(Italcult, 4 marzo 2002) Si riporta qui di seguito il testo del progetto di legge di
iniziativa parlamentare, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI
ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO, presentato dall'On. Valerio
Calzolaio (Dem.-Sin.-Ulivo), i cui punti salienti possono essere così
riassunti:
- istituzione di un Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine
dell'Italia nel mondo presso il Ministero degli Affari Esteri;
- i direttori degli Istituti di Cultura sono designati dal Capo del Dipartimento
e sono scelti tra:
1) il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri, inquadrato nei ruoli
dell'APC alla data di entrata in vigore della legge, in base alla valutazione
del lavoro svolto e dei risultati raggiunti;
2) personalità di "chiara fama", al di fuori dei ruoli e dei
concorsi, scelte sulla base di piani triennali di missione. Il numero dei posti
disponibili per i "chiara fama" e le relative sedi vengono stabiliti
in base a piani di organizzazione del Dipartimento;
3) vincitori di concorsi pubblici.
Detti incarichi direttivi hanno la durata di tre anni e possono essere
rinnovati una sola volta per ulteriori tre anni.
- Riduzione del numero degli IIC e potenziamento degli IIC di importanza
strategica;
- Nomina di addetti culturali di ruolo e onorari presso Ambasciate e
Consolati Generali dove non ci sono IIC;
- Inquadramento del personale degli IIC, salvo gli addetti onorari, nelle locali
strutture diplomatiche. (Italcult)
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROGETTO DI LEGGE - N. 2209
d'iniziativa dei deputati
CALZOLAIO, SERENI, SPINI
Iniziativa Parlamentare: On. Valerio Calzolaio (Dem.Sin.-Ulivo)
Cofirmatari : On. Marina Sereni (Dem.Sin.-Ulivo), On. Domenicantonio Spina Diana
(Forza Italia)
Presentata in data 22 Gennaio 2002; annunciato nella seduta n.85 del 23
Gennaio 2002
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - Gli Istituti italiani di cultura all'estero rappresentano
l'immagine, la storia, la cultura di tutti i secoli, antica e contemporanea, la
lingua del nostro Paese. Essi sono dunque agenzie di estrema rilevanza, la cui
attività influenza la percezione dell'identità e dell'immagine italiana,
toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, anche nei settori
non direttamente connessi con la cultura. Sugli Istituti italiani di cultura
all'estero ricade dunque la responsabilità di formare e diffondere l'immagine
italiana, in un mondo di comunicazioni che si orienta in misura molto grande
sulla qualità dell'immagine. A tale fine gli Istituti devono essere sostenuti
con una ridefinizione della loro missione ed un sistema di connessioni con il
Paese (la sua struttura sia istituzionale che culturale), adeguatamente ricca e
articolata. Si propone che sia costituito a tale fine, presso il Ministero degli
affari esteri, un Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine
dell'Italia nel mondo. La costituzione del Dipartimento, in luogo della già
esistente Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale dovrà
assolvere alla necessità di dare personalità ben distinta, e chiara autonomia
di funzione e missione, al punto di raccordo, progettazione e pianificazione di
tutta l'attività culturale italiana all'estero.
Il capo del Dipartimento potrà essere scelto in base alla chiara fama, al più
alto livello di competenza culturale e professionale, anche al di fuori della
carriera direttiva del Ministero degli affari esteri. La sua designazione dovrà
essere presentata, per un parere, alle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di amministrazione
composto da sette membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal
Ministro degli affari esteri, dai Ministri per i beni e le attività culturali,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Egli è affiancato da un
comitato scientifico costituito da non meno di tre e non più di cinque
componenti scelti fra le più note personalità della vita culturale, artistica,
scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono nominati sentito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero potrà essere scelto,
sulla base di un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i
Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
per i beni e le attività culturali e delle attività produttive Potranno
partecipare allo stesso concorso per titoli i docenti di ruolo delle scuole di
ogni grado della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso sono
indicati nel bando del concorso stesso, restando comunque titolo indispensabile
il diploma di laurea, valutato anche in base al punteggio conseguito. E' anche
possibile assumere personale in loco per contratto.
I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero saranno designati dal
capo del Dipartimento che ne sottoporrà la nomina al consiglio di
amministrazione. Essi saranno scelti fra il personale attualmente nei ruoli del
Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale, in base alla valutazione del lavoro svolto e dei
risultati raggiunti negli incarichi del precedente livello. Inoltre, essi
potranno essere scelti fra il personale selezionato in base ai concorsi sopra
indicati ed a concorsi e ruoli precedenti alla data di entrata in vigore della
legge; potranno essere designati, altresì, al di fuori dei citati percorsi
funzionali, "per chiara fama".
