di
ricerca e il proprio
- domicilio, anche se temporaneo;
- b) i cittadini dei Paesi extracomunitari,
che, oltre alle
- documentazioni di cui al punto a), siano
in possesso della
- certificazione attestante il periodo di
soggiorno e della
- presentazione di un'autorita
diplomatica o di una istituzione
- culturale.
- 4. Agli utenti del servizio di prestito
e rilasciata una
- tessera (modello 25) da presentarsi ad
ogni richiesta.
- 5. La tessera di cui al precedente comma,
munita di fotografia
- e recante gli estremi del documento
esibito, ha validita annuale
- ed e, comunque, rinnovabile.
- 6. Chi e gia in possesso della
tessera di cui al quarto comma
- del presente articolo, sempre che sia in
regola con le
- disposizioni di cui al successivo art. 52,
puo ottenere, in
- presenza di valide e concrete motivazioni,
accettate ad
- insindacabile giudizio dal direttore della
biblioteca, l'inoltro
- a domicilio delle opere richieste in
prestito, con i limiti di
- cui agli articoli 54, secondo e terzo
comma, e 55, terzo comma,
- e nel rispetto dei termini di cui all'art.
57, primo comma,
- formulando dettagliata richiesta scritta.
L'utente dovra,
- comunque, assumersi la completa
responsabilita per eventuali
- danni o smarrimenti cui possa incorrere il
documento richiesto
- durante il trasporto del medesimo. Il
trasporto del documento
- potra avvenire nella forma che la
biblioteca ritiene piu idonea
- al recapito stesso.
- 7. Le spese relative alle procedure di
inoltro dei documenti,
- di cui al comma precedente, sono a carico
dell'utente.
- 8. Il pagamento del servizio e
disciplinato dall'art. 61 del
- presente regolamento, ed avverra con
le modalita di cui alla
- legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi
regolamenti di
- attuazione.
- 9. L'utente che non restituisca il
documento ottenuto in
- prestito ai sensi del sesto comma del
presente articolo, o lo
- restituisca danneggiato, o lo smarrisca,
anche per fatto a lui
- non imputabile, e soggetto alle
sanzioni previste all'art. 58
- del presente regolamento.
- 52. Obblighi dell'utente.
- 1. L'utente del servizio di prestito
e tenuto a comunicare
- immediatamente eventuali cambi di
residenza o domicilio.
- 2. E' vietato all'utente prestare ad altri
i documenti
- ricevuti in prestito.
- 3. Chi trasgredisce le norme di cui ai
commi precedenti e
- sospeso o escluso dal servizio di prestito
secondo le modalita
- di cui al successivo art. 58.
- 53. Prestito interbibliotecario.
- 1. Il prestito interbibliotecario,
nazionale od internazionale,
- si attua tra biblioteche che accettino i
vantaggi e gli oneri della
- reciprocita e si impegnino a
rispettare le norme che regolano il
- servizio. Le richieste sono inoltrate
mediante l'apposito modulo
- (modello 27).
- 2. L'uso diretto di documenti ricevuti in
prestito interbibliotecario
- consentito solo previa autorizzazione
preliminare della biblioteca prestante.
- La biblioteca ricevente resta, comunque,
responsabile della buona
- conservazione e della tempestiva
restituzione dei documenti ricevuti.
- 3. I documenti inviati in prestito
interbibliotecario devono
- essere coperti da idonea garanzia
assicurativa a carico
- dell'utente, a norma delle disposizioni
vigenti in Italia e
- all'estero.
- 4. I documenti di pregio concessi in
prestito
- interbibliotecario devono essere
riassicurati presso una societa
- assicuratrice, anche per il prestito
interbibliotecario
- nazionale.
- 5. Le spese relative al prestito
interbibliotecario nazionale
- ed internazionale, sono a carico
dell'utente.
- 6. Il pagamento del servizio e
disciplinato dall'art. 61 del
- presente regolamento, ed avverra con
le modalita di cui alla
- legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi
regolamenti di
- attuazione.
- 54. Oggetto del servizio.
