Via libera del Consiglio dei ministri alla riorganizzazione amministrativa del dicastero
Un ministero più agile per i Beni culturali
(Schema di dlgs Cdm 31.7.98)

Il ministero dei Beni culturali avrà una struttura più agile ispirata alla semplificazione e al decentramento. Il Governo ha varato per questo venerdì 31 luglio uno schema di decreto legislativo che diventerà operativo probabilmente in settembre dopo l'esame da parte della Commissione bicamerale e che ridisegna completamente l'assetto di questa amministrazione. Tra le novità l'istituzione della figura del segretario generale con compiti di coordinamento, la nascita di un consiglio centrale composto di soli 17 membri (ora il Consiglio nazionale ne ha 98) e l'istituzione delle soprintendenze regionali. (3 agosto 1998).

Schema di decreto legislativo recante: riordino dell’organizzazione amministrativa statale nel settore dei beni e delle attività culturali, a norma della articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 1
(Istituzione del Ministero per i beni culturali e le attività culturali)

1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni e il presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia moduli organici di indirizzo e di programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato a sviluppo da in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 2
(Attribuzioni del Ministero)

1. Al Ministero sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:

a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e di altre forme di spettacolo, della fotografia, alle arti plastiche e figurative;

c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale;

d) promozione della cultura urbanistica e architettonica inclusa l'ideazione e, di intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;

e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;

f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;

g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

3. Sono trasferiti al Ministero:

a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dalle articolo 11, comma 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento degli uffici di cui al comma 3, lettera b).

Articolo 3
(Il Ministro)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministro", è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, delle D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.

3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

4. Al Ministro risponde il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale istituito dalla D.M. 5 marzo 1962. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.

Articolo 4
(Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico-scientifici)

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato "Consiglio", è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminente personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le stesse modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1997, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vicepresidente e adotta un regolamento interno.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.

3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti nei cui riguardi si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati e le modalità di elezione del loro componenti sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 1.

4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuiti le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.

Articolo 5
(Il segretario generale)

1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 6
(Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competente nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanea, beni paesaggistici, beni librari, e editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni artistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui alle articolo 11, comma 11. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali nonché i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8.

3. Restano in vigore per le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articolo 12, 17, 24, 27, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici e il settore di appartenenza.

Articolo 7
(Il soprintendente regionale)

1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna a dirigenti delle soprintendente alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del D.P.C.M. 8 gennaio 1997, n. 135, è conferito con decreto del ministro e l'incarico di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:

a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3;

b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;

c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

3. Le proposte per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1989, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, sono formulate agli organi centrali del soprintendente regionale sentite le soprintendenze competenti.

4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nell'ambito delle designazioni spettanti al Ministro.

5. Per il periodo di svolgimento degli incarichi di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Articolo 8
(Soprintendente e gestioni autonome)

1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia qualora il territorio di competenza sia caratterizzato dalla presenza di complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 può essere attribuita autonomia anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze artistiche.

Articolo 9
(Scuola di formazione e studio)

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

Articolo 10
(Accordi e forme associative)

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.

Articolo 11
(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Sino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale di cui alle articolo 2, comma 3, conserva il trattamento economico in godimento.

4. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che non opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 12
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.

2. Le definizioni: Ministero e Ministro per il beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.