Presentata da Gennaro Malgieri e da altri deputati della Cdl una proposta
per la riforma degli Istituti all’estero
Nascono gli ambasciatori della cultura
Una nuova figura per rendere possibile l’organizzazione di grandi eventi e
programmi
di Aldo Di Lello
Secolo d’Italia, 2 luglio 2002
Roma. Nell'epoca della globalizzazione l’Italia ha bisogno di una nuova figura
istituzionale che ne promuova efficacemente l’immagine all'estero: l’«ambasciatore
della cultura», un operatore di alto profilo che sia in grado di organizzare
eventi di notevole impatto presso l’opinione pubblica dei Paesi in cui operano
i nostri Istituti. Questi stessi istituti devono inoltre tornare a occuparsi
seriamente della diffusione della nostra lingua, condizione essenziale per
qualsiasi programma di promozione culturale.
Sono questi alcuni dei punti qualificanti della proposta di legge presentata da
Gennaro Malgieri e da un nutrito gruppo di deputati della Cdl per la «promozione
e la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane».
II provvedimento si rende opportuno perché la legge che attualmente regola gli
istituti italiani di cultura all'estero, emanata nel 1990, comincia a mostrare
l’usura del tempo. In questi ultimi dodici anni s'è registrata infatti
un’accelerazione rilevantissima dei processi di globalizzazione e di
integrazione europea.
Occorre innanzitutto «invertire la tendenza registratasi negli ultimi anni
verso l'abbandono della promozione linguistica». A tale scopo i firmatari della
proposta di riforma ritengono necessario rafforzare i legami tra gli Istituti e
gli altri organismi culturali, come la Dante Alighieri all’estero e le
università per stranieri in Italia, che svolgono un ruolo di primo piano nella
diffusione del nostro idioma e della nostra cultura.
Altro elemento innovativo è il riconoscimento della posizione istituzionale
degli Istituti. E questo al fine di «tutelare le scelte dei direttori in
materia di programmazione e offrire loro un valido strumento che renda più
agile ed incisiva la loro azione in realtà politiche e culturali estremamente
variabili da Paese a Paese». La proposta di legge prevede anche nuovi strumenti
per realizzare attività culturali in Paesi in cui non siano presenti Istituti,
come la figura di un addetto culturale di carriera presso ambasciate e consolati.
Tali addetti avranno come punti di riferimento Istituti di coordinamento allo
scopo di costituirsi come preziosi terminali della rete culturale.
E veniamo agli «ambasciatori della cultura». Questa nuova figura approfondisce
e potenzia quella dei «direttori di chiara fama» già prevista dall’attuale
normativa. Nominati direttamente dal Ministero, questi direttori speciali
passerebbero da dieci a venti e, fatto particolarmente significativo, verrebbero
liberati dalla gestione degli Istituti, «rimessa ai direttori di carriera»,
per concentrarsi nella realizzazione di grandi programmi culturali. Le
incombenze burocratiche avevano infatti limitato la portata innovativa
dell'istituzione dei «direttori di chiara» fama scelti tra personalità
rappresentative del mondo culturale italiano.
______________________________
Scheda della proposta di legge:
XIV Legislatura Atto Camera 2874
Disposizioni per la promozione e la diffusione all' estero della cultura, della
lingua e della scienza italiane
Testi disponibili: Scheda Camera Lavori Preparatori C. 2874
18 Giugno 2002: da assegnare
Iter: C. 2874 da assegnare 18 Giugno 2002
Iniziativa Parlamentare: On. Gennaro Malgieri (AN)
Natura: ordinaria
Presentazione: Presentato in data 18 Giugno 2002; annunciato nella seduta n.161
del 19 Giugno 2002
_____________________
Gennaro Malgieri, Gruppo parlamentare Alleanza Nazionale, E-mail: malgieri_g@camera.it
Profilo personale e professionale
Nato a Solopaca (Bn) il 28 luglio 1953. Laureato in giurisprudenza. Giornalista.
Saggista. Direttore de "Il Secolo d'Italia" e di "Percorsi",
mensile di cultura politica.
