Legge 26 maggio 2000, n. 147
"Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2000
Per
quanto concerne gli Istituti Italiani di Cultura all'estero si consiglia la
lettura degli artt. 7 (reggenza) ed 8 (snellimento delle procedure di gestione
economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero)
Link alla pagina Web del Senato contenente l'iter parlamentare della legge: http://www.senato.it/leg/13/Bgt/Schede/Ddliter/5569.htm
Art. 1.
(Missione
di monitoraggio della Comunità europea ECMM)
1. E’ prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM . A a tale fine è autorizzata la spesa di 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto , ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello Stato di previsione del Ministero del tesoro , del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Contributo
in favore di organismi delle Nazioni Unite)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Delegazione
generale palestinese in Italia)
1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Commissione
per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo)
1.
È
prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il
contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro
degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8
aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per
gli 1999 e 2000. Al relativo onere,
pari a lire 700 milioni , si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il
Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Elevazione
del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero)
1.
Il
contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto
agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da
destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è
elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
2.
Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti: "L'esperto inviato in
servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un
posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi
dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai
fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o
di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto
o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni
degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148
e le disposizioni della parte terza per essi previste.Resta fermo il posto
corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del
loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti
regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni".
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire
1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4.
Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
6
(Proroga
dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)
1.
Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni
dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli
enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998
presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
complessive lire 7.000 milioni , si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di
base 9.1.1.0 "Funzionamento" (capitolo 2150) dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.7, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
(Istituti
italiani di cultura all’estero: reggenza)
1.
I
commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono
sostituiti dal seguente: "4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il
direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di
vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della
reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si
applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento
economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio
all'estero".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari Esteri.
3. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Snellimento
delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di
cultura all'estero)
1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.
2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3.
Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili
dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti
medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro
delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai
direttori.
Art. 9.
(Personale
da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero)
1.
La
selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole
europee sia alle iniziative e alle
istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria
permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da
accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e
orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.
2.
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli
affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative
alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero
a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei princìpi fissati
dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino
alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria
pubblica ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997.
3.
Il
personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto
dal comma 5, non può prestare servizio all’estero per più di due
periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di
servizio all’estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono
essere intervallati da un periodo di servizio effettivo
nel territorio nazionale di almeno tre
anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione
prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I
servizi prestati all’estero ai
sensi del presente comma e del
comma 5 non sono cumulabili. Coloro
che abbiano compiuto i due periodi di servizio all’estero perdono
definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.
4.
Il personale di ruolo
della scuola, che alla data
di entrata in vigore della presente
legge , presti servizio all'estero, può a domanda, completare
il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il
triennio di servizio
in Italia di cui al comma 3, potrà concorrere ad un nuovo incarico
all'estero per un periodo di cinque
anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi
abbia già prestato servizio per un
periodo complessivo superiore a
sette anni.
5.Per
il personale da destinare alle
scuole europee si predispone
una graduatoria specifica, che è aggiornata
ogni tre anni. La durata
del servizio prestato presso
tali scuole è stabilita in nove anni
non prorogabili e non è consentita la
partecipazione a ulteriori selezioni.
6.
Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del
sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale
interessato.
7.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.
Art. 10.
(Entrata
in vigore).
1.La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.