Il responsabile e il consiglio di amministrazione, sulla base di materiali e
indicazioni forniti dal comitato scientifico, formuleranno un piano triennale di
"missione" per gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle
diverse aree del mondo. E' evidente che tale missione non potrà essere identica
a New York e Nuova Delhi, e che i piani dovranno tenere fortemente conto della
dislocazione storica e ambientale, della presenza e consistenza delle comunità
italiane e di emigrati italiani, nonché degli interessi italiani nell'area. Il
piano triennale, che comporta anche conseguenti criteri di selezione del
personale scelto per titoli e di quello scelto per "chiara fama", sarà
oggetto di presentazione mediante audizione del responsabile del Dipartimento,
alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento. E' prevista anche la
nomina di un Comitato per il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni.
E' evidente e necessaria una riduzione del numero degli Istituti italiani di
cultura all'estero, per rafforzarne la visibilità e l'efficacia di azione in
alcune sedi strategiche. La presente proposta di legge affida tale compito al
lavoro critico e organizzativo ed alla competenza del costituendo Dipartimento,
del suo capo, del suo consiglio di amministrazione e del comitato scientifico
che lo affianca. Allo stesso modo la presente proposta di legge demanda al
lavoro di ricerca, inchiesta, dibattito e decisione del Dipartimento la
questione (che non può essere decisa in linea generale e una volta per tutte)
del rapporto fra attività di rappresentazione e diffusione della cultura
italiana nel mondo e attività di insegnamento della lingua. Vi sono infatti
legami, tradizioni, impegni e ragioni molto diversi fra Paese d'origine e Paese
ospite, che di volta in volta possono consigliare l'orientamento delle risorse
in direzione dell'uno, dell'altro impegno o di entrambi. Si evita in tale modo
di dare per scontato che tutti possano fare tutto dovunque, come si è sostenuto
impropriamente in passato, provocando carichi insostenibili e molti errori.
Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero e i rispettivi
direttori (sia di ruolo che scelti per "chiara fama") sono inquadrati,
dal punto di vista amministrativo, nelle locali strutture diplomatiche, e
dovranno coordinarsi con esse, tenendo conto che la rappresentanza legale della
Repubblica italiana spetta comunque all'ambasciatore o al diplomatico più alto
in grado sul posto. Ma dal punto di vista dei programmi, dei criteri e della
organizzazione del lavoro, gli Istituti e chi li rappresenta, ricevono
istruzioni e programmi dal Dipartimento e ad esso rendono conto con rapporti
semestrali. In caso di contestazione o disaccordi sul posto, il capo della
delegazione diplomatica ha la responsabilità immediata della decisione. Egli
dovrà informare al più presto il Dipartimento della sua decisione, motivando
le ragioni e proponendo la soluzione alla situazione contestata. A sua volta il
capo dell'Istituto italiano di cultura all'estero offrirà al consiglio di
amministrazione del Dipartimento le sue ragioni documentate e si atterrà alla
decisione finale del consiglio stesso. Poiché, con le decisioni di riduzione
del numero degli Istituti, molte sedi resteranno scoperte, la presente proposta
di legge propone l'istituzione dell'addetto culturale, che in alcune sedi di
ambasciata e consolari potrà divenire il punto di riferimento delle attività
culturali italiane, con le seguenti caratteristiche:
a) gli addetti culturali saranno scelti dalle stesse liste e con le stesse caratteristiche del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero;
b) essi avranno una dipendenza organica dall'ambasciata o dal consolato, ma un rapporto di coordinamento e comunicazione diretta (quanto ai programmi) con il Dipartimento;
c) è prevista, in condizioni che saranno proposte dal Dipartimento e decise
dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione di posizioni di addetto
culturale onorario. Si tratta di posizioni non retribuite ma formalmente
annunciate e riconosciute dalla delegazione diplomatica italiana; tali addetti
saranno scelti fra esperti di cultura italiana di provata reputazione sul posto
e sotto la diretta responsabilità del rappresentante diplomatico italiano. Ciò
consentirà il costituirsi di utili legami con le istituzioni culturali del
Paese ospite che si occupano di lingua e cultura italiana (università, centri
di studi superiori, istituzioni scolastiche) in modo competente e ad un livello
apprezzabile.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Dipartimento per
la cultura, la lingua e l'immagine dell'Italia nel mondo, di seguito denominato
"Dipartimento". Il Dipartimento assolve al compito di organizzare,
guidare e coordinare l'attività culturale italiana all'estero. Il capo del
Dipartimento è scelto in base alla chiara fama ed al più alto livello di
competenza culturale e professionale, anche al di fuori della carriera direttiva
del personale del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro degli affari esteri sottopone la designazione del capo del
Dipartimento, con la documentazione e i titoli relativi, al parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, e alla approvazione del Consiglio dei ministri.
