Legge 26 maggio 2000, n. 147 "Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2000

Per quanto concerne gli Istituti Italiani di Cultura all'estero si consiglia la lettura degli artt. 7 (reggenza) ed 8 (snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero)

Link alla pagina Web del Senato  contenente l'iter parlamentare della legge:  http://www.senato.it/leg/13/Bgt/Schede/Ddliter/5569.htm

Art. 1.

(Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM)

1. E’ prorogata  fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana  alla missione  di monitoraggio  nei territori della ex Jugoslavia  ECMM . A a tale fine è autorizzata  la spesa di 3.300 milioni  per ciascuno  degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto , ai fini  del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito  dell’unita’ previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>>  dello Stato di previsione  del Ministero del tesoro , del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1999, allo scopo  parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo  al Ministero degli Affari esteri.

 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.

 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 3.

(Delegazione generale palestinese in Italia)

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 

2. Il Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica   è autorizzato ad apportare, con propri  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

Art. 4.

(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo)

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli  1999 e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,  nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del  tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica è autorizzato ad apportare, con propri  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero)

1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti: "L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6                                                                                                

 (Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in  complessive lire 7.000 milioni , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.1.0 "Funzionamento" (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Istituti italiani di cultura all’estero: reggenza)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente: "4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari Esteri. 

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi. 

2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 

3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.

Art. 9.

(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero)

1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia  alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblica ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997.

 3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto  dal comma 5, non può prestare servizio all’estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all’estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo  nel territorio nazionale di almeno tre  anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi  prestati all’estero ai sensi  del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili.  Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all’estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

4. Il personale  di ruolo  della scuola, che alla  data di entrata in vigore  della presente legge , presti servizio all'estero, può a domanda, completare  il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il  triennio  di servizio  in Italia di cui al comma 3, potrà concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo  di cinque anni  scolastici o accademici solo nel caso  in cui non  vi abbia già prestato servizio  per un periodo complessivo  superiore a sette anni.

5.Per  il personale  da destinare  alle scuole europee  si predispone  una graduatoria specifica, che è aggiornata  ogni  tre anni. La durata  del servizio  prestato  presso  tali scuole è stabilita in nove anni  non prorogabili  e non è consentita  la partecipazione a ulteriori selezioni.

6. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

Art. 10.

(Entrata in vigore).

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.