DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
(Supplemento Ordinario n.112)

Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
   Vista   la  legge  23  ottobre1992,  n.  421,  ed  in  particolare
l'articolo 2;
   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
   Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
   Acquisito  il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica  e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e
28 febbraio 2001;
   Viste  le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
   Su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto legislativo:

                             Articolo 1
                 Finalita' ed ambito di applicazione
(Art.  1  del  d.lgs  n.29  del 1993, come modificato dall'art. 1 del
                        d.lgs n.80 del 1998)

   1.    Le    disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
l'organizzazione  degli  uffici  e  i rapporti di lavoro e di impiego
alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel  rispetto  dell'articolo  97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in  relazione  a
   quella  dei  corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
   europea,   anche   mediante  il  coordinato  sviluppo  di  sistemi
   informativi pubblici;
b) razionalizzare  il  costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
   complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
   di finanza pubblica;
c) realizzare  la  migliore  utilizzazione  delle risorse umane nelle
   pubbliche  amministrazioni,  curando  la  formazione e lo sviluppo
   professionale  dei  dipendenti,  garantendo pari opportunita' alle
   lavoratrici  ed  ai  lavoratori  e  applicando condizioni uniformi
   rispetto a quelle del lavoro privato.

   2.   Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono  tutte  le
amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed
amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province,   i  Comuni,  le  Comunita'  montane.  e  loro  consorzi  e
associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  gli Istituti autonomi
case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non
economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
   3.  Le  disposizioni  del  presente decreto costituiscono principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
Regioni  a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita'   dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi  desumibili
dall'articolo  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni,  e  dall'articolo  11,  comma  4, della legge 15 marzo
1997,   n.   59,   e   successive   modificazioni   ed  integrazioni,
costituiscono  altresi',  per  le Regioni a statuto speciale e per le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica
          e  sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
             Note alle premesse:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 76 della
          Costituzione:
                 "L'esercizio  della  funzione  legislativa  non puo'
          essere  delegato  al  Governo  se non con determinazione di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti".
                 Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 87 della
          Costituzione:
                 "Il  Presidente  della  Repubblica  e' il capo dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
                 Puo' inviare messaggi alle Camere.
                 Indice  le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
                 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni
          di legge di iniziativa del Governo.
                 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
                 Indice  il  referendum  popolare  nei  casi previsti
          dalla Costituzione.
                 Nomina,  nei casi indicati dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
                 Accredita  e  riceve  i  rappresentanti diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
                 Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede  il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
                 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
                 Puo' concedere grazia e commutare le pene.
                 Conferisce le onorificenze della Repubblica".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2 della
          legge  23 ottobre  1992,  n.  421 (Delega al Governo per la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale):
                 "Art.  2  (Pubblico  impiego). - 1. Il Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
                   a) prevedere,  con  uno  o  piu'  decreti, salvi i
          limiti  collegati al perseguimento degli interessi generali
          cui    l'organizzazione    e   l'azione   delle   pubbliche
          amministrazioni  sono indirizzate, che i rapporti di lavoro
          e  di  impiego  dei  dipendenti delle amministrazioni dello
          Stato  e  degli  altri  enti  di cui agli articoli 1, primo
          comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
          siano  ricondotti  sotto la disciplina del diritto civile e
          siano regolati mediante contratti individuali e collettivi;
          prevedere  una  disciplina transitoria idonea ad assicurare
          la  graduale  sostituzione del regime attualmente in vigore
          nel  settore  pubblico  con  quello  stabilito  in  base al
          presente  articolo; prevedere nuove forme di partecipazione
          delle     rappresentanze     del    personale    ai    fini
          dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
                   b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini
          dei  diritti  sindacali  e della contrattazione compatibili
          con  le  norme  costituzionali;  prevedere strumenti per la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
                   c) prevedere  l'affidamento  delle controversie di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
                     1)  le  responsabilita'  giuridiche attinenti ai
          singoli    operatori    nell'espletamento    di   procedure
          amministrative;
                     2)   gli   organi,   gli   uffici,   i  modi  di
          conferimento della titolarita' dei medesimi;
                     3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione
          degli uffici;
                     4)  i procedimenti di selezione per l'accesso al
          lavoro e di avviamento al lavoro;
                     5)  i  ruoli e le dotazioni organiche nonche' la
          loro  consistenza  complessiva. Le dotazioni complessive di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni      sindacali      interessate maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
                     6)  la garanzia della liberta' di insegnamento e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
                     7)  la  disciplina della responsabilita' e delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
                   d) prevedere  che  le  pubbliche amministrazioni e
          gli  enti  pubblici  di cui alla lettera a) garantiscano ai
          propri  dipendenti  parita'  di  trattamenti contrattuali e
          comunque  trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai
          contratti collettivi;
                   e) mantenere  la  normativa  vigente, prevista dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia,   al   personale   delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia;
                   f) prevedere la definizione di criteri di unicita'
          di  ruolo  dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'           didattico-scientifiche          e
          gestionali-organizzative;
                   g) prevedere:
                     1)  la  separazione  tra  i compiti di direzione
          politica    e    quelli    di   direzione   amministrativa;
          l'affidamento  ai  dirigenti  - nell'ambito delle scelte di
          programma  degli  obiettivi  e  delle direttive fissate dal
          titolare  dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
          vigilanza  e  di  controllo,  in particolare la gestione di
          risorse   finanziarie   attraverso   l'adozione  di  idonee
          tecniche  di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
          gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
                     2)  la  verifica dei risultati mediante appositi
          nuclei  di  valutazione composti da dirigenti generali e da
          esperti,   ovvero   attraverso  convenzioni  con  organismi
          pubblici   o   privati   particolarmente   qualificati  nel
          controllo di gestione;
                     3)   la   mobilita',   anche   temporanea,   dei
          dirigenti,   nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni  e  il
          collocamento    a   disposizione   in   caso   di   mancato
          conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
                     4)  i  tempi  e  i modi per l'individuazione, in
          ogni  pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
                     5) una apposita, separata area di contrattazione
          per  il  personale  dirigenziale non compreso nella lettera
          e),       cui       partecipano      le      confederazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative sul piano nazionale
          e     le    organizzazioni    sindacali    del    personale
          interessato maggiormente    rappresentative    sul    piano
          nazionale,  assicurando  un  adeguato  riconoscimento delle
          specifiche  tipologie  professionali;  la definizione delle
          qualifiche  dirigenziali  e  delle  relative  attribuzioni;
          l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza
          medica,  stabilendo  che  la relativa delegazione sindacale
          sia   composta   da   rappresentanti  delle  organizzazioni
          sindacali del personale medico maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale;
                   h) prevedere procedure di contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
                   i) prevedere     che     la     struttura    della
          contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra
          i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
          settore privato;
                   l) definire  procedure  e sistemi di controllo sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre   1991,   n.   412,  operi,  su  richiesta  del
          Presidente    del    Consiglio   dei   ministri   o   delle
          organizzazioni    sindacali,    nell'ambito    dell'attuale
          dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
          quelli  affidatigli  dal  citato  articolo  10  della legge
          30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
          costi  del  lavoro  pubblico  sulla  base delle rilevazioni
          effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto
          nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
          di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la Ragioneria
          generale dello Stato;
                   m) prevedere,  nelle ipotesi in cui per effetto di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
                   n) prevedere   che,  con  riferimento  al  settore
          pubblico,  in  deroga  all'articolo 2103 del codice civile,
          l'esercizio    temporaneo   di   mansioni   superiori   non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse,  che  sia consentita la temporanea assegnazione con
          provvedimento   motivato   del   dirigente   alle  mansioni
          superiori  per  un  periodo  non  eccedente  tre mesi o per
          sostituzione   del  lavoratore  assente  con  diritto  alla
          conservazione    del    posto    esclusivamente    con   il
          riconoscimento  del  diritto  al trattamento corrispondente
          all'attivita'   svolta   e  che  comunque  non  costituisce
          assegnazione  alle  mansioni  superiori  l'attribuzione  di
          alcuni  soltanto  dei compiti propri delle mansioni stesse,
          definendo  altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
          assegnazione;
                   o) procedere  alla  abrogazione delle disposizioni
          che  prevedono  automatismi  che influenzano il trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono   trattamenti  economici  accessori,  settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole    contemporaneamente    con   corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
                   p) prevedere  che  qualunque  tipo  di  incarico a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,  ente, societa' o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei  mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
                   q) (abrogato);
                   r) prevedere,  al  fine  di assicurare la migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3;
                   s) prevedere  che,  fatte salve le disposizioni di
          leggi  speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
          di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
          caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
                   t) prevedere  una  organica regolamentazione delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo
          professionale,   da   espletarsi   a   livello   regionale,
          abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
          ad  eccezione  delle  regioni,  degli  enti  locali  e loro
          consorzi,  previa individuazione dei profili professionali,
          delle  procedure  e  tempi  di  svolgimento  dei  concorsi,
          nonche'  delle  modalita'  di  accesso  alle graduatorie di
          idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
          altresi'   la   possibilita',   in   determinati  casi,  di
          provvedere   attraverso  concorsi  per  soli  titoli  o  di
          selezionare  i  candidati  mediante  svolgimento  di  prove
          psicoattitudinali  avvalendosi  di  sistemi  automatizzati;
          prevedere   altresi'   il   decentramento   delle  sedi  di
          svolgimento dei concorsi;
                   u) prevedere  per  le categorie protette di cui al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da  parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
                   v) al  fine  di assicurare una migliore efficienza
          degli   uffici  e  delle  strutture  delle  amministrazioni
          pubbliche   in   relazione   alle  rispettive  inderogabili
          esigenze    funzionali,    prevedere   che   il   personale
          appartenente   alle   qualifiche  funzionali  possa  essere
          utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
          per   lo   svolgimento   di  mansioni  relative  a  profili
          professionali   di   qualifica   funzionale  immediatamente
          inferiore;
                   z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado di
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27 luglio  1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33   dell'8 febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
                   aa)  prevedere  per  il personale docente di ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine    di   rendere   possibile   una maggiore   mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
                   bb)   prevedere   norme   dirette  alla  riduzione
          graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole
          materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria
          ed  artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e  undicesimo  dell'art.  14  della  citata legge 20 maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione   delle  attuali  disposizioni  che  autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione  del  personale  della  scuola per garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
                   cc)   prevedere  che  le  dotazioni  dell'organico
          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura
          delle  supplenze  annuali.  Cio'  nell'ambito  delle  quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.   14   della  legge  20 maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
                   dd)   procedere   alla   revisione   delle   norme
          concernenti  il  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
          temporanee   per   il  personale  docente,  amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  prevedendo la possibilita' di fare
          ricorso  alle  supplenze  annuali solo per la copertura dei
          posti  effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non
          sia  comunque  assegnato  personale  ad  altro  titolo  per
          l'intero  anno  scolastico, stabilendo la limitazione delle
          supplenze   temporanee   al   solo   periodo  di  effettiva
          permanenza  delle  esigenze  di  servizio;  procedere  alla
          revisione  della  disciplina che regola l'utilizzazione del
          personale  docente che riprende servizio dopo l'aspettativa
          per  infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi
          terminali  dei  cicli  di  studio  ove  il docente riprenda
          servizio  dopo  il  30 aprile ed a seguito di un periodo di
          assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il
          supplente  a  garanzia  della  continuita'  didattica  e  i
          docenti  di ruolo che non riprendano servizio nella propria
          classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di
          altri compiti;
                   ee)    procedere   alla   revisione,   nell'ambito
          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale
          docente   di   ruolo,   dei   criteri   di  costituzione  e
          funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici, al fine di
          realizzare   obiettivi   di   accelerazione,  efficienza  e
          contenimento  complessivo  della  spesa  nello  svolgimento
          delle  procedure  di  concorso  mediante  un piu' razionale
          accorpamento   delle   classi  di  concorso  ed  il maggior
          decentramento  possibile  delle  sedi  di esame, nonche' un
          piu'  frequente  ricorso  alla  scelta dei componenti delle
          commissioni   fra  il  personale  docente  e  direttivo  in
          quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  10 giugno  1986, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
          modificazioni,  ed  assicurando  un  adeguato  compenso  ai
          componenti  delle  commissioni  stesse nei casi in cui essi
          non  optino  per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
          corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
          una   adeguata   economia  di  spesa  rispetto  agli  oneri
          eventualmente   da   sostenere   per  la  sostituzione  del
          personale esonerato dal servizio di insegnamento;
                   ff)    procedere   alla   revisione,   nell'ambito
          dell'attuale  disciplina  del  reclutamento  del  personale
          docente  di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
          fine   di   subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di
          effettiva  disponibilita'  di  cattedre  e  di posti e, per
          quanto   riguarda   le  accademie  ed  i  conservatori,  di
          subordinarne  lo  svolgimento  ad  una previa selezione per
          soli titoli;
                   gg)  prevedere  l'individuazione  di  parametri di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto   ai   risultati   del   sistema   scolastico  con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo   studio   ed   in   rapporto  anche  alla  mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo,  individuando  strumenti efficaci per il loro
          superamento;
                   hh)  prevedere  criteri  e progetti per assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
                   ii)  prevedere  l'adeguamento degli uffici e della
          loro   organizzazione  al  fine  di  garantire  l'effettivo
          esercizio   dei   diritti   dei  cittadini  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti  amministrativi,  ai  sensi  della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
                   ll)  i  dipendenti delle pubbliche amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
                   mm)  al  fine  del  completamento  del processo di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
                 2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e dei
          decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
                 3.  Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina  sul  bilinguismo.  Resta comunque salva, per la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
                 4.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Governo  trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
                 5.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
          di  cui  al  comma 1,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
          31 dicembre 1993".
                 -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.63,  S.O.,  del  17 marzo 1997, reca
          "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa".
                 -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 6 febbraio 1993,
          S.O.,  n.  30  reca  "Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma
          8,  della  legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per
          la  delegificazione  di  norme  e per la semplificazione di
          procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999):
                 "8.  Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato,
          sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari
          e  della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ad emanare un testo
          unico  per  il  riordino delle norme, diverse da quelle del
          codice   civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro
          subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
          dall'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
          modifiche  necessarie  per  il migliore coordinamento delle
          diverse disposizioni e indicando, in particolare:
                     a) le  disposizioni  abrogate  a  seguito  della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  del quadriennio
          1994-1997,   ai  sensi  dell'art.  72  del  citato  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
                     b) le  norme  generali  e  speciali del pubblico
          impiego  che  hanno  cessato  di produrre effetti, ai sensi
          dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993,
          e    successive    modificazioni,    dal    momento   della
          sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, del
          secondo   contratto   collettivo   previsto   dal  medesimo
          decreto".

             Note all'art. 1:
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 97, primo
          comma, della Costituzione:
                 "I   pubblici   uffici   sono   organizzati  secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 117 della
          Costituzione:
                 "La  regione  emana  per  le  seguenti materie norme
          legislative  nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
          dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme stesse non
          siano  in  contrasto con l'interesse nazionale e con quello
          di altre regioni:
                   ordinamento    degli    uffici    e   degli   enti
          amministrativi dipendenti dalla regione;
                   circoscrizioni  comunali;  polizia locale urbana e
          rurale; fiere e mercati;
                   beneficenza  pubblica  ed  assistenza sanitaria ed
          ospedaliera;
                   istituzione artigiana e professionale e assistenza
          scolastica;   musei   e   biblioteche   di   enti   locali;
          urbanistica;  turismo  ed  industria alberghiera; tramvie e
          linee automobilistiche di interesse regionale;
                   viabilita',   acquedotti   e  lavori  pubblici  di
          interesse  regionale;  navigazione  e  porti lacuali; acque
          minerali  e  termali;  cave e torbiere; caccia; pesca nelle
          acque  interne;  agricoltura  e foreste; artigianato. Altre
          materie  indicate  da  leggi costituzionali. Le leggi della
          Repubblica  possono  demandare  alla  Regione  il potere di
          emanare norme per la loro attuazione".
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  2 della legge
          23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
          4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
                 "4.  Anche al fine di conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione  politica  tra  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                   a) completare  l'integrazione della disciplina del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                   b) prevedere  per  i dirigenti, compresi quelli di
          cui  alla  lettera  a),  l'istituzione  di  un  ruolo unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                   c) semplificare   e   rendere   piu'   spedite  le
          procedure   di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e
          potenziare  l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle
          pubbliche   amministrazioni  (ARAN)  cui  e'  conferita  la
          rappresentanza  negoziale delle amministrazioni interessate
          ai  fini  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi
          nazionali,  anche  consentendo  forme  di  associazione tra
          amministrazioni,  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di
          indirizzo   e   direttiva  all'ARAN  per  i  contratti  dei
          rispettivi comparti;
                   d) prevedere   che  i  decreti  legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                   e) garantire  a tutte le amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                   f) prevedere    che,    prima   della   definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                   g) devolvere,  entro il 30 giugno 1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                   h) prevedere      procedure     facoltative     di
          consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei
          contratti    collettivi   dei   relativi   comparti   prima
          dell'adozione  degli  atti interni di organizzazione aventi
          riflessi sul rapporto di lavoro;
                   i) prevedere   la   definizione   da  parte  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica  di  un  codice  di  comportamento  dei
          dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
          raccordo  con  la  disciplina  contrattuale  delle sanzioni
          disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
          da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
          la  costituzione  da parte delle singole amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica".
                             Articolo 2
                                Fonti
(Art.  2,  commi  da  1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima  dall'art.  2  del  d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del
                        d.lgs n. 80 del 1998)

   1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante  atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le
linee  fondamentali  di  organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici   di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento  della
titolarita'   dei   medesimi;   determinano  le  dotazioni  organiche
complessive.   Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai  seguenti
criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
   perseguimento   degli   obiettivi   di  efficienza,  efficacia  ed
   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
   definizione  dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione delle
   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia    flessibilita',    garantendo    adeguati   margini   alle
   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi
   deLl'articolo 5, comma 2;
c) collegamento  delle  attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
   di  comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
   sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia   dell'imparzialita'   e  della  trasparenza  dell'azione
   amministrativa,   anche   attraverso   t'istituzione  di  apposite
   strutture  per  l'informazione  ai  cittadini e attribuzione ad un
   unico  ufficio,  per  ciascun  procedimento, della responsabilita'
   complessiva dello stesso;
e) armonizzazione  degli orari di servizio e di apertura degli uffici
   con  le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

   2.  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del  libro  V  del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato   nell'impresa,   fatte  salve  le  diverse  disposizioni
contenute  nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni di legge,
regolamento  o  statuto,  che  introducano discipline dei rapporti di
lavoro  la  cui  applicabilita'  sia  limitata  ai  dipendenti  delle
amministrazioni  pubbliche,  o  a  categorie  di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata  non  sono  ulteriormente  applicabili,  salvo  che la legge
disponga espressamente in senso contrario.
   3.  I  rapporti  individuali  di  lavoro  di  cui  al comma 2 sono
regolati  contrattualmente.  I  contratti  collettivi  sono stipulati
secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente
decreto;  i  contratti  individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo'  avvenire  esclusivamente  mediante contratti collettivi o, alle
condizioni  previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di   legge,  regolamenti  o  atti  amministrativi  che  attribuiscono
incrementi  retributivi  non  previsti  da contratti cessano di avere
efficacia  a  far  data  dall'entrata  in vigore dal relativo rinnovo
contrattuale.  I  trattamenti  economici piu' favorevoli in godimento
sono  riassorbiti  con  le  modalita'  e  nelle  misure  previste dai
contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa  che  ne  conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
                             Articolo 3
               Personale in regime di diritto pubblico
(Art.  2,  commi  4  e  5  del  d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art.2  del  d.lgs  n.  546 del 1993 e successivamente modificati
           dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

      1.   In   deroga   all'articolo  2,  commi  2  e  3,  rimangono
disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati  ordinari,
amministrativi  e  contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,
il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale
della  carriera  diplomatica  e  della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate   dall'articolo   1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287.
      2.  Il  rapporto  di  impiego dei professori e dei, ricercatori
universitari  resta  disciplinato  dalle disposizioni rispettivamente
vigenti,  in  attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico  ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria
di  cui  all'articolo  33  della  Costituzione  ed  agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  tenuto  conto  dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
             Note all'art. 3:
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 1 del
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          17 luglio   1947,   n.  691  (istituzione  di  un  comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio):
                 "Art.    1.    -    E'    istituito   un   "comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale
          spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,
          in  materia  di  esercizio  della  funzione creditizia e in
          materia valutaria.
                 Il  comitato e' composto del Ministro per il tesoro,
          che  lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per
          l'agricoltura  e  foreste, per l'industria e commercio, per
          il commercio con l'estero.
                 Si  applicano, quanto alle competenze, alle facolta'
          e  alle  funzioni  del comitato interministeriale, le norme
          del  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito
          nella   legge   7 marzo   1938,   n.   141,   e  successive
          modificazioni".
                 -  La  legge 4 giugno 1985, n. 281, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.142,  S.O., del 18 giugno 1985, reca
          "Disposizioni  sull'ordinamento della commissione nazionale
          per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
          soci  delle  societa'  con  azioni quotate in borsa e delle
          societa'   per   azioni  esercenti  il  credito;  norme  di
          attuazione  delle  direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in
          materia  di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per
          la tutela del risparmio".
                 - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.240 del 13 ottobre 1990, reca "Norme
          per la tutela della concorrenza e del mercato".
                 -   S   riporta  il  testo  dell'articolo  33  della
          Costituzione:
                 "Art.  33.  L'arte e la scienza sono libere e libero
          ne e' l'insegnamento.
                 La    Repubblica    detta    le    norme    generali
          sull'istruzione  ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi.
                 Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole
          ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
                 La  legge, nel fissare i dirtti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', dece assicurare
          ad  esse  peina  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
                 E'  prescritto  un esame di Stato peer l'ammissioone
          ai  vari  ordini  e gradi di scuole o per la conclusione di
          essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
                 Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomic
          nei limiti stabiliti dalle legge dello Stato".
                 -  La  legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.108,  S.O., dell'11 maggio 1989 reca
          "istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica".
                 -  Per  il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della
          legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  vedi  nelle  note  alle
          premesse.
                             Articolo 4
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
(Art.  3  del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del  d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

      1.  Gli  organi  di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento
ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione dei
   relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la   definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
   direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la    individuazione    delle    risorse   umane,   materiali   ed
   economico-finanziarie  da  destinare  alle  diverse finalita' e la
   loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la   definizione   dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili
   finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di  tariffe, canoni e
   analoghi oneri a carico di terzi;
e) le  nomine,  designazioni  ed  atti analoghi ad essi attribuiti da
   specifiche disposizioni;
f) le  richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
   ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

   2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti e provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
   3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate dal comma 2 possono
essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche
disposizioni legislative.
   4.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro.
                             Articolo 5
                      Potere di organizzazione
(Art.4  del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
                                1998)

   1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni  determinazione
organizzativa  al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo  2,  comma  1,  e  la  rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
   2.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte  dagli  organi  preposti  alla  gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
   3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza  delle  determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo  2,  comma  1,  anche  al  fine di propone l'adozione di
eventuali  interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6
   Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art.6  del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.4 del
d.lgs  n.546  del  1993  e  poi  dall'art.5 del d.lgs n.80 del 1998 e
   successivamente modificato dall'art.2 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   Nelle   amministrazioni   pubbliche   l'organizzazione  e  la
disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle
dotazioni  organiche  sono  determinate  in  funzione delle finalita'
indicate  all'articolo  1,  comma  1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni  e  previa  consultazione  delle  organizzazioni sindacali
rappresentative   ai   sensi   dell'articolo  9.  Le  amministrazioni
pubbliche   curano   l'ottimale  distribuzione  delle  risorse  umane
attraverso  la  coordinata  attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
   2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento
autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma  4-bis, della legge 23
agosto  1988,  n.  400.  La  distribuzione  del personale dei diversi
livelli  o  qualifiche  previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  ministro  competente  di  concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni  di  spesa  o  comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita  al  personale  effettivamente  in  servizio  aI 31 dicembre
dell'anno precedente.
   3.  Per  la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche
si  procede  periodicamente  e comunque a scadenza triennale, nonche'
ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione
o  trasferimento  di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando
gli atti previsti dal proprio ordinamento.
   4.  Le  variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono
approvate  dall'organo  di  vertice delle amministrazioni in coerenza
con  la  programmazione  triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni  ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico  -  finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni dello
Stato,  la  programmazione  triennale  del fabbisogno di personale e'
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche  sono  determinate  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   5.  Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli  affari  esteri,  nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa  e sicurezza dello
Stato,  di  polizia  e  di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni  dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale  appartenente  alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
si  interpreta  nel  senso  che  al predetto personale non si applica
l'articolo  16  dello  stesso  decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli  istituti  e  scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.  Le  attribuzioni  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  relative  a tutto il personale
tecnico  e  amministrativo  universitario,  ivi compresi i dirigenti,
sono   devolute   all'universita'  di  appartenenza.  Parimenti  sono
attribuite  agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e vesuviano
tutte  le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
   6.   Le   amministrazioni   pubbliche   che  non  provvedono  agli
adempimenti  di  cui  al presente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
             Note all'art. 6:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
                 "Art.   17  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                   a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei  decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                   c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                   d) l'organizzazione   ed  il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                   e) (abrogato).
                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
                 3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
                 4.  I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
                 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei  ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                   a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                   b) individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                   c) previsione  di  strumenti di verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                   d) indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                   e) previsione  di  decreti  ministeriali di natura
          non  regolamentare  per  la  definizione  dei compiti delle
          unita'  dirigenziali  nell'ambito degli uffici dirigenziali
          generali".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 39 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
                 "Art.  39  (Disposizioni in materia di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
                 2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
                 2-bis.  Allo  scopo  di assicurare il rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
                 3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del  presente  art.  si  applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
                 3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
                 3-ter.  Al  fine  di  garantire  la coerenza con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
                 4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
          da  1  a  3,  si  procede  comunque all'assunzione di 3.800
          unita'  di  personale, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 5 a 15.
                 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
                 6.  Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
                 7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
                 8.  Le  assunzioni  sono  effettuate  con i seguenti
          criteri e modalita':
                   a) i    concorsi    sono    espletati    su   base
          circoscrizionale   corrispondente  ai  territori  regionali
          ovvero  provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
          compartimentale,  in relazione all'articolazione periferica
          dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
                   b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                   c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                   d) la    prova    attitudinale    deve   svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                   e) ciascun  candidato puo' partecipare ad una sola
          procedura concorsuale.
                 9.  Per  le graduatorie dei concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4  agosto  1975,  n.  397, in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
                 10.  Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto
          e   prevenzione  del  fenomeno  dell'evasione  fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
                 11.  Dopo  l'immissione in servizio del personale di
          cui  al  comma  5,  si procede alla riduzione proporzionale
          delle   dotazioni  organiche  delle  qualifiche  funzionali
          inferiori    alla    settima   nella   misura   complessiva
          corrispondente  al  personale  effettivamente  assunto  nel
          corso   del   1998   ai  sensi  del  comma  4,  provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli.
                 12. (Omissis).
                 13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti
          ai  sensi  dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
          febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
                 14.  Per  far  fronte  alle esigenze connesse con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
                 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
                 16.  Le  assunzioni  di cui ai commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1o  gennaio  1994  secondo  quanto previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
                 17.  Il  termine  del  31  dicembre  1997,  previsto
          dall'art.  12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n.  669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28
          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
          di  entrata  in vigore dei provvedimenti di revisione degli
          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31
          dicembre 1998.
                 18.  Allo  scopo  di  ridurre  la spesa derivante da
          nuove   assunzioni   il  Consiglio  dei  Ministri,  con  la
          determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
          entro   il   primo  semestre  di  ciascun  anno,  anche  la
          percentuale  del  personale  da  assumere  annualmente  con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale o altre tipologie
          contrattuali  flessibili, salvo che per le Forze armate, le
          Forze  di  polizia  ed  il  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco.  Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore
          al  50  per  cento  delle  assunzioni  autorizzate.  Per le
          amministrazioni  che  non  hanno  raggiunto  una  quota  di
          personale  a  tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
          totale   dei   dipendenti,  le  assunzioni  possono  essere
          autorizzate,  salvo  motivate  deroghe,  esclusivamente con
          contratto  a  tempo  parziale. L'eventuale trasformazione a
          tempo  pieno  puo'  intervenire  purche'  cio' non comporti
          riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
          tempo parziale.
                 18-bis.  E'  consentito  l'accesso  ad  un regime di
          impegno   ridotto   per  il  personale  non  sanitario  con
          qualifica   dirigenziale   che   non   sia   preposto  alla
          titolarita'   di   uffici,   con  conseguenti  effetti  sul
          trattamento   economico   secondo   criteri   definiti  dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro.
                 19.  Le regioni, le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
                 20.  Gli  enti  pubblici  non  economici adottano le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
                 20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non
          si  applicano  discipline  autorizzatorie delle assunzioni,
          fermo   restando   quanto  previsto  dai  commi  19  e  20,
          programmano  le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
          ai   principi  di  riduzione  complessiva  della  spesa  di
          personale,  in  particolare per nuove assunzioni, di cui ai
          commi  2-bis,  3,  3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili,
          realizzabili  anche  mediante  l'incremento  della quota di
          personale   ad   orario   ridotto  o  con  altre  tipologie
          contrattuali   flessibili   nel   quadro  delle  assunzioni
          compatibili   con  gli  obiettivi  della  programmazione  e
          giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
          funzioni  e competenze. Per le universita' restano ferme le
          disposizioni dell'art. 51.
                 20-ter.    Le    ulteriori    economie   conseguenti
          all'applicazione  del presente art., realizzate in ciascuna
          delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici non economici con
          organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro
          i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai
          fondi  per  la contrattazione integrativa di cui ai vigenti
          contratti   collettivi   nazionali   di   lavoro   ed  alla
          retribuzione  di  risultato del personale dirigente. Con la
          medesima  destinazione  e  ai  sensi  del predetto art. 43,
          comma   5,  le  amministrazioni  e  gli  enti  che  abbiano
          proceduto  a ridurre la propria consistenza di personale di
          una  percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
          obiettivi  percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
          possono    comunque   utilizzare   le   maggiori   economie
          conseguite.
                 21.  Per  le  attivita'  connesse all'attuazione del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
                 22.  Al  fine  dell'attuazione  della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge
          15  maggio  1997,  n.  127. Il personale di cui al presente
          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle
          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei
          concorsi.
                 23.  All'art.  9,  comma  19,  del  decreto-legge 1o
          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  novembre  1996,  n. 608, le parole: "31 dicembre
          1997"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
          Al  comma  18  dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c),
          della  legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre
          1997"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
                 24.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
          115,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'entita'
          complessiva  di  giovani iscritti alle liste di leva di cui
          all'art.  37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
          febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
                 25.  Al  fine  di  incentivare la trasformazione del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
                 26.  Le  domande  di  trasformazione del rapporto di
          lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo parziale, respinte prima
          della  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          riesaminate  d'ufficio  secondo  i  criteri  e le modalita'
          indicati   al   comma  25,  tenendo  conto  dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente.
                 27.  Le  disposizioni  dell'art.  1,  commi 58 e 59,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  materia di
          rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano al
          personale  dipendente  delle  regioni  e  degli enti locali
          finche'  non  diversamente  disposto  da  ciascun  ente con
          proprio atto normativo.
                 28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e' opponibile il
          segreto d'ufficio".
                 - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 5,
          comma  3  e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503  (Norme  per il riordinamento del sistema previdenziale
          dei  lavoratori  privati  e  pubblici,  a norma dell'art. 3
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "3.  Per  la  cessazione  dal servizio del personale
          delle  Forze  di  polizia ad ordinamento civile e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
          norme  dettate  dai rispettivi ordinamenti relativamente ai
          limiti  di  eta'  per  il  pensionamento di cui al presente
          articolo".
                 "Art.  16 (Formazione). - 1. La formazione medica di
          cui  all'art. 6, comma 2, implica la partecipazione guidata
          o  diretta  alla  totalita'  delle  attivita'  mediche, ivi
          comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di
          pronto  soccorso,  l'attivita'  ambulatoriale e l'attivita'
          operatoria   per  le  discipline  chirurgiche,  nonche'  la
          graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione
          di   interventi  con  autonomia  vincolata  alle  direttive
          ricevute  dal  medico  responsabile  della  formazione.  La
          formazione   comporta  l'assunzione  delle  responsabilita'
          connesse   all'attivita'  svolta.  Durante  il  periodo  di
          formazione  e'  obbligatoria  la  partecipazione  attiva  a
          riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella
          disciplina".
                             Articolo 7
                    Gestione delle risorse umane
(Art.7  del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.5 del
d.lgs  n.546 del 1993 e poi modificato dall'art.3 del d.lgs n.387 del
                                1998)