Profilo politico
Iscritto a Alleanza Nazionale. Responsabile delle politiche culturali. Elezioni
politiche 2001: eletto nella lista Alleanza Nazionale per il riparto
proporzionale dei seggi nella XXI Circoscrizione Puglia
XIV LEGISLATURA
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2874
|
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MALGIERI, ANEDDA, BALDI, EMERENZIO BARBIERI, BENEDETTI
VALENTINI, BERTOLINI, BIANCHI CLERICI, GIULIO CONTI,
FOLLINI,
FONTANINI, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, ANNA MARIA LEONE,
LO
PRESTI, MAZZOCCHI, MAZZONI, ANGELA NAPOLI, NARO, ANTONIO
PEPE,
PERETTI, RIVOLTA, STERPA, VOLONTE'
Disposizioni per la promozione e la diffusione all'estero
della cultura, della lingua e della scienza italiane
Presentata il 18 giugno 2002
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! -
Nell'attuale situazione, che vede l'intensificazione dei rapporti internazionali
del nostro Paese, la promozione culturale costituisce parte integrante e
fondamentale della politica estera
italiana.
La riaffermazione
dell'identità nazionale, in un mondo che tende all'omogeneizzazione dei modelli
culturali e sociali, è oggi più che mai essenziale, come attestano le ambiziose
riforme ed i grandi progetti in questo settore predisposti non solo dalle
nazioni che vantano una antica tradizione di promozione linguistica e culturale,
come la Francia e la Gran Bretagna, ma anche da Paesi, come la Spagna, solo
recentemente giunti a sviluppare una rete istituzionale di promozione culturale,
che però hanno acquisito una chiara consapevolezza dell'importanza strategica di
questo settore.
La gestione
del processo di globalizzazione rende strettamente interconnessi gli aspetti
politici, economici, sociali e culturali, in modo tale che se da un lato è
indispensabile una specializzazione delle competenze tecniche e manageriali
degli operatori culturali ed una loro sostanziale autonomia, dall'altro occorre
una cabina di regia che coordini i diversi aspetti della nostra politica
estera.
Gli elementi che fino
ad oggi hanno frenato il pieno dispiegamento delle potenzialità della nostra
rete di diffusione culturale, che pure vanta molti meriti e crediti, sono i
seguenti:
1)
l'insufficienza delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali, impiegate
nel sistema degli istituti italiani di cultura, di seguito denominati
"istituti", specie se paragonate con quelle investite da altri governi
europei;
2)
il mancato coordinamento tra l'amministrazione centrale, gli istituti, gli enti
locali, come le regioni e i comuni, e le istituzioni culturali pubbliche e
private;
3)
il progressivo abbandono della promozione linguistica a favore di iniziative
genericamente culturali, spesso non rispondenti a criteri di
qualità.
La normativa
vigente, costituita dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante "Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e
della lingua italiane all'estero", a sua volta integrata dal regolamento recante
"norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione degli Istituti, di
cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392", pur
avendo avuto il merito indubbio di fare ordine in una serie di provvedimenti
succedutisi per accumulazione nel corso del tempo, ha bisogno, dopo dodici anni
di applicazione, di una sostanziale revisione per correggerne le carenze ed
adeguare ai tempi lo strumento normativo, tenendo particolarmente conto della
sempre maggiore integrazione europea.
PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI
1. Riconoscimento della
posizione istituzionale degli Istituti, definiti uffici
dell'Amministrazione degli affari esteri "dotati di autonomia operativa e
finanziaria nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla
gestione" espletate attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici
consolari.
Tale
riconoscimento corrisponde all'esplicito riconoscimento della funzione da sempre
svolta dagli Istituti e riafferma l'enunciato della legge n. 401 del 1990 che
garantisce la piena autonomia decisionale dei direttori in materia operativa e
finanziaria, fermi restando i normali controlli amministrativo-contabili e
gestionali previsti per i pubblici
uffici.
Ciò al fine di
tutelare le scelte dei direttori in materia di programmazione e di offrire loro
un valido strumento che renda più agile ed incisiva la loro azione in realtà
politiche e culturali estremamente variabili da Paese a Paese.
2.
Rilancio della promozione linguistica e raccordo con le principali
istituzioni che agiscono nel
settore.
La
riforma vuole sottolineare l'importanza e la priorità della diffusione della
lingua italiana come momento indispensabile e propedeutico per avvicinarsi alla
nostra cultura. Occorre invertire la tendenza registratasi nel corso degli
ultimi anni verso l'abbandono della promozione
linguistica.