Art. 2.
1. Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di amministrazione,
che presiede. Tale consiglio è composto da sette membri. Essi sono nominati,
rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro
degli affari esteri, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali e due
dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei quali uno in
rappresentanza del settore dell'università e della ricerca. Due componenti sono
indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e dal Consiglio generale degli
italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198.
2. Il capo del Dipartimento è altresì assistito da un comitato scientifico
composto da non meno di tre e non più di cinque componenti scelti fra le più
note personalità della vita culturale, scientifica e pedagogica del Paese. Essi
sono nominati dal capo del Dipartimento, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 3.
1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione, le attività e l'organico
degli Istituti italiani di cultura all'estero, decidendo, in base ai programmi
generali ed alle risorse disponibili, il numero e la dislocazione di tali
Istituti. Predispone altresì modi diversi di operare per la cultura, la lingua
e l'immagine italiane nei luoghi del mondo in cui il Dipartimento non può
valersi della presenza di Istituti italiani di cultura.
Art. 4.
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero è scelto,
mediante un concorso per titoli, fra il personale in servizio presso i Ministeri
degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i
beni e le attività culturali e delle attività produttive. Può partecipare
allo stesso concorso per titoli il personale docente di ruolo di tutti i gradi
di insegnamento nelle scuole della Repubblica. I titoli per la partecipazione al
concorso sono indicati nel bando, restando comunque titolo indispensabile il
diploma di laurea, valutato anche in base al punteggio conseguito.
Art. 5.
1. Gli istituti italiani di cultura all'estero, per lo svolgimento delle
proprie attività e previa autorizzazione del Dipartimento, possono assumere
personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite
massimo di settecento unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive ed
ausiliarie.
2. Il personale a contratto, di cui al comma 1, assunto con le modalità in uso
per i contrattisti delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è parificato
a questi ultimi dal punto di vista normativo e retributivo.
3. Per ulteriori specifiche esigenze gli Istituti italiani di cultura all'estero
possono utilizzare, nei limiti dei rispettivi bilanci, personale aggiunto a
contratto rispetto al contingente di cui al comma 1, previo parere dell'autorità
diplomatica locale e autorizzazione del Dipartimento.
4. Gli Istituti italiani di cultura all'estero, d'intesa con il Dipartimento,
organizzano corsi di formazione ed aggiornamento del personale di cui al comma
1.
Art. 6.
1. I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero sono designati
dal capo del Dipartimento, che ne sottopone la nomina al consiglio di
amministrazione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti fra il
personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, fa capo alla Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale del medesimo Ministero, in base alla
valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti nei precedenti incarichi.
Sono scelti, altresì, fra il personale selezionato in base ai concorsi di cui
all'articolo 4.
2. Il capo del Dipartimento può proporre al consiglio di amministrazione,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, al di fuori
dei ruoli e dei concorsi, per chiara fama. Il numero dei posti disponibili per
tali nomine e le relative sedi sono preventivamente stabiliti dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere motivato del comitato scientifico, in base ai
piani di organizzazione del Dipartimento.
3. Tutti gli atti relativi ai concorsi, alle selezioni per chiara fama, alla
designazione, alle nomine ed ai richiami in sede del personale di cui al
presente articolo sono pubblici.
Art. 7.
1. Il capo del Dipartimento e il consiglio di amministrazione, sulla base
delle indicazioni e delle proposte del comitato scientifico, formulano un piano
triennale di missione per gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle
diverse aree del mondo. I piani devono tenere conto della dislocazione storica e
ambientale dei centri italiani di cultura, della presenza e consistenza delle
comunità di lingua e di origine italiana, e degli interessi italiani nell'area.
I piani devono, altresì, tenere conto dei piani-Paesi elaborati dai comitati
degli italiani all'estero e dal Consiglio generale degli italiani all'estero, in
collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari.
2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta conseguenti criteri di
selezione del personale scelto per concorso e di quello scelto per chiara fama,
è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari dei due rami del
Parlamento.
3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 6 non può essere inferiore
alla durata del piano triennale, salvo ragioni che sono accertate e rese
pubbliche dal consiglio di amministrazione del Dipartimento. Gli incarichi
direttivi possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata del
successivo piano triennale.
4. Il piano triennale comprende altresì la ridefinizione del numero e della
dislocazione degli Istituti italiani di cultura all'estero, nonché la eventuale
riduzione del numero delle sedi, al fine di definire e dare maggiore prestigio
agli Istituti di importanza strategica. Il piano triennale definisce, altresì,
la missione degli Istituti in merito alla distribuzione di risorse fra gli
interventi per la diffusione della cultura e per l'insegnamento della lingua
italiana.