   1.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
   2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'  di
insegnamento    e   l'autonomia   professionale   nello   svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
   3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri certi di'
priorita'  nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile
con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e  dei  dipendenti  impegnati  in  attivita' di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
   4.   Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la  formazione  e
l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso quello con qualifiche
dirigenziali,   garantendo   altresi'   l'adeguamento  dei  programmi
formativi.  al  fine  di  contribuire  allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.
   5.  Le  amministrazioni  pubbliche non possono erogare trattamenti
economici   accessori   che   non   corrispondano   alle  prestazioni
effettivamente rese.
   6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte con personale in
servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi
individuali   ad   esperti   di   provata   competenza,  determinando
preventivamente    durata,    luogo,   oggetto   e   compenso   della
collaborazione.
             Nota all'art. 7:
                 - La  legge 11 agosto 1991, n. 266, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  22  agosto  1991,  reca:
          "Legge-quadro sul volontariato".
                             Articolo 8
         (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
                  (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la  spesa  per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate   in   base   alle  compatibilita'  economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
   2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche'  negli  enti  di  cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 9
                      Partecipazione sindacale
(Art.l0 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  I  contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  i  rapporti
sindacali  e  gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli  atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico
                             Articolo 10
             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
                      del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge  23  ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1,
lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili  alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21, promuovono,
utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 11, la
costituzione    di    servizi    di   accesso   polifunzionale   alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
             Note all'art. 10:
                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
          mm)  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
          alle premesse.
                 - Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 18 del
          decreto-legge  24  novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai
          pubblici  dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
          relativi   al   periodo   contrattuale  1988-1990,  nonche'
          disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblico  impiego),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
          n.   21  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge   24   novembre   1990,   n.   344,   recante
          corresponsione   ai  pubblici  dipendenti  di  acconti  sui
          miglioramenti  economici  relativi  al periodo contrattuale
          1988-1990,  nonche'  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          pubblico impiego):
                 "Art.  18.  -  1.  Ai  fini  della predisposizione e
          dell'attuazione  dei  progetti  per recuperare efficienza e
          produttivita'   nella   pubblica   amministrazione,   nella
          provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro    per   la   funzione   pubblica,   un   comitato
          metropolitano   presieduto   dal   prefetto,  composto  dai
          dirigenti  degli  uffici periferici dello Stato e integrato
          da  due  esperti  nominati  dal  Ministro  per  la funzione
          pubblica.
                 2.  In  particolare,  il  comitato metropolitano, ai
          fini  di  cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei
          finanziamenti  assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi
          di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
                   a) individua le cause che impediscono il rapido ed
          efficace     dispiegamento    dell'azione    amministrativa
          verificando    la    funzionalita',   l'efficienza   e   la
          produttivita'    delle    strutture    dell'amministrazione
          periferica dello Stato nella provincia;
                   b) (Abrogato);
                   c) si  avvale di centri specializzati pubblici o a
          partecipazione  pubblica,  o  di  enti  o  istituti privati
          particolarmente esperti nel settore.
                 3.  I  progetti,  in  materia  di  organizzazione  e
          miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere
          integrato  fra  le  diverse  amministrazioni statali, dalle
          quali dipendono gli uffici periferici.
                 4.   Il   comitato  metropolitano,  sempre  ai  fini
          predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto,
          puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto
          a  termine,  a  tempo  pieno o parziale, entro un limite di
          spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati
          per  l'attuazione  del  progetto.  A  tal  fine  non  trova
          applicazione  il  disposto  dell'art.  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56.
                 5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta
          motivata  del  comitato metropolitano, puo' autorizzare una
          deroga al limite predetto.
                 6.   L'assunzione  del  personale  avviene  mediante
          ricorso  alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi
          in  ambito  locale dalle amministrazioni dello Stato, anche
          ad   ordinamento   autonomo.  Qualora  le  graduatorie  non
          sussistano    oppure    siano    esaurite,    il   comitato
          metropolitano,  entro  i  limiti  indicati nei commi 4 e 5,
          procede  all'assunzione  attraverso selezione dei candidati
          in   possesso   dei  titoli  professionali  preventivamente
          determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni
          richieste.  La  selezione  e'  effettuata con questionari a
          risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in
          ogni caso la pubblicita' del reclutamento.
                 7.  Per  la  realizzazione  dei progetti il comitato
          metropolitano  puo'  stabilire  forme  di  incentivazione a
          favore   del   personale   incaricato  dell'esecuzione  del
          progetto  medesimo,  nel  rispetto  della  quota  parte  di
          finanziamento  destinata  a  tale  scopo. Il riconoscimento
          degli  incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal
          personale agli stessi fini ed aventi pari natura.
                 8.  Per  l'elaborazione  e l'attuazione dei progetti
          interagenti  con gli uffici periferici statali, il comitato
          metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e
          con gli enti pubblici nazionali o territoriali.
                 9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati
          per  l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte,
          previa    verifica   di   funzionalita',   del   patrimonio
          indisponibile delle amministrazioni interessate.
                 10.     Il    comitato    metropolitano    riferisce
          periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  sullo  svolgimento
          delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
                 11.  Le  determinazioni  del  comitato metropolitano
          che,   limitatamente  alla  provvista  di  beni  e  servizi
          necessari   all'attuazione  dei  progetti,  possono  essere
          assunte  anche  in  deroga alle norme di contabilita' dello
          Stato,  vengono  adottate  con decreto del prefetto, previo
          parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici
          periferici dello Stato interessati.
                 12.  Il  controllo sui decreti adottati dal prefetto
          e'  esercitato  dalla delegazione regionale della Corte dei
          conti".
                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 26 della
          legge  11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 1988)]:
                 "Art.  26.  -  1.  Per il finanziamento dei progetti
          finalizzati   all'ampliamento   ed   al  miglioramento  dei
          servizi,  dei  progetti  sperimentali di tipo strumentale e
          per   obiettivi,   e  dei  progetti-pilota  finalizzati  al
          recupero   della  produttivita',  previsti  rispettivamente
          dagli  articoli  3,  12  e 13, decreto del Presidente della
          Repubblica  1o  febbraio  1986,  n. 13, e' istituito, nello
          stato  di  previsione del Ministero del tesoro, un apposito
          fondo  di  lire  50  miliardi per ciascuno degli anni 1988,
          1989 e 1990.
                 2.-8. (Abrogati)".
                             Articolo 11
                  Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2,  commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7  del  d.lgs  n.546  del  1993 e successivamente modificati
dall'art.3   del   decreto  legge  n.163  del  1995,  convertito  con
              modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
   1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena
attuazione   della   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
   2.  Gli  uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al  servizio  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
   capo  III  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione  all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei
   procedimenti;
c) alla  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
   alla   propria   amministrazione  sugli  aspetti  organizzativi  e
   logistici del rapporto con l'utenza.

   3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche  delle  singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative  di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate  nell'ambito  delle  proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi,  da  sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
   5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
   6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il  personale  da  lui  indicato possono promuovere iniziative volte,
anche  con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
   7.  L'organo  di  vertice  della  gestione  dell'amministrazione o
dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui  al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo  personale  del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo   autonomamente   valutabile  in  concorsi  pubblici  e  nella
progressione  di'  carriera  del  dipendente.  Gli  organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ai  fini  di  un'adeguata
pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
             Note all'art. 11:
                 - La  legge  7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.192  del 18 agosto 1990 n. 192, reca
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi". Il capo
          III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Partecipazione
          al procedimento amministrativo".
                             Articolo 12
          Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art.  12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
                           n. 80 del 1998)

   1.   Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei
rispettivi  ordinamenti,  ad  organizzare la gestione del contenzioso
del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare
l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e
giudiziali  inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
                             Articolo 13
                    Amministrazioni destinatarie
(Art.13  del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
   d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Le   disposizioni   del   presente  capo  si  applicano  alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
                  Indirizzo politico-amministrativo
(Art.14 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.8 del
   d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.9 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  Il  Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla  pubblicazione  della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce  obiettivi,  priorita',  piani e programmi da attuare ed
   emana   le   conseguenti   direttive   generali   per  l'attivita'
   amministrativa e per la gestione;
b) effettua,  ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
   della  lettera  a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
   di  responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse
   di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
   ivi  comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
   7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
   ad  esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
   uffici   di  cui  al  comma  2;  provvede  alle  variazioni  delle
   assegnazioni  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto
   legislativo  7  agosto  1997,  n.  279, tenendo altresi' conto dei
   procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta gli altri
   provvedimenti ivi previsti.

   2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale   di   uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi  esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e  disciplinati  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati,  nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici  anche  in  posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori  assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle  norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita'  e  specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata  e  continuativa.  Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione  di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
segreterie  particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato.  Con decreto
adottato  dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e'  determinato,  in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n)
della  legge  15  marzo  1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il
personale  disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino   ad  una  specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento
economico  accessorio,  da  corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita',  degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e  dei  Sottosegretari  di Stato. Tale trattamento, consistente in un
unico   emolumento,   e'  sostitutivo  dei  compensi  per  il  lavoro
straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva  e per la qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto  legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni,  ed  ogni  altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina  dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
   3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se'  o  altrimenti  adottare  provvedimenti  o atti di competenza dei
dirigenti.  In  caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o  i  provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza   delle   direttive  generali  da  parte  del  dirigente
competente,  che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  comma  3, lett. p) della legge 23 agosto
1988,  n.  400.  Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
             Note all'art. 14:
                 - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato):
                 "Art.    3    (Gestione    del   bilancio).   -   1.
          Contestualmente   all'entrata  in  vigore  della  legge  di
          approvazione  del  bilancio  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  con proprio
          decreto,   d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,
          provvede  a  ripartire  le  unita'  previsionali di base in
          capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
                 2.    I   Ministri,   entro   dieci   giorni   dalla
          pubblicazione   della  legge  di  bilancio,  assegnano,  in
          conformita'  dell'art.  14 del citato decreto legislativo 3
          febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei
          centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni,
          previa  definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione
          intende  perseguire  e indicazione del livello dei servizi,
          degli  interventi  e  dei  programmi  e progetti finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
                 3.   Il   titolare  del  centro  di  responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
                 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
                 5.  Variazioni compensative possono essere disposte,
          su   proposta  del  dirigente  generale  responsabile,  con
          decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
          della  medesima  unita'  previsionale di base. I decreti di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti".
                 - Per  il  testo  vigente dell'art. 17, comma 4-bis,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note all'art.
          6.
                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma
          14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
                 "14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta".
                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma
          1,  lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
                 "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
          a)  del  comma  1  dell'art.  11  il  Governo  si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali desumibili dalla legge 23
          agosto  1988,  n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                   a)-m) (Omissis);
                   n) rivedere,  senza  aggravi  di  spesa  e, per il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari.
                   o)-t) (Omissis)".
                 - Il  regio  decreto  legge 10 luglio 1924, n. 1100,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.164 del 14 luglio
          1924,  convertito  in legge con legge 21 marzo 1926 n. 597,
          reca "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e
          delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato".
                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2, comma
          3,   lettera  p),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
                 "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio
          dei Ministri:
                   a)-m) (Omissis);
                   p) le  determinazioni  concernenti  l'annullamento
          straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
          atti   amministrativi   illegittimi,   previo   parere  del
          Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
          amministrativi  delle  regioni  e  delle province autonome,
          anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali.
                   q) (Omissis)".
                 - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 6 del
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773 (Approvazione del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
                 "Art.  6  (Art.  5 testo unico 1926). - Salvo che la
          legge   disponga   altrimenti,   contro   i   provvedimenti
          dell'autorita'  di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso
          in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia
          del provvedimento.
                 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
                 La legge determina i casi nei quali il provvedimento
          del prefetto e' definitivo.
                 Il  provvedimento,  anche se definitivo, puo' essere
          annullato di ufficio dal Ministro per l'interno".
                 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10  del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
          per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno 1931, n. 773
          delle leggi di pubblica sicurezza):
                 "Art.  10.  -  Il  Ministro  dell'interno  puo',  in
          qualunque  tempo,  sia  sopra  denuncia,  sia  per  propria
          iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti
          e  dei  provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza
          che   contengano  violazioni  di  legge  o  di  regolamenti
          generali  o  speciali  o  che ritenga non fondati sopra una
          causa di pubblico interesse".
                             Articolo 15
                              Dirigenti
(Art.15 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.4 del d.lgs
n.470  del  1993  e successivamente modificato dall'art.10 del d.lgs.
n.80  del  1998;  Art.27  del  d.lgs n.29 del 1993, commi 1 e 3, come
           sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)

   1.  Nelle  amministrazioni  pubbliche  di cui al presente capo, la
dirigenza  e'  articolata  nelle  due  fasce  del  molo  unico di cui
all'articolo   23.   Restano   salve   le   particolari  disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze  di  polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
   2.  Nelle  istituzioni  e negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonche'   negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo  33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento.
   3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del  dirigente  generale,  il  dirigente preposto all'ufficio di piu'
elevato  livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
   4.  Per  le  regioni,  il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento    e'    sovraordinato,   limitatamente   alla   durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
   5.  Per  il  Consiglio  di  Stato e per i tribunali amministrativi
regionali,  per  la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio   di   Stato,  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocato  generale  dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto  demanda  ai  dirigenti  preposti  ad  uffici dirigenziali di
livello  generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali dei
predetti istituti.
             Nota all'art. 15:
                 -  Per  il  testo dell'art. 33 della Costituzione si
          veda nelle note all'art. 3.
                             Articolo 16
       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs  n.546  del  1993  e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e
   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   I   dirigenti   di  uffici  dirigenziali  generali,  comunque
denominati,   nell'ambito   di   quanto   stabilito  dall'articolo  4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
   di sua competenza;
b) curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e direttive generali
   definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e
   la  responsabilita'  di specifici progetti e gestioni; definiscono
   gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
   conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano  gli  atti  relativi  all'organizzazione  degli uffici di
   livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
   poteri  di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
   nella  competenza  dei  propri  uffici,  salvo  quelli delegati ai
   dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei
   responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche con potere
   sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono l'adozione, nei
   confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono  e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
   e  di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,
   comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono    direttamente    pareri    agli   organi   consultivi
   dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli  organi di
   controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e
   di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
   amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione europea e degli
   organismi  internazionali  nelle  materie di competenza secondo le
   specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'
   tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio
   o organo.

   2.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali generali riferiscono al
Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
   3.  L'esercizio  dei  compiti  e dei poteri di cui al comma 1 puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni  a  piu'  amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari   programmi,  progetti  e  gestioni.  4.  Gli  atti  e  i
provvedimenti    adottati   dai   dirigenti   preposti   al   vertice
dell'amministrazione  e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali
di  cui  al  presente  articolo  non  sono  suscettibili  di  ricorso
gerarchico.
   5.  Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice
e'  preposto  un  segretario  generale,  capo  dipartimento  o  altro
dirigente  comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento di
uffici  dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed
i poteri.
             Nota all'art. 16:
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma
          1,   della   legge   3   aprile  1979,  n.  103  (Modifiche
          dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):
                 "1.  Le  divergenze  che insorgono tra il competente
          ufficio  dell'Avvocatura  dello  Stato e le amministrazioni
          interessate,  circa  la  instaurazione  di un giudizio o la
          resistenza   nel   medesimo,   sono  risolte  dal  Ministro
          competente con determinazione non delegabile".
                             
Articolo 17
                       Funzioni dei dirigenti
(Art.17  del  d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10
 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  I  dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte  ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
   dirigenziali generali;
b) curano   l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
   assegnati   dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,
   adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed
   esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono  tutti  gli  altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
   degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da
   essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
   anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
   e strumentali assegnate ai propri uffici.
                             Articolo 18
     Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs
                           n.470 del 1993)

   1.  Sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  all'articolo  59 del
presente  decreto,  i  dirigenti  preposti  ad uffici dirigenziali di
livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione  e  l'analisi  dei  costi e dei rendimenti dell'attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
   2.   Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica  puo'  chiedere
all'Istituto  nazionale  di  statistica  -  ISTAT - l'elaborazione di
norme  tecniche  e  criteri  per  le rilevazioni ed analisi di cui al
comma   1   e,   all'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  -  AIPA,  l'elaborazione  di  procedure informatiche
standardizzate  allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e
dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
                             Articolo 19
                 Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art.19  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.11
del  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.13 del d.lgs n.80 del 1998 e
   successivamente modificato dall'art.5 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   Per   il   conferimento   di  ciascun  incarico  di  funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse,  si  tiene  conto  della  natura e delle caratteristiche dei
programmi   da   realizzare,   delle  attitudini  e  della  capacita'
professionale  del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati
conseguiti  in  precedenza,  applicando  di  norma  il criterio della
rotazione  degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi e al
passaggio  ad  incarichi  diversi  non si applica l'articolo 2103 del
codice civile.
   2.   Tutti   gli   incarichi   di  direzione  degli  uffici  delle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, sono
conferiti  a  tempo determinato, secondo le disposizioni del presente
articolo.  Gli  incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore  a  sette  anni,  con  facolta'  di  rinnovo. Sono definiti
contrattualmente,  per  ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da
conseguire,  la  durata  dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'articolo  21.  nonche'  il  corrispondente trattamento economico.
Quest'ultimo  e'  regolato  ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere
onnicomprensivo.
   3.   Gli  incarichi  di  Segretario  generale  di  ministeri,  gli
incarichi  di  direzione  di  strutture articolate al loro interno in
uffici  dirigenziali  generali  e  quelli di livello equivalente sono
conferiti   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro
competente,  a  dirigenti  della  prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo  23  o,  con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso  delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
   4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale  sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, a dirigenti della
prima  fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non
superiore  ad  un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con  contratto  a  tempo  determinato,  a  persone  in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
   5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono  conferiti,  dal  dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale,   ai   dirigenti   assegnati   al   suo  ufficio  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
   6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  possono essere
conferiti  con  contratto  a  tempo  determinato,  e  con le medesime
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti
alla  prima  fascia  del  ruolo  unico  e  del  5 per cento di quelli
appartenenti   alla  seconda  fascia,  a  persone  di  particolare  e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in funzioni
dirigenziali    o    che    abbiano    conseguito   una   particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o  da  concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori   della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
magistrature  e dei moli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento   economico  puo'  essere  integrato  da  una  indennita'
commisurata  alla  specifica  qualificazione  professionale,  tenendo
conto  della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative  alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata  del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati   in   aspettativa   senza   assegni,   con  riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
   7.  Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi  precedenti  sono  revocati  nelle  ipotesi  di responsabilita'
dirigenziale  per  inosservanza  delle  direttive  generali  e  per i
risultati  negativi  dell'attivita'  amministrativa e della gestione,
disciplinate   dall'articolo  21,  ovvero  nel  caso  di  risoluzione
consensuale  del  contratto individuale di cui all'articolo 24, comma
2.
   8.  Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma  3  possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro  novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
   9.  Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al
Senato  della  Repubblica  ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda  relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali dei
soggetti prescelti.
   10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali  svolgono,  su  richiesta  degli organi di vertice delle
amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,  funzioni ispettive, di
consulenza,  studio  e  ricerca  o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei  predetti
dirigenti  sono  stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23,
comma 3.
   11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli  affari  esteri  nonche'  per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di   giustizia,   la  ripartizione  delle  attribuzioni  tra  livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
   12.   Per  il  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  il
conferimento  degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
             Nota all'art. 19:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2103 del
          codice civile:
                 "Art.   2103   (Mansioni   del   lavoratore).  -  Il
          prestatore  di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
          le  quali  e'  stato assunto o a quelle corrispondenti alla
          categoria  superiore  che  abbia  successivamente acquisito
          ovvero  a  mansioni  equivalenti alle ultime effettivamente
          svolte,  senza  alcuna  diminuzione della retribuzione. Nel
          caso  di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
          diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta,
          e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da
          una  unita'  produttiva  ad una altra se non per comprovate
          ragioni  tecniche,  organizzative  e produttive. Ogni patto
          contrario e' nullo".
                             Articolo 20
                       Verifica dei risultati
(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
n.470  del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.43, comma
1  del d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e,
infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n.286 del 1999)

   1.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  le
amministrazioni  che  esercitano  competenze  in  materia di difesa e
sicurezza  dello  Stato,  di polizia e di giustizia, le operazioni di
verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio
dei   ministri  per  i  dirigenti  preposti  ad  ufficio  di  livello
dirigenziale  generale.  I  termini  e le modalita' di attuazione del
procedimento   di  verifica  dei  risultati  da  parte  del  Ministro
competente    e   del   Consiglio   dei   ministri   sono   stabiliti
rispettivamente  con  regolamento  ministeriale  e  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge   23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ovvero,  fino  alla  data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
             Nota all'art. 20:
                 -  Per  il testo vigente dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                             Articolo 21
                    Responsabilita' dirigenziale
(Art.2l,  commi  1,  2  e  5 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
prima  dall'art.12  del  d.lgs  n.546  del 1993 e poi dall'art.14 del
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificati dall'art.7 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  I  risultati  negativi  dell'attivita'  amministrativa e della
gestione  o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i
sistemi  e  le  garanzie determinati con i decreti legislativi di cui
all'articolo  17  della  legge  15  marzo  1997,  n.59,  e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   comportano   per   il  dirigente
interessato  la  revoca  dell'incarico,  adottata  con  le  procedure
previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche
tra  quelli  di  cui  all'articolo  19,  comma 10, presso la medesima
amministrazione  ovvero  presso  altra  amministrazione  che vi abbia
interesse.
   2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive impartite
dall'organo  competente  o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi
del  comma  1,  il dirigente, previa contestazione e contraddittorio,
puo'  essere  escluso  dal  conferimento  di  ulteriori  incarichi di
livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo
non   inferiore   a   due   anni.  Nei  casi  di  maggiore  gravita',
l'amministrazione  puo'  recedere  dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
   3.  Restano  ferme  le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia,  delle  carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
             Nota all'art. 21:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17 della
          citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
                 "Art.  17.  - 1. Nell'attuazione della delega di cui
          alla  lettera  c)  del  comma  1 dell'art. 11 il Governo si
          atterra',  oltreche'  ai principi generali desumibili dalla
          legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge
          14  gennaio  1994,  n.  20,  ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                   a) prevedere    che    ciascuna    amministrazione
          organizzi  un sistema informativo-statistico di supporto al
          controllo  interno  di  gestione, alimentato da rilevazioni
          periodiche,  al massimo annuali, dei costi, delle attivita'
          e dei prodotti;
                   b) prevedere    e   istituire   sistemi   per   la
          valutazione,   sulla   base  di  parametri  oggettivi,  dei
          risultati   dell'attivita'  amministrativa  e  dei  servizi
          pubblici  favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei
          servizi  e  assicurando  in  ogni caso sanzioni per la loro
          violazione,  e di altri strumenti per la tutela dei diritti
          dell'utente  e  per  la  sua partecipazione, anche in forme
          associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
          valutazione dei risultati;
                   c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                   d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                   e) costituire  presso  la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                   f) previsione,  per i casi di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.
                 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
          annualmente  una  relazione  al  Parlamento circa gli esiti
          delle attivita' di cui al comma 1".
                             Articolo 22
                        Comitato dei garanti
(Art.21, comma 3 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.14
                      del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati
previo  conforme  parere  di un comitato di garanti, i cui componenti
sono  nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comitato e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con
esperienza  nel controllo di gestione, designato dal Presidente della
Corte  dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia
del  ruolo  unico  di  cui  all'articolo 23, eletto dai dirigenti del
medesimo  ruolo  con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al
comma  3  del  medesimo articolo e collocato fuori molo per la durata
del  mandato,  e  un  esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
settori  dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il
parere  viene  reso  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in
carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile.
Articolo 23
                      Ruolo unico dei dirigenti
(Art.23  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.15 del
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.8 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento  autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in
fasce   ha   rilievo   agli  effetti  del  trattamento  economico  e,
limitatamente  a  quanto  previsto  dall'articolo  19,  ai  fini  del
conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
   2.  Alla  prima  fascia  del  ruolo unico appartengono i dirigenti
generali  in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma  3  e  i  dirigenti  della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi  di  direzione  di  uffici  dirigenziali  generali ai sensi
dell'articolo  19  per  un  tempo pari ad almeno a cinque anni, senza
essere  incorsi  nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono
inseriti  gli  altri  dirigenti  in  servizio  alla medesima data e i
dirigenti  reclutati  attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di  cui
all'articolo 28.
   3.  Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di
costituzione  e  tenuta  del  ruolo  unico,  articolato  in  modo  da
garantire   la   necessaria   specificita'  tecnica.  Il  regolamento
disciplina  altresi'  le  modalita'  di  elezione  del componente del
comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina
inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione
del  personale  dirigenziale  collocato  presso  il  ruolo unico e le
opportune   forme   di  collegamento  con  le  altre  amministrazioni
interessate.
   4.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri cura una banca dati
informatica  contenente i dati curricolari e professionali di ciascun
dirigente,  al  fine  di  promuovere  la  mobilita'  e l'interscambio
professionale    degli    stessi    fra    amministrazioni   statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'unione europea.
             Nota all'art. 23:
                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                             Articolo 24
                        Trattamento economico
(Art.24  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.13
del  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.16 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente  modificato prima dall'art.9 del d.lgs n.387 del 1998
       e poi dall'art.26, comma 6 della legge n.448 del 1998)

   1.  La  retribuzione  del  personale con qualifica di dirigente e'
determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni  attribuite  e alle connesse responsabilita'. La graduazione
delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio
e'  definita,  ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per
le  amministrazioni  dello  Stato  e con provvedimenti dei rispettivi
organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque  l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie  fissate  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
   2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi  dell'articolo  19,  commi  3 e 4, con contratto individuale e'
stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come
parametri   di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati  dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti  del  trattamento economico accessorio, collegato al livello
di  responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed ai
risultati  conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed
i relativi importi.
   3.  Il  trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera  tutte  le  funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche' qualsiasi
incarico  ad  essi  conferito  in ragione del loro ufficio o comunque
conferito  dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio o su
designazione   della   stessa;  i  compensi  dovuti  dai  terzi  sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle  risorse  destinate  al  trattamento economico accessorio della
dirigenza.
   4.  Per  il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo  3,  comma  1,  la retribuzione e' determinata ai sensi
dell'articolo  2,  commi  5  e  7,  della legge 6 marzo 1992, n. 216,
nonche'  dalle  successive  modifiche  ed integrazioni della relativa
disciplina.
   5.   Il  bilancio  triennale  e  le  relative  leggi  finanziarie,
nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme
da   destinare,   in   caso  di  perequazione,  al  riequilibrio  del
trattamento  economico  del  restante  personali  dirigente  civile e
militare  non  contrattualizzato  con  il  trattamento  previsto  dai
contratti   collettivi   nazionali   per  i  dirigenti  del  comparto
ministeri,   tenendo   conto  dei  rispettivi  trattamenti  economici
complessivi  e  degli incrementi comunque determinatisi a partire dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
   6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre  1997,  n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3,
comma  2,  sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per
l'incentivazione  dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari,     con    particolare    riferimento    al    sostegno
dell'innovazione   didattica,   delle  attivita'  di  orientamento  e
tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
universita'   possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri  fondi,
utilizzando  anche  le  somme  attualmente stanziate per il pagamento
delle  supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare,
a  valere  sul  proprio  bilancio,  appositi compensi incentivanti ai
professori  e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita' di
ricerca  nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea
e  internazionali.  L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'articolo  2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile.
   7.  I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del
molo  unico  o  equiparati  sono  assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
   8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento  economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono    in   appositi   fondi   istituiti   presso   ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
   9.  Una  quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce  in  un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri.  Le predette quote sono ridistribuite tra i
fondi  di  cui  al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantita' di risorse disponibili.
             Note all'art. 24
                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 2, commi 5 e 7,
          della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  7 gennaio  1992,  n. 5,
          recante  autorizzazione  di  spesa  per la perequazione del
          trattamento   economico  dei  sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici   relativi   al  personale  delle  corrispondenti
          categorie  delle  altre Forze di polizia. Delega al Governo
          per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
          Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
          per  il  riordino  delle  relative carriere, attribuzioni e
          trattamenti economici):
                 "5. Fino a quando non saranno approvate le norme per
          il  riordinamento  generale della dirigenza, il trattamento
          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei
          dirigenti  civili  e  militari  delle amministrazioni dello
          Stato,   anche   ad  ordinamento  autonomo,  e'  aggiornato
          annualmente  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro,  nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti, in
          ragione    della   media   degli   incrementi   retributivi
          realizzati,   secondo  le  procedure  e  con  le  modalita'
          previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre categorie di
          pubblici dipendenti nell'anno precedente.
                 "7.  Gli  oneri  finanziari recati dall'applicazione
          delle  procedure previste dal decreto legislativo di cui al
          comma  1  non possono superare gli appositi stanziamenti di
          spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle
          compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
          previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente degli articoli 1,
          comma   2   e   2   della  legge  2 ottobre  1997,  n.  334
          (Disposizioni   transitorie   in   materia  di  trattamento
          economico  di  particolari categorie di personale pubblico,
          nonche' in materia di erogazione di buoni pasto):
                 "2.  L'indennita'  di  cui  al comma 1, nelle stesse
          misure  e con i medesimi criteri, spetta al personale delle
          carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata
          a  dirigente  generale, nonche' ai dirigenti generali della
          Polizia  di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle
          Forze  di  polizia,  ai  generali  di  divisione e di corpo
          d'armata  e  gradi corrispondenti delle Forze armate, senza
          effetti  ai  fini  della  determinazione dell'indennita' di
          ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio
          economico  per  promozione  e  scatti conferibili il giorno
          antecedente   alla  cessazione  dal  servizio,  nonche'  ai
          dirigenti  generali  equiparati per effetto dell'articolo 2
          della  legge  8 marzo  1985,  n.  72,  che non fruiscano di
          compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il
          trattamento  di  miglior  favore,  con  onere  a carico dei
          bilanci degli enti di appartenenza".
                 "Art.   2.   (Trattamento  economico  del  personale
          dirigente   non   contrattualizzato).   -  1.  Il  bilancio
          triennale  1998-2000,  e  le  relative  leggi  finanziarie,
          nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai miglioramenti
          economici  delle categorie di personale di cui all'articolo
          2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   indicano   le   somme   da   destinare,  in  caso  di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
          contrattualizzato,  nonche'  dei  professori  e ricercatori
          universitari,  con  il  trattamento  previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per  i  dirigenti  del  comparto dei
          Ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici  complessivi  e  degli  incrementi di trattamento
          comunque  determinatisi  a  partire  dal febbraio  1993,  e
          secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.
                             Articolo 25
               Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art.25-bis  del  d.lgs  n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs
n.59  del  1998;  Art.  25-ter  del  d.lgs  n.29  del  1993, aggiunto
                 dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998)