Si è infatti
riscontrato che, dove la gestione dei corsi di lingua italiana è stata delegata
ad istituzioni private locali, si è dapprima verificato un decadimento del
livello dell'insegnamento della nostra lingua e poi, di conseguenza, un
allontanamento dei potenziali studenti stranieri dalle nostre istituzioni
culturali.
Occorre dunque
rilanciare l'insegnamento della lingua presso gli Istituti e, al tempo stesso,
rafforzare i legami tra gli Istituti e quelle istituzioni, come la Società Dante
Alighieri all'estero e le università per stranieri in Italia, che svolgono un
ruolo importante in questo settore. Inoltre, bisogna rafforzare, mediante gli
Istituti, la diffusione delle certificazioni ufficiali dell'italiano come lingua
straniera, analogamente a quanto avviene per le principali lingue europee, ed in
sintonia con il progetto di certificazione delle lingue europee avviato dal
Consiglio d'Europa.
E'
inoltre indispensabile superare le attuali frammentazioni degli interventi
linguistico-culturali a favore degli italiani residenti all'estero, ed
integrarli, nei Paesi dell'Unione europea, con le iniziative comunitarie a
favore della diffusione linguistica.
3. Ampliamento dell'area di
operatività degli Istituti, per consentire la realizzazione di attività
culturali anche in Paesi limitrofi, privi di Istituti; nomina di "addetti
per l'attività di promozione culturale e linguistica" presso
rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi in cui non
operano Istituti e rafforzamento della promozione scientifica e
tecnologica.
La
mancata istituzione di nuovi Istituti e, in alcuni casi, addirittura la
deprecabile riduzione del loro numero, hanno evidenziato la necessità di creare
la figura di un addetto culturale di carriera presso le ambasciate ed i
consolati, in quelle sedi dove non vi è un Istituto. Tali addetti, infatti,
dovranno coordinarsi, per aree geografiche, con gli Istituti di coordinamento,
di cui amplificheranno il raggio d'azione, venendo a costituire un importante
terminale della rete
culturale.
La rete degli
addetti scientifici, che si integra con quella linguistica e culturale, sarà
sostenuta dagli Istituti stessi i quali, in mancanza di un addetto scientifico
saranno chiamati ad effettuare anche un'azione di promozione scientifica e
tecnologica.
4. Ridefinizione della composizione e delle funzioni
della Commissione nazionale per la promozione della cultura, della
lingua e della scienza italiane
all'estero.
Nel
contesto dell'auspicato rilancio della promozione linguistica e scientifica
rientra la revisione della composizione della attuale Commissione nazionale per
la promozione della cultura italiana all'estero, istituita dall'articolo 4 della
legge n. 401 del 1990, che viene ridefinita quale "Commissione per la promozione
della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero", ed è destinata
ad assumere un ruolo centrale e propulsivo nell'attività di promozione
culturale. Ad essa spettano, nella proposta di legge, il ruolo di raccordo con
le altre istanze istituzionali nazionali, pubbliche e private, ed il ruolo di
cabina di regia della strategia generale di promozione
culturale.
5. Istituzione degli "ambasciatori della cultura
italiana" (già direttori per "chiara fama" ai sensi dell'articolo 14,
comma 6, della legge n. 401 del
1990).
La
normativa vigente attribuisce al Ministro degli affari esteri la facoltà di
conferire incarichi di direttore di Istituto a "persone di prestigio culturale
ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione
culturale", fino ad un massimo di 10
unità.
A tali personalità
competono, di conseguenza, tutte le funzioni che vengono normalmente svolte da
un direttore di ruolo, sia nell'ambito della promozione culturale che in materia
organizzativo-manageriale ed amministrativo-contabile, ai sensi degli articoli 8
e 15 della legge n. 401 del
1990.
Tale figura avrebbe
dovuto, secondo lo spirito della legge in vigore, garantire maggiore visibilità
e prestigio all'azione della nostra rete culturale, in specie in quelle sedi
reputate di particolare importanza strategica per il nostro
Paese.
A tutt'oggi i
risultati complessivi della gestione degli Istituti diretti dalle predette
personalità non hanno sempre corrisposto alle aspettative delle stesse
(comportando l'attività di direzione pesanti carichi gestionali ed
amministrativi) né alle esigenze ed agli investimenti dell'Amministrazione degli
affari esteri.
