DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2000, n.120.
Pubblicato nella
G.U. n. 112 del 16-5-2000.
Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei
funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Visto l’articolo
87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 19, e successive
modificazioni;
Visto il regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato;
Visto il regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento
per I'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato;
Visto il regio
decreto 6 gennaio 1928, n. 113;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante I'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, recante approvazione
del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle
amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6
febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi all'estero
dal Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
Visto il decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3
marzo 1990, n. 362;
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto
dei Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante regolamento di
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni
riunite, nell'adunanza del 30 giugno
1999;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo
2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dei tesoro, dei bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito
di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per
I'erogazione e la rendicontazione delle spese effettuate presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di seguito denominati
uffici all'estero.
Art. 2.
Spese
degli uffici all'estero
1. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a
valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono
destinate:
a) al mantenimento ed al funzionamento degli uffici; b)
allo svolgimento delle attività di istituto;
c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle
indennità del personale.
Art. 3.
Funzionari
delegati
1. Presso gli uffici all'estero sono funzionari delegati,
ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato, i titolari degli
uffici stessi, oppure, limitatamente alle spese indicate negli articoli 4 e 6,
i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili che presso i predetti
uffici ricoprono posti di commissario amministrativo o commissario
amministrativo aggiunto, ferma restando in ogni caso la funzione di indirizzo e
vigilanza spettante ai capi degli uffici.
Art. 4.
Spese
di mantenimento e funzionamento
1. Con decreto del competente dirigente generale, le
risorse necessarie per il mantenimento e il funzionamento degli uffici
all'estero sono assegnate dall'Amministrazione centrale ai titolari degli
uffici stessi, oppure al commissario amministrativo o commissario
amministrativo aggiunto, nelle sedi in cui tale funzionario presti servizio.
2. Le risorse finanziarie per il mantenimento e
funzionamento degli uffici all'estero sono stabilite tenuto conto del
fabbisogno documentato dalla relazione previsionale che i titolari di detti
uffici predispongono entro il mese di ottobre di ogni anno, sentito il
commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto.
3. Con decreto del competente dirigente generale ed a
fronte di sopravvenute ed inderogabili esigenze, I'Amministrazione può
provvedere ad eventuali integrazioni.
4. I fondi assegnati sono resi disponibili, in
correlazione con le effettive esigenze di spesa, con ordini di rimessa
valutaria aventi valore di ordini di accreditamento.
Art. 5.
Spese
per attività di istituto
1. Le competenti Direzioni generali provvedono alla
somministrazione dei fondi necessari alle attività di istituto, come indicate
negli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di
accreditamento, disposti a favore dei titolari degli uffici all'estero, tenuto
conto anche della spesa storica accertata e di variazioni dei termini di
riferimento che i titolari degli uffici provvedono a segnalare entro il mese di
ottobre di ogni anno.
Art. 6.
Retribuzioni
ed indennità del personale
1. I versamenti delle retribuzioni e delle indennità del personale
sono effettuati dagli uffici all'estero previa rimessa valutaria agli stessi,
con ordinativi diretti, specificanti i creditori e le somme ad essi dovute, al
netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, o altrimenti,con
ordini di accreditamento disposti a favore dei titolari degli uffici ovvero del
commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto nelle sedi in
cui tali funzionari prestino servizio.
Art. 7.
Procedure
contrattuali all'estero
1. Ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei
contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento
italiano, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
2. Nei casi di incompatibilità, accertati dalla
rappresentanza diplomatica italiana, è consentita I'applicazione della
normativa vigente nei Paesi di accreditamento, previa autorizzazione del
Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
3. L'attività contrattuale degli uffici all'estero è
effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla
nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea.
4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi
comprese quelle in economia e di modico ammontare, è vietato il ricorso ad
artificioso frazionamento.
Art. 8.
Spese
in economia e di modico ammontare
1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere
eseguiti in economia dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari
sono quelli previsti dal regolamento per i servizi in economia del Ministero
degli affari esteri.
