PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
DECRETO 28 novembre 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-2001)
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante
delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione della
disciplina
in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel piu' ampio quadro della delega conferita al Governo per la
riforma della pubblica
amministrazione, ha, tra l'altro,
specificamente conferito al Governo
la delega per apportare
modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis
del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27
del predetto
decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto del Ministro della
funzione pubblica 31 marzo
1994, con il quale e' stato adottato il codice di comportamento
dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis
del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessita' di provvedere all'aggiornamento del predetto
codice di comportamento alla luce delle
modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni di carattere generale
1. I princi'pi e i contenuti del
presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta' e
imparzialita', che qualificano il
corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato
ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i
componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
del-l'art. 58-bis,
comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, al
coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilita' disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre
forme di responsabilita' dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi
in cui non siano applicabili norme
di legge o di regolamento o
comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princi'pi enunciati
dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono
essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole
amministrazioni ai
sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio
1993, n. 29.
Art. 2.
P r i n c i' p i
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale
di servire esclusivamente la Nazione con disciplina
ed onore e di
rispettare i princi'pi di
buon andamento e imparzialita'
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei
propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie
decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti,
di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attivita'
che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare
situazioni e comportamenti che possano nuocere
agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro,
il dipendente dedica la
giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze, si impegna ad adempierle nel
modo piu' semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le
responsabilita'
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni
di cui dispone
per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini,
egli dimostra la
massima disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi alle
informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte
le
notizie e informazioni necessarie
per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico
dei cittadini e
delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura
di semplificazione dell'attivita'
amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini,
delle attivita'
loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta
la
distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorita' territorialmente
competente e
funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati.
Art. 3.
Regali e altre utilita'
1. Il dipendente non chiede, per se' o
per altri, ne' accetta,
neanche in occasione di festivita', regali o altre
utilita' salvo
quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefici da decisioni o attivita'
inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per se' o
per altri, ne' accetta,
regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti entro il
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilita' ad
un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o
conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4.
Partecipazione ad associazioni e
altre organizzazioni
1. Nel rispetto della
disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non riservato, i cui interessi siano coinvolti
dallo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri
dipendenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, ne' li induce a
farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Art. 5.
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio
di
tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che
egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti
che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere
le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto
di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o
conviventi che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che
li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Su
motivata richiesta del dirigente competente in
materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6.
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere
interessi propri
ovvero: di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il
coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli
sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute,
comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso
in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.
Art. 7.
Attivita' collaterali
1. Il dipendente
non accetta da soggetti
diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilita' per
prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi
di collaborazione con
individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento
di incarichi remunerati.
Art. 8.
Imparzialita'
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa,
assicura la parita' di trattamento tra i cittadini
che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli
non
rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni
che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette
modalita' di svolgimento dell'attivita' amministrativa di sua competenza,
respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche' esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9.
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non
sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in
particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa
altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10.
Comportamento in servizio
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' affida
ad altri dipendenti il compimento di
attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita
le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza
a fini privati materiale o
attrezzature di cui dispone per ragioni
di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di
trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o
gode
a titolo personale, utilita' spettanti all'acquirente, in
relazione
all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11.
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto
con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande
di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantita' di
lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di
esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali
e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri
rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni ne' fa
promesse in ordine a
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
4. Nella redazione dei testi
scritti e in tutte le altre
comunicazioni il dipendente adotta
un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua
attivita' lavorativa in una
amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
preoccupa del
rispetto degli standard di qualita'
e di quantita' fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuita' del servizio, di
consentire
agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalita' di prestazione
del servizio e sui
livelli di qualita'.
Art. 12.
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione,
il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne'
corrisponde o promette ad
alcuno utilita' a titolo di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per
conto dell'amministrazione,
contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a
titolo privato nel biennio
precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali
egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel
biennio precedente, si
astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attivita' relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese
con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa
per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente competente
in materia di
affari generali e personale.
Art. 13.
Obblighi connessi
alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle seguenti finalita': modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'ufficio; qualita' dei servizi prestati; parita' di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerita' delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Art. 14.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 e'
abrogato.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei
conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 novembre 2000
Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111