   1.   Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica  e'
istituita  la  qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti
alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata
attribuita  personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni.  I  dirigenti  scolastici  sono  inquadrati in ruoli di
dimensione  regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in
ordine   ai   risultati,   che   sono  valutati  tenuto  conto  della
specificita'  delle  funzioni e sulla base delle verifiche effettuate
da  un  nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione
scolastica  regionale,  presieduto  da  un  dirigente  e  composto da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
   2.   Il   dirigente   scolastico  assicura  la  gestione  unitaria
dell'istituzione,  ne  ha  la  legale rappresentanza, e' responsabile
della   gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e  dei
risultati  deI  servizio.  Nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali  scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico autonomi
poteri  di  direzione,  di  coordinamento  e  di valorizzazione delle
risorse  umane.  In  particolare,  il  dirigente scolastico organizza
l'attivita'  scolastica  secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.
   3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico  promuove  gli  interventi  per assicurare la qualita' dei
processi  formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse culturali,
professionali,  sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e   innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio  della
liberta'  di  scelta  educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
   4.   Nell'ambito   delle   funzioni  attribuite  alle  istituzioni
scolastiche,  spetta  al  dirigente  l'adozione  dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale.
   5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative  e
amministrative   il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da  lui
individuati,  ai  quali possono essere delegati specifici compiti, ed
e'  coadiuvato  dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e  degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali   dell'istituzione   scolastica,   coordinando  il  relativo
personale.
   6.  Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o
al  consiglio  di  istituto  motivata  relazione sulla direzione e il
coordinamento     dell'attivita'    formativa,    organizzativa    e'
amministrativa  al  fine di garantire la piu' ampia informazione e un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica.
   7.   I   capi   di   istituto  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  ivi  compresi  i  rettori  e vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la  qualifica  di  dirigente,  previa  frequenza di appositi corsi di
formazione,  all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate   di   autonomia   e  della  personalita'  giuridica  a  norma
dell'articolo  21  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni  ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile,
la titolarita' della sede di servizio.
   8.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce  gli  obiettivi,  i contenuti e la durata della formazione;
determina  le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi
e  delle  connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione  della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento  ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
   9.  La  direzione  dei  conservatori di musica, delle accademie di
belle  arti,  degli  istituti superiori per le industrie artistiche e
delle   accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,  e'
equiparata  alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto del
Ministro  della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di
designazione  e  di  conferimento  e la durata dell'incarico, facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.
   10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai  vicerettori  dei  convitti  nazionali e alle vicedirettrici degli
educandati  sono  soppressi  i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
   11.  I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico di Ministro o
Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano in aspettativa per mandato
parlamentare   o   amministrativo   o  siano  in  esonero  sindacale,
distaccati,  comandati,  utilizzati  o  collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli  nell'ambito  della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero  della  formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento  decorre  ai  fini giuridici dalla prima applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
             Nota all'art. 25
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 21 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
                 "Art.   21.   -  1.  L'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
                 2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma 1, si
          provvede  con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  nel  termine  di  nove  mesi dalla data di entrata in
          vigore   della  presente  legge,  sulla  base  dei  criteri
          generali  e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
          7,  8,  9,  10  e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
          regolamento   e'  acquisito,  anche  contemporaneamente  al
          parere  del  Consiglio di Stato, il parere delle competenti
          commissioni  parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla
          richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono
          essere  comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono
          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui
          all'art.   355   del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  con  quelle  della
          presente legge .
                 3.    I    requisiti   dimensionali   ottimali   per
          l'attribuzione     della     personalita'    giuridica    e
          dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
          1,  anche  tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
          utenti   una   piu'   agevole  fruizione  del  servizio  di
          istruzione,  e  le  deroghe  dimensionali  in  relazione  a
          particolari   situazioni  territoriali  o  ambientali  sono
          individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
          situazioni   locali   e   alla  tipologia  dei  settori  di
          istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
          dimensionali   saranno   automaticamente   concesse   nelle
          province  il cui territorio e' per almeno un terzo montano,
          in  cui  le  condizioni di viabilita' statale e provinciale
          siano  disagevoli  e  in  cui  vi  sia  una  dispersione  e
          rarefazione di insediamenti abitativi.
                 4.  La  personalita'  giuridica  e  l'autonomia sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
                 5.   La   dotazione   finanziaria  essenziale  delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
                 6.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
                 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
                 8.  L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
                 9.   L'autonomia   didattica   e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
                 10.  Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
                 11.  Con  regolamento  adottato ai sensi del comma 2
          sono   altresi'  attribuite  la  personalita'  giuridica  e
          l'autonomia  alle  Accademie  di  belle arti, agli Istituti
          superiori  per  le industrie artistiche, ai Conservatori di
          musica,  alle  Accademie  nazionali di arte drammatica e di
          danza,  secondo  i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e
          con  gli  adattamenti  resi  necessari  dalle  specificita'
          proprie di tali istituzioni.
                 12.  Le  universita'  e  le  istituzioni scolastiche
          possono   stipulare  convenzioni  allo  scopo  di  favorire
          attivita'  di  aggiornamento,  di ricerca e di orientamento
          scolastico e universitario.
                 13.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore
          delle  norme  regolamentari  di  cui  ai  commi 2 e 11 sono
          abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la
          cui  ricognizione  e'  affidata  ai  regolamenti stessi. Il
          Governo  e'  delegato  ad aggiornare e coordinare, entro un
          anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  predette
          disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui
          al  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando
          tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
                 14.   Con   decreto   del  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, sono
          emanate  le  istruzioni generali per l'autonoma allocazione
          delle  risorse,  per  la  formazione  dei  bilanci,  per la
          gestione  delle  risorse  ivi  iscritte  e  per  la  scelta
          dell'affidamento  dei  servizi  di  tesoreria  o  di cassa,
          nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
          istituzioni  scolastiche,  anche in attuazione dei principi
          contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
          comma  9  dell'articolo 4  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537 .
                 15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato
          ad  emanare  un decreto legislativo di riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                   a)      armonizzazione     della     composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                   b)   razionalizzazione   degli   organi   a  norma
          dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
                   c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
          1, lettera g);
                   d)   valorizzazione   del   collegamento   con  le
          comunita' locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera
          i);
                   e)    attuazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni,  nella  salvaguardia del
          principio della liberta' di insegnamento.
                 16.  Nel  rispetto  del  principio della liberta' di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                   a)  l'affidamento,  nel  rispetto delle competenze
          degli  organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                   b)  il  raccordo  tra  i  compiti  previsti  dalla
          lettera   a)   e   l'organizzazione   e   le   attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
                   c)  la  revisione  del  sistema  di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio,    in   armonia   con   le   modalita'   previste
          dall'articolo  28  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29;
                   d)   l'attribuzione   della   dirigenza   ai  capi
          d'istituto   attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una
          istituzione   scolastica   autonoma,   che  frequentino  un
          apposito corso di formazione.
                 17.  Il  rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
                 18.   Nell'emanazione   del   regolamento   di   cui
          all'articolo  13  la  riforma  degli  uffici periferici del
          Ministero   della   pubblica   istruzione   e'   realizzata
          armonizzando   e   coordinando  i  compiti  e  le  funzioni
          amministrative  attribuiti alle regioni ed agli enti locali
          anche in materia di programmazione e riorganizzazione della
          rete scolastica.
                 19.  Il  Ministro della pubblica istruzione presenta
          ogni  quattro  anni  al Parlamento, a decorrere dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
                 20.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
                 20-bis.  Con  la  stessa  legge  regionale di cui al
          comma  20  la  regione  Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
          modalita'  di svolgimento e di certificazione di una quarta
          prova  scritta  di  lingua francese, in aggiunta alle altre
          prove  scritte  previste  dalla  legge 10 dicembre 1997, n.
          425.  Le  modalita'  e i criteri di valutazione delle prove
          d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425".
                             Articolo 26
       Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati
prima  dall'art.14  del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.45, comma
                     15 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo  del  Servizio  sanitario nazionale si accede mediante
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di  servizio  effettivo corrispondente alla medesima professionalita'
prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale   di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in  qualifiche
funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche
amministrazioni.  Relativamente  al  personale  del  ruolo  tecnico e
professionale,  l'ammissione  e'  altresi' consentita ai candidati in
possesso   di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di  lavoro
libero-professionale  o  di  attivita' coordinata e continuata presso
enti  o  pubbliche  amministrazioni,  ovvero di attivita' documentate
presso  studi  professionali privati, societa' o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del molo medesimo.
   2.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione   alla   struttura   organizzativa  derivante  dalle  leggi
regionali  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione funzionale
posseduta  dal  relativo  personale all'atto dell'inquadramento nella
qualifica  di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,
a  parita'  di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato
livello  dei  ruoli  di  cui  al  comma  1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
   3.  Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere
disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni  organiche per ciascuna
delle  attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
             Nota all'art. 26
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della    disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "Art.   3  (Organizzazione  delle  unita'  sanitarie
          locali  ).  - 1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie
          locali,  assicurano  i  livelli essenziali di assistenza di
          cui  all'art.  1,  avvalendosi  anche  delle aziende di cui
          all'art. 4.
                 1-bis.  In  funzione del perseguimento dei loro fini
          istituzionali,  le unita' sanitarie locali si costituiscono
          in  aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
          imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
          sono  disciplinati  con  atto aziendale di diritto privato,
          nel   rispetto   dei   principi   e   criteri  previsti  da
          disposizioni   regionali.  L'atto  aziendale  individua  le
          strutture   operative  dotate  di  autonomia  gestionale  o
          tecnico-professionale,     soggette    a    rendicontazione
          analitica.
                 1-ter.  Le  aziende  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis
          informano  la  propria  attivita'  a  criteri di efficacia,
          efficienza  ed  economicita'  e sono tenute al rispetto del
          vincolo  di  bilancio,  attraverso  l'equilibrio di costi e
          ricavi,  compresi  i  trasferimenti di risorse finanziarie.
          Agiscono  mediante  atti di diritto privato. I contratti di
          fornitura  di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a
          quello  stabilito  dalla  normativa comunitaria in materia,
          sono  appaltati o contrattati direttamente secondo le norme
          di  diritto  privato indicate nell'atto aziendale di cui al
          comma 1-bis.
                 1-quater.  Sono  organi  dell'azienda  il  direttore
          generale  e  il  collegio  sindacale. Il direttore generale
          adotta   l'atto   aziendale  di  cui  al  comma  1-bis;  e'
          responsabile   della   gestione   complessiva  e  nomina  i
          responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda. Il
          direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle
          proprie   funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
          direttore   sanitario.  Le  regioni  disciplinano  forme  e
          modalita'   per  la  direzione  e  il  coordinamento  delle
          attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
          Il  direttore  generale si avvale del Collegio di direzione
          di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate .
                 1-quinquies.   Il   direttore  amministrativo  e  il
          direttore  sanitario  sono nominati dal direttore generale.
          Essi  partecipano, unitamente al direttore generale, che ne
          ha   la   responsabilita',   alla  direzione  dell'azienda,
          assumono  diretta responsabilita' delle funzioni attribuite
          alla  loro  competenza e concorrono, con la formulazione di
          proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della
          direzione generale.
                 2. (Abrogato).
                 3.   L'unita'  sanitaria  locale  puo'  assumere  la
          gestione  di  attivita'  o  servizi  socio-assistenziali su
          delega  dei  singoli  enti locali con oneri a totale carico
          degli  stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e
          con  specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale
          procede  alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
          delle necessarie disponibilita' finanziarie.
                 4. (Abrogato).
                 5.  Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative  e  di  funzionamento  delle unita' sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro:
                   a)-f) (Abrogati).
                   g)  i  criteri  per la definizione delle dotazioni
          organiche   e   degli   uffici  dirigenziali  delle  unita'
          sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere nonche' i
          criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
                 6.   Tutti   i   poteri   di  gestione,  nonche'  la
          rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
          al  direttore  generale.  Al  direttore generale compete in
          particolare,  anche  attraverso l'istituzione dell'apposito
          servizio  di  controllo interno di cui all'art. 20, decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
          valutazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei
          risultati,  la corretta ed economica gestione delle risorse
          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
          andamento  dell'azione  amministrativa.  I provvedimenti di
          nomina   dei   direttori   generali  delle  aziende  unita'
          sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
          esclusivamente   con   riferimento   ai  requisiti  di  cui
          all'articolo  1  del  decreto legge 27 agosto 1994, n. 512,
          convertito  dalla  legge  17 ottobre  1994,  n.  590, senza
          necessita'  di  valutazioni comparative. L'autonomia di cui
          al  comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
          funzioni  del  direttore  generale.  I  contenuti  di  tale
          contratto,  ivi  compresi  i  criteri per la determinazione
          degli  emolumenti,  sono  fissati  entro  centoventi giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e  per  gli affari regionali
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome . Il direttore
          generale  e'  tenuto  a motivare i provvedimenti assunti in
          difformita'  dal  parere  reso dal direttore sanitario, dal
          direttore  amministrativo  e dal consiglio dei sanitari. In
          caso  di  vacanza  dell'ufficio  o nei casi di assenza o di
          impedimento  del  direttore  generale, le relative funzioni
          sono  svolte  dal  direttore amministrativo o dal direttore
          sanitario  su  delega del direttore generale o, in mancanza
          di  delega,  dal  direttore  piu'  anziano  per  eta'.  Ove
          l'assenza  o  l'impedimento  si protragga oltre sei mesi si
          procede  alla  sostituzione.  Il  direttore sanitario e' un
          medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
          eta'  e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
          attivita'   di   direzione   tecnico-sanitaria  in  enti  o
          strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
          dimensione.   Il   direttore  sanitario  dirige  i  servizi
          sanitari  ai  fini  organizzativi  ed  igienico-sanitari  e
          fornisce  parere  obbligatorio  al direttore generale sugli
          atti  relativi  alle  materie  di  competenza. Il direttore
          amministrativo  e'  un  laureato in discipline giuridiche o
          economiche  che  non  abbia  compiuto il sessantacinquesimo
          anno  di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una
          qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
          in  enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media
          o  grande  dimensione. Il direttore amministrativo dirige i
          servizi  amministrativi  dell'unita' sanitaria locale. Sono
          soppresse  le  figure  del coordinatore amministrativo, del
          coordinatore  sanitario  e  del  sovrintendente  sanitario,
          nonche' l'ufficio di direzione.
                 8. (Abrogato).
                 9.  Il direttore generale non e' eleggibile a membro
          dei   consigli  comunali,  dei  consigli  provinciali,  dei
          consigli  e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo
          che   le  funzioni  esercitate  non  siano  cessate  almeno
          centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi
          di  durata  dei  predetti  organi.  In caso di scioglimento
          anticipato  dei  medesimi,  le cause di ineleggibilita' non
          hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro
          i  sette  giorni  successivi alla data del provvedimento di
          scioglimento.  In  ogni  caso  il direttore generale non e'
          eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso,
          in  tutto  o  in parte, il territorio dell'unita' sanitaria
          locale  presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
          un  periodo  compreso  nei  sei mesi antecedenti la data di
          accettazione  della  candidatura. Il direttore generale che
          sia  stato  candidato  e  non  sia  stato  eletto  non puo'
          esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in
          unita'  sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel
          collegio  elettorale  nel  cui  ambito  si  sono  svolte le
          elezioni.  La carica di direttore generale e' incompatibile
          con  quella di membro del consiglio e delle assemblee delle
          regioni   e   delle   province   autonome,  di  consigliere
          provinciale,   di   sindaco,   di  assessore  comunale,  di
          presidente  o  di assessore di comunita' montana, di membro
          del  Parlamento,  nonche' con l'esistenza di rapporti anche
          in  regime  convenzionale  con  la  unita' sanitaria locale
          presso  cui  sono  esercitate  le  funzioni  o  di rapporti
          economici  o  di  consulenza  con  strutture  che  svolgono
          attivita'   concorrenziali   con  la  stessa.  La  predetta
          normativa  si  applica anche ai direttori amministrativi ed
          ai  direttori  sanitari. La carica di direttore generale e'
          altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di
          lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza
          assegni,  con  l'unita'  sanitaria  locale  presso cui sono
          esercitate le funzioni.
                 10. (Abrogato).
                 11.  Non possono essere nominati direttori generali,
          direttori  amministrativi o direttori sanitari delle unita'
          sanitarie locali:
                   a)  coloro che hanno riportato condanna, anche non
          definitiva,  a  pena detentiva non inferiore ad un anno per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione, salvo quanto
          disposto  dal  secondo  comma  dell'articolo 166 del codice
          penale;
                   b)  coloro  che  sono  sottoposti  a  procedimento
          penale  per  delitto  per  il  quale  e' previsto l'arresto
          obbligatorio in flagranza;
                   c)  coloro  che  sono  stati sottoposti, anche con
          provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,
          salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.
          15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge
          19 marzo 1990, n. 55;
                   d)   coloro   che  sono  sottoposti  a  misura  di
          sicurezza detentiva o a liberta' vigilata .
                 12.  Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo
          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno  parte  del  consiglio medici in maggioranza ed altri
          operatori  sanitari  laureati  - con presenza maggioritaria
          della   componente   ospedaliera   medica   se  nell'unita'
          sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio ospedaliero -
          nonche'  una rappresentanza del personale infermieristico e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo  organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad esse
          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
          sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
          intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
          del consiglio.
                 13.  Il  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria
          locale  nomina  i revisori con specifico provvedimento e li
          convoca  per  la  prima  seduta. Il presidente del collegio
          viene  eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove
          a  seguito  di  decadenza, dimissioni o decessi il collegio
          risultasse  mancante di uno o piu' componenti, il direttore
          generale  provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
          due   componenti   dovra'  procedersi  alla  ricostituzione
          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,   la   regione   provvede   a  costituirlo  in  via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati    dal   Ministro   del   tesoro.   Il   collegio
          straordinario    cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
          dell'insediamento   del  collegio  ordinario.  L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli
          emolumenti  del  direttore  generale  dell'unita' sanitaria
          locale.     Al     presidente    del    collegio    compete
          una maggiorazione  pari  al  20  per  cento dell'indennita'
          fissata per gli altri componenti.
                 14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali  il cui ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine   di   corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della
          popolazione,  provvede  alla definizione, nell'ambito della
          programmazione  regionale,  delle  linee  di  indirizzo per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio  e rimette alla regione le relative osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla  definizione  dei  piani programmatici trasmettendo le
          proprie  valutazioni  e  proposte  al direttore generale ed
          alla  regione.  Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
          territoriale  non coincide con il territorio del comune, le
          funzioni  del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza dei
          sindaci   o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni  di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale.
                             Articolo 27
 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.27-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  Le  regioni  a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potesta'   statutaria,   legislativa  e  regolamentare,  e  le  altre
pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria  e  regolamentare,  adeguano ai principi dell'articolo 4 e
del  presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'.  Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche   in   deroga  alle  speciali  disposizioni  di  legge  che  li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti   adottati   in  attuazione  del  medesimo  comma  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
                             Articolo 28
                 Accesso alla qualifica di dirigente
(Art.28 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.8 del
d.lgs  n.470  del  1993,  poi  dall'art.15  del d.lgs n.546 del 1993,
successivamente modificato dall'art.5-bis del decreto legge n.163 del
1995,convertito  con  modificazioni della legge n.273 del 1995, e poi
     nuovamente sostituito dall'art.10 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   L'accesso   alla   qualifica  di  dirigente  di  ruolo  nelle
amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici  non  economici avviene esclusivamente a seguito di concorso
per esami.
   2.  In  sede  di programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo  39  della  legge  23 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni  ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente
da  coprire  con  due  distinte  procedure  concorsuali,  cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i  dipendenti  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
   laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni di servizio,
   svolti  in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'
   richiesto  il  possesso  del  diploma  di laurea. Per i dipendenti
   delle    amministrazioni    statali   reclutati   a   seguito   di
   corso-concorso,  il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni.
   Sono,  altresi',  ammessi  soggetti in possesso della qualifica di
   dirigente  in  enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
   di  applicazione  dell'articolo  1, comma 2, muniti del diploma di
   laurea,   che  hanno  svolto  per  almeno  due  anni  le  funzioni
   dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi coloro che hanno ricoperto
   incarichi  dirigenziali  o equiparati in amministrazioni pubbliche
   per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i  soggetti  muniti  di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli:
   diploma  di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
   post-universitario  rilasciato da istituti universitari italiani o
   stranieri,  ovvero  da  primarie istituzioni formative pubbliche o
   private,  secondo  modalita'  di  riconoscimento  disciplinate con
   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, sentiti il
   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica  e
   tecnologica  e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
   Sono  ammessi,  altresi',  soggetti in possesso della qualifica di
   dirigente  in strutture private, muniti del diploma di laurea, che
   hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

   3.  Con  regolamento  governativo di cui all'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  definiti,  sentita  La  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  distintamente  per  i  concorsi di cui al
lettere a) e b) del comma 2:
a) i  criteri  per  la  composizione  e  la  nomina delle commissioni
   esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.

   4.  I  vincitori  dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30
luglio  1999, n.287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso
amministrazioni    italiane    e    straniere,   enti   o   organismi
internazionali,  istituti  o  aziende  pubbliche  o  private.  Per  i
vincitori  dei  concorsi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2, puo'
essere  previsto  che  il ciclo formativo. di durata complessivamente
non  superiore  a  dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con
istituti   universitari   italiani   o   stranieri,  ovvero  primarie
istituzioni formative pubbliche o private.
   5.  Ai  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1,  sino  al
conferimento  del  primo  incarico,  spetta  il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
   6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio  dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a
bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
   7.  Restano  ferme  le  vigenti disposizioni in materia di accesso
delle   qualifiche   dirigenziali   delle   carriere   diplomatica  e
prefettizia,  delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili
del fuoco.
             Nota all'art. 28
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge
          23 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art 6.
                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                 -  Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 287,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.193 del 18 agosto
          1999,  reca "Riordino della scuola superiore della pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.".
                             Articolo 29
                Reclutamento dei dirigenti scolastici
(Art.28-bis  del  d.lgs  n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs
n.59  del  1998  e  successivamente  modificato dall'art.11, comma 15
                     della legge n.124 del 1999)

   1.  Il  reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante
un  corso  concorso  selettivo di formazione, indetto con decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  svolto  in sede regionale con
cadenza  periodica,  comprensivo  di moduli di formazione comune e di
moduli  di formazione specifica per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
concorso   e'   ammesso  il  personale  docente  ed  educativo  delle
istituzioni  statali  che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di
laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
   2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede  regionale
rispettivamente  per  la  scuola  elementare  e  media, per la scuola
secondaria  superiore  e  per  le  istituzioni educative e' calcolato
sommando  i  posti  gia' vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla  data  della  sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di
cui  all'articolo  25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente  concorso,  e  i  posti  che  si libereranno nel corso del
triennio  successivo  per  collocamento  a riposo per limiti di eta',
maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal
servizio  per  altri  motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'.
   3.  Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in
un  concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale.  Al  concorso  di  ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi
al  periodo  di  formazione  i  candidati  utilmente  inseriti  nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2 rispettivamente per la
scuola  elementare  e media, per la scuola secondaria superiore e per
le  istituzioni  educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo
corso  concorso,  bandito per il numero di posti determinato ai sensi
del  comma  2  dopo  l'avvio  delle procedure di inquadramento di cui
all'articolo  25,  il  50  per  cento  dei posti cosi' determinati e'
riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio  le  funzioni di preside incaricato previo superamento di un
esame  di  ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
di  formazione  il  predetto  personale  viene graduato tenendo conto
dell'esito  del  predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e
professionali  posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale
preside incaricato.
   4.  Il  periodo  di  formazione,  di durata non inferiore a quello
previsto  dal  decreto  di  cui  all'articolo  25, comma 2, comprende
periodi  di  tirocinio  ed  esperienze  presso enti e istituzioni; il
numero  dei  moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la
durata  e  le  modalita' di svolgimento sono disciplinati con decreto
del  Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  che  individua  anche i soggetti abilitati a
realizzare  la  formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i
requisiti  e  i  limiti di partecipazione al corso concorso per posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
   5.  In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno  superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente  per  la  scuola  elementare  e  media, per la scuola
secondaria  superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso  bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo  25,  il  50  per  cento  dei  posti messi a concorso e'
riservato  al  personale  in  possesso dei requisiti di servizio come
preside  incaricato  indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in
ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
nell'ordine  delle  graduatorie  definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta  sulla  base dei principi del presente decreto, tenuto conto
delle  specifiche  esperienze professionali. I vincitori in attesa di
nomina continuano a svolgere l'attivita' docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti
per  almeno  tre  mesi.  Dall'anno scolastico successivo alla data di
approvazione   della   prima  graduatoria  non  sono  piu'  conferiti
incarichi di presidenza.
   6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi,
nel  limite  del  contingente  stabilito  in  sede di' contrattazione
collettiva,  anche  i  dirigenti  che  facciano  domanda di mobilita'
professionale  tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda e'
subordinato  all'esito  positivo delL'esame finale relativo ai moduli
frequentati.
   7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, di concerto col
Ministro  per  la  funzione  pubblica  sono definiti i criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici.
Capo III
Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi
                             Articolo 30
     Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(Art.33  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.13
del  d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.18 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del
                                1999)

   1.  Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante  passaggio  diretto  di  dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica  in  servizio  presso  altre  amministrazioni, che facciano
domanda   di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
   2.  I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
Articolo 31
  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
(Art.34  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.19 del
                        d.lgs n.80 del 1998)