2. Compatibilmente con quanto previsto all'articolo 7,
per le spese in economia degli uffici all'estero si applicano le seguenti
procedure:
a) se di importo inferiore a 3 milioni di lire,
possono essere effettuate in via diretta;
b) se di importo compreso fra 3 e 15 milioni di lire,
possono essere effettuate previo scambio di corrispondenza, secondo I'uso
locale, con una sola ditta o persona;
c) se di importo compreso fra 15 e 70 milioni di lire,
possono essere effettuate previa acquisizione di almeno tre preventivi,
mediante scambio di corrispondenza, secondo I'uso locale. Tutti gli importi
predetti si intendono al netto di imposte.
3. Lo scambio di corrispondenza di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 contiene I'esatta indicazione delle forniture, dei servizi o
lavori da effettuare, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le garanzie
per I'esatto adempimento e, ove necessario, i tempi di esecuzione e le penalità
per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni
convenute.
4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari
delegati possono assegnare ad un collaboratore, che ricopra posto di
cancelliere o di assistente commerciale, un fondo di importo non superiore
all'equivalente di 20 milioni di lire, da depositare presso apposito conto
bancario, suscettibile di una sola reintegrazione nel corso dell'esercizio,
previa presentazione di rendiconto al funzionario delegato. Ciascuna spesa da
far gravare sul predetto fondo non potrà superare il limite di cui al comma 2,
lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere
modificati in relazione all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
Art. 9.
Documentazione
relativa alla congruità dei prezzi al collaudo e regolare esecuzione
1. In mancanza di diversa specifica disposizione
contrattuale, per i contratti stipulati all'estero, anche in economia, e per la
verifica annuale dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, il cui
importo non superi quello stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, la congruità dei prezzi,
la certificazione di collaudo dei lavori e la regolare esecuzione delle
forniture sono documentate da attestazioni rilascia te da istituzioni tecniche
locali o da esperti di fiducia, ovvero da apposita dichiarazione del titolare
dell'ufficio, che può avvalersi del contributo di organi tecnici italiani, ove
possibile residenti all'estero.
2. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 79 e 80
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla
competenza della Commissione per gli immobili adibiti ad uso
dell'Amministrazione degli affari esteri.
Art. 10.
Rendiconti
e documentazione giustificativa
1. Le spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b), nonché
quelle di cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati inviati tramite
ordini di accreditamento ai sensi dell'articolo 6, sono giustificate mediante
rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su
moduli informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del
periodo da rendicontare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti
uffici dell'Amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte
dei conti qualora da quest'ultima richiesti per i controlli di competenza, a
firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati accreditati e
corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai collaboratori
di cui all'articolo 8, comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo l'obbligo
dell'invio alla Corte dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi
dell'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, modificato
dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'invio alla Corte dei
conti dei frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via
telematica.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la
responsabilità dei funzionari competenti che ne assicurano I'integrità e
I'esclusiva destinazione alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge.
3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui
all'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene rendicontata mediante
invio trimestrale al Dipartimento del tesoro di situazioni contabili
riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti
conto bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su specifica
richiesta del Dipartimento del tesoro.
4. I rendiconti in originale, corredati della relativa
documentazione, sono conservati presso gli uffici all'estero per un periodo di
dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale termine, a richiesta
dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei
conti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio inclusi nei programmi di
controllo dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio e della
Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di
tutta la documentazione, nei termini indicati nei programmi stessi. In caso di
inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalità previste
dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dagli
articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come
modificati dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo sulla gestione
degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche
amministrativo-contabili congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari e
dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
6. Nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista
dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sui conti correnti valuta
tesoro costituiti presso le sedi all'estero, possono essere disposte verifiche
amministrativo‑contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte
di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento
del tesoro.
7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo
stato della situazione amministrativo‑contabile forma oggetto di
specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono allegati ai rendiconti
di cui al presente articolo.
Art. 11.
Fondi
scorta
1.Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono istituiti presso le rappresentanze diplomatiche fondi scorta
per sopperire alle esigenze degli uffici all'estero, caratterizzate da
imprevedibilità ed urgenza, comunque determinatesi, rispetto alle anticipazioni
di fondi. Con analoga procedura, possono essere modificate, ove necessario, le
dotazioni dei predetti fondi scorta.