L'istituzione
degli ambasciatori della cultura italiana ha come obiettivo il rilancio del
ruolo e della funzione dei cosiddetti direttori di "chiara fama", che verrebbero
portati ad un numero massimo di venti. Essi, infatti, nella loro veste di
ambasciatori della cultura, verrebbero liberati dalla gestione degli Istituti,
rimessa ai direttori di carriera, per concentrarsi sulla realizzazioni di grandi
programmi o su eventi culturali di altissimo impatto e prestigio, più
specificamente legati alle loro competenze e per i quali verrebbero dotati di
finanziamenti adeguati al fine di garantire loro la massima autonomia ed
operatività.
TESTO
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITA' E STRUMENTI
Art. 1.
(Finalità).
1.
Il Governo promuove la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della
scienza italiane, per contribuire ad iniziative volte a favorire la pace, la
solidarietà, lo sviluppo della reciproca conoscenza e la cooperazione culturale
internazionale, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri
Stati.
2. Ferme restando le
competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole
amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero
degli affari esteri, tramite le Direzioni generali geografiche e tematiche, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, la rete degli Istituti
italiani di cultura all'estero, di seguito denominati "Istituti", nonché gli
addetti scientifici all'estero, di cui all'articolo 7, persegue le finalità di
cui al comma 1, assicurando la coerenza con gli obiettivi di politica estera
delle attività internazionali ed europee poste in essere dalle amministrazioni
stesse per il raggiungimento delle medesime finalità.
Art. 2.
(Funzioni del Ministero degli affari
esteri).
1.
Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle linee di politica
internazionale della Repubblica:
a)
definisce gli obiettivi e gli indirizzi relativi alla promozione e alla
diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane
all'estero;
b)
persegue le finalità di cui all'articolo 1 promuovendo il coordinamento tra
amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni ed altri enti ed
istituzioni pubblici;
c)
definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale e
scientifico-tecnologica con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e
ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in
conformità alla normativa vigente, con le altre amministrazioni dello
Stato;
d)
formula gli indirizzi ed adotta i provvedimenti necessari al funzionamento della
rete degli addetti scientifici all'estero;
e)
coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla
realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente
legge;
f)
può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società per la
raccolta di fondi o il reperimento di sponsorizzazioni ai fini
dell'organizzazione di attività e di eventi culturali e scientifici
all'estero;
g)
procede alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei
confronti dei quali svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza, nel rispetto
dell'autonomia delle scelte culturali, anche tramite le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari;
h)
indice conferenze periodiche generali dei direttori degli Istituti e degli
addetti scientifici e, per aree geografiche, dei direttori e del personale
addetto degli Istituti e dei lettori;
i)
favorisce, attraverso l'istituzione di un apposito centro di documentazione e di
una banca dati, avvalendosi di personale specializzato e delle necessarie
attrezzature tecnico-informatiche, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione
dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e
manifestazioni, sulla base anche delle informazioni che amministrazioni dello
Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tale fine a trasmettergli,
nonché di quelle eventualmente fornite da associazioni, fondazioni e
privati;
l)
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi
della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di
cui all'articolo 3.
Art. 3.
(Commissione per la promozione della cultura, della
lingua
e della scienza italiane
all'estero).
1.
E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, la Commissione per la
promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero, di
seguito denominata
"Commissione".
2. La
Commissione:
a)
propone al Ministro degli affari esteri gli obiettivi e gli orientamenti
generali relativi alla promozione all'estero, articolata su una programmazione
triennale, della cultura, della scienza e della lingua italiane nonché allo
sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
b)
esprime pareri e propone iniziative in settori specifici ed interventi per aree
geografiche, tenendo anche presenti le particolari esigenze delle aree
caratterizzate dalla presenza di importanti comunità italiane;
c)
esprime pareri sugli orientamenti generali predisposti in materia dalle altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni e da enti ed istituzioni
pubblici;
d)
propone iniziative volte a contribuire al processo di integrazione culturale tra
i Paesi dell'Unione europea e i Paesi facenti parte del Consiglio d'Europa,
nonché alla collaborazione culturale e scientifica multilaterale;
e)
favorisce i contatti con regioni, province, comuni e con enti, fondazioni,
associazioni ed imprese privati, anche ai fini di individuare opportune forme di
finanziamento per realizzare congiuntamente attività ed eventi culturali
all'estero;
f)
predispone ogni anno e trasmette al Ministro degli affari esteri un rapporto
sull'attività svolta.