   1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o  conferimento  di  attivita',  svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o  privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano  l'articolo  2112  del  codice  civile  e  si  osservano le
procedure  di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
             Note all'art. 31
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2112 del
          codice civile:
                 "Art.  2112  (Trasferimento dell'azienda). - In caso
          di   trasferimento  dell'azienda,  il  rapporto  di  lavoro
          continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i
          diritti che ne derivano.
                 L'alienante   e   l'acquirente  sono  obbligati,  in
          solido,  per  tutti  i  crediti  che il lavoratore aveva al
          tempo  del  trasferimento.  Con  le  procedure  di cui agli
          articoli  410  e  411  del  codice  di  procedura civile il
          lavoratore  puo'  consentire  la liberazione dell'alienante
          dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .
                 L'acquirente  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
          economici  e  normativi,  previsti dai contratti collettivi
          anche  aziendali  vigenti alla data del trasferimento, fino
          alla  loro  scadenza,  salvo  che siano sostituiti da altri
          contratti      collettivi      applicabili      all'impresa
          dell'acquirente.
                 Le  disposizioni  di  questo  articolo  si applicano
          anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 47, commi
          da   1   a   4,   della  legge  29 dicembre  1990,  n.  428
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1990)):
                 "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.
          2112  del  codice civile, un trasferimento d'azienda in cui
          sono  occupati  piu'  di quindici lavoratori, l'alienante e
          l'acquirente   devono  darne  comunicazione  per  iscritto,
          almeno    venticinque   giorni   prima,   alle   rispettive
          rappresentanze  sindacali costituite, a norma dell'articolo
          19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'
          produttive    interessate,    nonche'    alle    rispettive
          associazioni  di  categoria.  In  mancanza  delle  predette
          rappresentanze  aziendali,  la  comunicazione  deve  essere
          effettuata  alle  associazioni  di  categoria aderenti alle
          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano
          nazionale.  La comunicazione alle associazioni di categoria
          puo'  essere  effettuata  per  il tramite dell'associazione
          sindacale  alla  quale  aderiscono  o conferiscono mandato.
          L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato
          trasferimento  d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche,
          economiche  e  sociali  per  i  lavoratori; c) le eventuali
          misure previste nei confronti di questi ultimi.
                 2.   Su   richiesta   scritta  delle  rappresentanze
          sindacali   aziendali   o   dei   sindacati  di  categoria,
          comunicata   entro   sette  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente
          sono  tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento
          della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti
          sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita
          qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato
          raggiunto   un  accordo.  Il  mancato  rispetto,  da  parte
          dell'acquirente  o  dell'alienante,  dell'obbligo  di esame
          congiunto   previsto   nel  presente  articolo  costituisce
          condotta  antisindacale  ai  sensi  dell'articolo  28 della
          legge 20 maggio 1970, n. 300.
                 3.  I  primi  tre  commi  dell'art.  2112 del codice
          civile sono sostituiti dai seguenti:
                 "In  caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
          lavoro  continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva
          tutti i diritti che ne derivano.
                 L'alienante   e   l'acquirente  sono  obbligati,  in
          solido,  per  tutti  i  crediti  che il lavoratore aveva al
          tempo  del  trasferimento.  Con  le  procedure  di cui agli
          articoli  410  e  411  del  codice  di  procedura civile il
          lavoratore  puo'  consentire  la liberazione dell'alienante
          dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
                 L'acquirente  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
          economici  e  normativi,  previsti dai contratti collettivi
          anche  aziendali  vigenti alla data del trasferimento, fino
          alla  loro  scadenza,  salvo  che siano sostituiti da altri
          contratti      collettivi      applicabili      all'impresa
          dell'acquirente .
                 4.  Ferma  restando  la  facolta'  dell'alienante di
          esercitare  il  recesso ai sensi della normativa in materia
          di    licenziamenti,   il   trasferimento   d'azienda   non
          costituisce di per se' motivo di licenziamento".
                             Articolo 32
Scambio  di  funzionari  appartenenti  a  Paesi  diversi e temporaneo
                         servizio all'estero
(Art.33-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.11 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  Anche  al  fine  di  favorire  lo  scambio  internazionale  di
esperienze   amministrative,   i   dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche,  a  seguito  di appositi accordi di reciprocita' stipulati
tra  le  amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli
affari  esteri  ed  il  Dipartimento della funzione pubblica, possono
essere   destinati   a   prestare   temporaneamente  servizio  presso
amministrazioni  pubbliche  degli  Stati  membri dell'Unione europea,
degli  Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene  rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi
dell'Unione  europea  e  le organizzazioni ed enti internazionali cui
l'Italia aderisce.
   2.   Il   trattamento  economico  potra'  essere  a  carico  delle
amministrazioni  di  provenienza,  di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato  italiano  dall'unione  europea  o da una organizzazione o ente
internazionale.
   3.  Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a
tutti  gli  effetti  dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza  maturata  all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.
                             Articolo 33
            Eccedenze di personale e mobilita' collettiva
(Art.35  del  d.lgs  n.29 del 1993. come sostituito prima dall'art.14
del d.Lgs n.470 del 1993 e dall'art.16 del d.Lgs n.546 del 1993 e poi
dall'art.20  del  d.lgs  n.80  del  1998 e successivamente modificato
                dall'art.12 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.   Le   pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze  di
personale  sono tenute ad informare preventivamente Le organizzazioni
sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal
presente  articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo,  le  disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione quando l'eccedenza
rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita'
si  intende  raggiunto  anche  in  caso di dichiarazioni di eccedenza
distinte  nell'arco  di  un  anno. In caso di eccedenze per un numero
inferiore  a  10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
   3.  La  comunicazione  preventiva  di cui all'articolo 4, comma 2,
della  legge  23  luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto  collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione
di  eccedenza;  dei  motivi  tecnici  e  organizzativi per i quali si
ritiene  di  non  poter  adottare  misure  idonee  a  riassorbire  le
eccedenze  all'interno  della  medesima  amministrazione; del numero,
della  collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche'
del  personale  abitualmente  impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere  la  situazione  di  eccedenza  e  dei  relativi  tempi  di
attuazione,  delle  eventuali  misure programmate per fronteggiare le
conseguenze   sul   piano   sociale  dell'attuazione  delle  proposte
medesime.
   4.  Entro  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al  comma  1,  a  richiesta  delle organizzazioni sindacali di cui al
comma  3,  si  procede  all'esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e'
diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla
ricollocazione   totale   o   parziale  del  personale  eccedente,  o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme  flessibili  di  gestione  del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta',    ovvero   presso   altre   amministrazioni   comprese
nell'ambito della Provincia e' in quello diverso determinato ai sensi
del  comma  6.  Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame
hanno   diritto   di  ricevere,  in  relazione  a  quanto  comunicato
dall'amministrazione,   le   informazioni   necessarie  ad  un  utile
confronto.
   5.  La  procedura  si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla
data  del  ricevimento  della  comunicazione di cui al comma 3, o con
l'accordo  o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni  delle  parti.  In  caso  di  disaccordo, le organizzazioni
sindacali  possono  richiedere  che  il  confronto  prosegua,  per le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e gli
enti  pubblici  nazionali,  presso  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica   della   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri,  con
L'assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche  amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai
sensi  degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.  469,  e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si
conclude  in  ogni  caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1.
   6.  I  contratti  collettivi  nazionali  possono stabilire criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche   del   comparto,  la  gestione  delle  eccedenze  di
personale  attraverso  il  passaggio diretto ad altre amministrazioni
nell'ambito  della  provincia  o  in quello diverso che, in relazione
alla   distribuzione   territoriale   delle  amministrazioni  o  alla
situazione  del  mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
   7.   Conclusa   la   procedura   di   cui  ai  commi  3,  4  e  5,
l'amministrazione  colloca in disponibilita' il personale che non sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione  e  che  non  possa  essere  ricollocato presso altre
amministrazioni,  ovvero  che  non  abbia  preso  servizio  presso La
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi
dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
   8.  Dalla  data  di collocamento in disponibilita' restano sospese
tutte  le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il Lavoratore
ha  diritto  ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennita'  integrativa  speciale,  con  esclusione di qualsiasi
altro  emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la durata
massima  di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'
sono  riconosciuti  ai  fini  della  determinazione  dei requisiti di
accesso  alla  pensione  e della misura della stessa. E' riconosciuto
altresi'  il  diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.153,  e successive
modificazioni ed integrazioni..
             Note all'art. 33
                 -  La legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.175,  supplemento  ordinario,  del
          27 luglio   1991,   reca   "Norme   in   materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro.".
                 - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, commi 2
          e 11 e dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991,
          n.  223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni in materia di mercato del lavoro):
                 "2.  Le imprese che intendano esercitare la facolta'
          di  cui  al  comma  1  sono  tenute  a  darne comunicazione
          preventiva   per  iscritto  alle  rappresentanze  sindacali
          aziendali  costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio
          1970,  n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni di
          categoria.  In  mancanza  delle  predette rappresentanze la
          comunicazione  deve  essere effettuata alle associazioni di
          categoria    aderenti    alle   confederazioni maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale. La comunicazione alle
          associazioni  di  categoria  puo'  essere effettuata per il
          tramite  dell'associazione  dei datori di lavoro alla quale
          l'impresa aderisce o conferisce mandato".
                 "11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
          procedure  di  cui  al  presente articolo, che prevedano il
          riassorbimento  totale  o  parziale dei lavoratori ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma   dell'art.   2103   del   codice   civile,  la  loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".
                 "Art.5  (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
          da  collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione alle
          esigenze  tecnico-produttive ed organizzative del complesso
          aziendale,  nel  rispetto dei criteri previsti da contratti
          collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
          comma  2,  ovvero,  in  mancanza  di  questi contratti, nel
          rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
                   a) carichi di famiglia;
                   b) anzianita':
                   c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
                 2.   Nell'operare   la   scelta  dei  lavoratori  da
          collocare  in  mobilita',  l'impresa  e' tenuta al rispetto
          dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio
          1983,  n.  17,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non puo' altresi' collocare
          in   mobilita'  una  percentuale  di  manodopera  femminile
          superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata
          con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
                 - Si trascrive il testo vigente degli articoli 3 e 4
          del   decreto   legislativo   23 dicembre   1997,   n.  469
          (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
          compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
          1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "Art.  3  (Attivita'  in  materia  di  eccedenze  di
          personale   temporanee   e  strutturali).  -  1.  Ai  sensi
          dell'articolo  1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  il  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  esercita  le  funzioni  ed i compiti relativi alle
          eccedenze di personale temporanee e strutturali.
                 2.   In   attesa   di  un'organica  revisione  degli
          ammortizzatori  sociali  ed  al  fine  di  armonizzare  gli
          obiettivi   di  politica  attiva  del  lavoro  rispetto  ai
          processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto
          previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera c), della citata
          legge  n.  59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame
          congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi
          di  integrazione  salariale  straordinaria  nonche'  quello
          previsto  nelle procedure per la dichiarazione di mobilita'
          del personale. Le regioni promuovono altresi' gli accordi e
          i   contratti   collettivi   finalizzati  ai  contratti  di
          solidarieta'.".
                 "Art.  4  (Criteri  per l'organizzazione del sistema
          regionale    per    l'impiego).   -   1.   L'organizzazione
          amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
          dei  compiti  conferiti  ai sensi del presente decreto sono
          disciplinati,  anche  al  fine di assicurare l'integrazione
          tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
          e  le  politiche formative, con legge regionale da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                   a)  ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f),
          g)  e  h),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione
          alle   province   delle  funzioni  e  dei  compiti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  ai  fini  della  realizzazione
          dell'integrazione di cui al comma 1;
                   b)   costituzione  di  una  commissione  regionale
          permanente    tripartita   quale   sede   concertativa   di
          progettazione,  proposta,  valutazione  e verifica rispetto
          alle  linee  programmatiche  e alle politiche del lavoro di
          competenza   regionale;  la  composizione  di  tale  organo
          collegiale  deve  prevedere  la presenza del rappresentante
          regionale  competente  per  materia di cui alla lettera c),
          delle  parti  sociali  sulla  base della rappresentativita'
          determinata  secondo  i  criteri previsti dall'ordinamento,
          rispettando  la  pariteticita'  delle posizioni delle parti
          sociali  stesse,  nonche' quella del consigliere di parita'
          nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
                   c)  costituzione  di  un  organismo  istituzionale
          finalizzato    a   rendere   effettiva,   sul   territorio,
          l'integrazione  tra  i  servizi  all'impiego,  le politiche
          attive  del  lavoro  e  le politiche formative, composto da
          rappresentanti  istituzionali della regione, delle province
          e degli altri enti locali;
                   d) affidamento   delle   funzioni   di  assistenza
          tecnica  e  monitoraggio  nelle  materie di cui all'art. 2,
          comma   2,   ad  apposita  struttura  regionale  dotata  di
          personalita'   giuridica,   con  autonomia  patrimoniale  e
          contabile    avente    il   compito   di   collaborare   al
          raggiungimento  dell'integrazione  di  cui  al  comma 1 nel
          rispetto  delle  attribuzioni  di cui alle lettere a) e b).
          Tale  struttura  garantisce  il collegamento con il sistema
          informativo del lavoro di cui all'art. 11;
                   e) gestione  ed erogazione da parte delle province
          dei  servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti
          ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a),  tramite  strutture
          denominate "centri per l'impiego";
                   f) distribuzione   territoriale   dei  centri  per
          l'impiego  sulla  base di bacini provinciali con utenza non
          inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
          socio geografiche;
                   g) possibilita'   di  attribuzione  alle  province
          della  gestione  ed erogazione dei servizi, anche tramite i
          centri  per  l'impiego,  connessi  alle  funzioni e compiti
          conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
                   h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
          comma   1,  lettera d),  funzioni  ed  attivita'  ulteriori
          rispetto  a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
          anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
          sia  a  titolo  oneroso  per  i  privati  che  ne  facciano
          richiesta.
                 2.  Le  province  individuano  adeguati strumenti di
          raccordo   con   gli   altri  enti  locali,  prevedendo  la
          partecipazione   degli  stessi  alla  individuazione  degli
          obiettivi  e  all'organizzazione  dei servizi connessi alle
          funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
          comma  1,  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
          anche    ai    Centri   per   l'impiego   istituiti   dalle
          amministrazioni provinciali.
                 3.  I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
          essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2 del
          decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69  (Norme  in  materia
          previdenziale,  per  il  miglioramento delle gestioni degli
          enti  portuali  ed altre disposizioni urgenti), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n. 153
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          13 marzo   1988,   n.   69,   recante   norme   in  materia
          previdenziale,  per  il  miglioramento delle gestioni degli
          enti portuali ed altre disposizioni urgenti):
                 "Art. 2 - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari
          delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
          derivanti  da  lavoro  dipendente,  i  lavoratori assistiti
          dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il  personale
          statale  in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza, i
          dipendenti  e  pensionati  degli  enti  pubblici  anche non
          territoriali,  a  decorrere dal periodo di paga in corso al
          1o gennaio   1988,  gli  assegni  familiari,  le  quote  di
          aggiunta  di  famiglia,  ogni altro trattamento di famiglia
          comunque  denominato  e la maggiorazione di cui all'art. 5,
          decreto  legge  29 gennaio  1983,  n.  17,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
          essere  corrisposti  e  sono  sostituiti,  ove ricorrano le
          condizioni   previste   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
                 2.  L'assegno  compete  in  misura  differenziata in
          rapporto  al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
          familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
          I  livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
          di   lire   dieci   milioni  per  i  nuclei  familiari  che
          comprendono  soggetti che si trovino, a causa di infermita'
          o  difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta e permanente
          impossibilita'  di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
          se   minorenni,   che  abbiano  difficolta'  persistenti  a
          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
          medesimi  livelli  di  reddito  sono  aumentati di lire due
          milioni  se  i  soggetti  di  cui  al comma 1 si trovano in
          condizioni  di  vedovo  o  vedova, divorziato o divorziata,
          separato  o  separata  legalmente,  celibe  o  nubile.  Con
          effetto dal 1o luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
          cui  al  comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
          mensile  dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
          per ogni figlio, con esclusione del primo.
                 3.   Si  osservano,  per  quanto  non  previsto  dal
          presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli
          assegni  familiari,  approvato  con  decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 maggio  1955,  n.  797,  e successive
          modificazioni   e   integrazioni,   nonche'  le  norme  che
          disciplinano  nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti  le
          materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
          trattamento di famiglia comunque denominato.
                 4.  La  cessazione  dal  diritto  ai  trattamenti di
          famiglia    comunque    denominati,   per   effetto   delle
          disposizioni   del   presente   decreto,  non  comporta  la
          cessazione  di  altri  diritti  e benefici dipendenti dalla
          vivenza a carico e/o ad essa connessi.
                 5.  Sono  fatti  salvi gli aumenti per situazioni di
          famiglia  spettanti  al personale in servizio all'estero ai
          sensi  degli  articoli  157,  162  e  173  del  decreto del
          Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
          dell'art.  12,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1967,  n.  215, e degli articoli 26 e 27, legge
          25 agosto 1982, n. 604.
                 6.  Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
          esclusione   del   coniuge   legalmente  ed  effettivamente
          separato,  e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
          n.  818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
          limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
          difetto   fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo lavoro. Del
          nucleo  familiare possono far parte, alle stesse condizioni
          previste  per  i  figli ed equiparati, anche i fratelli, le
          sorelle  ed  i  nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
          ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
          infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale, nell'assoluta e
          permanente  impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo
          lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse
          condizioni  previste  per  i  figli  ed equiparati, anche i
          fratelli,  le  sorelle  ed  i nipoti di eta' inferiore a 18
          anni  compiuti  ovvero  senza  limiti  di  eta', qualora si
          trovino,  a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
          nell'assoluta  e  permanente impossibilita' di dedicarsi ad
          un  proficuo  lavoro,  nel caso in cui essi siano orfani di
          entrambi  i  genitori e non abbiano conseguito il diritto a
          pensione ai superstiti.
                 6-bis.  Non  fanno parte del nucleo familiare di cui
          al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
          straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
          Repubblica,  salvo  che  dallo Stato di cui lo straniero e'
          cittadino  sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
          confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
          convenzione  internazionale  in  materia  di trattamenti di
          famiglia.  L'accertamento  degli  Stati  nei  quali vige il
          principio  di  reciprocita'  e' effettuato dal Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentito il Ministro
          degli affari esteri.
                 7.  Le variazioni del nucleo familiare devono essere
          comunicate  al  soggetto  tenuto  a corrispondere l'assegno
          entro trenta giorni dal loro verificarsi.
                 8.  Il  nucleo familiare puo' essere composto di una
          sola  persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
          superstiti  da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
          a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
          difetto   fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
                 8-bis.  Per  lo  stesso  nucleo  familiare  non puo'
          essere  concesso  piu'  di  un assegno. Per i componenti il
          nucleo  familiare  cui  l'assegno e' corrisposto, l'assegno
          stesso  non  e'  compatibile  con  altro  assegno o diverso
          trattamento di famiglia a chiunque spettante.
                 9.  Il  reddito  del  nucleo familiare e' costituito
          dall'ammontare   dei  redditi  complessivi,  assoggettabili
          all'Irpef,  conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
          precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la
          corresponsione  dell'assegno  fino  al  30 giugno dell'anno
          successivo.  Per  la  corresponsione dell'assegno nel primo
          semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
          conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del
          reddito  concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
          ivi  compresi  quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva  se  superiori a L. 2.000.000. Non si computano
          nel   reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto  comunque
          denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,
          nonche'   l'assegno   previsto   dal   presente   articolo.
          L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
          dichiarazione,  la  cui  sottoscrizione  non e' soggetta ad
          autenticazione,  alla quale si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
          al   quale  e'  resa  la  dichiarazione  deve  trasmetterne
          immediatamente   copia   al   comune   di   residenza   del
          dichiarante.
                 10.  L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
          lavoro  dipendente,  da  pensione  o  da  altra prestazione
          previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
          70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
                 11.   L'assegno  non  concorre  a  formare  la  base
          imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
                 12.  I  livelli  di  reddito  previsti nella tabella
          allegata   al  presente  decreto  e  le  loro maggiorazioni
          stabilite   dal  comma  2  sono  rivalutati  annualmente  a
          decorrere  dall'anno  1989,  con  effetto  dal 1o luglio di
          ciascun  anno,  in  misura pari alla variazione percentuale
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed  impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
          di   riferimento   dei   redditi   per   la  corresponsione
          dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
                 12-bis.  Per  i  lavoratori  autonomi  pensionati il
          rinvio  di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
          n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1980,  n.  440,  continua ad avere ad oggetto la disciplina
          sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
          797, e successive modificazioni e integrazioni.
                 13.  L'onere  derivante dalle disposizioni contenute
          nel  presente  articolo  e' valutato in lire 1.100 miliardi
          annui,  a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1988-1990, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno  finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
          accantonamento.
                 14.  Il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio".
                             Articolo 34
              Gestione del personale in disponibilita'
(Art.35-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
   2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento
autonomo  e  per  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  il
Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  forma  e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini
della  riqualificazione  professionale  del  personale  e  della  sua
ricollocazione  in  altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture  regionali  e  provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento
con l'elenco di cui al comma 3.
   3.   Per  le  altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto  dalle
strutture  regionali  e  provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre  1997,  n.  469, e successive modificazioni ed integrazioni,
alle  quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali  previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
nel   provvedere   all'organizzazione   del   sistema  regionale  per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
   4.  Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi
ha  diritto  all'indennita'  di  cui all'articoLo 33, comma 8, per la
durata  massima  ivi  prevista.  La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione  di  appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del  periodo massimo di
fruizione  dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto  previsto  nell'articolo  33.  Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione  goduta  al  momento  del collocamento in disponibilita'
sono   corrisposti   dall'amministrazione  di  appartenenza  all'ente
previdenziale   di   riferimento   per   tutto   il   periodo   della
disponibilita'.
   5.  I  contratti  collettivi  nazionali possono riservare appositi
fondi  per la riqualificazione professionale del personale trasferito
ai  sensi  dell'articolo  33  o  collocato  in  disponibilita'  e per
favorire  forme  di incentivazione alla ricollocazione del personale.
in particolare mediante mobilita' volontaria.
   6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla   verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale  in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
   7.  Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione  del  loro  bilancio  e possono essere utilizzate per la
formazione   e   la  riqualificazione  del  personale  nell'esercizio
successivo.
   8.  Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  relative  al  collocamento in disponibilita'
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
             Note all'art. 34:
                 -  Il  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
          1998, reca "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.
                 -  Il  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.227,  supplemento
          ordinario,  n. 162 del 28 settembre 2000, reca "Testo Unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
                             Articolo 35
                     Reclutamento del personale
(Art.36,  commi  da  1  a  6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
prima  dall'art.17  del  d.lgs  n.546  del 1993 e poi dall'art.22 del
d.lgs  n.80  del  1998,  successivamente modificati dall'art.2, comma
2-ter  del  decreto  legge  17  giugno  1999,  n.180  convertito  con
modificazioni  dalla  legge n.269 del 1999; Art.36-bis del d.lgs n.29
del   1993,   aggiunto   dall'art.23   del  d.lgs  n.80  del  1998  e
successivamente modificato dall'art.274, comma 1, lett. aa) del d.lgs
                           n.267 del 2000)

   1.   L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche  avviene  con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite  procedure  selettive,  conformi  ai principi del comma 3,
   volte   all'accertamento  della  professionalita'  richiesta,  che
   garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
   sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
   quali  e'  richiesto  il solo requisito della scuola dell'obbligo,
   facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori requisiti per specifiche
   professionalita'.

   2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo  1999,  n.68,  avvengono  per  chiamata numerica degli iscritti
nelle  liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica  della  compatibilita'  della invalidita' con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del   fuoco   e  del  personale  della  Polizia  municipale  deceduto
nell'espletamento  del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
   3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata  pubblicita'  della  selezione e modalita' di svolgimento
   che  garantiscan9  l'imparzialita'  e  assicurino  economicita'  e
   celerita'   di   espletamento,   ricorrendo,   ove  e'  opportuno,
   all'ausilio  di  sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare
   forme di preselezione;
b) adozione   di   meccanismi   oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a
   verificare  il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
   richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione  delle  commissioni  esclusivamente  con  esperti  di
   provata   competenza   nelle   materie  di  concorso,  scelti  tra
   funzionari   delle   amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle
   medesime,  che  non  siano  componenti  dell'organo  di  direzione
   politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
   e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
   confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali o dalle associazioni
   professionali.

   4.   Le   determinazioni   relative   all'avvio  di  procedure  di
reclutamento  sono  adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di personale
deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Per   le
amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio
delle   procedure   e'  subordinato  alla  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni.
   5.  I  concorsi  pubblici  per le assunzioni nelle amministrazioni
dello  Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicita',  sono  autorizzate  dal  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.  Per  gli  uffici  aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale  possono  essere  banditi concorsi unici circoscrizionali
per l'accesso alle varie professionalita'.
   6.  Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali  in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello Stato, di
polizia,  di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e di
difesa  in  giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto di cui
all'articolo  26  della  legge  1^  febbraio 1989, n.53, e successive
modificazioni ed integrazioni.
   7.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici e dei servizi
degli  enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di
assunzione  agli  impieghi,  i  requisiti  di  accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
             Note all'art. 35:
                 -  La  legge  12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  68,  supplemento  ordinario,  del
          23 marzo  1999,  reca  "Norme  per il diritto al lavoro dei
          disabili".
                 -  La legge 13 agosto 1980, n. 466, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.230   del  22 ottobre  1980,  reca
          "Speciali  elargizioni  a favore di categorie di dipendenti
          pubblici  e  di  cittadini  vittime  del dovere o di azioni
          terroristiche".
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art. 6.
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 26 della
          legge  1o febbraio  1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo
          stato  giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
          graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della  guardia  di finanza nonche' disposizioni
          relative  alla  Polizia  di Stato, al Corpo degli agenti di
          custodia e al Corpo forestale dello Stato):
                 "Art.  26  - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
          della  polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia
          indicate  dall'art.  16 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
          e'  richiesto  il  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria".
                             Articolo 36
Forme   contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del
                              personale
(Art.36,  commi 7 ed 8 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art.17 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.22 del d.lgs n.80
                              del 1998)

   1.  Le  pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni
sul  reclutamento  del  personale  di  cui  ai  commi  precedenti, si
avvalgono  delle  forme  contrattuali  flessibili di assunzione e di'
impiego  del  personale  previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti  di  lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi
nazionali  provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo
determinato,  dei  contratti  di  formazione  e  lavoro,  degli altri
rapporti  formativi  e  della  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro
temporaneo,  in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile
1962.  n.  230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dall'articolo   3   del  decreto  legge  30  ottobre  1984.  n.  726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito
con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla legge 24
giugno  1997,  n.  196,  nonche'  da  ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina.
   2.   In  ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
             Note all'art. 36:
                 -  La legge 18 aprile 1962, n. 230, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  125  del  17 maggio  1962,  reca
          "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
                 -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 23 della legge
          28 febbraio  1987,  n.  56  (Norme  sull'organizzazione del
          mercato del lavoro):
                 "Art.  23  (Disposizioni  in  materia di contratto a
          termine).  - 1. L'apposizione di un termine alla durata del
          contratto  di  lavoro,  oltre  che  nelle  ipotesi  di  cui
          all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni, nonche' all'art. 8-bis del
          decreto-legge  29 gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  25 marzo  1983,  n.  79,  e'
          consentita   nelle   ipotesi   individuate   nei  contratti
          collettivi  di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o
          locali     aderenti     alle    confederazioni maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi
          stabiliscono  il  numero  in percentuale dei lavoratori che
          possono  essere  assunti  con contratto di lavoro a termine
          rispetto   al  numero  dei  lavoratori  impegnati  a  tempo
          indeterminato.
                 2.  I  lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita'
          lavorativa  con contratto a tempo determinato nelle ipotesi
          previste dall'art. 8-bis, decreto legge 29 gennaio 1983, n.
          17,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 marzo
          1983,  n.  79,  hanno diritto di precedenza nell'assunzione
          presso  la  stessa  azienda,  con  la medesima qualifica, a
          condizione  che  manifestino la volonta' di esercitare tale
          diritto  entro  tre  mesi  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro.
                 3.  Nei  settori del turismo e dei pubblici esercizi
          e'   ammessa   l'assunzione   diretta   di  manodopera  per
          l'esecuzione  di speciali servizi di durata non superiore a
          tre  giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati
          con   i   sindacati   locali   o  nazionali  aderenti  alle
          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano
          nazionale.   Dell'avvenuta   assunzione  deve  essere  data
          comunicazione  all'ufficio  di  collocamento entro il primo
          giorno non festivo successivo.
                 4.  I  lavoratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  la  cui  durata complessiva non superi quattro
          mesi   nell'anno   solare   conservano  l'iscrizione  e  la
          posizione di graduatoria nella lista di collocamento".
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 3 del
          decreto  legge  30 ottobre  1984,  n. 726 (Misure urgenti a
          sostegno   e  ad  incremento  dei  livelli  occupazionali),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984,  n. 863 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  recante  misure
          urgenti   a   sostegno   e   ad   incremento   dei  livelli
          occupazionali):
                 "Art.  3  -  1.  I lavoratori di eta' compresa fra i
          quindici   ed  i  ventinove  anni  possono  essere  assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3,  con  contratto  di  formazione e lavoro non superiore a
          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici  e  dalle  imprese e loro consorzi che al momento
          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
          ai  sensi  dell'art.  2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
          ovvero  non  abbiano proceduto a riduzione di personale nei
          dodici  mesi  precedenti  la  richiesta  stessa,  salvo che
          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di
          personale.
                 1-bis.  Nelle  aree  indicate  dall'art. 1 del testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi  per  il mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo  1978,  n.  218, nonche' in quelle svantaggiate del
          centro-nord  previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          l'assunzione  con  contratti  di  formazione  e  lavoro  e'
          ammessa sino all'eta' di 32 anni.
                 2.  Fra  i  lavoratori  assunti  a  norma  del comma
          precedente,  una quota fino al cinque per cento deve essere
          riservata   ai   cittadini  emigrati  rimpatriati,  ove  in
          possesso  dei  requisiti  necessari.  In caso di carenza di
          predetto  personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
          si procede ai sensi del comma 1.
                 3.   I   tempi   e   le   modalita'  di  svolgimento
          dell'attivita'   di  formazione  e  lavoro  sono  stabiliti
          mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici
          e  dalle  imprese  ed approvati dalla commissione regionale
          per   l'impiego.   Nel   caso  in  cui  la  delibera  della
          commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel
          termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede
          il  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
          massima   occupazione.   La   commissione   regionale   per
          l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          commissione  centrale  per l'impiego, delibera, in coerenza
          con  le  finalita'  formative  ed  occupazionali  e  con le
          caratteristiche  dei  diversi settori produttivi, in ordine
          ai  criteri  di approvazione dei progetti ed agli eventuali
          specifici  requisiti  che  gli  stessi  devono avere, tra i
          quali   puo'  essere  previsto  il  rapporto  tra  organico
          aziendale   e   numero  dei  lavoratori  con  contratti  di
          formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino
          piu'  ambiti  regionali i medesimi progetti sono sottoposti
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il
          parere  della  commissione centrale per l'impiego. Non sono
          soggetti   all'approvazione   i   progetti   conformi  alle
          regolamentazioni  del  contratto  di  formazione  e  lavoro
          concordate  tra  le  organizzazioni sindacali nazionali dei
          datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori  aderenti  alle
          confederazioni maggiormente  rappresentative,  recepite dal
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale sentita la
          commissione centrale per l'impiego.
                 4.  I  progetti  di cui al comma 3, che prevedono la
          richiesta  di  finanziamento  alle  regioni,  devono essere
          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
          possono  essere  finanziati  dal  fondo di rotazione di cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le  modalita'  di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite
          massimo  di  spesa,  di  cui  al secondo comma dell'art. 24
          della  legge  predetta,  da  destinare al finanziamento dei
          progetti.  Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
          progetti  predisposti  d'intesa  con  i sindacati di cui al
          comma 3 del presente articolo.
                 5.  Ai contratti di formazione e lavoro si applicano
          le  disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente  decreto.  Il  periodo  di  formazione e lavoro e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione  del  rapporto  di  formazione  e  lavoro in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al  termine  dell'esecuzione  del contratto di formazione e
          lavoro.
                 6.  Per  i  lavoratori  assunti  con il contratto di
          formazione  e lavoro la quota di contribuzione a carico del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.
                 7.  Al  termine  del rapporto il datore di lavoro e'
          tenuto  ad  attestare  l'attivita'  svolta  ed  i risultati
          formativi  conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione
          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
                 8.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  puo'
          effettuare  controlli,  per il tramite dell'ispettorato del
          lavoro,   sull'attuazione  dei  progetti  di  formazione  e
          lavoro.
                 9.  In  caso  di inosservanza da parte del datore di
          lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro,
          il  contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
                 10. I lavoratori assunti con contratto di formazione
          e  lavoro  sono  esclusi  dal  computo  dei limiti numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
                 11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del
          suo  svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo
          indeterminato,    ferma    restando   l'utilizzazione   del
          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione
          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare
          applicazione  i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e
          lavoro.
                 12.  I  lavoratori  che  abbiano svolto attivita' di
          formazione  e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del
          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta
          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti
          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia
          assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma
          dal  medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e'
          computato   nell'anzianita'  di  servizio.  La  commissione
          regionale  per  l'impiego,  tenendo conto delle particolari
          condizioni  di  mercato nonche' delle caratteristiche della
          formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino
          ad un massimo di trentasei mesi.
                 13. (Abrogato).
                 14.    Ferme   restando   le   norme   relative   al
          praticantato,   possono   effettuare   assunzioni   con  il
          contratto  di  cui  al  comma  1  anche  i datori di lavoro
          iscritti  agli  albi  professionali  quando  il progetto di
          formazione   venga   predisposto  dagli  ordini  e  collegi
          professionali   ed  autorizzato  in  conformita'  a  quanto
          previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi
          4 e 6.
                 15.  Ferme restando le altre disposizioni in materia
          di  contratto  di  formazione  e  lavoro, quando i progetti
          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'
          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale.  I predetti progetti formativi possono
          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro
          superiore a ventiquattro mesi.
                 16.   Il   Ministro   per   il  coordinamento  delle
          iniziative  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica, ai
          fini  della  formazione professionale prevista dai progetti
          di   cui  al  comma  precedente,  utilizza,  attivandoli  e
          coordinandoli,  gli strumenti e i relativi mezzi finanziari
          previsti  nel  campo della ricerca finalizzata, applicata e
          di   sviluppo  tecnologico,  secondo  linee  programmatiche
          approvate dal CIPE.
                 17.   Nel   caso   in  cui  per  lo  svolgimento  di
          determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito
          titolo  di  studio,  questo  costituisce  requisito  per la
          stipulazione   del   contratto   di   formazione  e  lavoro
          finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.
                 18.  I  lavoratori  iscritti  negli  elenchi  di cui
          all'art.  19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con
          contratto  di formazione e lavoro, sono considerati ai fini
          delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa
          legge".
                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 16 del
          decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti
          in  materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
          sociali),   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 luglio   1994,   n.   451  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
          recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
          fiscalizzazione degli oneri sociali):
                 "Art.   16   (Norme   in  materia  di  contratti  di
          formazione  e  lavoro).  -  1.  Possono  essere assunti con
          contratto  di  formazione  e  lavoro  i  soggetti  di  eta'
          compresa  tra  sedici  e trentadue anni. Oltre ai datori di
          lavoro  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del decreto-legge
          30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 dicembre  1984,  n. 863, possono stipulare
          contratti  di  formazione e lavoro anche gruppi di imprese,
          associazioni   professionali,   socio-culturali,  sportive,
          fondazioni,  enti  pubblici  di  ricerca  nonche' datori di
          lavoro  iscritti agli albi professionali quando il progetto
          di  formazione  venga  predisposto  dagli  ordini e collegi
          professionali   ed  autorizzato  in  conformita'  a  quanto
          previsto al comma 7.
                 2.  Il  contratto di formazione e lavoro e' definito
          secondo le seguenti tipologie:
                   a) contratto  di  formazione e lavoro mirato alla:
          1)   acquisizione   di   professionalita'   intermedie;  2)
          acquisizione di professionalita' elevate;
                   b) contratto  di  formazione  e  lavoro  mirato ad
          agevolare      l'inserimento     professionale     mediante
          un'esperienza  lavorativa che consenta un adeguamento delle
          capacita'   professionali   al   contesto   produttivo   ed
          organizzativo.
                 3.  I lavoratori assunti con contratto di formazione
          e  lavoro  di  cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono
          essere  inquadrati  ad  un  livello  inferiore  a quello di
          destinazione.
                 4.  La  durata massima del contratto di formazione e
          lavoro   non  puo'  superare  i  ventiquattro  mesi  per  i
          contratti  di  cui  alla  lettera a) del comma 2 e i dodici
          mesi  per  i  contratti di cui alla lettera b) del medesimo
          comma.
                 5.  I  contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e
          2),  del  comma  2  devono prevedere rispettivamente almeno
          ottanta  e  centotrenta ore di formazione da effettuarsi in
          luogo  della  prestazione  lavorativa.  Il contratto di cui
          alla  lettera  b) del comma 2 deve prevedere una formazione
          minima  non  inferiore  a  venti  ore di base relativa alla
          disciplina  del  rapporto di lavoro, all'organizzazione del
          lavoro,    nonche'    alla    prevenzione    ambientale   e
          antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere
          la non retribuibilita' di eventuali ore aggiuntive devolute
          alla formazione.
                 6.  Per i contratti di cui alla lettera a) del comma
          2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi
          previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
          entrata  in vigore del presente decreto. Per i contratti di
          cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma  2  i medesimi
          benefici   trovano   applicazione   subordinatamente   alla
          trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
          e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del
          contratto  di  formazione  e  lavoro cosi' trasformato e in
          misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel
          corso  del  contratto di formazione medesimo. Nelle aree di
          cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
          Consiglio  del  20 luglio 1993, e successive modificazioni,
          in    caso    di    trasformazione,    allo   scadere   del
          ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro
          di  cui  al  comma  2,  lettera a), in rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per
          i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3
          e  quelle  di  cui al primo periodo del presente comma. Nel
          caso  in  cui  il  lavoratore, durante i suddetti ulteriori
          dodici  mesi,  venga illegittimamente licenziato, il datore
          di   lavoro   e'  tenuto  alla  restituzione  dei  benefici
          contributivi percepiti nel predetto periodo.
                 7. (Abrogato).
                 8. (Omissis).
                 9.  Alla  scadenza  del  contratto  di  formazione e
          lavoro  di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro,
          utilizzando   un  modello  predisposto,  sentite  le  parti
          sociali,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   trasmette   alla  sezione  circoscrizionale  per
          l'impiego  competente  per territorio idonea certificazione
          dei  risultati  conseguiti  dal  lavoratore interessato. Le
          strutture  competenti  delle  regioni  possono accertare il
          livello   di  formazione  acquisito  dal  lavoratore.  Alla
          scadenza  del  contratto di formazione e lavoro di cui alla
          lettera  b)  del  comma  2, il datore di lavoro rilascia al
          lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
                 10.  Qualora  sia  necessario  per il raggiungimento
          degli  obiettivi  formativi,  i progetti possono prevedere,
          anche  nei  casi in cui essi siano presentati da consorzi o
          gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga
          in  posizione  di comando presso una pluralita' di imprese,
          individuate  nei  progetti  medesimi.  La  titolarita'  del
          rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
                 11.  La  misura  di cui al comma 6 dell'art. 8 della
          legge  29 dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per
          cento.
                 12. (Abrogato).
                 13. Nella predisposizione dei progetti di formazione
          e  lavoro  devono  essere  rispettati  i  principi  di  non
          discriminazione  diretta  ed  indiretta  di  cui alla legge
          10 aprile 1991, n. 125.
                 14.   Le  disposizioni  del  presente  articolo,  ad
          eccezione   del   comma 1,   primo   periodo,  non  trovano
          applicazione  nei  confronti  dei contratti di formazione e
          lavoro  gia'  stipulati  alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto.  Esse,  ad  eccezione dei commi 1, primo
          periodo,  8,  11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei
          confronti  dei  contratti  di formazione e lavoro stipulati
          entro  il  30 giugno  1995, sulla base di progetti che alla
          data del 31 marzo 1995 risultino gia' approvati, presentati
          ovvero  riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di
          cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
          n.   726,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre  1984,  n.  863,  come  modificato dall'art. 9,
          comma   1,   del   decreto-legge  29 marzo  1991,  n.  108,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991,
          n. 169.
                 15.   Dalla   tabella   C  annessa  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1992,  n. 300, e'
          eliminato  il  procedimento per l'approvazione dei progetti
          di  formazione  e lavoro da parte del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  previsto dall'art. 3, comma 3,
          del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".
                 -  La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  154,  supplemento  ordinario,  del
          4 luglio   1997,  reca  "Norme  in  materia  di  promozione
          dell'occupazione".
                             Articolo 37
Accertamento  delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei
                          concorsi pubblici
(Art.36-ter  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  A  decorrere  dal  1^  gennaio  2000  i  bandi di concorso per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,   prevedono   l'accertamento   della   conoscenza  dell'usa  delle
apparecchiature  e  delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di
almeno una lingua straniera.
   2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce
il  livello  di  conoscenza  richiesto e le modalita' per il relativo
accertamento.
   3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui
si  riferisce  il  bando,  e  le  modalita'  per l'accertamento della
conoscenza  medesima.  Il  regolamento stabilisce altresi' i casi nei
quali il comma 1 non si applica.
             Nota all'art. 37:
                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                             Articolo 38
    Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art.37  d.lgs  n.29  del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  I  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea possono
accedere  ai  posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che
non  implicano  esercizio  diretto  o  indiretto  di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo  17  della  legge  23  agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per  i  quali  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana,   nonche'   i   requisiti  indispensabili  all'accesso  dei
cittadini di cui al comma 1.
   3.  Nei  casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario,  all'equiparazione  dei titoli di studio e professionali
si  provvede  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si
stabilisce  l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
             Nota all'art. 38:
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                             Articolo 39
Assunzioni  obbligatorie  delle  categorie  protette  e tirocinio per
                        portatori di handicap
(Art.42  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.19 del
d.lgs  n.546  del  1993  e  modificato prima dall'art.43, comma 1 del
d.lgs  n.80  del  1998 e poi dall'art.22, comma 1 del d.lgs n.387 del
                                1998)