2. Alle dotazioni dei predetti fondi scorta si provvede
mediante I'utilizzo delle assegnazioni relative all'unità previsionale di Base
"uffici all'estero".
3. Sul fondo potranno gravare altresì gli oneri per
ripianare situazioni finanziarie deficitarie degli uffici all'estero,
determinate da crediti non prontamente esigibili, da cause di forza maggiore o
da comportamenti degli agenti dell'Amministrazione, una volta che siano state
avviate le procedure di recupero degli ammanchi rilevati, siano state
effettuate le prescritte segnalazioni alle autorità di competenza é previa
autorizzazione del Ministro.
4. La dotazione dei fondi scorta è reintegrata secondo le
seguenti modalità:
a) immediato rimborso al netto di ogni spesa da parte
dell'ufficio beneficiario della anticipazione alI'atto della ricezione dei
finanziamenti in attesa dei quali è stata disposta I'anticipazione stessa;
b) specifici finanziamenti a rimborso disposti dagli
uffici ministeriali competenti nei casi previsti dal comma 3.
5. Ai rendiconti di cui all'articolo 10 è allegato un
prospetto dimostrativo dei movimenti del fondo scorta. Gli eventuali interessi
maturati sul conto corrente appositamente istituito sono versati in entrata al
bilancio dello Stato.
Art. 12.
Delegazioni
ordinarie e speciali
1. Alle spese sostenute dalle delegazioni previste dagli
articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, per la gestione dei fondi relativi alle delegazioni diplomatiche speciali
ed ordinarie, si applica lo stesso regime previsto per I'erogazione e le
procedure della spesa degli uffici all'estero.
2. Per la resa del conto dei fondi delle delegazioni
diplomatiche speciali ed ordinarie si applica la normativa vigente per la
rendicontazione delle spese dei funzionari delegati.
Art. 13.
Inventari
1. I consegnatari di cui agli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli
adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n. 718, inviano all'Amministrazione centrale i dati riguardanti i beni mobili
di pertinenza e trasmettono, per via telematica, le informazioni relative ad
ogni ulteriore variazione nonché le proposte di dismissione.
2. Con scadenza semestrale, I'Amministrazione centrale
provvede ad inoltrare, per via telematica, agli uffici all'estero il riepilogo
aggiornato dei beni mobili di pertinenza da dismettere in quanto non più in
uso.
3. L'Amministrazione centrale provvede alla trasmissione
annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei prospetti di cui all'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
Art. 14.
Norma
transitoria
1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 da parte
dei funzionari amministrativi o amministrativo‑contabili decorre dalla
data di chiusura dei rendiconti da parte dei precedenti titolari e, pertanto,
dal primo luglio dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ovvero dal primo gennaio successivo.
Art. 15.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 65 e 67 dei regio decreto 6
gennaio 1928, n. 113; L’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116; l'articolo 7, comma 2, del decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo
1990, n. 362.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Dini, Ministro degli affari esteri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000 Atti di
Governo, registro n. 120, foglio n. 19
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato
è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e I'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. ‑ Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando I'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono I'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". La legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, reca: "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". ‑
Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 19:
"Art. 20. ‑ 1. Il Governo, entro
il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche
coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri
per I'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della
disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della
delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del
procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e
dagli enti locali.
3. I regolamenti sono
emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ‑
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra
le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere
alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa
data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si
conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei
procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali
e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultano superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini
per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero
di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre
in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni
analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
f) trasferimento ad
organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali,
che non richiedano, in ragione della loro specificità, I'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o
con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi
diffusi; g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo;
g-bis) soppressione dei
procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
g-ter) soppressione dei
procedimenti che comportino, per I'amministrazione e per i cittadini, costi più
elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
g-quater) adeguamento
della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti
amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione
dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione,
ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento;
g-septies) adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a
testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente
articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo
interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti
amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono
princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima
attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità
di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati
appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione
del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e
funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì I'istituzione di un
Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi
e di proposta;
c) interventi per il
diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le
università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità,
solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme
di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per I’accettazione da parte delle
università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui
al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa
dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6
della medesima legge.