- 1. Oggetto del servizio di prestito
e il patrimonio documentario
- della biblioteca. Esso viene erogato
secondo le disposizioni
- dell'art. 50, comma secondo, del presente
regolamento.
- 2. E' di regola escluso dal prestito in
originale il
- materiale:
- a) sottoposto a vincoli giuridici;
- b) soggetto a particolari tecniche di
protezione;
- c) in precario stato di conservazione;
- d) periodico, sia in fascicoli sciolti che
rilegato;
- e) miscellaneo legato in volume;
- f) di consultazione generale, ivi compresi
i dizionari, le
- enciclopedie, i repertori catalografici e
bibliografici, o
- considerato di rilevanza bibliografica, in
rapporto alla
- specificita ed integrita delle
raccolte.
- 3. Il prestito di manoscritti e del
materiale raro o di pregio
- si attua esclusivamente tra biblioteche e
nel rispetto delle
- norme di tutela. Per i manoscritti, in
particolare,
- obbligatorio osservare tutte le norme
previste per la loro
- consultazione.
- 4. Le biblioteche pubbliche statali hanno
facolta di ricevere
- in deposito, per uso di studiosi che ne
abbiano fatto richiesta
- direttamente ai proprietari, manoscritti
od altro materiale di
- pregio appartenente a privati, persone
fisiche o istituzioni. In
- questo caso e obbligatoria la
stipula di una polizza
- assicurativa a spese del proprietario dei
documenti o del
- richiedente gli stessi.
- 55. Modalita del servizio.
- 1. Il prestito diretto si richiede
compilando, in duplice copia,
- l'apposito modulo (modello 26).
- 2. Il prestito interbibliotecario
nazionale si richiede
- compilando, in triplice copia, l'apposito
modulo (modello 27).
- 3. Salvo casi eccezionali, rimessi al
giudizio del direttore
- della biblioteca, a ciascun utente non si
possono prestare
- contemporaneamente piu di due
documenti, per un massimo di
- quattro unita.
- 4. Ciascuna biblioteca, di regola,
puo dare in prestito
- interbibliotecario al medesimo istituto
documenti fino ad un
- massimo di quindici unita, e
materiale manoscritto raro o di
- pregio fino ad un massimo di quattro
unita.
- 5. Il prestito interbibliotecario
internazionale si effettua
- sulla base degli accordi con i singoli
Stati per l'espletamento
- del servizio e per l'utilizzo della
relativa modulistica.
- 6. La richiesta in prestito di documenti
per mostre e regolata
- da apposita normativa.
- 56. Garanzie e tutela del materiale.
- 1. L'addetto al prestito deve controllare
l'integrita, lo stato di conservazione
- del documento e le particolarita di
rilevante interesse
- dell'esemplare, nonche
eventuali allegati. Tali elementi,
- unitamente alle mancanze ed ai guasti
eventualmente riscontrati
- che non incidano sulla conservazione del
documento richiesto e
- ne consentano quindi il prestito, vanno
fatti rilevare agli
- utenti individuali ed alle biblioteche e
sono, comunque,
- annotati sui rispettivi moduli (modelli 26
e 27).
- 2. All'atto della consegna del documento,
il richiedente firma
- la relativa ricevuta (modelli 26 e 27) con
la quale si impegna a
- rispettare le norme che regolano il
servizio.
- 3. Il documento viene consegnato
all'utente congiuntamente ad
- un permesso (modello 28), compilato e
firmato dall'addetto al
- servizio, da consegnarsi all'uscita.
- 57. Durata.
- 1. Il prestito ha la durata massima di
trenta giorni.
- 2. Un documento gia in prestito
puo essere prenotato da altro
- utente.
- 3. In caso di provata necessita ed
in assenza di prenotazioni
- il prestito puo essere prolungato
per un massimo di altri trenta
- giorni.
- 4. Il direttore della biblioteca ha la
facolta di esigere, in
- qualsiasi momento, la restituzione
immediata di un documento in
- prestito.
- 5. Nel prestito interbibliotecario il
periodo di trenta giorni
- non comprende il tempo strettamente
necessario per la
- trasmissione e la restituzione dei
documenti.