   1.  Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi
di  assunzioni  per  portatori  di handicap ai sensi dell'articolo 11
della  legge  12  marzo  1999,  ii.68,  sulla  base  delle  direttive
impartite  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  e dai Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari
sociali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi
dell'articolo  45,  comma  3  del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300  con  le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
             Note all'art. 39:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
          legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
          dei disabili):
                 "Art.  11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione
          lavorativa).   -  1.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento
          lavorativo  dei  disabili,  gli  uffici competenti, sentito
          l'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato
          dall'art.  6 della presente legge, possono stipulare con il
          datore   di   lavoro   convenzioni  aventi  ad  oggetto  la
          determinazione  di  un  programma  mirante al conseguimento
          degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
                 2.  Nella  convenzione  sono  stabiliti i tempi e le
          modalita'  delle  assunzioni  che  il  datore  di lavoro si
          impegna  ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
          convenute   vi   sono   anche   la  facolta'  della  scelta
          nominativa,   lo  svolgimento  di  tirocini  con  finalita'
          formative  o di orientamento, l'assunzione con contratto di
          lavoro  a  termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
          ampi  di  quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
          l'esito  negativo  della prova, qualora sia riferibile alla
          menomazione  da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
                 3.  La  convenzione  puo' essere stipulata anche con
          datori  di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
          sensi della presente legge.
                 4.  Gli  uffici  competenti  possono stipulare con i
          datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
          l'avviamento   di   disabili   che  presentino  particolari
          caratteristiche  e  difficolta'  di  inserimento  nel ciclo
          lavorativo ordinario.
                 5.  Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
          iniziativa  utile  a  favorire l'inserimento lavorativo dei
          disabili  anche  attraverso  convenzioni con le cooperative
          sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
          8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
          della  stessa  legge,  nonche'  con  le  organizzazioni  di
          volontariato   iscritte   nei  registri  regionali  di  cui
          all'art.  6  della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque
          con  gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
          e  privati  idonei  a  contribuire alla realizzazione degli
          obiettivi della presente legge.
                 6.  L'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma 3, del
          decreto   legislativo   23 dicembre   1997,  n.  469,  come
          modificato  dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre
          l'adozione  di  deroghe  ai  limiti di eta' e di durata dei
          contratti  di  formazione-lavoro e di apprendistato, per le
          quali  trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
          3  ed  al  primo  periodo  del  comma  6  dell'art.  16 del
          decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451. Tali
          deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
          inserimento mirato.
                 7.   Oltre   a   quanto  previsto  al  comma  2,  le
          convenzioni di integrazione lavorativa devono:
                   a) indicare     dettagliatamente    le    mansioni
          attribuite  al  lavoratore disabile e le modalita' del loro
          svolgimento;
                   b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e
          di  tutoraggio  da parte degli appositi servizi regionali o
          dei  centri di orientamento professionale e degli organismi
          di  cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
                   c) prevedere  verifiche  periodiche sull'andamento
          del   percorso   formativo   inerente   la  convenzione  di
          integrazione  lavorativa,  da  parte  degli  enti  pubblici
          incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 45, comma
          3,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "3.  Al  ministero  sono trasferite, con le inerenti
          risorse,  le  funzioni  dei  ministeri  del  lavoro e della
          previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del
          dipartimento  per  gli  affari  sociali, operante presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle
          in  materia  di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
          anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e
          fatte  in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
          articoli  1,  comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, le funzioni conferite dalla
          vigente  legislazione  alle regioni ed agli enti locali. Il
          ministero  esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi
          sanitari  regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui
          all'art.  10,  commi  6 e seguenti, del decreto legislativo
          sul  riordino  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Il  ministero  esercita  altresi'  le funzioni di vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   a   norma  dell'art.  88,  sull'agenzia  per  la
          formazione e l'istruzione professionale".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, commi
          3  e  4,  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "3.   A   decorrere   dalla  data  di  inizio  della
          legislatura  successiva a quella in cui il presente decreto
          entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,
          con  le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i
          compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
          regioni.
                 4.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri,
          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
          umane".
Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
                             Articolo 40
            Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art.45  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.15
del  d.lgs  n.470  del  1993  e dall'art.1 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente  modificato  dall'art.43,  comma 1 del d.lgs n.80 del
                                1998)

   1.  La  contrattazione  collettiva  si  svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
   2.  Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le confederazioni
rappresentative  ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i
comparti   della   contrattazione  collettiva  nazionale  riguardanti
settori   omogenei   o  affini.  I  dirigenti  costituiscono  un'area
contrattuale  autonoma  relativamente  a  uno  o piu' comparti. Resta
fermo  per  l'area  contrattuale  della dirigenza del ruolo sanitario
quanto  previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi
che  definiscono  i  comparti  o le aree contrattuali si applicano le
procedure   di   cui   all'articolo   41,  comma  6.  Per  le  figure
professionali  che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti  di  direzione  o  che  comportano  iscrizione ad albi oppure
tecnico  scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
   3.  La  contrattazione  collettiva  disciplina, in coerenza con il
settore  privato,  la  durata  dei  contratti  collettivi nazionali e
integrativi,  la  struttura  contrattuale  e i rapporti tra i diversi
livelli,  le  pubbliche  amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione  collettiva  integrativa,  nel rispetto dei vincoli di
bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa  si  svolge  sulle  materie  e  nei  limiti stabiliti dai
contratti  collettivi  nazionali,  tra  i soggetti e con le procedure
negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito
territoriale   e   riguardare   piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   non   possono   sottoscrivere  in  sede  decentrata
contratti  collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  comportino  oneri  non
previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna  amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
possono essere applicate.
   4.  Le  pubbliche  amministrazioni adempiono agli obblighi assunti
con  i  contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione  definitiva  e  ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
             Nota all'art. 40:
                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 15 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "Art.  15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
          professioni  sanitarie).  -  1. Fermo restando il principio
          dell'invarianza  della  spesa,  la  dirigenza  sanitaria e'
          collocata   in   un   unico  ruolo,  distinto  per  profili
          professionali,   e  in  un  unico  livello,  articolato  in
          relazione  alle  diverse  responsabilita'  professionali  e
          gestionali.  In sede di contrattazione collettiva nazionale
          sono   previste,   in   conformita'   ai  principi  e  alle
          disposizioni  del presente decreto, criteri generali per la
          graduazione   delle   funzioni   dirigenziali  nonche'  per
          l'assegnazione,  valutazione  e  verifica  degli  incarichi
          dirigenziali  e per l'attribuzione del relativo trattamento
          economico  accessorio  correlato alle funzioni attribuite e
          alle connesse responsabilita' del risultato.
                 2.   La  dirigenza  sanitaria  e'  disciplinata  dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
                 3.    L'attivita'    dei   dirigenti   sanitari   e'
          caratterizzata,  nello svolgimento delle proprie mansioni e
          funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
          di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
          verifica,   sono   progressivamente  ampliati.  L'autonomia
          tecnico-professionale,  con le connesse responsabilita', si
          esercita      nel     rispetto     della     collaborazione
          multiprofessionale,  nell'ambito  di  indirizzi operativi e
          programmi  di  attivita'  promossi, valutati e verificati a
          livello    dipartimentale    e    aziendale,    finalizzati
          all'efficace  utilizzo  delle  risorse  e all'erogazione di
          prestazioni  appropriate  e  di  qualita'. Il dirigente, in
          relazione  all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
          realizzare   e   alle   specifiche   funzioni  allo  stesso
          attribuite,   e'   responsabile   del  risultato  anche  se
          richiedente   un   impegno   orario   superiore   a  quello
          contrattualmente definito.
                 4.  All'atto  della  prima  assunzione, al dirigente
          sanitario  sono  affidati compiti professionali con precisi
          ambiti  di  autonomia  da  esercitare  nel  rispetto  degli
          indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
          attribuite  funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
          nella  gestione  delle  attivita'. A tali fini il dirigente
          responsabile   della  struttura  predispone  e  assegna  al
          dirigente   un   programma   di  attivita'  finalizzato  al
          raggiungimento    degli    obiettivi    prefissati   e   al
          perfezionamento  delle  competenze  tecnico professionali e
          gestionali  riferite  alla  struttura  di  appartenenza. In
          relazione  alla natura e alle caratteristiche dei programmi
          da  realizzare,  alle  attitudini e capacita' professionali
          del   singolo   dirigente,   accertate   con  le  procedure
          valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
          cinque  anni  di  attivita'  con  valutazione positiva sono
          attribuite  funzioni  di natura professionale anche di alta
          specializzazione,   di   consulenza,   studio   e  ricerca,
          ispettive,  di  verifica  e  di  controllo, nonche' possono
          essere  attribuiti  incarichi  di  direzione  di  strutture
          semplici.
                 5.  Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale;
          quello  con incarico di struttura, semplice o complessa, e'
          sottoposto  a  verifica  anche al termine dell'incarico. Le
          verifiche  concernono le attivita' professionali svolte e i
          risultati  raggiunti  livello  di partecipazione, con esito
          positivo,  ai  programmi  di  formazione  continua  di  cui
          all'art.  16-bis, e sono effettuate da un collegio tecnico,
          nominato  dal direttore generale e presieduto dal direttore
          del   dipartimento.   L'esito   positivo   delle  verifiche
          costituisce  condizione per la conferma nell'incarico o per
          il   conferimento   di   altro  incarico,  professionale  o
          gestionale, anche di maggior rilievo.
                 6.   Ai  dirigenti  con  incarico  di  direzione  di
          struttura   complessa   sono  attribuite,  oltre  a  quelle
          derivanti   dalle   specifiche   competenze  professionali,
          funzioni  di direzione e organizzazione della struttura, da
          attuarsi,   nell'ambito   degli   indirizzi   operativi   e
          gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante
          direttive  a  tutto  il  personale operante nella stessa, e
          l'adozione  delle  relative  decisioni  necessarie  per  il
          corretto   espletamento   del  servizio  e  per  realizzare
          l'appropriatezza degli interventi con finalita' preventive,
          diagnostiche,  terapeutiche  e riabilitative, attuati nella
          struttura  loro  affidata.  Il  dirigente  e'  responsabile
          dell'efficace   ed   efficiente   gestione   delle  risorse
          attribuite.  I  risultati  della gestione sono sottoposti a
          verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
                 7.  Alla  dirigenza  sanitaria  si  accede  mediante
          concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, disciplinato ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          10 dicembre  1997,  n.  483 ivi compresa la possibilita' di
          accesso  con una specializzazione in disciplina affine. Gli
          incarichi   di   direzione   di  struttura  complessa  sono
          attribuiti  a coloro che siano in possesso dei requisiti di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
          1997,   n.   484,  e  secondo  le  modalita'  dallo  stesso
          stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15-ter, comma 2.
          Si  applica  quanto  previsto  dall'art.  28,  comma 1, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  come  sostituito  dall'art.  10 del decreto
          legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
                 8.  L'attestato  di  formazione  manageriale  di cui
          all'art.  5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
          della  Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
          dall'art.   16-quinquies,   deve   essere   conseguito  dai
          dirigenti  con incarico di direzione di struttura complessa
          entro   un   anno  dall'inizio  dell'incarico;  il  mancato
          superamento   del   primo  corso,  attivato  dalla  regione
          successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
          decadenza  dall'incarico  stesso.  I dirigenti sanitari con
          incarico  quinquennale  alla  data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
          partecipare   al  primo  corso  di  formazione  manageriale
          programmato   dalla   regione;   i   dirigenti   confermati
          nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
          formazione manageriale.
                 9.   I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          disciplinano  le  modalita' di salvaguardia del trattamento
          economico  fisso  dei  dirigenti  in godimento alla data di
          entrata  in  vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
          n. 229".
                             Articolo 41
             Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
(Art.46 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.3 del d.lgs
n.396  del 1997 e successivamente modificato prima dall'art.44, comma
3 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.55 del d.lgs n.300 del 1999;
              Art.44, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo
nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure
di  contrattazione  collettiva  nazionale  attraverso le loro istanze
associative  o  rappresentative,  le  quali  danno  vita a tal fine a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente
le  proprie  modalita'  di  funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso,  le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
parere   sull'ipotesi  di  accordo  nell'ambito  della  procedura  di
contrattazione  collettiva  di  cui  all'articolo  47, si considerano
definitive   e   non  richiedono  ratifica  da  parte  delle  istanze
associative  o  rappresentative  delle  pubbliche amministrazioni del
comparto.
   2.  Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello
Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
ministri  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  nonche',  per  il  sistema  scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
   3.  Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito  della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
   amministrazioni  regionali  e  per le amministrazioni del Servizio
   sanitario  nazionale,  e  dell'Associazione  nazionale  dei comuni
   d'Italia  -  ANCI  e  dell'Unione  delle province d'Italia - UPI e
   dell'Unioncamere,    per    gli    enti   locali   rispettivamente
   rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita';
c) nell'ambito  delle  istanze  rappresentative promosse, ai fini del
   presente  articolo,  dai  presidenti  degli  enti, d'intesa con il
   Presidente  del  Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la
   funzione  pubblica,  rispettivamente  per  gli  enti  pubblici non
   economici e per gli enti di ricerca.

   4.  Un  rappresentante  del  Governo, designato dal Ministro della
sanita',  partecipa  al  comitato  di  settore  per  il  compatto  di
contrattazione   collettiva   delle   amministrazioni   del  Servizio
sanitario nazionale.
   5.  L'ARAN  regola i rapporti con i comitati di settore sulla base
di appositi protocolli.
   6.  Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano
i  comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti   comuni   a   piu'   comparti   o   a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni,  le  funzioni  di  indirizzo  e  le altre competenze
inerenti  alla  contrattazione  collettiva  sono  esercitate in forma
collegiale,  tramite  un  apposito  organismo  di  coordinamento  dei
comitati  di  settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il
Governo,  tramite  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che lo
presiede.
   7.  L'ARAN  assume,  nell'ambito  degli  indirizzi  deliberati dai
comitati  di  settore,  iniziative  per  il coordinamento delle parti
datoriali,  anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove
possibile,  anche  con  la contestualita' delle procedure del rinnovo
dei  contratti,  soluzioni  omogenee  in  settori  operativi simili o
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Articolo 42
        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.396 del 1997)

   1.  Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.  Fino  a  quando non vengano emanate norme di carattere
generale  sulla  rappresentativita'  sindacale  che  sostituiscano  o
modifichino  tali  disposizioni,  le  pubbliche  amministrazioni,  in
attuazione  dei  criteri  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  osservano le disposizioni
seguenti   in  materia  di  rappresentativita'  delle  organizzazioni
sindacali  ai  fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative
sindacali  nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
   2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui  al  comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali  ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970,  n.  300,  e  successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano,   in   proporzione  alla  rappresentativita',  le  garanzie
previste  dagli  articoli  23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
   3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui  al  comma  8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali  di  cui  al  comma  2,  viene  altresi' costituito, con le
modalita'  di  cui  ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria  del  personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
   4.  Con  appositi  accordi  o  contratti collettivi nazionali, tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai   sensi   dell'articolo   43,   sono   definite   la  composizione
dell'organismo   di   rappresentanza  unitaria  del  personale  e  le
specifiche  modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto
segreto,   il  metodo  proporzionale  e  il  periodico  rinnovo,  con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare  liste,  oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei  contratti  collettivi,  anche ad altre organizzazioni sindacali,
purche'  siano  costituite  in  associazione con un proprio statuto e
purche'  abbiano  aderito  agli  accordi  o  contratti collettivi che
disciplinano  l'elezione  e  il  funzionamento dell'organismo. Per la
presentazione   delle   liste,  puo'  essere  richiesto  a  tutte  le
organizzazioni  sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti
con  diritto  al  voto  non  superiore  al 3 per cento del totale dei
dipendenti  nelle  amministrazioni,  enti  o strutture amministrative
fino  a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori.
   5.  I  medesimi  accordi  o contratti collettivi possono prevedere
che,   alle   condizioni   di   cui  al  comma  8,  siano  costituite
rappresentanze  unitarie  del personale comuni a piu' amministrazioni
di  enti  di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi
possono   altresi'   prevedere  che  siano  costituiti  organismi  di
coordinamento  tra  le  rappresentanze  unitarie  del personale nelle
amministrazioni  e  enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al
comma 8.
   6.  I  componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati  ai  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  presente  decreto.  Gli  accordi  o  contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono  i  criteri  e  le  modalita' con cui sono trasferite ai
componenti  eletti  della  rappresentanza  unitaria  del personale le
garanzie  spettanti  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali delle
organizzazioni   sindacali   di   cui  al  comma  2  che  li  abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
   7.  I  medesimi  accordi  possono disciplinare le modalita' con le
quali  la  rappresentanza  unitaria  del  personale  esercita  in via
esclusiva  i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti
alle  rappresentanze  sindacali  aziendali dall'articolo 9 o da altre
disposizioni  della  legge  e  della  contrattazione collettiva. Essi
possono   altresi'   prevedere  che,  ai  fini  dell'esercizio  della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale   sia  integrata  da  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
   8.  Salvo  che  i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle  caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi  di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti,   alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
struttura  periferiche  che  siano  considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
   9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge   20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,
enti  o  strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la
natura  delle  loro  funzioni,  agli  accordi  o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
   10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel  contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo  40,  comma  2,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza  negli  organismi  di rappresentanza unitaria del personale,
anche  mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
   11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni  sindacali  delle  minoranze linguistiche, nell'ambito
della  provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto  previsto  dall'articolo  9  del  decreto del Presidente della
Repubblica  6  gennaio  1978,  n.  58,  e  dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430.
             Note all'art. 42:
                 -  Si  trascrive il testo vigente degli articoli 19,
          23, 24 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento):
                 "Art.    19   (Costituzione   delle   rappresentanze
          sindacali  aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali
          possono  essere  costituite ad iniziativa dei lavoratori in
          ogni unita' produttiva, nell'ambito:
                   a) delle      associazioni      aderenti      alle
          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano
          nazionale;
                   b) delle  associazioni  sindacali,  non  affiliate
          alle  predette  confederazioni,  che  siano  firmatarie  di
          contratti  collettivi  nazionali  o  provinciali  di lavoro
          applicati nell'unita' produttiva.
                 Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le
          rappresentanze   sindacali   possono  istituire  organi  di
          coordinamento".
                 "Art.  23 (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle
          rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno
          diritto,  per  l'espletamento  del loro mandato, a permessi
          retribuiti.
                 Salvo   clausole   piu'   favorevoli  dei  contratti
          collettivi  di  lavoro  hanno diritto ai permessi di cui al
          primo comma almeno:
                   a) un   dirigente   per   ciascuna  rappresentanza
          sindacale  aziendale  nelle  unita' produttive che occupano
          fino  a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e'
          organizzata;
                   b) un   dirigente  ogni  300  o  frazione  di  300
          dipendenti  per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
          nelle   unita'   produttive   che  occupano  fino  a  3.000
          dipendenti   della   categoria   per   cui   la  stessa  e'
          organizzata;
                   c) un   dirigente  ogni  500  o  frazione  di  500
          dipendenti  della  categoria  per  cui  e'  organizzata  la
          rappresentanza  sindacale aziendale nelle unita' produttive
          di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui
          alla precedente lettera b).
                 I  permessi  retribuiti  di cui al presente articolo
          non  potranno  essere  inferiori  a  otto ore mensili nelle
          aziende  di  cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
          nelle  aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti
          non  potranno  essere  inferiori  ad  un'ora  all'anno  per
          ciascun dipendente.
                 Il  lavoratore  che intende esercitare il diritto di
          cui  al  primo  comma  deve  darne comunicazione scritta al
          datore  di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite
          le rappresentanze sindacali aziendali".
                 "Art.  24  (Permessi  non retribuiti). - I dirigenti
          sindacali  aziendali  di  cui  all'art.  23 hanno diritto a
          permessi  non retribuiti per la partecipazione a trattative
          sindacali  o a congressi e convegni di natura sindacale, in
          misura non inferiore a otto giorni all'anno.
                 I  lavoratori che intendano esercitare il diritto di
          cui  al comma precedente devono darne comunicazione scritta
          al  datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
          rappresentanze sindacali aziendali".
                 "Art.  30  (Permessi  per  i dirigenti provinciali e
          nazionali).   -   I   componenti  degli  organi  direttivi,
          provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art.
          19,  hanno  diritto a permessi retribuiti, secondo le norme
          dei   contratti  di  lavoro,  per  la  partecipazione  alle
          riunioni degli organi suddetti".
                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
          b)  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421, vedi nelle note
          alle premesse.
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 9 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
          58  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
          regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di previdenza e
          assicurazioni sociali):
                 "Art.   9.   -  Nella  provincia  di  Bolzano,  alle
          associazioni   sindacali   costituite   esclusivamente  tra
          lavoratori    dipendenti    appartenenti   alle   minoranze
          linguistiche    tedesca    e    ladina,    aderenti    alla
          confederazione maggiormente  rappresentativa fra quelle dei
          lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione
          di  rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine
          all'esercizio  di  tutte  le  attivita'  sindacali comprese
          quelle  di  patronato  e  di assistenza sociale di cui alla
          legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i
          diritti  riconosciuti  da  norme di legge alle associazioni
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale.
                 Alle  associazioni  e  alla confederazione di cui al
          primo   comma   e'   altresi'   esteso   il   diritto  alla
          rappresentanza   negli  organi  collegiali  della  pubblica
          amministrazione  e  degli enti costituiti per la tutela dei
          loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza
          regionale.
                 La maggiore  rappresentativita' della confederazione
          di   cui   al   primo  comma  e'  accertata  dal  consiglio
          provinciale.   Il  relativo  provvedimento  e'  impugnabile
          dinanzi  alla  sezione  autonoma  di  Bolzano del tribunale
          amministrativo regionale".
                 -  Il  decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
          1990,  reca "Norme di attuazione dello statuto speciale per
          la  regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di  previdenza ed
          assicurazioni sociali".
                             Articolo 43
Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva
(Art.47-bis  del  d.lgs  n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs
n.396  del  1997,  modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
1998;  Art.44  comma  7  del  d.lgs  n.80  del  1998, come modificato
           dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.  L'ARAN  ammette  alla  contrattazione  collettiva nazionale le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel comparto o nell'area una
rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine  la  media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo  e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate  nell'ambito  considerato.  Il dato elettorale e' espresso
dalla   percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni  delle
rappresentanze  unitarie  del  personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
   2.  Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  relativo
comparto  o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le
organizzazioni  sindacali  ammesse  alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
   3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti  collettivi  verificando
previamente,   sulla  base  della  rappresentativita'  accertata  per
l'ammissione   alle   trattative   ai  sensi  del  comma  1,  che  le
organizzazioni   sindacali  che  aderiscono  all'ipotesi  di  accordo
rappresentino  nel  loro  complesso almeno il 51 per cento come media
tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  neI comparto o nell'area
contrattuale,  o  almeno  il  60  per  cento  del dato elettorale nel
medesimo ambito.
   4.   L'ARAN   ammette   alla   contrattazione  collettiva  per  la
stipulazione  degli  accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano  i  compatti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a
tutte  le  pubbliche  amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due
aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
   5.  I  soggetti  e  le  procedure  della contrattazione collettiva
integrativa  sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, comma
3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo  42,  comma  7,  per  gli  organismi  di rappresentanza
unitaria del personale.
   6.  Agli  effetti  dell'accordo  tra  l'ARAN  e  le confederazioni
sindacali  rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei
contratti  collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale  ai  sensi  dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentativita'  ai  sensi  del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione   territoriale   e   della   consistenza  delle  strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
   7.  La  raccolta  dei  dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'ARAN.  I  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi
all'ARAN  non  oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni,      controfirmati      da     un     rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata,   con   modalita'  che
garantiscano   la   riservatezza  delle  informazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   indicare   il  funzionario
responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo  sulle  procedure  elettorali  e  per  la raccolta dei dati
relativi  alle  deleghe  l'ARAN  si  avvale,  sulla  base di apposite
convenzioni,  della  collaborazione  del  Dipartimento della funzione
pubblica,  del  Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
   8.  Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per
la  certificazione  dei  dati  e  per  la risoluzione delle eventuali
controversie  e'  istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo'   essere  articolato  per  comparti,  al  quale  partecipano  le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale.
   9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle  deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai  fini  della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di   organizzazioni   sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un
contributo  economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
   10.   Il  comitato  delibera  sulle  contestazioni  relative  alla
rilevazione  dei  voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni  caso  quando  la  contestazione  sia  avanzata  da  un soggetto
sindacale   non  rappresentato  nel  comitato,  la  deliberazione  e'
adottata  su  conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  -  CNEL,  che  lo  emana  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  richiesta  di  parere  e'  trasmessa  dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
   11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN  e  le organizzazioni
sindacali  rappresentate  nel comitato votano separatamente e il voto
delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti
presenti.
   12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme  di  informazione  e  di  accesso  ai  dati, nel rispetto della
legislazione  sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31  dicembre  1996,  n.  675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
   13.  Ai  sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano  e  delle  regioni  Valle  D'Aosta  e  Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge   regionale  e  provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti,
spettano,  eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i   medesimi   diritti,   poteri   e  prerogative,  previsti  per  le
organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in  base  al
presente  decreto.  Per  le  organizzazioni sindacali che organizzano
anche  lavoratori  delle  minoranze  linguistiche  della provincia di
Bolzano  e  della  regione  della  Val  d'Aosta,  i  criteri  per  la
determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
             Nota all'art. 43:
                 -  La  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5,  supplemento  ordinario,
          dell'8 gennaio  1997, reca "Tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
                             Articolo 44
    Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.l6 del
                        d.lgs n.470 del 1993)

   1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge
23  ottobre  1992,  n.  421,  la  contrattazione collettiva nazionale
definisce  nuove  forme  di  partecipazione  delle rappresentanze del
personale    ai    fini    dell'organizzazione   del   lavoro   nelle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2. Sono
abrogate  le  norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva,   del  personale  nei  consigli  di  amministrazione  delle
predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle  commissioni di
concorso.  La  contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e
procedure   di   partecipazione  che  sostituiranno  commissioni  del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
             Nota all'art. 44:
                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
          a)  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421, vedi nelle note
          alle premesse.
                             Articolo 45
                        Trattamento economico
(Art.49  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.23 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito
dai contratti collettivi.
   2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
   3.  I  contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi
di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttivita' individuale;
b) alla   produttivita'  collettiva  tenendo  conto  dell'apporto  di
   ciascun dipendente;
c) all'effettivo  svolgimento  di attivita' particolarmente disagiate
   obiettivamente  ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete
   ai  dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
   dipendente,   nell'ambito  di  criteri  obiettivi  definiti  dalla
   contrattazione collettiva.

   4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
   5.  Le  funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i
servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze
diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e
scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
             Nota all'art. 45:
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 gennaio  1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  44,  supplemento  ordinario, del 18 febbraio 1967, reca
          "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".
                             Articolo 46
Agenzia    per    la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
                           amministrazioni
(Art.50,commi  da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti
prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs
                           n.396 del 1997)

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente rappresentate
dall'Agenzia   per   la   rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale.   L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base  agli
indirizzi  ricevuti  ai  sensi degli articoli 41 e 47, ogni attivita'
relativa  alle  relazioni  sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi  e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme  applicazione  dei contratti collettivi. Sottopone alla
valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12  giugno  1990,  n. 146, e successive modificazioni e integrazioni,
gli  accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
   2.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite   intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata  anche
collettivamente  ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso  ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione    all'articolazione    della   contrattazione   collettiva
integrativa  nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  possono  essere  costituite, anche per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale.
   3.   L'ARAN   cura   le   attivita'   di  studio,  monitoraggio  e
documentazione    necessario   all'esercizio   della   contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai
comitati  di  settore  e alle commissioni parlamentari competenti, un
rapporto  sull'evoluzione  delle  retribuzioni  di fatto dei pubblici
dipendenti.   A  tal  fine  l'ARAN  si  avvale  della  collaborazione
dell'ISTAT  per  l'acquisizione  di informazioni statistiche e per la
formulazione  di  modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai
dati  raccolti  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  in  sede  di  predisposizione del bilancio
dello  Stato,  del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi  di  cassa  e  relativi  agli aspetti riguardanti il costo del
lavoro pubblico.
   4.  Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali   e  sulla  contrattazione  collettiva  integrativa,  viene
istituito  presso  l'ARAN  un  apposito  osservatorio  a composizione
paritetica.  I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati
di  settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
   5.   Le   pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere
all'ARAN,   entro   cinque  giorni  dalla  sottoscrizione,  il  testo
contrattuale  e  la  indicazione  delle  modalita'  di  copertura dei
relativi  oneri  con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali
di bilancio.
   6.  Il  comitato  direttivo  dell'ARAN  e'  costituito  da  cinque
componenti  ed  e'  nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, designa tre
dei   componenti,  tra  i  quali,  sentita  la  Conferenza  unificata
Stato-regioni  e Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti,
uno  e'  designato  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle regioni e
l'altro dall'ANCI e dall'UPI,
   7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in  materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  ai sensi dell'articolo 31
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  decreto  legislativo 29 luglio 1999, n.303. Il
comitato  dura  in  carica  quattro  anni e i suoi componenti possono
essere   riconfermati.   Il   comitato  delibera  a  maggioranza  dei
componenti.  Non possono far parte del comitato persone che rivestano
incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici o in
organizzazioni  sindacali  ovvero che ricoprano rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
   8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
   amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
   dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale
   e'  concordata  tra  l'ARAN  e l'organismo di coordinamento di cui
   all'articolo  41,  comma  6.  ed  e'  riferita  a  ciascun biennio
   contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
   altre  prestazioni  eventualmente  richieste,  poste  a carico dei
   soggetti che se ne avvalgano.