11. Con il disegno di
legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione
della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma
4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici
delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal
presente articolo.
20-bis. - 1. I
regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti
amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti
obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta I'abrogazione della corrispondente
sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti
obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme
legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti
di semplificazione".
Allegato 1:
"19. Procedimento
per I'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni; legge 6 febbraio 1985, n. 15, e
successive modificazioni;
legge 22 dicembre 1990,
n. 401;
decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".
Il regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, reca:
"Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato". II regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento
per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato". II regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113, reca: "Approvazione
del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti
ad uso delle regie rappresentanze all'estero". II decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri". Il decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 1979, n. 718, reca: "Approvazione del regolamento per le gestioni
dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato". La
legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina delle spese da effettuarsi
all'estero dal Ministero degli affari esteri". II decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, reca: "Regolamento per i lavori,
le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da
parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di
frontiera, nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari". II decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362, reca: "Regolamento recante
norme per lo snellimento delle procedure per I'ordinazione delle spese
all'estero del Ministero degli affari esteri e per la presentazione dei
rendiconti". II decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421". II decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca: "Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".
Nota all'art. 5:
- Si riportano i testi
degli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse).
"Art. 37 (Funzioni
della missione diplomatica). - La missione diplomatica svolge, nell'ambito del
diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli
interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; trattare gli
affari, negoziare, riferire; promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i
rapporti in tutti i settori tra I'Italia e lo Stato di accreditamento.
L'attività di una missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico,
consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale,
culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione. La missione
diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di
vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici italiani,
operanti nel territorio dello Stato di accreditamento. Art. 45 (Funzioni degli
uffici consolari). - L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli
interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; provvedere alla
tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le
condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale; favorire le attività
educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché
promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare
I'attività delle associazioni, delle camere di commercio, degli enti italiani;
stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante I'Italia,
curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali; sviluppare le
relazioni culturali. L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto
internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano,
in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e
giurisdizionale".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo
dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per
il titolo vedi nelle note alle premesse).
"Art. 86 (Procedura
per la stipulazione). - La procedura per la stipulazione dei contratti da
eseguire all'estero è regolata dalle norme delI'ordinamento italiano
compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(per il titolo vedi nelle note alle premesse): "Art. 15 (Pagamento di
spese di modesto ammontare mediante assegni di conto corrente postale). - I. I
dirigenti, i funzionari delegati e i titolari di contabilità speciali, per
I'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie
competenze e responsabilità, sono autorizzati ad aprire, in favore di dipendenti
di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o
periferico di appartenenza, un conto corrente postale contenente I'espressa
menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la qualità del
dipendente abilitato ad emettere gli assegni.
2. La giacenza massima
del conto corrente non può essere superiore a lire dieci milioni, suscettibile
di reintegrazione periodica a valere anche sulle disponibilità degli ordini di
accreditamento o delle contabilità speciali intestate ai funzionari che hanno
disposto I'apertura del conto corrente. La reintegrazione ha luogo previa
presentazione del rendiconto delle spese relative agli importi da reintegrare,
ai sensi del successivo comma 4. Ciascuna spesa non può eccedere I'importo di lire
ottocento milioni ed è effettuata mediante assegni non trasferibili intestati
al creditore diretto dello Stato.
3. Gli interessi maturati
sui conti correnti postali di cui al comma 2 sono versati annualmente in conto
entrata del Tesoro.
4. I dipendenti
incaricati di effettuare i pagamenti secondo quanto previsto dal presente
articolo presentano al dirigente preposto all'ufficio centrale o periferico di
appartenenza, ovvero al funzionario delegato o al titolare della contabilità
speciale che ha disposto I'apertura del conto, il rendiconto trimestrale delle
spese, con allegata tutta la documentazione giustificativa. II dirigente
responsabile, ovvero il funzionario delegato o il titolare di contabilità
speciale, approvano il rendiconto ed autorizzano la reintegrazione dei fondi
sul conto corrente postale, nei limiti delle pese approvate.