- 6. Una volta all'anno deve essere
effettuata la revisione
- delle registrazioni connesse al servizio
di prestito. Nei
- quindici giorni precedenti tale revisione
tutti i documenti in
- prestito devono essere restituiti alla
biblioteca. Tempi e
- modalita sono stabiliti nel
regolamento interno di ciascun
- istituto.
- 58. Sanzioni.
- 1. All'utente che non restituisca
puntualmente il documento ricevuto
- in prestito e rivolto, a mezzo di
raccomandata con avviso di
- ricevimento, l'invito a restituirlo.
- Al tempo stesso l'utente e escluso
dal servizio di prestito fino
- a restituzione avvenuta.
- 2. All'utente che restituisca danneggiato
o smarrisca un
- documento ricevuto in prestito e
rivolto, a mezzo di
- raccomandata con avviso di ricevimento,
l'invito a provvedere al
- suo reintegro o alla sua sostituzione che
a giudizio del
- direttore della biblioteca, puo
avvenire con altro esemplare
- della stessa edizione, con esemplare di
edizione diversa purche
- della stessa completezza e di analoga
veste tipografica o, se
- cio sia impossibile, al versamento
di una somma, da determinarsi
- dal medesimo direttore dell'istituto,
comunque non inferiore al
- doppio del valore commerciale del
documento stesso.
- 3. Trascorsi inutilmente trenta giorni
dalla ricezione
- dell'invito di cui ai commi precedenti,
ove non sussistano
- motivi ostativi indipendenti dalla
volonta personale, l'utente
- inadempiente e escluso dalla
frequenza della biblioteca, e
- segnalato al Ministero per i beni
culturali ed ambientali per
- l'esclusione dalle biblioteche pubbliche
statali, a norma
- dell'art. 41 del presente regolamento, ed
denunciato
- all'autorita giudiziaria.
- 4. Il direttore della biblioteca puo
proporre l'esclusione
- dalla frequenza delle biblioteche
pubbliche statali anche di
- chi, rendendosi responsabile di
danneggiamenti o dello
- smarrimento di un documento ricevuto in
prestito, lo abbia
- restituito o abbia altrimenti risarcito il
danno.
- 5. Il direttore della biblioteca puo
sospendere il prestito
- interbibliotecario nei confronti degli
istituti che si siano
- resi responsabili di ripetute e gravi
inosservanze delle norme
- che regolano il servizio, e deve chiedere
il risarcimento in
- caso di danneggiamento o mancata
restituzione dei documenti
- prestati.
- 59. Riammissione al servizio.
- 1. Chi e stato escluso dal prestito
a norma del precedente articolo
- puo essere riammesso al servizio,
sempre che abbia adempiuto alle
- formalita precisate nel
provvedimento che ha disposto l'esclusione.
- 60. Registrazioni obbligatorie.
- 1. Le biblioteche devono registrare il
movimento dei prestiti, relativamente
- ai documenti ed agli utenti.
- 2. Per i documenti dati in prestito
diretto, le biblioteche devono
- registrare il movimento:
- a) cronologicamente, per fini
amministrativi statistici e
- per il controllo delle scadenze (modello
29);
- b) topograficamente, per il controllo
delle raccolte
- (seconda parte modello 26).
- 3. Le richieste di prestito
interbibliotecario nazionale in
- arrivo ed in partenza, debbono essere
registrate
- cronologicamente in due serie distinte,
con l'indicazione
- relativa all'esito ed alla eventuale
successiva restituzione
- (modelli 30 e 31).
- 4. La procedura descritta al comma
precedente deve essere
- adottata anche per le richieste in arrivo
ed in partenza del
- prestito interbibliotecario internazionale
(modelli 32 e 33).
- 5. Per le richieste con esito positivo si
deve tenere uno
- schedario topografico per il controllo
delle raccolte (terza
- parte modello 27); per quelle con esito
negativo, in quanto non
- possedute o non disponibili, si deve
tenere la relativa
- documentazione in ordine alfabetico (terza
parte modello 27).