   9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
a) per  le  amministrazioni  dello  State  direttamente attraverso la
   previsione   di'  spesa  complessiva  da  iscrivere  nell'apposito
   capitolo  dello  stato di previsione di spesa della Presidenza del
   Consiglio dei ministri;
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di
   trasferimenti  da  definirsi  tramite  decreti del Ministro per la
   funzione  pubblica  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
   bilancio  e  della  programmazione  economica  e,  a  seconda  del
   comparto,  dei  Ministri  competenti,  nonche', per gli aspetti di
   interesse   regionale  e  locale,  previa  intesa  espressa  dalla
   Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'.

   10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto pubblico. Ha
   autonomia   organizzativa  e  contabile  nei  limiti  del  proprio
   bilancio.   Affluiscono   direttamente  al  bilancio  dell'ARAN  i
   contributi  di  cui  al  comma  8.  L'ARAN  definisce  con  propri
   regolamenti  le  norme  concernenti  l'organizzazione  interna, il
   funzionamento  e  la  gestione  finanziaria.  I  regolamenti  sono
   soggetti  al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da
   esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La
   gestione  finanziaria  e'  soggetta  al controllo consuntivo della
   Corte dei conti.
   11.  Il  ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' costituito da
   cinquanta  unita',  ripartite tra il personale dei livelli e delle
   qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.
   Alla  copertura  dei  relativi posti si provvede nell'ambito delle
   disponibilita'  di  bilancio  tramite  concorsi  pubblici,  ovvero
   mediante  assunzioni  con contratto di lavoro a tempo determinato,
   regolati dalle norme di diritto privato.
   12.   L'ARAN   puo'   altresi'  avvalersi  di  un  contingente  di
   venticinque  unita'  di  personale anche di qualifica dirigenziale
   proveniente  dalle  pubbliche  amministrazioni  rappresentate,  in
   posizione  di  comando  o  collocati  fuori  ruolo.  I  dipendenti
   comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed
   il  trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad
   essi   sono   attribuite   dall'ARAN,   secondo   le  disposizioni
   contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa
   la  produttivita' per il personale non dirigente e per i dirigenti
   la  retribuzione  di  posizione e di risultato. Il collocamento in
   posizione  di  comando  o  di  fuori  ruolo e' disposto secondo le
   disposizioni  vigenti nonche' ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
   della  legge  15 maggio 1997, n.127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla
   base  di  apposite  intese,  anche  personale direttamente messo a
   disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con
   oneri  a  carico  di  questi.  Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo'
   avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni con modalita' di
   rapporto  stabilite  con i regolamenti adottati ai sensi del comma
   10.
   13.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome possono
   avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
   agenzie  tecniche  istituite  con  legge  regionale  o provinciale
   ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
             Note all'art. 46:
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2 della
          legge  12 giugno  1990,  n.  146  (Norme sull'esercizio del
          diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
          salvaguardia  dei  diritti della persona costituzionalmente
          tutelati.   Istituzione   della   commissione  di  garanzia
          dell'attuazione della legge):
                 "Art.  2  -  1.  Nell'ambito  dei  servizi  pubblici
          essenziali  indicati  nell'art. 1 il diritto di sciopero e'
          esercitato  nel  rispetto  di  misure  dirette a consentire
          l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
          le  finalita'  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1,  con un
          preavviso  minimo non inferiore a quello previsto nel comma
          5  del  presente  articolo.  I  soggetti  che proclamano lo
          sciopero  hanno  l'obbligo  di comunicare per iscritto, nel
          termine   di   preavviso,  la  durata  e  le  modalita'  di
          attuazione,   nonche'   le   motivazioni,   dell'astensione
          collettiva  dal  lavoro.  La comunicazione deve essere data
          sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
          sia  all'apposito  ufficio  costituito  presso  l'autorita'
          competente  ad  adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che
          ne  cura  la  immediata  trasmissione  alla  Commissione di
          garanzia di cui all'art. 12.
                 2.  Le  amministrazioni  e le imprese erogatrici dei
          servizi,  nel  rispetto  del  diritto  di  sciopero e delle
          finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione
          alla  natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,
          nonche'  alla  salvaguardia dell'integrita' degli impianti,
          concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui
          al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio, da
          emanare  in  base  agli  accordi  con le rappresentanze del
          personale   di   cui   all'art.  47  del  medesimo  decreto
          legislativo  n.  29 del 1993, le prestazioni indispensabili
          che  sono  tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di
          cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e
          le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui
          al  comma  1  del  presente  articolo.  Tali misure possono
          disporre  l'astensione dallo sciopero di quote strettamente
          necessarie   di   lavoratori  tenuti  alle  prestazioni  ed
          indicare,  in  tal  caso, le modalita' per l'individuazione
          dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di
          erogazione  periodica e devono altresi' indicare intervalli
          minimi  da  osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e
          la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario
          ad  evitare  che,  per  effetto  di  scioperi proclamati in
          successione  da  soggetti  sindacali diversi e che incidono
          sullo  stesso  servizio  finale  o  sullo  stesso bacino di
          utenza,  sia  oggettivamente compromessa la continuita' dei
          servizi  pubblici di cui all'art. 1. Nei predetti contratti
          o  accordi  collettivi  devono essere in ogni caso previste
          procedure    di    raffreddamento   e   di   conciliazione,
          obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della
          proclamazione  dello  sciopero ai sensi del comma 1. Se non
          intendono  adottare  le  procedure  previste  da  accordi o
          contratti  collettivi,  le  parti possono richiedere che il
          tentativo  preventivo  di  conciliazione  si  svolga: se lo
          sciopero  ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso
          il  comune  nel  caso  di  scioperi nei servizi pubblici di
          competenza   dello   stesso   e   salvo   il  caso  in  cui
          l'amministrazione  comunale  sia  parte;  se lo sciopero ha
          rilievo  nazionale,  presso  la  competente  struttura  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le
          prestazioni  indispensabili  e  le  altre  misure di cui al
          presente  articolo  non  siano  previste  dai  contratti  o
          accordi  collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o
          se  previste  non  siano valutate idonee, la Commissione di
          garanzia  adotta,  nelle forme di cui all'art. 13, comma 1,
          lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con
          le  finalita'  del comma 3. Le amministrazioni e le imprese
          erogatrici   dei   servizi   di  trasporto  sono  tenute  a
          comunicare  agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
          degli  orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
          saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
          orari,  come  risultano  definiti dagli accordi previsti al
          presente comma.
                 3.   I  soggetti  che  promuovono  lo  sciopero  con
          riferimento  ai servizi pubblici essenziali di cui all'art.
          1  o  che  vi  aderiscono,  i  lavoratori che esercitano il
          diritto  di  sciopero,  le  amministrazioni  e  le  imprese
          erogatrici  dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
          prestazioni   indispensabili,  nonche'  al  rispetto  delle
          modalita'  e  delle  procedure  di erogazione e delle altre
          misure di cui al comma 2.
                 4.   La   Commissione  di  cui  all'art.  12  valuta
          l'idoneita'  delle  prestazioni  individuate  ai  sensi del
          comma  2.  A  tale  scopo,  le determinazioni pattizie ed i
          regolamenti    di    servizio    nonche'    i   codici   di
          autoregolamentazione   e  le  regole  di  condotta  vengono
          comunicati  tempestivamente  alla  Commissione a cura delle
          parti interessate.
                 5.  Al  fine  di  consentire  all'amministrazione  o
          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le
          misure  di  cui  al  comma  2  ed  allo  scopo altresi', di
          favorire   lo   svolgimento   di   eventuali  tentativi  di
          composizione  del  conflitto  e di consentire all'utenza di
          usufruire  di  servizi  alternativi, il preavviso di cui al
          comma  1  non  puo'  essere  inferiore  a dieci giorni. Nei
          contratti  collettivi,  negli  accordi  di  cui  al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio  da
          emanare  in  base  agli  accordi  con le rappresentanze del
          personale   di   cui   all'art.  47  del  medesimo  decreto
          legislativo    n.   29   del   1993   e   nei   codici   di
          autoregolamentazione  di  cui all'art. 2-bis della presente
          legge possono essere determinati termini superiori.
                 6.  Le  amministrazioni  o le imprese erogatrici dei
          servizi  di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione
          agli  utenti,  nelle  forme  adeguate, almeno cinque giorni
          prima  dell'inizio  dello sciopero, dei modi e dei tempi di
          erogazione  dei  servizi  nel  corso dello sciopero e delle
          misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
          garantire  e  rendere  nota  la  pronta  riattivazione  del
          servizio,  quando  l'astensione  dal  lavoro sia terminata.
          Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi
          sia  stata  una  richiesta  da  parte  della Commissione di
          garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza
          di  cui  all'art.  8,  la  revoca  spontanea dello sciopero
          proclamato,  dopo che e' stata data informazione all'utenza
          ai  sensi  del  presente comma, costituisce forma sleale di
          azione  sindacale  e  viene  valutata  dalla Commissione di
          garanzia  ai fini previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.
          Il  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  tenuto  a dare
          tempestiva   diffusione   a  tali  comunicazioni,  fornendo
          informazioni  complete  sull'inizio,  la  durata, le misure
          alternative  e  le  modalita'  dello  sciopero nel corso di
          tutti  i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti
          a  dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
          emittenti  radiofoniche  e  televisive  che si avvalgano di
          finanziamenti  o,  comunque,  di  agevolazioni  tariffarie,
          creditizie  o  fiscali  previste  da  leggi dello Stato. Le
          amministrazioni  e  le imprese erogatrici dei servizi hanno
          l'obbligo  di  fornire  tempestivamente alla Commissione di
          garanzia   che   ne   faccia   richiesta   le  informazioni
          riguardanti  gli  scioperi  proclamati  ed  effettuati,  le
          revoche,   le   sospensioni  ed  i  rinvii  degli  scioperi
          proclamati,  e le relative motivazioni, nonche' le cause di
          insorgenza  dei  conflitti.  La violazione di tali obblighi
          viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
          all'art. 4, comma 4-sexies.
                 7.  Le disposizioni del presente articolo in tema di
          preavviso  minimo  e  di  indicazione  della  durata non si
          applicano  nei  casi  di  astensione  dal  lavoro in difesa
          dell'ordine  costituzionale, o di protesta per gravi eventi
          lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 31 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
                 "Art.   31.   (Consiglieri   ed  esperti).  -  1.-3.
          (Abrogati).
                 4.  I decreti di conferimento di incarico ad esperti
          nonche'  quelli  relativi  a  dipendenti di amministrazioni
          pubbliche   diverse  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
          equiparata,  in  posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non  siano  confermati  entro  tre  mesi dal giuramento del
          Governo, cessano di avere effetto.
                 5. (Abrogato)".
                 -  Il  decreto  legislativo  29 luglio 1999, n. 303,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 205, supplemento
          ordinario,  del  1o settembre 1999, reca "Ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".
                 - Per il testo vigente dell'art. 17, comma 14, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi nelle note all'art. 14.
                             Articolo 47
              Procedimento di contrattazione collettiva
(Art.51  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.18
del  d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.4 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente  modificato  dall'art.14, comma 1 del d.lgs n.387 del
           1998; Art.44. comma 6 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  Gli  indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
   deliberati   dai   comitati  di  settore  prima  di  ogni  rinnovo
   contrattuale  e negli altri casi in cui e' richiesta una attivita'
   negoziale  dell'ARAN.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni
   diverse  dallo  Stato  sono  sottoposti  al Governo che, non oltre
   dieci giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto attiene
   agli  aspetti  riguardanti  la  compatibilita'  con  le  linee  di
   politica economica e finanziaria nazionale.
   2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
   sullo svolgimento delle trattative.
   3.  Raggiunta  l'ipotesi  di  accordo, l'ARAN acquisisce il parere
   favorevole  del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli
   oneri  finanziari  diretti  e indiretti che ne conseguono a carico
   dei  bilanci  delle  amministrazioni  interessate.  Il comitato di
   settore  esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1,
   il   proprio   parere  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione
   dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,
   il  parere  e' espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri,
   tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione
   del Consiglio dei ministri.
   4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi di accordo, il
   giorno  successivo  l'ARAN  trasmette la quantificazione dei costi
   contrattuali  alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
   compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio
   di  cui  all'articolo  1-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La  Corte  dei conti
   certifica  l'attendibilita'  dei  costi  quantificati  e  la  loro
   compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di bilancio,
   e  puo'  acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da
   tre  esperti  designati dal Presidente del Consiglio dei ministri,
   di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
   programmazione  economica.  La  designazione degli esperti, per la
   certificazione  dei  contratti  collettivi  delle  amministrazioni
   delle  regioni  e  degli enti locali, avviene previa intesa con la
   Conferenza  Stato-regioni  e  con  la Conferenza Stato-citta'. Gli
   esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
   alla Corte dei conti.
   5.  La  Corte  dei  conti  delibera  entro  quindici  giorni dalla
   trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi
   i  quali  la  certificazione  si intende effettuata positivamente.
   L'esito   della   certificazione   viene  comunicato  dalla  Corte
   all'ARAN.   al   comitato   di   settore   e  al  Governo.  Se  la
   certificazione  e'  positiva,  il Presidente dell'ARAN sottoscrive
   definitivamente il contratto collettivo.
   6.  Se  la  certificazione  della Corte dei conti non e' positiva,
   l'ARAN,  sentito  il  comitato  di'  settore  o  il Presidente del
   Consiglio  dei  ministri,  assume  le  iniziative  necessarie  per
   adeguare  la  quantificazione dei costi contrattuali ai fini della
   certificazione,  ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca
   le   organizzazioni  sindacali  ai  fini  della  riapertura  delle
   trattative.  Le  iniziative  assunte  dall'ARAN  in  seguito  alla
   valutazione  espressa  dalla  Corte  dei conti sono comunicate, in
   ogni  caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce
   al   Parlamento   sulla   definitiva   quantificazione  dei  costi
   contrattuali,  sulla  loro  copertura  finanziaria  e  sulla  loro
   compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
   7.  In  ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi
   entro quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il
   Presidente  dell'ARAN  ha mandato di sottoscrivere definitivamente
   il  contratto  collettivo,  salvo  che  non si renda necessaria la
   riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.
   8.  I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
   40,  commi  2  e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
   Repubblica italiana.
             Nota all'art. 47:
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 1-bis
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio):
                 "Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria
          e  di  bilancio).  - 1. La impostazione delle previsioni di
          entrata  e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al
          metodo  della  programmazione  finanziaria.  A  tal fine il
          Governo presenta alle Camere:
                   a) entro    il    30 giugno    il   documento   di
          programmazione  economico-finanziaria, che viene, altresi',
          trasmesso alle regioni;
                   b) entro  il  30 settembre  il disegno di legge di
          approvazione   del   bilancio   annuale   e   del  bilancio
          pluriennale  a  legislazione  vigente,  il disegno di legge
          finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il
          bilancio  pluriennale  programmatico che vengono, altresi',
          trasmessi alle regioni;
                   c) entro   il   15 novembre  i  disegni  di  legge
          collegati alla manovra di finanza pubblica.
                 2.  La  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, esprime il
          proprio  parere  sui  documenti  di cui alla lettera a) del
          comma  1,  entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del
          medesimo  comma,  entro  il  15 ottobre,  e  lo comunica al
          Governo ed al Parlamento".
                             Articolo 48
Disponibilita'   destinate   alla   contrattazione  collettiva  nelle
                amministrazioni pubbliche e verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del
d.lgs  n.470  del  1993  e  poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e
successivamente  modificato  dall'art.14,  commi  da  2 a 4 del d.lgs
                           n.387 del 1998)

   1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
   economica,  quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli
   strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio di cui all'articolo
   1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni
   e  integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione collettiva
   nazionale  a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
   inserire  nella  legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della
   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni ed
   integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono  determinati gli eventuali
   oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  la
   contrattazione  integrativa  delle  amministrazioni dello Stato di
   cui all'articolo 40, comma 3.
   2.  Per  le  altre  pubbliche  amministrazioni gli oneri derivanti
   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  sono  determinati  a
   carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri
   di cui al comma 1.
   3.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti
   la   quantificazione   degli  oneri  nonche'  l'indicazione  della
   copertura   complessiva   per   l'intero   periodo   di  validita'
   contrattuale,  prevedendo con apposite clausole la possibilita' di
   prorogare   l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero  di
   sospenderne  l'esecuzione  parziale o totale in caso di' accertata
   esorbitanza dai limiti di spesa.
   4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in
   apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
   del   bilancio   e   della  programmazione  economica  in  ragione
   dell'ammontare  complessivo.  In  esito  alla  sottoscrizione  dei
   singoli  contratti  di  comparto,  il  Ministero  del  tesoro, del
   bilancio   e  della  programmazione  economica  e'  autorizzato  a
   ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  destinate  a ciascun
   compatto  mediante  assegnazione  diretta  a favore dei competenti
   capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale
   dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante  trasferimento ai
   bilanci  delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
   quali  sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
   dei   relativi   oneri.   Per  le  amministrazioni  diverse  dalle
   amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il
   presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa relativa al rinnovo
   dei  contratti  collettivi  e' disposta nelle stesse forme con cui
   vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
   copertura.
   5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
   trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei bilanci delle
   amministrazioni  ed  enti  beneficiari,  per  essere  assegnate ai
   pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi bilanci. I relativi
   stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita non possono essere
   incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
   6.   Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
   contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai
   sensi  dell'articolo  40,  comma 3, e' effettuato dal collegio dei
   revisori  dei  conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto,
   dai  nuclei  di  valutazione o dai servizi di controllo interno ai
   sensi del d.lgs 30luglio 1999, n.286.
   7.  Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
   decreto,  la  Corte  dei  conti,  anche  nelle  sue  articolazioni
   regionali  di  controllo,  verifica  periodicamente  gli andamenti
   della  spesa  per  il  personale  delle pubbliche amministrazioni,
   utilizzando,   per  ciascun  comparto,  insiemi  significativi  di
   amministrazioni.  A  tal  fine, la Corte dei conti puo' avvalersi,
   oltre   che   dei   servizi  di  controllo  interno  o  nuclei  di
   valutazione,   di   esperti   designati   a   sua   richiesta   da
   amministrazioni ed enti pubblici.
             Note all'art. 48:
                 -  Per  il testo vigente dell'art. 1-bis della legge
          5 agosto 1978, n. 468, vedi nelle note all'art. 47.
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468:
                 "Art.  11  (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
                 2.   La  legge  finanziaria,  in  coerenza  con  gli
          obiettivi   di   cui   al  comma  2  dell'art.  3,  dispone
          annualmente  il  quadro  di  riferimento finanziario per il
          periodo  compreso  nel bilancio pluriennale e provvede, per
          il   medesimo   periodo,  alla  regolazione  annuale  delle
          grandezze  previste  dalla  legislazione vigente al fine di
          adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
                 3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a) il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                   b) le  variazioni delle aliquote, delle detrazioni
          e  degli  scaglioni,  le  altre  misure  che incidono sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                   c) la  determinazione, in apposita tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                   d) la  determinazione,  in apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                   e) la  determinazione,  in apposita tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                   g) gli   importi   dei   fondi  speciali  previsti
          dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                   h) l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                   i) altre    regolazioni   meramente   quantitative
          rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                   i-bis)  norme  che comportano aumenti di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                   i-ter)  norme  che  comportano  aumenti di spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                 4.  La legge finanziaria indica altresi' quale quota
          delle  nuove  o maggiori  entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
                 5.  In  attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
                 6.  In  ogni  caso,  ferme  restando le modalita' di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".
                 -  Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 193 del 18 agosto
          1999,  reca  "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
                             Articolo 49
         Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art.53  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.24 del
d.lgs  n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.43, comma
                     1 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Quando   insorgano   controversie   sull'interpretazione  dei
   contratti  collettivi,  le  parti  che  li  hanno  sottoscritti si
   incontrano  per  definire  consensualmente  il  significato  della
   clausola   controversa.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le
   procedure  di  cui  all'articolo  47,  sostituisce  la clausola in
   questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Articolo 50
                  Aspettative e permessi sindacali
(Art.54,  commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati
prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto
legge  n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Al   fine   del   contenimento,  della  trasparenza  e  della
   razionalizzazione  delle  aspettative e dei permessi sindacali nel
   settore  pubblico,  la  contrattazione  collettiva  ne determina i
   limiti   massimi   in   un  apposito  accordo,  tra  l'ARAN  e  le
   confederazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo
   43.
   2.  La  gestione  dell'accordo  di cui al comma 1, ivi comprese le
   modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle aspettative e dei
   permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le organizzazioni
   sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e
   con   riferimento   a   ciascun   comparto   e  area  separata  di
   contrattazione,   e'  demandata  alla  contrattazione  collettiva,
   garantendo   a   decorrere   dal   1  agosto  1996  in  ogni  caso
   l'applicazione  della  legge  20  maggio 1970, n.300, e successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  Per  la  provincia  autonoma  di
   Bolzano  si  terra'  conto  di quanto previsto dall'articolo 9 del
   decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
   3.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fornire  alla
   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
   funzione  pubblica  -  il  numero  complessivo ed i nominativi dei
   beneficiari dei permessi sindacali.
   4.  Oltre  ai  dati  relativi  ai permessi sindacali, le pubbliche
   amministrazioni   sono   tenute  a  fornire  alla  Presidenza  del
   Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
   elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica,  del  personale
   dipendente   collocato   in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a
   ricoprire  una  funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi
   sindacali.   I   dati  riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono
   pubblicati  in  allegato  alla  relazione annuale da presentare al
   Parlamento  ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
   93.
             Note all'art. 50:
                 -  La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 131 del 27 maggio 1970, reca "Norme
          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
                 -   Per   il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6 gennaio  1978, n. 58, vedi
          nelle note all'art. 42.
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 16 della
          legge  29 marzo  1983,  n.  93  (legge  quadro sul pubblico
          impiego):
                 "Art.   16   (Relazione   al  Parlamento).  -  Nella
          relazione  al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge
          28 ottobre   1970,   n.   775,  si  riferisce  anche  circa
          l'attuazione    degli   accordi,   la   produttivita',   le
          disfunzioni,  i tempi e i costi dell'azione amministrativa,
          il  confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato,
          e  si  avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo
          riferisce  alle  competenti  commissioni  permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica sui
          contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta
          giorni dalla formulazione.
                 La relazione e' allegata alla relazione previsionale
          e  programmatica  di  cui  all'art. 15 della legge 5 agosto
          1978, n. 468.
                 Nell'anno  antecedente a quello di entrata in vigore
          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione".
Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO
                             Articolo 51
                  Disciplina del rapporto di lavoro
                  (Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dipendenti delle amministrazioni
   pubbliche  e'  disciplinato secondo le disposizioni degli articoli
   2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
   2.  La  legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
   integrazioni,   si   applica   alle  pubbliche  amministrazioni  a
   prescindere dal numero dei dipendenti.
             Nota all'art. 51:
                 -  Per  i  riferimenti alla legge 20 maggio 1970, n.
          300, si veda nelle note all'art. 50.
                             Articolo 52
                      Disciplina delle mansioni
(Art.56  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.25 del
d.lgs  n.80  del  1998  e successivamente modificato dall'art. 15 del
                        d.lgs n.387 del 1998)

   1.  Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
   le  quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
   nell'ambito   della  classificazione  professionale  prevista  dai
   contratti   collettivi,   ovvero   a  quelle  corrispondenti  alla
   qualifica   superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  per
   effetto  dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
   selettive.  L'esercizio  di  fatto  di mansioni non corrispondenti
   alla   qualifica   di   appartenenza   non   ha  effetto  ai  fini
   dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi
   di direzione.
   2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
   essere  adibito  a mansioni proprie della qualifica immediatamente
   superiore:
a) nel  caso  di  vacanza  di  posto in organico. per non piu' di sei
   mesi,  prorogabili  fino  a  dodici qualora siano state avviate le
   procedure  per  la  copertura  dei  posti vacanti come previsto al
   comma 4;
b) nel  caso  di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
   alla  conservazione  del  posto,  con  esclusione dell'assenza per
   ferie, per la durata dell'assenza.

   3.  Si  considera  svolgimento  di mansioni sUperiori, ai fini del
   presente  articolo,  soltanto  l'attribuzione  in modo prevalente,
   sotto  il  profilo  qualitativo,  quantitativo  e  temporale,  dei
   compiti propri di dette mansioni.
   4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  per il periodo di effettiva
   prestazione,  il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
   la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
   disposta   per   sopperire   a  vacanze  dei  posti  in  organico,
   immediatamente,  e  comunque nel termine massimo di novanta giorni
   dalla  data  in  cui  il  dipendente  e'  assegnato  alle predette
   mansioni,  devono essere avviate le procedure per la copertura dei
   posti vacanti.
   5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2, e' nulla
   l'assegnazione  del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
   superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la  differenza di
   trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che
   ha  disposto  l'assegnazione  risponde  personalmente  del maggior
   onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
   6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
   attuazione  della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
   prevista  dai  contratti  collettivi e con la decorrenza da questi
   stabilita.   I  medesimi  contratti  collettivi  possono  regolare
   diversamente  gli  effetti  di  cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale
   data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
   alla  qualifica  di  appartenenza,  puo'  comportare il diritto ad
   avanzamenti   automatici   nell'inquadramento   professionale  del
   lavoratore.
                             Articolo 53
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
(Art.58 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato prima dall'art.2 del
decreto  legge n.358 del 1993, convertito dalla legge n.448 del 1993,
poi  dall'art.1  del  decreto  legge  n.361  del  1995,convertito con
modificazioni  dalla legge n.437 del 1995, e, infine, dall'art.26 del
  d.lgs n.80 del 1998 nonche' dall'art.16 del d.lgs n.387 del 1998)

   1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
   incompatibilita'  dettata  dagli  articoli 60 e seguenti del testo
   unico  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
   gennaio  1957,  n.  3,  nonche',  per i rapporti di lavoro a tempo
   parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
   Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e
   seguenti  della  legge  23  dicembre  1996,  n.662.  Restano ferme
   altresi'  le  disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273,
   274,  508  nonche'  676  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994,
   n.297.  all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992.
   n.  498,  all'articolo 4, comma 7, della legge 30dicembre 1991, n.
   412,  ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della
   relativa disciplina.
   2.   Le   pubbliche   amministrazioni  non  possono  conferire  ai
   dipendenti  incarichi,  non  compresi  nei  compiti  e  doveri  di
   ufficio,  che  non  siano espressamente previsti o disciplinati da
   legge  o  altre  fonti  normative,  o  che non siano espressamente
   autorizzati.
   3.  Ai  fini  previsti  dal  comma 2, con appositi regolamenti, da
   emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
   1988,  n.  400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli
   vietati   ai  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e
   militari,   nonche'  agli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,
   sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
   4.  Nel  caso  in  cui  i  regolamenti di cui al comma 3 non siano
   emanati,  l'attribuzione  degli  incarichi  e' consentita nei soli
   casi   espressamente   previsti  dalla  legge  o  da  altre  fonti
   normative.
   5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato  direttamente
   dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione  all'esercizio di
   incarichi  che  provengano  da amministrazione pubblica diversa da
   quella  di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che
   svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono disposti dai
   rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri  oggettivi  e
   predeterminati,     che     tengano    conto    della    specifica
   professionalita',  tali da escludere casi di incompatibilita', sia
   di  diritto  che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
   pubblica amministrazione.
   6.  I  commi  da  7  a  13  del  presente articolo si applicano ai
   dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
   comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei
   dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
   lavorativa  non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
   pieno,  dei  docenti  universitari  a tempo definito e delle altre
   categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali  e'  consentito  da
   disposizioni     speciali     lo    svolgimento    di    attivita'
   libero-professionali.  Gli  incarichi  retribuiti, di cui ai commi
   seguenti,   sono  tutti  gli  incarichi,  anche  occasionali,  non
   compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
   sotto  qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi
   derivanti:
   a)  dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e
   simili;
   b)  dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
   di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
   c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
   d)  da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
   spese documentate;
   e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento dei quali il dipendente e'
   posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
   f)   da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a
   dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa non
   retribuita.