5. I funzionari delegati
e i titolari di contabilità speciali allegano i rendiconti trimestrali previsti
dal comma 4 ai conti amministrativi che essi sono tenuti a presentare ai sensi
delle vigenti disposizioni. Ove non previsto da altre norme il funzionario che
ha approvato le contabilità presentate dal dipendente incaricato di effettuare
i pagamenti rende annualmente il rendiconto amministrativo della gestione nei
termini previsti per la presentazione dei rendiconti amministrativi dei
funzionari delegati.
6. II Ministro del
tesoro, con proprio decreto, adegua i limiti di somma di cui al comma 2 alle
esigenze di correntezza dei pagamenti delle amministrazioni delle Stato, tenuto
conto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.
7. Con apposita
convenzione fra il Ministro del tesoro e I'Ente poste italiane sono
disciplinate le modalità di espletamento degli adempimenti a carico delle Poste
italiane in relazione a quanto previsto nel presente articolo. La convenzione
regola espressamente i casi di mancata riscossione degli assegni da parte dei
beneficiari".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116 (per il
titolo vedi nelle note alle premesse).
"2. Per i lavori, le somministrazioni ed
i servizi di importo non superiore a lire settemilioni per le spese
dell'amministrazione centrale e degli ispettorati di frontiera, ed a lire
trentamilioni per le spese delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo è
sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dai funzionari
preposti agli uffici o da persone esperte da essi designate".
- Si riportano i testi degli articoli 79 e 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il titolo vedi
nota alle premesse).
"Art. 79 (Beni
immobili e mobili all'estero). - La direzione generale del personale e
dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative
all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero
destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attività
dell'amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i
beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di competenza di altre
direzioni generali I'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle
direzioni generali stesse. Gli uffici effettuano annualmente un esame della
situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e
degli arredamenti in relazione alla necessità dei servizi e elaborano un programma
da sottoporre al Ministro per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo
stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il
registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'amministrazione, i
relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi
tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza
dell'amministrazione.
Art. 80 (Commissione per
gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri). - Per
I'esame delle questioni relative agli immobili adibiti uso dell'amministrazione
degli affari esteri è istituita una commissione consultiva. Nel quadro della
programmazione finanziaria e tecnica di cui all'art. 79, la commissione:
esprime al Ministro
parere circa la scelta, I'acquisto, la costruzione, il riattamento, la
locazione e I'arredamento degli immobili all'estero per uffici, residenze e
sedi di istituti scolastici e culturali o comunque necessari
all'amministrazione; esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla
direzione generale del personale e della amministrazione ed esprime il proprio
parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale; propone I'assunzione
di dati documentali utili e I'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per
acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla
valutazione delle questioni in esame; suggerisce i criteri generali cui deve
ispirarsi la progettazione; propone i criteri per I'utilizzazione dei fondi di
bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria; studia i problemi
relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di
deferire al suo esame. La commissione è composta di un ambasciatore in servizio
o a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale,
dell'ispettore generale dei Ministero e degli uffici all'estero, di un
presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre
funzionari del Ministero degli affari esteri, del direttore generale delle
antichità e belle arti, del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, di un
ispettore generale del Genio civile, di un docente universitario di
architettura, di un docente di arredamento e decorazione dell'accademia di
belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere architetto del
Ministero e di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato -
ispettorato generale di finanza - di qualifica non inferiore a ispettore
generale. II presidente della commissione è sostituito in caso di assenza dal
direttore generale del personale. Allorché sono all'esame questioni relative a
immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettività,
partecipa alle sedute un rappresentante della direzione generale delle relazioni
culturali o un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione e degli
affari sociali.
Le funzioni di segretario
della commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici
di cui all'art. 79. La commissione è nominata per la durata di tre anni con
decreto del Ministro per gli affari esteri. II presidente può chiamare a
partecipare alle sedute della commissione per consultazioni altri funzionari ed
esperti.