Art. 8.
1. Nell'ambito di ciascun Istituto italiano di cultura all'estero è
costituito un comitato di partecipazione con lo scopo di coinvolgere gli utenti
e le associazioni culturali e di rappresentanza della comunità nella scelta,
nell'impostazione e nella realizzazione delle iniziative. Il comitato è
nominato, previa ampia consultazione, dal direttore dell'istituto, che sceglie i
componenti tra le associazioni presenti localmente, con particolare
considerazione per quelle espresse dalla comunità di origine italiana, tra gli
utenti impegnati nella vita dell'Istituto e tra i rappresentanti degli enti e
delle istituzioni culturali locali. Il comitato concorre allo sviluppo
dell'attività dell'Istituto e può avanzare proposte e pareri in ordine alla
definizione dei programmi triennali e annuali delle iniziative dal medesimo
promosse.
Art. 9.
1. Il Dipartimento può proporre al Ministro degli affari esteri la nomina di
addetti culturali presso le ambasciate di consolati generali in Paesi in cui non
vi siano, o abbiano cessato di funzionare, Istituti italiani di cultura
all'estero. Gli addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse
caratteristiche e criteri del personale degli Istituti italiani di cultura
all'estero, ad esclusione delle nomine per chiara fama.
2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le stesse modalità utilizzate
per le nomine del personale degli Istituti italiani di cultura all'estero.
Art. 10.
1. E' prevista, nelle situazioni ed alle condizioni individuate dal capo del
Dipartimento e dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro degli
affari esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale onorario
presso ambasciate e consolati generali in cui non sia possibile operare
attraverso le modalità indicate dall'articolo 9.
2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti locali di cultura e
lingua italiane di riconosciuto valore e di provata reputazione nelle
istituzioni culturali del luogo. Egli può essere cittadino italiano o cittadino
del Paese ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli interventi e le
iniziative culturali e linguistiche da effettuare nell'area, e realizzandoli di
volta in volta dopo specifica indicazione del capo della delegazione diplomatica
italiana all'estero, sentito il Dipartimento, senza oneri o competenze
economiche.
Art. 11.
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero, sia di ruolo
che nominato per chiara fama, e gli addetti culturali, salvo l'addetto di cui
all'articolo 10, sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile,
nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a coordinarsi con tali
strutture tenendo conto che la rappresentanza legale della Repubblica spetta
all'ambasciatore o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera
l'Istituto italiano di cultura all'estero o in cui l'addetto culturale svolge le
sue funzioni.
2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, della organizzazione del
lavoro e dei relativi bilanci preventivi e consuntivi, gli Istituti italiani di
cultura all'estero e chi li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei
luoghi in cui essi operano, ricevono istruzioni relativamente alla loro
complessiva attività dal Dipartimento. Ad esso inviano proposte di
programmazione e di intervento che devono essere approvate dal Dipartimento
insieme ai bilanci; al Dipartimento essi rendono conto tramite rapporti
semestrali.
3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo della delegazione
diplomatica italiana ha la responsabilità immediata della decisione. Egli è
tenuto comunque ad informare al più presto il capo del Dipartimento, motivando
le ragioni del dissenso e proponendo la soluzione della situazione contestata. A
sua volta il direttore dell'Istituto italiano di cultura all'estero o l'addetto
culturale espone al capo del Dipartimento le sue ragioni documentate e si
attiene alla decisione finale del consiglio di amministrazione del Dipartimento.
Art. 12.
1. Il Dipartimento predispone, entro tre mesi dalla sua istituzione, apposite
norme per disciplinare i rapporti tra il Dipartimento stesso e gli Istituti
italiani di cultura all'estero, nonché lo svolgimento delle attività, le
prerogative del personale assunto in loco e ogni altra questione attinente alle
attività degli Istituti medesimi. Tali norme sono approvate con decreto del
Ministro degli affari esteri.
Art. 13.
1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività di presentazione e diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne faccia richiesta nei modi indicati con regolamento adottato dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ciascun anno di lavoro il Dipartimento provvede alla pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione della cultura, della lingua e della immagine italiane all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti gli aspetti e le funzioni del Dipartimento, i piani proposti, i programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche competenze di ogni funzionario in ciascun Istituto italiano di cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli Istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto ed i programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo. L'annuario contiene, altresì, un rapporto sullo stato dell'insegnamento della lingua italiana, le opinioni espresse dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso dell'anno, le ragioni delle nomine e delle revoche delle nomine stesse ed il rapporto annuale del capo del Dipartimento.