   7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati
dall'amministrazione  di  appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari  a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione  nei  casi previsti dal presente decreto. In caso
di  inosservanza  del  divieto,  salve le piu' gravi sanzioni e ferma
restando  la  responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni   eventualmente   svolte  deve  essere  versato,  a  cura
dell'erogante  o,  in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del  bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere  destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
   8.  Le  pubbliche  amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti  a  dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa   autorizzazione   dell'amministrazione  di  appartenenza  dei
dipendenti  stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti  incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento;  il  relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal
caso  l'importo  previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi
su   fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,  e'
trasferito  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
   9.  Gli  enti  pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire  incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione  dell'amministrazione  di  appartenenza dei dipendenti
stessi.   In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
dell'articolo  6,  comma  1,  del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle
violazioni  e  all'irrogazione  delle  sanzioni provvede il Ministero
delle  finanze,  avvalendosi  della  Guardia  di  finanza, secondo le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
modificazioni  ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
   10.  L'autorizzazione,  di  cui  ai  commi precedenti, deve essere
richiesta  all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente dai
soggetti  pubblici  o  privati,  che  intendono conferire l'incarico;
puo',   altresi,   essere   richiesta   dal  dipendente  interessato.
L'amministrazione  di  appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.   Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio  presso
amministrazioni   pubbliche   diverse   da  quelle  di  appartenenza,
l'autorizzazione    e'    subordinata    all'intesa    tra   le   due
amministrazioni.  In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e' per
l'amministrazione  di  appartenenza  di  45  giorni  e  si' prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio  non  si  pronunzia  entro  10  giorni dalla ricezione della
richiesta  di  intesa  da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi  da  conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
   11.  Entro  il  30  aprile  di ciascun anno, i soggetti pubblici o
privati  che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di    cui   al   comma   6   sono   tenuti   a   dare   comunicazione
all'amministrazione   di   appartenenza  dei  dipendenti  stessi  dei
compensi erogati nell'anno precedente.
   12.  Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  le amministrazioni
pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano  incarichi retribuiti ai
propri  dipendenti  sono  tenute a comunicare, in via telematica o su
apposito  supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell'anno  precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e
del  compenso  lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da
una  relazione  nella  quale  sono  indicate le norme in applicazione
delle  quali  gli  incarichi  sono  stati conferiti o autorizzati, le
ragioni  del  conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta
dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e
la   rispondenza   dei   medesimi   ai  principi  di  buon  andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per
il  contenimento  della  spesa.  Nello stesso termine e con le stesse
modalita'  le  amministrazioni  che,  nell'anno precedente, non hanno
conferito  o  autorizzato  incarichi  ai  propri dipendenti, anche se
comandati   o  fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o
autorizzato incarichi.
   13.  Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni
di  appartenenza  sono  tenute  a  comunicare  al  Dipartimento della
funzione   pubblica,   in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
magnetico,  per  ciascuno  dei  propri dipendenti e distintamente per
ogni  incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno
precedente,  da  esse  erogati  o  della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
   14.  Al  fine  della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo  1,  commi  123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  successive  modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche  sono  tenute  a  comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica,  in  via  telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30
giugno  di  ciascun  anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche  per  incarichi  relativi  a  compiti  e doveri d'ufficio; sono
altresi'    tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco   dei
collaboratori   esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati  affidati
incarichi    di   consulenza,   con   l'indicazione   della   ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
   15.  Le  amministrazioni  che  omettono  gli adempimenti di cui ai
commi  da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non  adempiono.  I  soggetti  di  cui  al  comma  9  che  omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo
stesso comma 9.
   16.  Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di  ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte  per  il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
             Note all'art. 53:
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  22,  supplemento  ordinario,  del 25 gennaio 1957, reca
          "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli impiegati civili dello Stato".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma
          2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          17 marzo 1989, n. 117 (Norme regolamentari sulla disciplina
          del rapporto di lavoro a tempo parziale):
                 "2.  Al  personale interessato e' consentito, previa
          motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di
          appartenenza,  l'esercizio  di  altre prestazioni di lavoro
          che  non  arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
          non  siano incompatibili con le attivita' di istituto della
          stessa amministrazione o ente".
                 -  La  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303, supplemento ordinario, del
          28 dicembre  1996,  reca "Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica".
                 -  Si trascrive il testo vigente degli articoli 267,
          comma  1,  273,  274,  508,  676  del  decreto  legislativo
          16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado):
                 "Art.  267  (Cumulo di impieghi). - 1. Il divieto di
          cumulo  di  impieghi di cui all'art. 508 del presente testo
          unico  non si applica al personale docente dei conservatori
          di  musica  e  delle accademie di belle arti, nei limiti di
          quanto previsto nell'art. 273".
                 "Art.  273  (Contratti  di  collaborazione).  - 1. I
          conservatori  di  musica,  per  lo svolgimento di attivita'
          didattiche  ed  artistiche  per  le quali non sia possibile
          provvedere   con  personale  di  ruolo,  possono  stipulare
          contratti  di collaborazione con il personale dipendente da
          enti  lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,
          previa  autorizzazione  dei rispettivi competenti organi di
          amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
          enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
          personale   docente  dipendente  dai  conservatori,  previa
          autorizzazione del competente organo di amministrazione del
          conservatorio.
                 2.  Tali  contratti  di collaborazione, se stipulati
          dai   conservatori  di  musica,  vengono  disposti  secondo
          l'ordine  di  apposite  graduatorie  compilate in base alle
          norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti
          medesimi  possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento
          di   discipline   corrispondenti   all'attivita'  artistica
          esercitata.
                 3.   I  contratti  di  collaborazione  hanno  durata
          annuale  e  si  intendono tacitamente rinnovati nel caso in
          cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
                 4.  I  titolari  dei  contratti  assumono gli stessi
          obblighi di servizio dei docenti.
                 5.   Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel
          contratto  di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e
          deve  essere  pari  all'entita'  del  trattamento economico
          complessivo  che  compete ad un docente di ruolo alla prima
          classe   di  stipendio  con  esclusione  della  tredicesima
          mensilita',  delle  quote di aggiunta di famiglia e di ogni
          altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
                 6.  Dopo  un  quinquennio  anche  non consecutivo di
          attivita'  contrattuale  il compenso viene calcolato con le
          modalita'  di  cui  al  precedente  comma  sulla base della
          seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
                 7.  Gli  enti  possono  stipulare  con  il personale
          docente  dei  conservatori  di  musica e delle accademie di
          belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le
          attivita' di rispettiva competenza.
                 8.  Nello  stato  di  previsione del Ministero della
          pubblica  istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno
          stanziamento   per   far   fronte  all'onere  derivante  ai
          conservatori    per    la    stipula   dei   contratti   di
          collaborazione.
                 9.  Il  Ministero della pubblica istruzione provvede
          ogni  anno  alla  ripartizione  di  tale stanziamento tra i
          conservatori in relazione alle esigenze accertate".
                 "Art.   274  (Contratti  di  collaborazione  per  il
          personale in servizio alla data del 13 luglio 1980). - 1. I
          docenti  dei  conservatori  di  musica  che,  alla data del
          13 luglio  1980,  abbiano esercitato, oltre l'insegnamento,
          attivita'  presso  enti  lirici o istituzioni di produzione
          musicale  e  che,  avvalendosi della facolta' di scelta del
          rapporto   di  dipendenza  organica  per  l'una  o  l'altra
          attivita', abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la
          dipendenza   dagli  enti  lirici  o  istituzioni  predette,
          perdendo  conseguentemente  la  qualita'  di  titolari  nei
          conservatori   di  musica,  hanno  la  precedenza  assoluta
          rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula
          del  contratto  di  collaborazione con il conservatorio dal
          quale dipendevano all'atto dell'opzione.
                 2.  Il  contratto  di  cui  al  comma  1  ha  durata
          triennale e puo' essere rinnovato per periodi non superiori
          a  due anni e comunque non oltre il compimento del 60o anno
          di eta'.
                 3.  In  tali  casi i posti restano indisponibili per
          l'intera durata del contratto.
                 4.   Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel
          contratto   di   collaborazione   relativo   al   personale
          contemplato    nel    presente    articolo   ha   carattere
          onnicomprensivo  ed  e'  pari  all'entita'  del trattamento
          economico  complessivo  in  godimento  da parte dei singoli
          interessati   all'atto   dell'opzione   con  le  esclusioni
          indicate  nell'art.  273.  Dopo un quinquennio di attivita'
          contrattuale  il  compenso  e'  rivalutato  secondo  quanto
          previsto  al  comma  6  dell'art.  273, qualora il compenso
          stesso  risulti  inferiore  allo  stipendio  della  seconda
          classe.
                 5.  Per  le  situazioni di cumulo verificatesi prima
          del  13 luglio  1980, non si da' luogo alla riduzione dello
          stipendio  di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre
          1923,  n.  2960,  e  successive  modificazioni,  sino  alla
          scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
                 6.   Nel  caso  in  cui  i  titolari  dei  contratti
          usufruiscano  anche di trattamento di pensione ordinaria, i
          compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e
          comunque in misura non superiore all'importo della pensione
          in   godimento,  salvo  diversa  disciplina  derivante  dal
          riordinamento dei trattamenti pensionistici".
                 "Art.  508  (Incompatibilita).  -  1.  Al  personale
          docente  non  e'  consentito  impartire  lezioni private ad
          alunni del proprio istituto.
                 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private,
          e' tenuto ad informare il direttore didattico o il preside,
          al quale deve altresi' comunicare il nome degli alunni e la
          loro provenienza.
                 3.  Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo
          richiedano,  il  direttore  didattico  o il preside possono
          vietare  l'assunzione  di  lezioni  private o interdirne la
          continuazione,   sentito  il  consiglio  di  circolo  o  di
          istituto.
                 4.  Avverso il provvedimento del direttore didattico
          o  del  preside  e'  ammesso  ricorso  al provveditore agli
          studi,  che decide in via definitiva, sentito il parere del
          consiglio scolastico provinciale.
                 5.  Nessun  alunno puo' essere giudicato dal docente
          dal  quale  abbia  ricevuto lezioni private; sono nulli gli
          scrutini  o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a
          tale divieto.
                 6.  Al  personale  ispettivo  e  direttivo  e' fatto
          divieto di impartire lezioni private.
                 7.  L'ufficio di docente, di direttore didattico, di
          preside,  di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
          personale  prevista  dal  presente titolo non e' cumulabile
          con altro rapporto di impiego pubblico.
                 8.  Il  predetto  personale che assuma altro impiego
          pubblico    e'    tenuto    a   darne   immediata   notizia
          all'amministrazione.
                 9.   L'assunzione   del  nuovo  impiego  importa  la
          cessazione  di  diritto  dall'impiego  precedente, salva la
          concessione  del  trattamento  di  quiescenza eventualmente
          spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
                 10.  Il personale di cui al presente titolo non puo'
          esercitare    attivita'    commerciale,    industriale    e
          professionale,  ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle
          dipendenze  di  privati  o  accettare  cariche  in societa'
          costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche
          in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo
          Stato  e  sia  intervenuta  l'autorizzazione  del Ministero
          della pubblica istruzione.
                 11.  Il  divieto, di cui al comma 10, non si applica
          nei casi di societa' cooperative.
                 12.  Il  personale che contravvenga ai divieti posti
          nel  comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo
          del  servizio  centrale  competente ovvero dal provveditore
          agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
                 13.   L'ottemperanza   alla   diffida  non  preclude
          l'azione disciplinare.
                 14.  Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
          l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
          con   provvedimento  del  direttore  generale  o  capo  del
          servizio   centrale   competente,   sentito   il  Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,  per  il  personale
          appartenente  ai  ruoli  nazionali;  con  provvedimento del
          provveditore  agli  studi,  sentito il consiglio scolastico
          provinciale, per il personale docente della scuola materna,
          elementare  e media e, sentito il Consiglio nazionale della
          pubblica   istruzione,   per  il  personale  docente  degli
          istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
                 15.  Al  personale  docente  e'  consentito,  previa
          autorizzazione  del  direttore  didattico  o  del  preside,
          l'esercizio   di   libere  professioni  che  non  siano  di
          pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
          alla  funzione  docente e siano compatibili con l'orario di
          insegnamento e di servizio.
                 16.  Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso
          ricorso  al  provveditore  agli  studi,  che  decide in via
          definitiva".
                 "Art.   676   (Norma   di   abrogazione).  -  1.  Le
          disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
          formulazione   da  esso  risultante;  quelle  non  inserite
          restano  ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od
          incompatibili   con   il   testo  unico  stesso,  che  sono
          abrogate".
                 - Si trascrive il testo vigente dell'art. 9, commi 1
          e  2,  della  legge  23 dicembre  1992,  n. 498 (Interventi
          urgenti in materia di finanza pubblica):
                 "1.  Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
          personale  amministrativo,  artistico  e tecnico degli enti
          lirici  e  delle  istituzioni  concertistiche assimilate e'
          incompatibile   con   qualsiasi   altro  lavoro  dipendente
          pubblico o privato.
                 2.  Coloro  che  vengono a trovarsi in situazione di
          incompatibilita'  possono optare entro trenta giorni per la
          trasformazione   del   rapporto   in   contratto   a  tempo
          determinato di durata biennale".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma
          7,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
          materia di finanza pubblica):
                 "7.   Con   il  Servizio  sanitario  nazionale  puo'
          intercorrere  un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico  o  privato,  e con altri rapporti anche di natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto  di  lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
          con  la  titolarita' o con la compartecipazione delle quote
          di  imprese  che possono configurare conflitto di interessi
          con   lo   stesso.  L'accertamento  delle  incompatibilita'
          compete,   anche   su   iniziativa  di  chiunque  vi  abbia
          interesse,  all'amministratore  straordinario  della unita'
          sanitaria  locale  al quale compete altresi' l'adozione dei
          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di
          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge. A decorrere dal
          1o gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro
          a  tempo  definito,  in  servizio  alla  data di entrata in
          vigore  della  presente legge, e' garantito il passaggio, a
          domanda,  anche  in  soprannumero,  al rapporto di lavoro a
          tempo  pieno.  In  corrispondenza  dei predetti passaggi si
          procede  alla  riduzione  delle  dotazioni organiche, sulla
          base   del   diverso   rapporto   orario,  con  progressivo
          riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio
          dell'attivita'  libero-professionale  dei medici dipendenti
          del   Servizio   sanitario  nazionale  e'  compatibile  col
          rapporto   unico   d'impiego,   purche'   espletato   fuori
          dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie
          o  all'esterno  delle  stesse,  con esclusione di strutture
          private  convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
          Le  disposizioni  del  presente comma si applicano anche al
          personale  di  cui  all'art. 102 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   11 luglio  1980,  n.  382.  Per  detto
          personale     all'accertamento    delle    incompatibilita'
          provvedono   le  autorita'  accademiche  competenti.  Resta
          valido  quanto  stabilito  dagli  articoli  78,  116 e 117,
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
          n.  384. In sede di definizione degli accordi convenzionali
          di  cui  all'art.  48,  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e'
          definito il campo di applicazione del principio di unicita'
          del  rapporto  di  lavoro  a  valere  tra i diversi accordi
          convenzionali".
                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 6, comma
          1,  del  decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti
          per  il  riequilibrio  della finanza pubblica), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          28 marzo  1997,  n.  79,  recante  misure  urgenti  per  il
          riequilibrio della finanza pubblica):
                 "1.  Nei  confronti  dei soggetti pubblici e privati
          che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'art. 58,
          comma  6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni,  o  che comunque si avvalgano di
          prestazioni  di  lavoro  autonomo  o  subordinato  rese dai
          dipendenti  pubblici  in  violazione dell'art. 1, commi 56,
          58,  60  e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero
          senza  autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,
          oltre  alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie
          o  contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al
          doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a
          dipendenti pubblici".
                 -  La  legge  24 novembre  1981,  n. 689, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 329, supplemento ordinario, del
          30 novembre 1981, reca "Modifiche al sistema penale".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, commi
          123  e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
                 "123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti
          dai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  per  l'espletamento  di  incarichi affidati
          dall'amministrazione     di    appartenenza,    da    altre
          amministrazioni  ovvero  da  societa' o imprese controllate
          direttamente  o  indirettamente dallo Stato o da altro ente
          pubblico  o  comunque  autorizzati  dall'amministrazione di
          appartenenza  sono  versati,  per  il  50  per  cento degli
          importi  lordi  superiori  a 200 milioni di lire annue, nel
          conto  dell'entrata  del  bilancio  dell'amministrazione di
          appartenenza  del  dipendente.  Il versamento e' effettuato
          dai  soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della
          liquidazione,  previa  dichiarazione  del  dipendente circa
          l'avvenuto superamento del limite sopra indicato".
                 "127.  Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono
          di  collaboratori  esterni  o  che  affidano  incarichi  di
          consulenza  per  i quali e' previsto un compenso pubblicano
          elenchi  nei  quali sono indicati i soggetti percettori, la
          ragione  dell'incarico  e  l'ammontare erogato. Copia degli
          elenchi  e'  trasmessa  semestralmente  alla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica".
                             Articolo 54
                       Codice di comportamento
(Art.58-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.26 del d.lgs
n.546  del  1993  e  successivamente sostituito dall'art.27 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.   Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica,  sentite  le
confederazioni  sindacali  rappresentative ai sensi dell'articolo 43,
definisce  un  codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,   anche   in   relazione   alle   necessarie  misure
organizzative  da  adottare  al  fine  di  assicurare la qualita' dei
servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
   2.  Il  codice e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato
al dipendente all'atto dell'assunzione.
   3.  Le  pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai
sensi  dell'articolo  41,  comma  1  e  dell'articolo  70,  comma  4,
affinche'  il  codice  venga  recepito  nei contratti, in allegato, e
perche'   i  suoi  principi  vengano  coordinati  con  le  previsioni
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
   4.  Per  ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi  delle  associazioni di categoria adottano un codice etico che
viene  sottoposto  all'adesione  degli appartenenti alla magistratura
interessata.  In caso di inerzia il codice e' adottato dall'organo di
autogoverno.
   5.  L'organo  di  vertice  di  ciascuna  pubblica  amministrazione
verifica,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative ai
sensi  dell'articolo  43  e  le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilita'  del  codice  di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione  di  uno  specifico  codice  di  comportamento per ogni
singola amministrazione.
   6.  Sull'applicazione  dei  codici  di  cui  al  presente articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
   7.   Le   pubbliche   amministrazioni   organizzano  attivita'  di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione
dei codici di cui al presente articolo.
                             Articolo 55
               Sanzioni disciplinari e responsabilita'
(Art.59  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.27 del
d.lgs  n.546  del  1993  e  successivamente modificato dall'art.2 del
decreto  legge  n.361  del  1995,  convertito con modificazioni dalla
legge  n.437  del  1995,  nonche' dall'art.27, comma 2 e dall'art.45,
                  comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la
disciplina  attualmente vigente in materia di responsabilita' civile,
amministrativa,   penale   e   contabile   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche.
   2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'articolo 2, comma 2, si applicano
l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto
e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
   3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici
di   comportamento   di  cui  all'articolo  54,  la  tipologia  delle
infrazioni  e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai contratti
collettivi.
   4.  Ciascuna  amministrazione,  secondo  il  proprio  ordinamento,
individua  l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale
ufficio,   su  segnalazione  del  capo  della  struttura  in  cui  il
dipendente   lavora,  contesta  l'addebito  al  dipendente  medesimo,
istruisce  il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando
le  sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo
della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
   5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito  al  dipendente,  che  viene  sentito  a sua difesa con
l'eventuale  assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione   sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato.
Trascorsi  inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per la
difesa  del  dipendente,  la  sanzione viene applicata nei successivi
quindici giorni.
   6.  Con  il  consenso  del dipendente la sanzione applicabile puo'
essere   ridotta,  ma  in  tal  caso  non  e'  piu'  suscettibile  di
impugnazione.
   7.   Ove   i  contratti  collettivi  non  prevedano  procedure  di
conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della sanzione,
il  dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione
sindacale  cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi
al  collegio  arbitrale  di  disciplina  dell'amministrazione  in cui
lavora.  Il  collegio  emette  la  sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione  e  l'amministrazione  vi si conforma. Durante tale
periodo la sanzione resta sospesa.
   8.  Il  collegio  arbitrale  si  compone  di'  due  rappresentanti
dell'amministrazione  e  di  due  rappresentanti dei dipendenti ed e'
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza.    Ciascuna   amministrazione,   secondo   il   proprio
ordinamento,  stabilisce,  sentite  le  organizzazioni  sindacali, le
modalita'  per  la  periodica  designazione  di  dieci rappresentanti
dell'amministrazione  e  dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di
comune  accordo,  indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con
criteri  oggettivi  di  rotazione  dei  membri  e di assegnazione dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.
   9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o affini possono istituire un
unico  collegio  arbitrale  mediante  convenzione  che  ne  regoli le
modalita'  di  costituzione  e  di  funzionamento  nel  rispetto  dei
principi di cui ai precedenti commi.
   10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,  direttivo, docente ed
educativo  delle  scuole  di  ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a
507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
             Note all'art. 55:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2106 del
          codice civile:
                 "Art. 2106 (Sanzioni disciplinari). - L'inosservanza
          delle  disposizioni  contenute  nei due articoli precedenti
          puo'  dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari,
          secondo la gravita' dell'infrazione".
                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 7, commi primo,
          quinto  e  ottavo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
                 "Le  norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
          infrazioni  in  relazione  alle quali ciascuna di esse puo'
          essere  applicata  ed alle procedure di contestazione delle
          stesse,  devono  essere portate a conoscenza dei lavoratori
          mediante  affissione  in  luogo  accessibile  a tutti. Esse
          devono  applicare quanto in materia e' stabilito da accordi
          e contratti di lavoro ove esistano".
                 "In  ogni  caso,  i  provvedimenti disciplinari piu'
          gravi  del  rimprovero verbale non possono essere applicati
          prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
          per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
                 "Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto delle
          sanzioni   disciplinari   decorsi   due   anni  dalla  loro
          applicazione".
                 -  Si trascrive il testo degli articoli da 502 a 507
          del    decreto   legislativo   16 aprile   1994,   n.   297
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado):
                 "Art.  502 (Censura e avvertimento). - 1. La censura
          e'  inflitta  dal  provveditore  agli  studi  al  personale
          direttivo  e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
          scolastiche  della  provincia.  L'avvertimento  scritto  e'
          inflitto  dal  competente  direttore didattico o preside al
          personale docente".
                 "Art.    503    (Sospensione   dall'insegnamento   o
          dall'ufficio  e  destituzione).  - 1. Organi competenti per
          l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma
          2, lettere b) e c), sono:
                   a) il  provveditore  agli  studi,  se  trattasi di
          personale appartenente ai ruoli provinciali;
                   b) il  competente  direttore  generale  o capo del
          servizio  centrale se trattasi di personale appartenente ai
          ruoli nazionali.
                 2.  Competente  ad  irrogare  la  sanzione di cui al
          comma  2,  lettere  d)  ed e), dell'articolo 492 e' in ogni
          caso il Ministro della pubblica istruzione.
                 3.   Nei   riguardi  del  personale  docente,  degli
          assistenti,      delle     assistenti-educatrici,     degli
          accompagnatori   delle   accademie   di   belle  arti,  dei
          Conservatori  di musica e delle accademie nazionali di arte
          drammatica   e   di   danza   e'  attribuita  al  direttore
          dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto
          dall'art.   268,   comma  1,  la  competenza  a  provvedere
          all'irrogazione       delle      sanzioni      disciplinari
          dell'avvertimento scritto e della censura.
                 4.  Con riferimento alle istituzioni di cui al comma
          3  e'  attribuita  al  capo  del servizio centrale, secondo
          quanto  previsto  dall'art.  268,  comma 2, la competenza a
          provvedere  all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei
          riguardi  dei  direttori e di quelle superiori alla censura
          nei riguardi del rimanente personale.
                 5. L'organo competente provvede con decreto motivato
          a  dichiarare  il  proscioglimento  da  ogni  addebito o ad
          infliggere  la  sanzione  in  conformita'  del  parere  del
          consiglio    di   disciplina   del   consiglio   scolastico
          provinciale  o  del  consiglio  di disciplina del Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi
          di  personale  docente  della  scuola materna, elementare e
          media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole
          di   istruzione   secondaria   superiore   e  di  personale
          appartenente  a  ruoli  nazionali, salvo che non ritenga di
          disporre in modo piu' favorevole al dipendente".
                 "Art. 504 (Ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti del
          direttore  didattico,  del  preside o del provveditore agli
          studi,  con  cui  vengono  irrogate  sanzioni  disciplinari
          nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso ricorso
          gerarchico  al  Ministro  della  pubblica  istruzione,  che
          decide  su  parere conforme del competente consiglio per il
          contenzioso   del   Consiglio   nazionale   della  pubblica
          istruzione".
                 "Art. 505 (Provvedimenti di riabilitazione). - 1. Il
          provvedimento  di riabilitazione di cui all'articolo 501 e'
          adottato:
                   a) con   decreto   del  provveditore  agli  studi,
          sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio
          scolastico  provinciale,  per  il  personale  della  scuola
          materna,  elementare  e  media  o  sentito  il consiglio di
          disciplina   del   Consiglio   nazionale   della   pubblica
          istruzione  per  il  personale  degli  istituti e scuole di
          istruzione secondaria superiore;
                   b) con  decreto  del direttore generale o del capo
          del  servizio  centrale, sentito il competente consiglio di
          disciplina   del   Consiglio   nazionale   della   pubblica
          istruzione,  se trattasi del personale appartenente a ruoli
          nazionali".
                 "Art.  506  (Sospensione cautelare e sospensione per
          effetto  di  condanna  penale). - 1. Al personale di cui al
          presente  titolo  si applica quanto disposto dagli articoli
          dal  91  al  99  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
                 2.   I   provvedimenti   di   sospensione  cautelare
          obbligatoria sono disposti:
                   a) dal  provveditore  agli studi, quando si tratta
          di personale appartenente ai ruoli provinciali;
                   b) dal  direttore generale o dal capo del servizio
          centrale   competente,   quando   si  tratta  di  personale
          appartenente ai ruoli nazionali.
                 3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta,
          in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.
                 4.  Se  ricorrano ragioni di particolare urgenza, la
          sospensione  cautelare  puo'  essere disposta dal direttore
          didattico  o  dal  preside, sentito il collegio dei docenti
          per il personale docente, o dal provveditore agli studi per
          il   personale   direttivo,   salvo   convalida   da  parte
          dell'autorita'   competente  cui  il  provvedimento  dovra'
          essere  immediatamente comunicato. In mancanza di convalida
          entro   il   termine  di  dieci  giorni  dall'adozione,  il
          provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.
                 5.   La   sospensione   e'  disposta  immediatamente
          d'ufficio  nei  casi  di  cui all'articolo 1, comma 1 della
          legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta
          cessa  quando  nei  confronti dell'interessato venga emessa
          sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a
          procedere,   di   proscioglimento   o   di   assoluzione  o
          provvedimento  di  revoca  della  misura  di  prevenzione o
          sentenza  di  annullamento  ancorche'  con rinvio. L'organo
          competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi
          del comma 2".
                 "Art.  507.  (Rinvio).  - 1. Per quanto non previsto
          dal   presente   testo   unico  si  applicano,  per  quanto
          compatibili,   le   norme  in  materia  disciplinare  degli
          impiegati civili dello Stato".
                             Articolo 56
              Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art.59-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.28 del d.lgs
                           n.80 del 1998)

   1.  Se  i  contratti  collettivi  nazionali  non  hanno  istituito
apposite   procedure   di  conciliazione  e  arbitrato,  le  sanzioni
disciplinari  possono  essere  impugnate  dal  lavoratore  davanti al
collegio di conciliazione di' cui all'articolo 66, con le modalita' e
con  gli  effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
             Note all'art. 56:
                 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 7 della legge
          20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
          dignita'   dei   lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
          dell'attivita'  sindacale  nei luoghi di lavoro e norme sul
          collocamento):
                 "Art.   7   (Sanzioni   disciplinari).  -  Le  norme
          disciplinari  relative  alle  sanzioni,  alle infrazioni in
          relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata
          ed  alle  procedure  di  contestazione delle stesse, devono
          essere   portate   a  conoscenza  dei  lavoratori  mediante
          affissione  in  luogo  accessibile  a  tutti.  Esse  devono
          applicare  quanto  in  materia  e'  stabilito  da accordi e
          contratti di lavoro ove esistano.
                 Il   datore   di  lavoro  non  puo'  adottare  alcun
          provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del lavoratore
          senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
          averlo sentito a sua difesa.
                 Il   lavoratore   potra'   farsi   assistere  da  un
          rappresentante  dell'associazione  sindacale cui aderisce o
          conferisce mandato.
                 Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio
          1966,   n.   604,  non  possono  essere  disposte  sanzioni
          disciplinari   che   comportino  mutamenti  definitivi  del
          rapporto  di  lavoro;  inoltre  la  multa  non  puo' essere
          disposta  per  un  importo  superiore  a  quattro ore della
          retribuzione  base  e  la  sospensione dal servizio e dalla
          retribuzione per piu' di dieci giorni.
                 In  ogni  caso,  i  provvedimenti  disciplinari piu'
          gravi  del  rimprovero verbale non possono essere applicati
          prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
          per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
                 Salvo  analoghe  procedure  previste  dai  contratti
          collettivi  di lavoro e ferma restando la facolta' di adire
          l'autorita'  giudiziaria,  il lavoratore al quale sia stata
          applicata  una  sanzione  disciplinare puo' promuovere, nei
          venti  giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
          alla  quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato, la
          costituzione,  tramite  l'ufficio  provinciale del lavoro e
          della  massima occupazione, di un collegio di conciliazione
          ed  arbitrato,  composto  da  un rappresentante di ciascuna
          delle  parti  e da un terzo membro scelto di comune accordo
          o,   in   difetto   di   accordo,  nominato  dal  direttore
          dell'ufficio  del  lavoro.  La  sanzione disciplinare resta
          sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
                 Qualora  il  datore  di  lavoro  non provveda, entro
          dieci   giorni   dall'invito  rivoltogli  dall'ufficio  del
          lavoro,  a  nominare  il  proprio rappresentante in seno al
          collegio   di   cui   al   comma  precedente,  la  sanzione
          disciplinare  non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
          l'autorita'  giudiziaria,  la  sanzione  disciplinare resta
          sospesa fino alla definizione del giudizio.
                 Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle
          sanzioni   disciplinari   decorsi   due   anni  dalla  loro
          applicazione".
                             Articolo 57
                          Pari opportunita'
(Art.61  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.29 del
d.lgs  n.546  del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43,
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del
                                1998)

   1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a) riservano  alle  donne,  salva  motivata impossibilita', almeno un
   terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
   restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano   propri   atti   regolamentari   per   assicurare   pari
   opportunita'  fra  uomini  e  donne sul lavoro, conformemente alle
   direttive  impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
   Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono  la  partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi
   di   formazione  e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto
   proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate
   ai  corsi  medesimi,  adottando  modalita'  organizzative  atte  a
   favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
   professionale e vita familiare;
d) possono  finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei
   Comitati    pari    opportunita'    nell'ambito    delle   proprie
   disponibilita' di bilancio.