3.
La Commissione è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, dura in
carica quattro anni e ne fanno parte dieci eminenti personalità del mondo
culturale, accademico e scientifico, individuate tra artisti, scrittori,
registi, scienziati, critici, esponenti dell'informazione, professori
universitari, dirigenti di prestigiose istituzioni culturali e scientifiche,
pubbliche e private. Tali eminenti personalità sono scelte dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Della Commissione
fanno altresì parte:
a)
il direttore generale della Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
b)
il direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e per
le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;
c)
un rappresentante del Ministro per gli italiani del mondo;
d)
il direttore di un Istituto, designato dal direttore generale per la promozione
e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;
e)
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal
Ministro stesso;
f)
un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, designato dal Ministro stesso;
g)
un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
h)
un rappresentante designato dal Consiglio generale degli italiani
all'estero;
i)
un rappresentante designato dalla Conferenza dei rettori delle università
italiane.
5. La
Commissione, presieduta dal Ministro degli affari esteri o da un sottosegretario
di Stato da questo delegato, adotta, entro tre mesi, dalla sua istituzione, un
regolamento interno ed elegge il
vicepresidente.
6. Nel
regolamento interno di cui al comma 5, è prevista l'articolazione della
Commissione in gruppi di lavoro per materia, che possono essere integrati da
membri esterni alla Commissione.
Art. 4.
(Attività e servizi degli
Istituti).
1.
Gli Istituti attendono a compiti di promozione e di cooperazione culturale,
linguistica e scientifica nel Paese nel quale hanno sede, nonché eventualmente
in altri Paesi, appartenenti alla medesima area geografica, individuati di volta
in volta, su proposta del direttore generale per la promozione e la cooperazione
culturale del Ministero degli affari esteri, con apposito decreto del Ministro
degli affari esteri. In particolare, gli Istituti:
a)
stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e
scientifico del Paese ospitante e favoriscono il dialogo interculturale con
attività e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;
b)
promuovono e organizzano attività, iniziative e manifestazioni culturali per la
diffusione della lingua italiana all'estero, anche mediante l'organizzazione di
corsi di lingua e di cultura italiane, avvalendosi della collaborazione, ove
presenti, di lettori d'italiano presso le università del Paese
ospitante;
c)
acquisiscono documentazione e diffondono informazioni sulla vita culturale
italiana e sulle relative istituzioni, nonché sul Paese ospitante;
d)
promuovono e organizzano attività e iniziative culturali, anche in
collaborazione con altri enti e istituzioni italiani;
e)
promuovono e favoriscono attività volte a mantenere e ad aggiornare i rapporti
culturali con l'Italia delle comunità italiane all'estero, nonché a favorire la
loro integrazione culturale nel Paese ospitante;
f)
promuovono e favoriscono iniziative congiunte con associazioni, fondazioni
italiane e con istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi dell'Unione
europea e di Paesi associati;
g)
assicurano collaborazione a studiosi e a studenti italiani nella loro attività
di ricerca e di studio all'estero;
h)
d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e con gli uffici consolari,
promuovono e coordinano opportune sinergie operative con le istituzioni
scolastiche italiane, ai fini, in particolare, della diffusione della lingua e
della cultura italiane;
i)
collaborano, d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e con gli uffici
consolari, ad attività di promozione commerciale e turistica
italiana.
Art. 5.
(Struttura e risorse degli
Istituti).
1.
Gli Istituti sono uffici del Ministero degli affari esteri, che agiscono per il
perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, dotati di autonomia
operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza
sulla gestione. La loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci
annuali, al controllo consuntivo della Corte dei
conti.
2. Gli Istituti sono
dotati di adeguate risorse umane e finanziarie nonché delle strutture necessarie
ai compiti ad essi conferiti ed, in particolare, di servizi informatizzati di
documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti
l'Italia, nonché a fornire servizi a studiosi, ricercatori, studenti, operatori
culturali italiani e
stranieri.
3. Fatto salvo
quanto previsto dalla normativa contrattuale in materia, i criteri generali
dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un
apposito regolamento.
4. Il
direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero
degli affari esteri assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun
Istituto, ripartendo l'apposito stanziamento di
bilancio.
5. Per
l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura gli Istituti possono essere
destinatari di fondi ai sensi dell'articolo 638 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e possono promuovere, anche d'intesa
con la Società Dante Alighieri, iniziative dirette alla diffusione della lingua
italiana.