II regolamento può
apportare modifiche alla composizione della commissione".
Note all'art. 10:
- II regio decreto 26
ottobre 1933, n. 1454, reca:
"Determinazione dei termini per la
trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di
ritardo, a carico dei funzionari responsabili". Si riporta il testo
dell'art. 2 (come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468).
"Art. 2. Ai fini
dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi
quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero
alle Ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono
alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco
del frontespizio di ciascun rendiconto". - Si riporta il testo dell'art. 5
della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (per il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 5. Presso sedi
all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di
concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro. A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui
finanziamenti di cui all'art. 2, nonché, su indicazione del Ministero del
tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero. Per la gestione di
detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di
fiducia. Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle
entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno
effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico
delle rispettive contabilità. I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto
la vigilanza della direzione generale del Tesoro - portafoglio dello Stato, cui
vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto
bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla
coesistente ragioneria centrale. La Direzione generale del tesoro - portafoglio
della Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il
trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti
correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in
lire alI'entrata dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 60 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (per il titolo vedi nota alle
premesse).
"Art. 60. Ogni
semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali
regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati
devono trasmettere i conti delle somme erogate; insieme con i documenti
giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che
ritenga necessari. Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici
provinciali e compartimentali di controllo. mediante decreto ministeriale, da
emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti
i limiti e le modalità dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla
ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le
occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura I'invio alla Corte
dei conti per la revisione definitiva. La Corte nell'eseguire i riscontri di
sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti. II rendiconto
per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della
fornitura o dei lavoro ed è unito agli atti per la emissione dell'assegno di
saldo. E però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del
saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da
pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono
presentati nei modi e termini stabiliti dal regolamenti. I funzionari che non
osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente
dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e
con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando I'eventuale
giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83". - Si
riportano i testi degli articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 (per titolo vedi nota alle premesse), come modificati
dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367:
"Art. 333. - 1. Alla
compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli
articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al
momento delle scadenze medesime.
2. I rendiconti sono
presentati all'amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di
esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo
cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato
al quarantesimo giorno.
3. I rendiconti devono
essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le
aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui
e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario
e disponibili per pagamento a terzi.
4. Per le somme prelevate
direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
5. I rendiconti vengono
corredati:
a) degli ordinativi
estinti;
b) delle quietanze di
entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;
c) di tutti i documenti
necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.
Art. 334. Gli enti
militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilìtà e di
revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non più tardi del giorno
trenta del mese successivo al trimestre. Tale termine è portato al giorno
quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per
i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti
e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno
settantacinquesimo per gli enti militari di stanza nella Libia e nelle isole
marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli enti militari di stanza
nell'Africa Orientale italiana. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici
di corpo d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono
all'amministrazione centrale. II termine per la presentazione dei rendiconti da
parte delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi,
non può oltrepassare il quarantesimo giorno successivo al trimestre. Art. 335.
Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al Ministero della guerra i
conti delle aperture di credito fatte a loro favore non più tardi del giorno
venti del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito, oltre
all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione
dagli enti militari ed a credito quelle erogate giusta Part. 326. Con speciale
contabilità sui residui dell'esercizio precedente rendono conto altresì delle
somme ricevute e di quelle pagate per la sistemazione dei conti degli enti
militari riferibili all'esercizio medesimo, ai sensi del successivo art. 349.
Art. 337. Quando i
rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e
335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli
può applicarsi indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e
dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena
pecuniaria non maggiore di lire un milione. La pena è inflitta con decreto
emesso dal capo dell'amministrazione centrale. II decreto deve essere
registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via
amministrativa sulle competenze dei funzionari. Dei decreti emessi per dette
penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione
generale del tesoro".
Nota all'art. 12:
- Si riportano i testi
degli articoli 35 e 74 del decreto dei Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (per il titolo vedi note alle premesse).