- 6. Le biblioteche debbono registrare
cronologicamente per ogni
- utente del prestito diretto e
interbibliotecario le operazioni
- di prestito effettuate dal medesimo
(modelli 34 e 35).
- 7. Ove i servizi della biblioteca siano in
tutto o in parte
- automatizzati, i modelli e i registri
previsti dal presente
- articolo sono sostituiti dalle
registrazioni in memoria e dagli
- stampati prodotti dall'elaboratore,
purch completi di tutti gli
- elementi in precedenza elencati.
-
TITOLO X
-
Norme transitorie e
finali
- 61. Recupero spese.
- 1. I servizi aggiuntivi sono offerti a
pagamento al pubblico ai sensi
- della normativa vigente.
- 2. Si considerano servizi aggiuntivi:
- a) l'erogazione di informazioni
bibliografiche di cui
- all'art. 34, terzo comma;
- b) la vendita di pubblicazioni ed altro
materiale
- informativo di cui all'art. 42;
- c) la fornitura di riproduzioni di cui
all'art. 45, primo
- comma;
- d) i servizi relativi al prestito, di cui
agli articoli 51,
- settimo comma, e 53, quinto comma;
- e) i servizi di carattere generale,
previsti dall'art. 4,
- comma primo, lett. b), della legge 14
gennaio 1993, n. 4.
- 3. Il canone dovuto per l'uso dei locali
della biblioteca di
- cui all'art. 44, secondo comma, del
presente regolamento,
- determinato dai competenti organi del
Ministero per i beni
- culturali ed ambientali e deve essere
corrisposto dal
- concessionario prima dell'inizio dell'uso,
ai sensi dell'art. 4,
- quinto comma, della legge 14 gennaio 1993,
n. 4.
- 4. Le somme dovute da enti, associazioni,
fondazioni o privati
- per la fornitura dei servizi indicati nei
commi precedenti
- devono essere versate secondo le
modalita stabilite dall'art. 4,
- quinto comma, della legge 14 gennaio 1993,
n. 4, dal regolamento
- di attuazione di detta legge, approvato
con decreto ministeriale
- 31 gennaio 1994, n. 171 (3), dal
tariffario approvato con
- decreto ministeriale 8 aprile 1994.
- 62. Modulistica.
- 1. I modelli cui fanno riferimento le
norme del presente regolamento
- sono approvati dal Ministro per i beni
culturali ed ambientali e,
- qualora riguardino scritture contabili, di
concerto con il Ministro del tesoro.
- 2. Laddove non specificamente indicato nei
singoli articoli
- qualora i servizi della biblioteca siano
in tutto o in parte
- automatizzati, la modulistica e i registri
obbligatori di cui al
- presente regolamento si intendono
formalmente sostituiti dalle
- registrazioni in memoria o dagli stampati
prodotti
- dall'elaboratore purche essi
contengano tutti gli elementi
- presenti nei moduli e nei registri
prescritti.
- 3. Tutti i moduli, per i quali
prevista la compilazione a
- piu copie da parte dell'utente,
devono essere autoricalcanti.
- 63. Tutela dei dati automatizzati.
- 1. Ove i servizi della biblioteca siano in
tutto o in parte automatizzati,
- e fermo restando quanto gia
stabilito nei precedenti articoli, e fatto
- obbligo di garantire la sicurezza dei dati
trattati attraverso
- la loro duplicazione periodica su supporti
adeguati, da
- conservarsi con le necessarie cautele.
- 64. Norme richiamate.
- 1. Il presente regolamento fa espresso
rinvio al decreto-legge 14 novembre
- 1992, n. 433 (4), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1993,
- n. 4, al decreto ministeriale 31 gennaio
1994, n. 171 (4), e al
- decreto ministeriale 8 aprile 1994.
- 2. Per quanto non previsto dalle
disposizioni del presente regolamento, valgono
- le norme della legge e del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio
- e la contabilita generale dello
Stato.
- 65. Norme abrogate.
- 1. Il presente regolamento sostituisce il
regolamento organico delle
- biblioteche pubbliche statali approvato
con decreto del Presidente
- della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.
- (Si omettono gli allegati)
- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre
1995, n. 233, S.O.