PROPOSTA DI LEGGE
PROGETTO DI LEGGE - N. 5012
d'iniziativa dei deputati
FURIO COLOMBO, GRIGNAFFINI, BRACCO
Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero
Presentata il 23 giugno 1998
Presentato da:
Dep. COLOMBO FURIO
(Dem.Sin.-Ulivo )
Situazione del progetto di legge:
Camera:
Alla data del 30 Luglio 1998
assegnato
alle Commissioni riunite
Affari esteri e comunitari
e Cultura, scienza e istruzione
in sede referente
non ancora iniziato l'esame
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il
Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine
dell'Italia nel mondo, di seguito denominato "Dipartimento".
Il Dipartimento deve assolvere al compito di organizzare,
guidare e coordinare tutta l'attività culturale italiana
all'estero. Il capo del Dipartimento è scelto in base alla
chiara fama ed al più alto livello di competenza culturale e
professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del
personale del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro degli affari esteri sottopone la
designazione del capo del Dipartimento, con la documentazione
e i titoli relativi, alle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per un
parere, e la propone al Consiglio dei ministri per
l'approvazione.
Art. 2.
1. Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di
amministrazione che presiede. Tale consiglio è composto da
cinque membri nominati, rispettivamente, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dal
Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della
pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il capo del Dipartimento è altresì assistito da un
comitato scientifico composto da non meno di tre e non più di
cinque componenti scelti fra le più note personalità della
vita culturale, scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono
nominati dal capo del Dipartimento, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Art. 3.
1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione, le attività
e l'organico degli Istituti italiani di cultura all'estero,
decidendo, in base ai programmi generali ed alle risorse
disponibili, il numero e la dislocazione di tali Istituti, e
predisponendo modi diversi di operare per la cultura, la
lingua e l'immagine italiana nei luoghi del mondo in cui il
Dipartimento non può valersi della presenza di Istituti
italiani di cultura.
Art. 4.
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura
all'estero è scelto, mediante un concorso per titoli, fra il
personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri,
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali,
presso i Dipartimenti per l'editoria, per l'informazione e per
lo spettacolo. Può partecipare allo stesso concorso per titoli
il personale docente di ruolo di tutti i gradi di insegnamento
nelle scuole della Repubblica. I titoli per la partecipazione
al concorso sono indicati nel bando, restando comunque titolo
indispensabile il diploma di laurea, valutato anche in base al
punteggio conseguito.
Art. 5.
1. I direttori degli Istituti italiani di cultura
all'estero sono designati dal capo del Dipartimento, che ne
sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono
scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari
esteri, che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, fa capo alla Direzione generale per le relazioni
culturali del Ministero, in base alla valutazione del lavoro
svolto e dei risultati raggiunti in incarichi precedenti. Sono
scelti, altresì, fra il personale selezionato in base ai
concorsi di cui all'articolo 4.
2. Il capo del Dipartimento può proporre al consiglio di
amministrazione, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, al di
fuori dei ruoli e dei concorsi, per chiara fama. Il numero dei
posti disponibili per tali nomine e le relative sedi sono
preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione,
sentito il parere motivato del comitato scientifico, in base
ai piani di organizzazione del Dipartimento.
3. Tutti gli atti relativi ai concorsi, alle selezioni per
chiara fama, alla designazione, alle nomine ed ai richiami in
sede del personale di cui al presente articolo sono
pubblici.
Art. 6.
1. Il capo del Dipartimento e il consiglio di
amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte
del comitato scientifico, formulano un piano triennale di
missione per gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle
diverse aree del mondo. I piani devono tenere conto della
dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di
cultura, della presenza e consistenza delle comunità di lingua
e di origine italiana, e degli interessi italiani
nell'area.
2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta
conseguenti criteri di selezione del personale scelto per
concorso e di quello scelto per chiara fama è comunicato alle
competenti Commissioni parlamentari dei due rami del
Parlamento.
3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 5 non
può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo
ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di
amministrazione del Dipartimento. Gli incarichi direttivi
possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata
del successivo piano triennale.
4. Il piano triennale comprende altresì la ridefinizione
del numero e della dislocazione degli Istituti italiani di
cultura all'estero, nonché la eventuale riduzione del numero
delle sedi, al fine di definire e dare maggiore prestigio agli
Istituti di importanza strategica. Il piano triennale
definisce, altresì, la missione degli Istituti in merito alla
distribuzione di risorse fra la diffusione della cultura e
l'insegnamento della lingua italiana.
Art. 7.
1. Il Dipartimento può proporre al Ministro degli affari
esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate di
consolati generali in Paesi in cui non vi siano, o abbiano
cessato di funzionare, Istituti italiani di cultura. Gli
addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse
caratteristiche e criteri del personale degli Istituti
italiani di cultura all'estero, ad esclusione delle nomine per
chiara fama.
2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le
stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli
Istituti italiani di cultura all'estero.
Art. 8.