   2.  Le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita' di cui
all'articolo  9,  adottano  tutte  le misure per attuare le direttive
della  Unione  europea in materia di pari opportunita', sulla base di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica.
Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA
                             Articolo 58
                              Finalita'
(Art.63  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.30 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1.  Al  fine di realizzare il piu' efficace controllo dei bilanci,
anche  articolati  per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi,  con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui
flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
   2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche  impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e
statistici definiti o valutati dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.39,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
delle  indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
   3.  Per  l'immediata  attivazione  del  sistema di controllo della
spesa  del  personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
avvia  un  processo  di  integrazione  dei  sistemi informativi delle
amministrazioni  pubbliche  che rilevano i trattamenti economici e le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita'
di  pagamento  delle  retribuzioni.  Le  informazioni  acquisite  dal
sistema  informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato  sono  disponibili  per  tutte  le  amministrazioni  e gli enti
interessati.
             Note all'art. 58:
                 Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
          1993,  reca:  "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421".
                             Articolo 59
                        Rilevazione dei costi
(Art.64  del  d.lgs  n.29  del 1993, come sostituito dall'art. 31 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di
attivita'  e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, al Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della  programmazione  economica  tutti  gli  elementi
necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
   2.  Ferme  restando  le  attuali procedure di evidenziazione della
spesa  ed  i  relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro,
del   bilancio   e   della   programmazione   economica  al  fine  di
rappresentare  i  profili economici della spesa, previe intese con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  definisce  procedure  interne  e tecniche di rilevazione e
provvede,  in  coerenza  con  le funzioni di spesa riconducibili alle
unita'  amministrative  cui  compete  la  gestione  dei programmi, ad
un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
   3.  Per  la  omogeneizzazione  delle  procedure  presso i soggetti
pubblici  diversi  dalle  amministrazioni  sottoposte  alla vigilanza
ministeriale,   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo 60
                   Controllo del costo del lavoro
(Art.65  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.32 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento   della  funzione  pubblica,  definisce  un  modello  di
rilevazione  della  consistenza  del  personale,  in  servizio  e  in
quiescenza,   e   delle   relative  spese,  ivi  compresi  gli  oneri
previdenziali  e  le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
ai   bilanci.   Il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  elabora,  altresi',  un  conto annuale che
evidenzi   anche   il   rapporto   tra  contribuzioni  e  prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
   2.  Le  amministrazioni  pubbliche  presentano,  entro  il mese di
maggio  di  ogni  anno,  alla  Corte  dei  conti,  per il tramite del
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato ed inviandone
copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
finzione  pubblica,  il  conto  annuale  delle spese sostenute per il
personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono  i  risultati della gestione del personale, con riferimento
agli  obiettivi  che,  per  ciascuna  amministrazione, sono stabiliti
dalle  leggi,  dai  regolamenti  e  dagli  atti di programmazione. La
mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina,
per   l'anno   successivo   a  quello  cui  il  conto  si  riferisce,
l'applicazione  delle  misure di cui all'articolo 30, comma 11, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   3.  Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi
di   pubblica   utilita'  nonche'  gli  enti  e  le  aziende  di  cui
all'articolo  70,  comma  4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  il  costo  annuo  del  personale  comunque utilizzato, in
conformita'   alle  procedure  definite  dal  Ministero  del  tesoro,
d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.
   4.  La  Corte  dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,   avvalendosi   di   tutti  i  dati  e  delle  informazioni
disponibili   presso   le  amministrazioni  pubbliche.  Con  apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi.
   5.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  anche  su espressa richiesta del Ministro per la funzione
pubblica,  dispone  visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza  del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello Stato,
coordinate  anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la
verifica  delle  spese,  con  particolare  riferimento agli oneri dei
contratti  collettivi  nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali  verifiche  vengono
eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti
e  le  aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle  verifiche  ispettive,  i  servizi  ispettivi  di  finanza  del
Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato esercitano presso
le  predette  amministrazioni,  enti e aziende sia le funzioni di cui
all'articolo  3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20  febbraio  1998,  n.  38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i
compiti  di  cui  all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo
1983, n. 93.
   6.  Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al
comma   5   puo'   partecipare   l'ispettorato   operante  presso  il
Dipartimento  della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale
di  cinque  ispettori  di  finanza,  in  posizione di comando o fuori
ruolo,  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in
posizione  di  comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di
altro  personale  comunque  in  servizio presso il Dipartimento della
funzione  pubblica.  L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando
sulla   razionale  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,
l'ottimale   utilizzazione   delle   risorse  umane,  la  conformita'
dell'azione  amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro.
             Nota all'art. 60:
                 Si  trascrive il testo dell'art. 30, comma 11, della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
                 "11.  Nessun  versamento a carico del bilancio dello
          Stato  puo' essere effettuato agli enti di cui all'articolo
          25  della  presente  legge ed alle regioni se non risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi".
                 -  Si  trascrive  il testo dell'art. 3, comma 1, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica,  nonche' disposizioni in materia
          di  organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,
          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
                 "1.  Il dipartimento della ragioneria generale dello
          Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio
          e  del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa
          pubblica,  sulla  quale esercita i controlli e le verifiche
          previsti    dall'ordinamento,    provvedendo   anche   alla
          valutazione    della   fattibilita'   e   della   rilevanza
          economico-finanziaria  dei provvedimenti e delle iniziative
          di  innovazione  normativa, anche di rilevanza comunitaria,
          alla  verifica  della  quantificazione  degli oneri e della
          loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
          finanza    pubblica.    Nell'esercizio    delle    funzioni
          istituzionali  provvede,  in  particolare,  nelle  seguenti
          materie:
                   a) analisi    e    tecniche    della    previsione
          finanziaria;  copertura  finanziaria  della legislazione di
          spesa   e   di   minore  entrata;  rapporti  con  organismi
          internazionali nelle materie di competenza;
                   b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,
          ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;
                   c) integrazione  e  consolidamento  della gestione
          per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di
          tesoreria;  monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei
          flussi  di  cassa,  fermo  restando  il  pieno  accesso del
          Dipartimento  del  tesoro  a  tutti  i dati di contabilita'
          pubblica e dei flussi di cassa;
                   d) studio e analisi delle problematiche funzionali
          e    applicative   dell'informatizzazione   dei   dati   di
          contabilita'   dello   Stato  e  dei  profili  generali  di
          informatizzazione,     integrazione     e    consolidamento
          informatico  dei  dati  di  contabilita'  pubblica; studio,
          analisi  e  definizione  delle  esigenze funzionali e delle
          specifiche  prestazioni  e  modalita'  operative che devono
          essere  assicurate,  nell'ambito  del  sistema  informativo
          integrato  del  Ministero,  per  lo svolgimento dei compiti
          istituzionali  del Dipartimento, compresi la collaborazione
          e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e
          per  le  verifiche  di  funzionalita'  dei  servizi  e  dei
          processi informatici riguardanti le materie di competenza;
                   e) analisi,  verifica  e valutazione dei costi dei
          servizi  e  dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche,
          ai  fini  della  programmazione finanziaria e di bilancio e
          della   predisposizione   del   progetto   di  bilancio  di
          previsione,   ai  sensi  dell'articolo  4-bis  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  anche  sulla base degli elementi
          forniti   dagli   uffici  centrali  del  bilancio  e  dalle
          ragionerie  operanti  presso i dipartimenti provinciali del
          Ministero,  nonche' della contabilita' economica per centri
          di  costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo
          7 agosto 1997, n. 279;
                   f) monitoraggio   e   coordinamento   della  spesa
          pubblica;   monitoraggio   e  valutazione  degli  andamenti
          generali  della  spesa  sociale;  monitoraggio  degli oneri
          derivanti   dall'attuazione  dei  contratti  collettivi  in
          materia   di  personale  delle  amministrazioni  pubbliche;
          analisi   e   verifica   del  costo  del  lavoro  pubblico;
          consulenza  per  l'attivita'  predeliberativa  del  CIPE  e
          relativi  adempimenti  di  attuazione,  per  gli aspetti di
          competenza del Dipartimento;
                   g) ispettorato generale e vigilanza dello Stato in
          materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso
          i servizi ispettivi del Dipartimento, da riordinare secondo
          criteri  di  programmazione, flessibilita' e decentramento,
          anche in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alla
          lettera e);
                   h) partecipazione   al   processo  di  formazione,
          esecuzione   e   certificazione  del  bilancio  dell'Unione
          europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
          dei  conseguenti  oneri  a  carico della finanza nazionale;
          monitoraggio    complessivo   dei   corrispondenti   flussi
          finanziari  ed  esercizio dei controlli comunitari affidati
          dall'Unione  europea;  gestione  del fondo di rotazione per
          l'attuazione  delle  politiche comunitarie istituito con la
          legge  16 aprile  1987,  n.  183,  e  del fondo di garanzia
          previsto  dall'articolo  17, comma 6, della legge 24 giugno
          1997, n. 196;
                   i) gestione    della    mobilita'    interna    al
          dipartimento   e   agli   uffici  dipendenti  e  formazione
          specialistica nelle materie di competenza".
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma
          1,  lettera  b) del decreto del Presidente della Repubblica
          28 aprile   1998,   n.   154   (Regolamento  recante  norme
          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche
          dei  dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  a norma dell'articolo 7,
          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94):
                 "1.  Il dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato   e'   articolato  nei  seguenti  uffici  di  livello
          dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali
          di livello C, con le competenze di seguito indicate:
                   a) (Omissis);
                   b) Ispettorato   generale  di  finanza:  attivita'
          ispettiva  e  di  vigilanza  istituzionale  sulle pubbliche
          amministrazioni  in  materia  finanziaria  e  contabile, ai
          sensi  delle  vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli
          enti  ed  organismi  pubblici  e  valutazione dei risultati
          gestionali;  proposte  per  la  designazione  alle funzioni
          sindacali  e di revisione presso enti, istituti o societa',
          accertamento  del regolare adempimento dei relativi compiti
          ed  esame  e coordinamento dei risultati; attivita' diretta
          ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed
          uniforme  tenuta  delle  scritture  contabili e la puntuale
          resa  dei  conti da parte dei soggetti obbligati; attivita'
          normativa,  interpretativa, di indirizzo e coordinamento in
          materia   di   ordinamenti  amministrativo-contabili  delle
          pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta
          ed   uniforme   interpretazione   ed   applicazione   delle
          disposizioni   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato;
          attivita'  ispettiva  e  di  vigilanza interna sugli uffici
          centrali  del bilancio e sulle ragionerie costituite presso
          i dipartimenti provinciali del Ministero.
                   c)-l) (Omissis)".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma
          quarto,  della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul
          pubblico impiego):
                 "Alle  dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un
          contingente  di cinque ispettori di finanza comandati dalla
          Ragioneria  generale  dello  Stato  e  di cinque funzionari
          particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero
          dell'interno,  i  quali avranno il compito di verificare la
          corretta  applicazione  degli  accordi collettivi stipulati
          presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  presso  le  regioni, le province, i comuni e gli
          altri  enti  pubblici  di  cui  alla  presente  legge.  Gli
          ispettori,  nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
          autonomia  funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla
          procura  generale  della  Corte  dei conti le irregolarita'
          riscontrate".
                             Articolo 61
            interventi correttivi del costo del personale
                  (Art.66 del d.lgs n.29 del 1993)

   1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino  o  siano  prevedibili,  per qualunque causa, scostamenti
rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per  le  spese  destinate  al
personale,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica, informato dall'amministrazione competente,
ne   riferisce   al   Parlamento,  proponendo  l'adozione  di  misure
correttive  idonee  a  ripristinare  l'equilibrio  del  bilancio.  La
relazione  e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
   2.  Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del  bilancio,  ne  danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove  tali  decisioni  producano  nuovi o maggiori oneri rispetto alle
spese  autorizzate,  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  delle  sentenze  della  Corte  costituzionale  o dalla
conoscenza    delle    decisioni   esecutive   di   altre   autorita'
giurisdizionali,  una  relazione  al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento  a  definire  con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
   3.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  provvede,  con  la  stessa  procedura di cui al comma 2, a
seguito  di  richieste  pervenute  alla  Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre  gli  effetti  indicati  nel  medesimo comma 2 sulla entita'
della spesa autorizzata.
             Nota all'art. 61:
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 11-ter,
          comma  7,  della  legge  5 agosto  1978, n. 468 (Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio):
                 "7.  Qualora  nel  corso dell'attuazione di leggi si
          verifichino scostamenti rispetto alla previsioni di spesa o
          di  entrate  indicate  dalle  medesime  leggi al fine della
          copertura   finanziaria,  il  Ministro  competente  ne  da'
          notizia   tempestivamente   al   Ministro  del  tesoro  che
          riferisce  al  Parlamento con propria relazione e assume le
          conseguenti  iniziative legislative. La stessa procedura e'
          applicata   in   caso  di  sentenze  definitive  di  organi
          giurisdizionali   e   della  Corte  costituzionale  recanti
          interpretazioni  della  normativa  vigente  suscettibili di
          determinare maggiori oneri".
                             Articolo 62
                       Commissario del Governo
                 (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)

   1.  Il  Commissario  del  Governo,  fino all'entrata in vigore del
regolamento  di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30   luglio  1999,  n.  300,  rappresenta  lo  Stato  nel  territorio
regionale.  Egli  e'  responsabile,  nei  confronti  del Governo, del
flusso  di  informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in  particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e   il   conto   annuale  di  cui  all'articolo  60,  comma  1.  Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario
del Governo.
             Note all'art. 62:
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
          4,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "4.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, si
          provvede   alla   specificazione   dei   compiti   e  delle
          responsabilita'  del titolare dell'ufficio territoriale del
          governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale
          del  governo,  dei  compiti  degli  uffici periferici delle
          amministrazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 5 e
          all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
          governo,    delle   relative   strutture,   garantendo   la
          concentrazione   dei   servizi   comuni  e  delle  funzioni
          strumentali    da   esercitarsi   unitamente,   assicurando
          un'articolazione   organizzativa   e   funzionale   atta  a
          valorizzare  la specificita' professionali, con particolare
          riguardo  alle  competenze  di tipo tecnico. Il regolamento
          disciplina  inoltre  le  modalita'  di  svolgimento in sede
          periferica  da  parte degli uffici territoriali del governo
          di  funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
          competenza  ecceda  l'ambito  provinciale.  Il  regolamento
          prevede  altresi'  il mantenimento dei ruoli di provenienza
          per  il  personale  delle  strutture periferiche trasferite
          all'ufficio  territoriale  del  governo  e della disciplina
          vigente  per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
          nonche'  la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
          del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore
          per gli aspetti relativi alle materie di competenza".
Titolo VI
GIURISDIZIONE

                             Articolo 63
             Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art.68  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33
del  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

1.  Sono  devolute  al  giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  tutte  le  controversie  relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui
al  comma  4,  incluse  le  controversie  concernenti l'assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilita'   dirigenziale,   nonche'   quelle   concernenti   le
indennita'  di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e corrisposte,
ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti.
Quando  questi  ultimi  siano  rilevanti  ai fini della decisione, il
giudice  li  disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione davanti al
giudice   amministrativo  dell'atto  amministrativo  rilevante  nella
controversia non e' causa di sospensione del processo.
2.  Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti  i  provvedimenti,  di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce  il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione
e'  avvenuta  in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
3.  Sono  devolute  al  giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche  amministrazioni  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche  amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4.  Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche',  in  sede di
giurisdizione  esclusiva,  le  controversie  relative  ai rapporti di
lavoro  di  cui  all'articolo  3,  ivi  comprese  quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
5.  Nelle  controversie  di  cui  ai  commi  1  e 3 e nel caso di cui
all'articolo  64,  comma  3,  il  ricorso  per cassazione puo' essere
proposto  anche  per  violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
             Nota all'art. 63:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 28 della
          legge  20 maggio  1970,  n.  300  (Norme sulla tutela della
          liberta'   e   dignita'   dei  lavoratori,  della  liberta'
          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
          norme sul collocamento):
                 "Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale).
          - Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
          diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
          della  attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,
          su   ricorso  degli  organismi  locali  delle  associazioni
          sindacali  nazionali  che  vi abbiano interesse, il pretore
          del   luogo   ove  e'  posto  in  essere  il  comportamento
          denunziato,  nei  due giorni successivi, convocate le parti
          ed   assunte   sommarie   informazioni,   qualora   ritenga
          sussistente  la violazione di cui al presente comma, ordina
          al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti.
                 L'efficacia  esecutiva  del  decreto non puo' essere
          revocata  fino alla sentenza con cui il pretore in funzione
          di  giudice  del  lavoro definisce il giudizio instaurato a
          norma del comma successivo.
                 Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa,
          entro  quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
          parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice
          del   lavoro   che   decide   con  sentenza  immediatamente
          esecutiva.  Si osservano le disposizioni degli articoli 413
          e seguenti del codice di procedura civile.
                 Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di
          cui  al  primo  comma,  o  alla  sentenza  pronunciata  nel
          giudizio  di  opposizione  e' punito ai sensi dell'articolo
          650 del codice penale.
                 L'autorita'   giudiziaria  ordina  la  pubblicazione
          della  sentenza  penale  di  condanna  nei  modi  stabiliti
          dall'articolo 36 del codice penale".
                             Articolo 64
Accertamento     pregiudiziale     sull'efficacia,    validita'    ed
              interpretazione dei contratto collettivi
(Art.  68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs
n.80  del  1998 e successivamente modificato dall'art.19, commi 1 e 2
                      del d.lgs n.387 del 1998)

1.  Quando  per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo  63,  e'  necessario  risolvere in via pregiudiziale una
questione  concernente  l'efficacia, la validita' o l'interpretazione
delle  clausole  di  un  contratto  o  accordo  collettivo nazionale,
sottoscritto  dall'ARAN  ai  sensi  dell'articolo  40  e seguenti, il
giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  nella  quale  indica  la
questione  da  risolvere,  fissa una nuova udienza di discussione non
prima  di  centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria
difensiva all'ARAN.
2.  Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  per verificare la
possibilita'   di   un  accordo  sull'interpretazione  autentica  del
contratto  o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa.   All'accordo  sull'interpretazione  autentica  o  sulla
modifica  della  clausola  si applicano le disposizioni dell'articolo
49.  Il  testo  dell'accordo  e'  trasmesso,  a  cura dell'ARAN, alla
cancelleria  del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle  parti  almeno  dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo,
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica  della  clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla   sola  questione  di  cui  al  comma  1,  impartendo  distinti
provvedimenti   per   l'ulteriore  istruzione  o,  comunque,  per  la
prosecuzione  della  causa.  La  sentenza e' impugnabile soltanto con
ricorso  immediato  per  Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il
deposito  nella  cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
di  una  copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle
altre parti, determina la sospensione del processo.
4.  La  Corte  di  cassazione,  quando  accoglie  il  ricorso a norma
dell'articolo  383  del  codice  di procedura civile, rinvia la causa
allo  stesso  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza cassata. La
riassunzione  della  causa  puo' essere fatta da ciascuna delle parti
entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi  causa,  la  sentenza  della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5.   L'ARAN   e   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie  possono
intervenire   nel   processo   anche   oltre   i]   termine  previsto
dall'articolo  419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a   seguito   dell'intervento   alla   proposizione   dei  mezzi  di'
impugnazione  delle  sentenze  che  decidono  una questione di cui al
comma  1.  Possono,  anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio  di  merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere   sospesi   i   processi  la  cui  definizione  dipende  dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a  pronunciarsi.  Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il  giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7.  Quando  per  la  definizione  di  altri  processi  e'  necessario
risolvere  una  questione  di  cui  al  comma  1  sulla quale e' gia'
intervenuta  una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene  di  uniformarsi  alla  pronuncia  della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8.  La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi  del  comma  3,  puo'  condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo  96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
             Note all'art. 64:
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 383 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.  383  (Cassazione  con  rinvio).  -  La Corte,
          quando  accoglie  il  ricorso  per motivi diversi da quelli
          richiamati  nell'articolo  precedente,  rinvia  la causa ad
          altro  giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la
          sentenza cassata.
                 Nel  caso  previsto nell'articolo 360 secondo comma,
          la causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto
          pronunciare   sull'appello   al   quale   le   parti  hanno
          rinunciato.
                 La  Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di
          primo  grado  per  la  quale  il  giudice d'appello avrebbe
          dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa
          a quest'ultimo".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 419 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.  419. (Intervento volontario). - Salvo che sia
          effettuato     per     l'integrazione     necessaria    del
          contraddittorio,    l'intervento   del   terzo   ai   sensi
          dell'articolo  105  non  puo'  aver  luogo oltre il termine
          stabilito   per  la  costituzione  del  convenuto,  con  le
          modalita'  previste  dagli  articoli  414  e  416 in quanto
          applicabili".
                 -  Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 96 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.  96. (Responsabilita' aggravata). - Se risulta
          che  la  parte soccombente ha agito o resistito in giudizio
          con  mala  fede  o  colpa  grave,  il  giudice,  su istanza
          dell'altra  parte,  la  condanna,  oltre che alle spese, al
          risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella
          sentenza.
                 Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
          cui   e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,  o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,   oppure   iniziata   o  compiuta  l'esecuzione
          forzata,  su  istanza  della  parte danneggiata condanna al
          risarcimento  dei danni l'attore o il creditore procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente".
                             Articolo 65
Tentativo    obbligatorio   di   conciliazione   nelle   controversie
                             individuali
(Art.69  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.34
del  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente  modificato  prima  dall'art.19,  commi  da 3 a 6 del
d.lgs  n.387  del  1998 e poi dall'art.45, comma 22 della legge n.448
                              del 1998)

1.  Per  le  controversie  individuali  di  cui  all'articolo  63, il
tentativo  obbligatorio  di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice  di  procedura  civile si svolge con le procedure previste dai
contratti  collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di
cui  all'articolo  66,  secondo  le disposizioni dettate dal presente
decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3.  Il  giudice  che rileva che non e' stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2
e  3,  o  che  la  domanda  giudiziale  e' stata proposta prima della
scadenza   del   termine  di  novanta  giorni  dalla  promozione  del
tentativo,  sospende  il  giudizio  e  fissa  alle  parti  il termine
perentorio   di  sessanta  giorni  per  promuovere  il  tentativo  di
conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto,
del   codice   di   procedura   civile.  Espletato  il  tentativo  di
conciliazione  o  decorso  il  termine di novanta giorni, il processo
puo'  essere  riassunto  entro  il  termine perentorio di centottanta
giorni.  La  parte  contro  la  quale e' stata proposta la domanda in
violazione  dell'articolo  410  del  codice  di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno
dieci  giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare
le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito,
che  non  siano  rilevabili  d'ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione
del  processo  con  decreto  cui  si  applica  la disposizione di cui
all'articolo 308 del codice di procedura civile.
4.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  ed  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  provvede,  mediante  mobilita' volontaria
interministeriale,   a   dotare   le   Commissioni  di  conciliazione
territoriali   degli   organici   indispensabili  per  la  tempestiva
realizzazione  del  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  delle
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
             Note all'art. 65:
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 410 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.     410.     (Tentativo     obbligatorio    di
          conciliazione).  -  Chi  intende  proporre  in giudizio una
          domanda  relativa  ai rapporti previsti dall'articolo 409 e
          non  ritiene  di avvalersi delle procedure di conciliazione
          previste   dai   contratti   e   accordi   collettivi  deve
          promuovere,  anche  tramite  l'associazione  sindacale alla
          quale  aderisce  o  conferisca  mandato,  il  tentativo  di
          conciliazione   presso   la  commissione  di  conciliazione
          individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
                 La comunicazione della richiesta di espletamento del
          tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e
          sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e
          per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il
          decorso di ogni termine di decadenza.
                 La  commissione,  ricevuta  la  richiesta  tenta  la
          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
          una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal
          ricevimento della richiesta.
                 Con   provvedimento   del   direttore   dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'
          istituita  in  ogni  provincia presso l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione
          provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore
          dell'ufficio  stesso,  o da un suo delegato, in qualita' di
          presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei
          lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
                 Commissioni    di   conciliazione   possono   essere
          istituite,  con  le  stesse  modalita'  e  con  la medesima
          composizione  di  cui  al precedente comma, anche presso le
          sezioni  zonali degli uffici provinciali del lavoro e della
          massima occupazione.
                 Le  commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
          affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie
          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un
          suo  delegato  che rispecchino la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.
                 In  ogni  caso  per  la  validita' della riunione e'
          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
          rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei
          lavoratori.
                 Ove  la riunione della commissione non sia possibile
          per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui
          al  precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale
          del  lavoro  certifica  l'impossibilita'  di  procedere  al
          tentativo di conciliazione".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 412-bis
          del codice di procedura civile:
                 "Art.  412-bis  (Procedibilita'  della  domanda).  -
          L'espletamento  del  tentativo di conciliazione costituisce
          condizione di procedibilita' della domanda.
                 L'improcedibilita'    deve   essere   eccepita   dal
          convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e
          puo'  essere  rilevata  d'ufficio  dal  giudice  non  oltre
          l'udienza di cui all'articolo 420.
                 Il  giudice  ove rilevi che non e' stato promosso il
          tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale
          e'   stata  presentata  prima  dei  sessanta  giorni  dalla
          promozione  del  tentativo  stesso,  sospende il giudizio e
          fissa  alle  parti il termine perentorio di sessanta giorni
          per promuovere il tentativo di conciliazione.
                 Trascorso   il   termine   di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo  410-bis,  il  processo puo' essere riassunto
          entro il termine perentorio di centottanta giorni.
                 Ove   il  processo  non  sia  stato  tempestivamente
          riassunto,  il  giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
          processo  con decreto cui si applica la disposizione di cui
          all'articolo 308.
                 Il    mancato    espletamento   del   tentativo   di
          conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti
          speciali  d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo
          III del titolo I del libro IV".
                 -  Si trascrive il testo dell'art. 308 del codice di
          procedura civile:
                 "Art.    308.    (Comunicazione   e   impugnabilita'
          dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e'
          comunicata  a  cura del cancelliere se e' pronunciata fuori
          dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di
          cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.
                 Il  collegio  provvede  in  camera  di consiglio con
          sentenza  se  respinge  il  reclamo,  e  con  ordinanza non
          impugnabile se l'accoglie".
                             Articolo 66
                      Collegio di conciliazione
(Art.69-bis  del  d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.32 del d.lgs
n.80  del  1998 e successivamente modificato dall'art.19, comma 7 del
                        d.lgs n.387 del 1998)

1.  Ferma  restando  la  facolta'  del  lavoratore di avvalersi delle
procedure  di  conciliazione  previste  dai  contratti collettivi, il
tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  di cui all'articolo 65 si
svolge,  con  le  procedure  di  cui ai commi seguenti, dinanzi ad un
collegio  di  conciliazione istituito presso la Direzione provinciale
del  lavoro  nella  cui  circoscrizione  si  trova  l'ufficio  cui il
lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione
del   rapporto.   Le  medesime  procedure  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  se  il  tentativo  di  conciliazione  e' promosso dalla
pubblica  amministrazione.  Il  collegio di conciliazione e' composto
dal  direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede,
da   un   rappresentante   del  lavoratore  e  da  un  rappresentante
dell'amministrazione.
2.  La  richiesta  del  tentativo  di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, e' consegnata alla Direzione presso la quale e' istituito
il   collegio   di   conciliazione   competente  o  spedita  mediante
raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Copia della richiesta deve
essere   consegnata   o   spedita  a  cura  dello  stesso  lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione   di  appartenenza  e  la  sede  alla  quale  il
   lavoratore e' addetto;
b) il  luogo  dove  gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
   alla procedura;
c) l'esposizione   sommaria   dei  fatti  e  delle  ragioni  poste  a
   fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
   o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

   4.   Entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  della  copia  della
richiesta,  l'amministrazione,  qualora  non  accolga  la pretesa del
lavoratore,  deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello
stesso  atto  nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di
conciliazione.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  al  deposito, il
Presidente  fissa  la  comparizione  delle  parti per il tentativo di
conciliazione.  Dinanzi  al  collegio di conciliazione, il lavoratore
puo'  farsi  rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui
aderisce  o  conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire
un soggetto munito del potere di conciliare.
   5.  Se  la  conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte
della   pretesa  avanzata  dal  lavoratore,  viene  redatto  separato
processo  verbale  sottoscritto  dalle  parti  e  dai  componenti del
collegio  di  conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
Alla  conciliazione  non  si  applicano le disposizioni dell'articolo
2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.
   6.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione  deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della  controversia.  Se  la  proposta non e' accettata, i termini di
essa  sono  riassunti  nel  verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
   7.  Nel  successivo  giudizio  sono acquisiti, anche di ufficio, i
verbali  concernenti  il  tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
   8.  La  conciliazione  della  lite  da parte di chi rappresenta la
pubblica  amministrazione,  in  adesione  alla proposta formulata dal
collegio  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in sede giudiziale ai sensi
dell'articolo  420,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del codice di
procedura    civile,   non   puo'   dar   luogo   a   responsabilita'
amministrativa.
             Note all'art. 66:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2113 del
          codice civile:
                 "Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e
          le   transazioni,   che   hanno  per  oggetto  diritti  del
          prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
          della   legge   e   dei   contratti  o  accordi  collettivi
          concernenti  i  rapporti di cui all'articolo 409 del codice
          di procedura civile, non sono valide.
                 L'impugnazione  deve  essere  proposta,  a  pena  di
          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del
          rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
                 Le  rinunzie  e  le  transazioni  di  cui  ai  commi
          precedenti  possono  essere  impugnate  con  qualsiasi atto
          scritto,  anche  stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a
          renderne nota la volonta'.
                 Le   disposizioni   del  presente  articolo  non  si
          applicano  alla  conciliazione  intervenuta  ai sensi degli
          articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 420 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.  420  (Udienza  di discussione della causa). -
          Nell'udienza  fissata  per  la  discussione  della causa il
          giudice  interroga liberamente le parti presenti e tenta la
          conciliazione della lite. La mancata comparizione personale
          delle   parti,   senza   giustificato  motivo,  costituisce
          comportamento   valutabile   dal   giudice  ai  fini  della
          decisione.  Le  parti  possono,  se ricorrono gravi motivi,
          modificare   le   domande,  eccezioni  e  conclusioni  gia'
          formulate previa autorizzazione del giudice.
                 Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un
          procuratore  generale  o  speciale,  il quale deve essere a
          conoscenza  dei  fatti  della causa. La procura deve essere
          conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
          e  deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
          transigere  la  controversia.  La mancata conoscenza, senza
          gravi   ragioni,   dei  fatti  della  causa  da  parte  del
          procuratore   e'   valutata   dal  giudice  ai  fini  della
          decisione.
                 Il  verbale  di conciliazione ha efficacia di titolo
          esecutivo.
                 Se  la conciliazione non riesce e il giudice ritiene
          la  causa  matura  per la decisione, o se sorgono questioni
          attinenti  alla  giurisdizione o alla competenza o ad altre
          pregiudiziali  la  cui decisione puo' definire il giudizio,
          il  giudice  invita  le  parti alla discussione e pronuncia
          sentenza   anche   non   definitiva   dando   lettura   del
          dispositivo.
                 Nella  stessa  udienza ammette i mezzi di prova gia'
          proposti  dalle  parti  e  quelli  che le parti non abbiano
          potuto  proporre  prima,  se  ritiene  che siano rilevanti,
          disponendo,  con  ordinanza  resa nell'udienza, per la loro
          immediata assunzione.
                 Qualora cio' non sia possibile, fissa altra udienza,
          non  oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti,
          ove  ricorrano  giusti  motivi,  un  termine perentorio non
          superiore  a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per
          il deposito in cancelleria di note difensive.
                 Nel  caso  in  cui  vengano  ammessi  nuovi mezzi di
          prova,  a  norma  del  quinto  comma,  la  controparte puo'
          dedurre  i  mezzi  di  prova  che  si  rendano necessari in
          relazione  a quelli ammessi, con assegnazione di un termine
          perentorio  di  cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma
          del  precedente  comma  il giudice ammette, se rilevanti, i
          nuovi  mezzi  di prova dedotti dalla controparte e provvede
          alla loro assunzione.
                 L'assunzione  delle prove deve essere esaurita nella
          stessa  udienza  o,  in  caso  di necessita', in udienza da
          tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
                 Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli
          102,  secondo  comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova
          udienza   e   dispone   che,  entro  cinque  giorni,  siano
          notificati  al  terzo  il  provvedimento nonche' il ricorso
          introduttivo   e  l'atto  di  costituzione  del  convenuto,
          osservati  i  termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto
          dell'articolo  415.  Il termine massimo entro il quale deve
          tenersi  la  nuova  udienza  decorre  dalla  pronuncia  del
          provvedimento di fissazione.
                 Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci
          giorni  prima  dell'udienza fissata, depositando la propria
          memoria a norma dell'articolo 416.
                 A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
          provvede l'ufficio.
                 Le udienze di mero rinvio sono vietate".
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Disposizioni diverse
                             Articolo 67
Integrazione  funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
                 la Ragioneria generale dello Stato
(Art.70  del  d.lgs  n.29  del  1993, come sostituito dall'art.35 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1.   Il   piu'  efficace  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo  48,  commi  da  1  a  3, ed agli articoli da 58 a 60 e'
realizzato  attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, da conseguirsi
mediante  apposite  conferenze di servizi presiedute dal Ministro per
la funzione pubblica o da un suo delegato.
   2.  L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati,  per  i  dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, e'
oggetto  di  verifica  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  con  riguardo,
rispettivamente,  al  rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti
degli  istituti  contrattuali  sull'efficiente  organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
   3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge,
comunque   sottoposti   alla   valutazione  del  Governo,  contenenti
disposizioni  relative  alle  amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario  concerto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e del Dipartimento della funzione pubblica.
I  provvedimenti  delle singole amministrazioni dello Stato incidenti
nella  medesima  materia  sono adottati d'intesa con il Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  in  apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni.
             Nota all'art. 67:
                 -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 14 della legge
          7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi):
                 "Art.  14.  - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
                 2.  La  conferenza  stessa puo' essere indetta anche
          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
                 2-bis.  Nella  prima  riunione  della  conferenza di
          servizi  le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
          il   termine  entro  cui  e'  possibile  pervenire  ad  una
          decisione.   In   caso   di  inutile  decorso  del  termine
          l'amministrazione  indicente  procede  ai  sensi  dei commi
          3-bis e 4.
                 2-ter.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
                 3.      Si     considera     acquisito     l'assenso
          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non
          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato
          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
                 3-bis.  Nel  caso  in  cui una amministrazione abbia
          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'
          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio  dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni
          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la
          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale
          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga
          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei
          ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza
          e' sciolta.
                 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche'  non  vi  sia  stata  una precedente valutazione di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri
          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
          del  5 gennaio  1989, una determinazione di conclusione del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
                 4-bis.   La   conferenza   di  servizi  puo'  essere
          convocata   anche  per  l'esame  contestuale  di  interessi
          coinvolti  in  piu'  procedimenti  amministrativi connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
          conferenza  e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa
          informale  intesa,  da una delle amministrazioni che curano
          l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
          competente     a    concludere    il    procedimento    che
          cronologicamente   deve   precedere   gli  altri  connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
                             Articolo 68
                Aspettativa per mandato parlamentare
        (Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)

   1.   I   dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al
Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la  durata del
mandato.   Essi   possono  optare  per  la  conservazione,  in  luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai
consiglieri  regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
   2.  Il  periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
   3.   Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti;  di  questa  le  Camere  ed  i Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
   4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
Capo II
Norme transitorie e finali
                             Articolo 69
                          Norme transitorie
(Art.25,  comma 4 del d.lgs n.29 del 1993; art.50, comma 14 del d.lgs
n.29  del 1993, come sostituito prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del
1993  e  poi dall'art.2 del d.lgs n.396 del 1997; art.72, commi 1 e 4
del  d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti dall'art.36 del d.lgs n.546
del  1993;  art.73,  comma 2 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito
dall'art.37  del d.lgs n.546 del 1993; art.28, comma 2 del d.lgs n.80
del  1998;  art.45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n.80 del 1998, come
modificati  dall'art.22,  comma  6  del d.lgs n.387 del 1998; art.24,
                  comma 3 del d.lgs n.387 del 1998)

   1.  Salvo  che  per  le  materie  di  cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  gli accordi
sinda