6. Gli Istituti
possono essere destinatari di contributi e finanziamenti da parte dell'Unione
europea.
7. Allo scopo di
aggiornare periodicamente la rete alle finalità della presente legge, gli
Istituti sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro degli affari
esteri.
8. Ai fini del
perseguimento delle finalità istituzionali, gli Istituti possono essere
destinatari di contributi da parte di fondazioni, istituzioni pubbliche e
private ed imprese.
Art. 6.
(Collaborazione con regioni, enti locali, enti pubblici,
associazioni, fondazioni e
privati).
1.
La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del
Ministero degli affari esteri e gli Istituti si avvalgono di proposte di
collaborazione formulate da regioni, enti locali, enti pubblici, associazioni,
fondazioni e privati in relazione ad iniziative da essi programmate in armonia
con le finalità della presente legge.
Art. 7.
(Addetti
scientifici).
1.
Gli addetti scientifici operano all'estero nell'ambito delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari. Essi promuovono i rapporti scientifici e
tecnologici, sostengono in sede internazionale l'azione delle amministrazioni
pubbliche e degli enti di ricerca, potenziano le capacità di previsione
scientifica e tecnologica al servizio dello sviluppo della scienza italiana in
ambito internazionale.
2. Le
nomine degli addetti scientifici sono disposte con decreto del Ministro degli
affari esteri su proposta del direttore generale per la promozione e
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri sentito il parere della
Commissione. La funzione è conferita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
3. Con
apposito decreto del Ministro degli affari esteri sono individuate le sedi alle
quali sono assegnati gli addetti scientifici, le modalità di selezione e di
reclutamento, le modalità di svolgimento dell'incarico, le attività di
formazione e di aggiornamento.
Capo II
PERSONALE E AMBASCIATORI
DELLA CULTURA
Art. 8.
(Personale dell'area della
promozione
culturale).
1.
L'area della promozione culturale, per la natura delle funzioni attribuite al
personale che ne fa parte e per la specificità delle competenze professionali,
costituisce un ruolo specializzato nell'ambito del personale del Ministero degli
affari esteri.
2. Il
personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero presso
gli Istituti, con funzioni di direttore, di vice direttore o di addetto
scientifico, oppure presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, laddove non esista in loco un Istituto, con le funzioni di
addetto per la promozione culturale e linguistica. In Italia il medesimo
personale è assegnato alla Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale o ad altra direzione generale del Ministero degli affari
esteri o all'istituto
diplomatico.
3. In materia di
avvicendamenti del personale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
contrattuali vigenti in
materia.
4. L'accesso
all'area della promozione culturale avviene in conformità alle disposizioni
vigenti, anche di natura contrattuale, fermo restando il requisito della laurea
specialistica. I dirigenti sono reclutati esclusivamente tra il personale
dell'area della promozione culturale, mediante
concorso.
5. Nell'ambito
delle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al fine di favorire la
formazione permanente, il Ministero degli affari esteri promuove, per il tramite
dell'istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione e di
aggiornamento per il personale in
servizio.
6. Il Ministero
degli affari esteri promuove, altresì, corsi preparatori ai concorsi, in
collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario,
nonché con enti pubblici e privati specializzati nelle attività di formazione,
di promozione e di organizzazione culturale anche in ambito
internazionale.
Art. 9.
(Direttore
d'Istituto).
1.
I direttori degli Istituti sono nominati fra il personale appartenente all'area
della promozione
culturale.
2. La nomina e la
destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro
degli affari esteri, su proposta del direttore generale per la promozione e la
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, acquisito il parere
della Commissione. I direttori designati sono tenuti a presentare al direttore
generale, prima dell'assunzione nella nuova sede, le linee programmatiche delle
attività che, nel corso del primo anno di destinazione, intendono organizzare
nel Paese di destinazione.
3.
Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le
personalità culturali del Paese ospitante, è responsabile delle attività e dei
servizi svolti dall'Istituto nonché della verifica dei risultati conseguiti, nel
quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza esercitate dal Ministero degli
affari esteri. In particolare:
a)
mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio
consolare;
b)
studia, analizza ed interpreta la realtà locale, ai fini di promuovere la
cultura italiana nell'ambito delle relazioni culturali bilaterali e
multilaterali;
c)
definisce annualmente la programmazione delle attività dell'Istituto; provvede
all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale e, tenendo conto
delle specifiche competenze di ciascuno, assegna agli addetti di cui
all'articolo 8, comma 2, i settori di loro prevalente competenza;
d)
provvede alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni
patrimoniali in dotazione;
e)
predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla Direzione
generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli
affari esteri, per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
competente;
f)
predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone
annualmente al Ministero degli affari
esteri;
g)
collabora, d'intesa con la rappresentanza diplomatica o con l'ufficio consolare,
alla programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative finanziate
dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del
Ministero degli affari esteri;
h)
definisce i criteri didattici ed organizzativi dei corsi di lingua e di cultura
e concorre alla utilizzazione ottimale dei lettori assegnati presso le
università locali che da lui dipendono funzionalmente;
i)
collabora con l'addetto scientifico alla realizzazione di iniziative e di
programmi definiti d'intesa con le rappresentanze diplomatiche o con gli uffici
consolari, finalizzati alla promozione della cultura scientifica;
l)
nelle sedi sprovviste di addetto scientifico collabora con le rappresentanze
diplomatiche per la realizzazione delle attività previste dagli accordi e dai
programmi esecutivi di collaborazione scientifico-tecnologica.
Art. 10.
(Ambasciatori delle cultura
italiana).
1.
In relazione ad esigenze particolari di promozione della cultura, della lingua e
della scienza italiane, in uno o più Paesi della stessa area geografica,
individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione, il
Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione stessa, può conferire,
entro il limite massimo di venti unità, incarichi speciali ai sensi
dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni, a personalità, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di elevato prestigio culturale e di comprovata competenza nella
organizzazione della promozione culturale e
linguistica.
2. Alle
personalità di cui al comma è conferito un incarico della durata minima
semestrale e massima biennale, secondo le procedure e il trattamento economico
di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni. L'incarico può essere rinnovato,
sentito il parere della Commissione, fino ad un massimo di un ulteriore anno e
non è nuovamente conferibile prima che sia decorso un triennio dalla scadenza
del precedente. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio
del Ministro degli affari
esteri.
3. Per
l'individuazione delle personalità di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti
criteri: produzione scientifica e iniziative realizzate nel corso dell'attività
professionale; prestigio goduto negli ambienti culturali italiani e nel Paese di
destinazione; capacità manageriale e competenza amministrativa esperita presso
enti pubblici o privati; conoscenza della lingua locale o della lingua veicolare
più usata nel Paese di
destinazione.
4. Le
personalità di cui al presente articolo svolgono le seguenti funzioni:
a)
elaborazione e attuazione di programmi di promozione culturale, linguistica e
scientifica per il Paese o l'area di destinazione, sulla base delle indicazioni
della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del
Ministero degli affari esteri, nell'ambito del settore di specifica
competenza;
b)
programmazione e realizzazione di eventi culturali di particolare rilievo,
connessi con l'incarico conferitogli;
c)
consulenza nel settore di specifica competenza a favore della rappresentanza
diplomatica, dell'ufficio consolare e dell'Istituto, competenti per
territorio.
5. Agli
ambasciatori della cultura sono attribuite le risorse necessarie al
perseguimento dei compiti loro assegnati.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 11.
(Copertura
finanziaria).
1.
Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della cultura, della lingua e
della scienza italiane all'estero e per il potenziamento delle necessarie
attrezzature, anche informatiche e telematiche, è autorizzata una spesa
aggiuntiva da determinare annualmente, nell'ambito della legge
finanziaria.
2. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Norme di
rinvio).
1.
Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si
applicano, per gli Istituti ed il personale dipendente, le norme del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
se compatibili con la natura e le finalità degli Istituti
stessi.
2. E' abrogata la
legge 22 dicembre 1990, n. 401, fermi restando gli stanziamenti, relativi alla
legge stessa, iscritti nella legge 28 dicembre 2001, n. 449.
Art. 13.
(Norma
transitoria).
1.
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova
in servizio presso gli Istituti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, o
dell'articolo 16, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è mantenuto in
servizio fino al completamento del biennio relativo all'incarico ad esso
conferito.
2. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, da
adottare con decreto del Ministro degli affari esteri entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero degli affari esteri
27 aprile 1995, n. 392.
Art. 14.
(Entrata in
vigore).
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.