1. E' prevista, nelle situazioni ed alle condizioni che
sono individuate dal capo del Dipartimento e dal consiglio di
amministrazione e che sono approvate dal Ministro degli affari
esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale
onorario presso ambasciate e consolati generali in cui non sia
possibile o realistico operare attraverso le modalità indicate
dall'articolo 7.
2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti
locali di cultura e lingua italiana di riconosciuto valore e
di provata reputazione nelle istituzioni culturali del luogo.
Egli può essere cittadino italiano o cittadino del Paese
ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli
interventi e le iniziative culturali e linguistiche da
effettuare nell'area, e realizzandoli di volta in volta dopo
specifica indicazione del capo della delegazione diplomatica
italiana all'estero, sentito il Dipartimento, senza oneri o
competenze economiche.
Art. 9.
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura
all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli
addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 8, sono
inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile,
nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a
coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la
rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore
o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera
l'Istituto italiano di cultura o in cui l'addetto culturale
svolge le sue funzioni.
2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, della
organizzazione del lavoro e dei relativi bilanci preventivi e
consuntivi, gli Istituti italiani di cultura all'estero e chi
li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei luoghi in
essi cui operano, ricevono istruzioni relativamente alla loro
complessiva attività dal Dipartimento. Ad esso essi inviano
proposte di programmazione e di intervento che devono essere
approvate dal Dipartimento stesso insieme ai bilanci; sempre
al Dipartimento essi rendono conto tramite rapporti
semestrali.
3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo
della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità
immediata della decisione. Egli è tenuto comunque ad informare
al più presto il capo del Dipartimento, motivando le ragioni
del dissenso e proponendo la soluzione della situazione
contestata. A sua volta il direttore dell'Istituto italiano di
cultura all'estero o l'addetto culturale espone al capo del
Dipartimento le sue ragioni documentate e si attiene alla
decisione finale del consiglio di amministrazione del
Dipartimento.
Art. 10.
1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività
di presentazione e diffusione della cultura e della lingua
italiana all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne
faccia richiesta nei modi indicati con il regolamento adottato
dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
ciascun anno di lavoro il Dipartimento provvede alla
pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione
della cultura, della lingua e della immagine italiana
all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti gli
aspetti e le funzioni del Dipartimento, i piani proposti, i
programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche
competenze di ciascun funzionario in ciascun Istituto italiano
di cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli
Istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto ed i
programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo.
L'annuario contiene, altresì, un rapporto sullo stato
dell'insegnamento della lingua italiana, le opinioni espresse
dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso
dell'anno, le ragioni delle nomine e delle revoche delle
nomine stesse ed il rapporto annuale del capo del
Dipartimento.
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - Gli Istituti italiani di cultura
all'estero rappresentano l'immagine, la storia, la cultura di
tutti i secoli, antica e contemporanea, la lingua del nostro
Paese. Essi sono dunque agenzie di estrema rilevanza, la cui
attività influenza la percezione dell'identità e dell'immagine
italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana
nel mondo, anche nei settori non direttamente connessi con la
cultura. Sugli Istituti italiani di cultura all'estero ricade
dunque la responsabilità di formare e diffondere l'immagine
italiana, in un mondo di comunicazioni che si orienta in
misura molto grande sulla qualità dell'immagine. A tal fine
gli Istituti devono essere sostenuti con una ridefinizione
della loro missione ed un sistema di connessioni con il Paese
(la sua struttura sia istituzionale che culturale),
adeguatamente ricca e articolata. Si propone che sia
costituito a tal fine, presso il Ministero degli affari
esteri, un Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine
dell'Italia nel mondo. La costituzione del Dipartimento, in
luogo della già esistente Direzione generale dovrà assolvere
alla necessità di dare personalità ben distinta, e chiara
autonomia di funzione e missione, al punto di raccordo,
progettazione e pianificazione di tutta l'attività culturale
italiana all'estero.
Il capo del Dipartimento potrà essere scelto in base alla
chiara fama, al più alto livello di competenza culturale e
professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del
Ministero degli affari esteri. La sua designazione dovrà
essere presentata, per un parere, alle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di
amministrazione composto da cinque membri nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli
affari esteri, dai Ministri per i beni culturali e ambientali,
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Egli è affiancato da un comitato
scientifico costituito da non meno di tre e non più di cinque
componenti scelti fra le più note personalità della vita
culturale, artistica, scientifica e pedagogica del Paese. Essi
sono nominati sentito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Qualora fosse costituito un Ministero per la cultura il
Dipartimento sarebbe parte di tale Ministero, mantenendo
tuttavia i legami funzionali con la struttura diplomatica
italiana indicati nella presente proposta di legge.
Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero
potrà essere scelto, sulla base di un concorso per titoli, fra
il personale in servizio presso i Ministeri degli affari
esteri, della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e
ambientali e presso i Dipartimenti per l'editoria, per
l'informazione, per lo spettacolo. Potranno partecipare allo
stesso concorso per titoli i docenti di ruolo delle scuole di
ogni grado della Repubblica. I titoli per la partecipazione al
concorso sono indicati nel bando del concorso stesso, restando
comunque titolo indispensabile il diploma di laurea, valutato
anche in base al punteggio conseguito.
