Pubblicata sulla G.U. DEL 22.10.1996 Serie Generale ISTITUZIONI CULTURALI LEGGE 17 Ottobre 1996, N. 534
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge: Art.1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dal'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio Nazionale per i Beni culturali e ambientali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1. Art.2 1.Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono: Art.3 1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:
Art. 4 1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'art. 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la seguente documentazione: 2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione. 3. In caso di mancata trasmissine da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 1, il Ministro può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera c) del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensine dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.
Art. 5 1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1in caso di non comprovata aattività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.
Art. 6 1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all'art.1 le istituzioni culturali che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali. 3. I contributi di cui alla presente legge devono essere,in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato. 4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1996, n. 390, e successive modificazioni.
Art.7 1. Il Ministro, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzone di programmi straordinari di ricerca.
Art. 8 1. Il Ministro può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali: Art. 9 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, nella tabella A di cui al comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605. 2. L'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come quantificato nella tabella A di cui al comma 1, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995, nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della leggge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 3. Per l'erogazione dei contriubuti di cui all'articolo 1 è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 è utilizzato lo stanziamento di cui al capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambienali per l'anno finanziario 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, sulla base della ripartizione effettuata annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell'art.1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 5.Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10 1.In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli altri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'art. 1; tali istituzioni devono conseguire la personalità entro quindici mesi dalla data in vigore della presente legge.
Art. 11 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 2 aprile 1980, n. 123.
Data a Roma, addì 17 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
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