Riferimento legislativo per l'esenzione IVA su acquisti effettuati dagli IIC in Italia.
Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n.
633, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972.
Art. 72
Titolo:
Trattati a accordi internazionali.
Testo: in
vigore dal 17/08/1996
modificato
da: DL del 20/06/1996 n. 323 art. 10 convertito
Le agevolazioni previste da trattati e accordi
internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo
comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8
bis e 9.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e
consolari appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi
benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri
generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in
esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca
per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione
di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunita', nei
limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa;
4) all'organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue
Istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5)
all'Istituto universitario europeo a alla Scuola europea di Varese
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano
applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) a 5) allorche' le
cessioni di beni a le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire
cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le
disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta
beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico
degli enti e dei soggetti ivi indicati. I1 predetto limite di lire
cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa,
per le quali la non imponibilita' all'imposta sul valore aggiunto opera alle
stesse condizioni a negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai
diritti di accisa.