I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero
saranno designati dal capo del Dipartimento che ne sottoporrà
la nomina al consiglio di amministrazione. Essi saranno scelti
fra il personale attualmente nei ruoli del Ministero degli
affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali,
in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati
raggiunti negli incarichi del precedente livello. Inoltre,
essi potranno essere scelti fra il personale selezionato in
base ai concorsi sopra indicati ed a concorsi e ruoli
precedenti alla data di entrata in vigore della legge,
potranno essere designati, altresì, al di fuori dei citati
percorsi funzionali, "per chiara fama".
Il responsabile e il consiglio di amministrazione, sulla
base di materiali e indicazioni forniti dal comitato
scientifico, formuleranno un piano triennale di "missione" per
gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree
del mondo. E' evidente che tale missione non potrà essere
identica a New York e Nuova Delhi, e che i piani dovranno
tenere fortemente conto della dislocazione storica e
ambientale, della presenza e consistenza delle comunità
italiane e di emigrati italiani, nonché degli interessi
italiani nell'area. Il piano triennale, che comporta anche
conseguenti criteri di selezione del personale scelto per
titoli e di quello scelto per "chiara fama", sarà oggetto di
presentazione mediante audizione del responsabile del
Dipartimento, alle Commissioni competenti dei due rami del
Parlamento.
E' evidente e necessaria una riduzione del numero degli
Istituti italiani di cultura all'estero, per rafforzare la
visibilità e l'efficacia di azione in alcune sedi strategiche.
La presente proposta di legge affida tale compito al lavoro
critico e organizzativo ed alla competenza del costituendo
Dipartimento, del suo capo, del suo consiglio di
amministrazione e del comitato scientifico che lo affianca.
Allo stesso modo la presente proposta di legge demanda al
lavoro di ricerca, inchiesta, dibattito e decisione del
Dipartimento la questione (che non può essere decisa in linea
generale e una volta per tutte) del rapporto fra attività di
rappresentazione e diffusione della cultura italiana nel mondo
e attività di insegnamento della lingua. Vi sono infatti
legami, tradizioni, impegni e ragioni molto diversi fra Paese
e Paese ospite, che di volta in volta possono consigliare
l'orientamento delle risorse in direzione dell'uno, dell'altro
impegno o di entrambi. Si evita in tal modo di dare per
scontato che tutti possano fare tutto dovunque, come si è
sostenuto impropriamente in passato, provocando carichi
insostenibili e molti errori.
Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero
e i rispettivi direttori (sia di ruolo che scelti per "chiara
fama") sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo,
nelle locali strutture diplomatiche, e dovranno coordinarsi
con esse, tenendo conto che la rappresentanza legale della
Repubblica italiana spetta comunque all'ambasciatore o al
diplomatico più alto in grado sul posto. Ma dal punto di vista
dei programmi, dei criteri e della organizzazione del lavoro,
gli Istituti e chi li rappresenta, ricevono istruzioni e
programmi dal Dipartimento per la cultura, la lingua e
l'immagine, e ad esso rendono conto con rapporti semestrali.
In caso di contestazione o disaccordi sul posto, il capo della
delegazione diplomatica ha la responsabilità immediata della
decisione. Egli dovrà informare al più presto il Dipartimento
della sua decisione, motivando le ragioni e proponendo la
soluzione alla situazione contestata. A sua volta il capo
dell'Istituto italiano di cultura all'estero offrirà al
consiglio di amministrazione del Dipartimento le sue ragioni
documentate e si atterrà alla decisione finale del consiglio
stesso. Poiché, con le decisioni di riduzione del numero degli
Istituti, molte sedi resteranno scoperte, la presente proposta
di legge propone l'istituzione dell'addetto culturale, che in
alcune sedi di ambasciata e consolari potrà divenire il punto
di riferimento delle attività culturali italiane, con le
seguenti caratteristiche:
a) gli addetti culturali saranno scelti dalle
stesse liste e con le stesse caratteristiche del personale
degli Istituti italiani di cultura all'estero;
b) essi avranno una dipendenza organica
dall'ambasciata o dal consolato, ma un rapporto di
coordinamento e comunicazione diretta (quanto ai programmi)
con il Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine,
allo stesso modo in cui un addetto commerciale si coordina con
il Ministero del commercio con l'estero e un addetto militare
con il Ministero della difesa;
c) è prevista, in condizioni che saranno proposte
dal Dipartimento e decise dal Ministro degli affari esteri,
l'istituzione di posizioni di addetto culturale onorario. Si
tratta di posizioni non retribuite ma formalmente annunciate e
riconosciute dalla delegazione diplomatica italiana; tali
addetti saranno scelti fra esperti di cultura italiana di
provata reputazione sul posto e sotto la diretta
responsabilità del rappresentante diplomatico italiano. Ciò
consentirà il costituirsi di utili legami con le istituzioni
culturali del Paese ospite che si occupano di lingua e cultura
italiana (università, centri di studi superiori, istituzioni
scolastiche) in modo competente e ad un livello
apprezzabile.