"Art. 35
(Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie). - Delegazioni
diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la
partecipazione a conferenze, trattative a riunioni internazionali renda
necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio. Le delegazioni
diplomatiche speciali sono istituite con decreto dei Ministro per gli affari
esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono stabiliti
i compiti e la composizione delle delegazioni. In occasioni solenni possono
essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.
Art. 74 (Fondi per
delegazioni).
Alle delegazioni nominate
dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni,
conferenze o trattative di carattere internazionale può essere attribuito,
d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di
funzionamento e di rappresentanza. Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui
all'art. 35 è attribuito un fondo d'intesa con il Ministero del tesoro, per far
fronte alle spese di ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo della
delegazione speciale non fruisca del trattamento economica di cui all'art. 204
si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle
spese di rappresentanza che egli debba sostenere. II capo della delegazione di
cui ai commi precedenti amministra i fondi somministratigli ed è tenuto alla
presentazione del rendiconto, secondo le norme amministrativo-contabili
vigenti, al termine dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se
i lavori si protraggono oltre tre mesi".
Note all'art. 13:
- Si riportano i testi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse). "Art. 75
(Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili
all'estero). - I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che
prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare
di prima categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai
servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilità attendendo
specialmente:
a) alla liquidazione
delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre
amministrazioni o di terzi;
b) all'ordinazione delle
spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o
dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi;
c) alla tenuta delle
scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti
amministrativo-contabili;
d) alla predisposizione
del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio;
e) alla vigilanza sulle
attività svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art.
76.
I funzionari di cui al
primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello
Stato:
a) dell'applicazione
della tariffa consolare;
b) della destinazione, a
norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di
altre eventuali entrate;
c) della conservazione e
manutenzione, in qualità di consegnatari, dei beni immobili e mobili di
pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la
rappresentanza o I'ufficio prestino servizio più funzionari della carriera
direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni
di cui al presente articolo sono affidate al funzionario più elevato in grado
il quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli altri funzionari.
Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le
funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo,
ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate
dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui
delegato.
Art. 76 (Funzioni e
responsabilità dei cancelliere contabile). - Presso ogni rappresentanza diplomatica
e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di prima categoria presta
servizio almeno un impiegato dalla carriera di cancelleria con mansioni
contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile. II
cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile
e amministrativa, provvede personalmente:
a) al servizio di cassa;
b) alla custodia delle
marche consolati e dei libretti-passaporti;
c) alla custodia dei
depositi consolati e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo
della rappresentanza o dell'ufficio;
d) al pagamento delle
spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo
della rappresentanza o dell'ufficio.
II conto giudiziale reso
dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli
dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
La vigilanza sulle
attività di cui al secondo comma è esercitata, sempre che nella rappresentanza
a nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera
direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o
dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario.
Qualora nella
rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera
direttiva amministrativa, con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere
contabile è affidata in qualità di consegnatario la conservazione e la
manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o
dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l’ufficio prestino
servizio più impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le
attribuzioni di cui al presente articolo competono al più elevato in grado, il
quale nell'esercizio delle medesime è coadiuvato dagli impiegati meno elevati
in grado".
- Si riporta il testo
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.
718 (per il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 21 (Prospetto
delle variazioni nella consistenza dei beni mobili). - Entro il 15 febbraio di
ogni anno il consegnatario è tenuto a trasmettere, in originale e copia, alla
competente ragioneria documentato con i buoni di carico e quelli di scarico, il
prospetto per categorie delle variazioni della consistenza dei beni mobili
avvenute nel corso dell'esercizio scaduto. L'originale, vistato dalla
ragioneria è restituito al consegnatario.
II prospetto deve porre
in evidenza la quantità ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio
scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità
ed il valore finale. Ai fini della formazione del conto patrimoniale previsto
dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i beni da includere nelle
singole categorie a le modalità per la compilazione del prospetto riassuntivo
sono indicati in apposite istruzioni del Ministero del tesoro. II prospetto di
cui al presente articolo deve essere trasmesso alla competente ragioneria anche
da parte di coloro che sono obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro
affidati, salvo che li stessi non vi provvedano quali consegnatari.".