mercoledì, dicembre 17, 2003

Domenico Ferrari: un italiano a Berkeley

Notiziario NIP - News ITALIA PRESS agenzia stampa - N� 242 - Anno X, 17 dicembre 2003

All'Universit� Cattolica di Piacenza si tengono, fino a venerd�, alcune conferenze all'avanguardia nel settore del web marketing.

Piacenza - E' organizzata da Domenico Ferrari, emeritus professor a Berkeley, la serie di convegni che in questi giorni vedono la citt� di Piacenza protagonista di incontri all'insegna della network economy . A salire in cattedra � anche Ward Hanson , tra i massimi esperti di web marketing e docente presso la Stanford Graduate School of Business alla Stanford University .

Oltre ad essere fiore all'occhiello dell'Universit� Cattolica di Piacenza, in qualit� di direttore del master universitario Mine (Management In the Network Economy), Ferrari vanta un curriculum internazionale.Nel 1970, gi� docente in commutazione e calcolatori elettronici al Politecnico di Milano, � stato nominato Assistant Professor of Computer Science all'Universit� della California a Berkeley, dove ha proseguito la sua carriera accademica, diventando Associate Professor nel 1975 e Full Professor nel 1979.

Nel 1977-79 � stato Vice-Chairman for Graduate Matters del Dipartimento di Electrical Engineering and Computer Sciences a Berkeley, e dal 1983 al 1987 Chairman della Computer Science Division della stessa Universit� e nel 1987 riceve l'A.A. Michelson Award del Computer Measurement Group. Ferrari � stato anche uno dei fondatori dell'International Computer Science Institute (ICSI) a Berkeley, un istituto che dal 1988 svolge ricerca in alcuni settori di punta dell'informatica promuovendo al tempo stesso la collaborazione internazionale in quei settori.

Questo istituto � attualmente finanziato dai governi e dalle industrie della Germania, della Spagna, della Finlandia, della Polonia e degli Stati Unitidella. Nei primi anni della sua esistenza, l'ICSI � stato finanziato anche dall'Italia attraverso il CNR. Dell'ICSI Ferrari � stato il primo Vice Direttore dal 1988 al 1990, ed il Vice Presidente dal 1988 al 1995. Nel 1994 � diventato Professor Emeritus of Computer Science all'Universit� della California a Berkeley.

Grazie alle competenze e amicizie maturate nel corso della sua carriera americana, Ferrari offre fino a venerd� la possibilit�, unica in Italia, di venire a conoscenza dei fondamenti delle tecniche di marketing online e del valore che questi apportano sia alle imprese che ai consumatori. Altro tema affrontato � quello relativo alle nuove opportunit� offerte dal marketing telematico e quali sono le prospettive per il futuro. "Costruire traffico web ma riuscire anche a 'veicolare' e a 'vincolare' l'attenzione del consumatore sono tra gli obiettivi principali che un'impresa online si deve porre ", ha affermato il professore.

"L'Italia non � allo stesso livello dell'America per quanto riguarda il web marketing" dichiara Ferrari "e il divario non riguarda tanto la carenza di tecnologia, ma piuttosto la mentalit� e la cultura aziendale italiana. Il web marketing sta diventando vitale nella competizione tra le imprese: l'Italia in questo rispetto � un p� indietro ed avere la presenza di un professore di tal risma � particolamente cruciale per le imprese italiane ". News ITALIA PRESS

sabato, dicembre 13, 2003

L�ASSESSORE ANTONAZ (FVG) SU ACQUISIZIONE �TRGOVSKI DOM� DI GORIZIA: L�EDIFICIO DIVENTER� LA CASA DELLE CULTURE ITALIANA E SLOVENA

TRIESTE\ aise\12 dicembre 2003 � �� indispensabile trovare, prima del prossimo maggio quando la Slovenia entrer� nell'Unione europea, una soluzione per attuare quanto stabilito dall'art.19 della legge 38 del 2001, di tutela degli sloveni in Italia, che prevede la restituzione del "Trgovski dom" a Gorizia� - simbolo di una citt� multiculturale, costruito per essere sede di organizzazioni e circoli sloveni fu poi nazionalizzato dalle autorit� fasciste, togliendolo ai legittimi proprietari. Ha concluso cos� l'assessore regionale alla Cultura e alle Identit� linguistiche del Friuli Venezia Giulia, Roberto Antonaz, il suo intervento all'ultimo incontro di "progetto convivenza", promosso dalla Provincia di Gorizia.
Molti gli ostacoli di carattere giuridico e finanziario che dovranno essere superati, ha aggiunto l'assessore, anche attraverso il coinvolgimento del Comune, dell'Amministrazione provinciale, dei parlamentari regionali e della stessa Regione. Con un impegno congiunto il risultato potr� essere raggiunto.
Il "Trgovski dom" - ha detto ancora Antonaz - � destinato a diventare "la casa delle culture", quella italiana e quella slovena, ma anche friulana, ebraica e tedesca, che fanno parte della storia e della cultura di questa citt� che si appresta ad aprirsi a nuove e migliori prospettive di collaborazione anche culturale. L'impegno per trovare soluzioni alternative per gli uffici finanziari e della giustizia, che attualmente occupano l'edificio, ha proseguito l'assessore, non sar� facile, come pure l'applicazione e l'interpretazione autentica di quanto previsto dalla legge. A tutto ci�, ha rilevato Antonaz, si aggiunge l'onere non di poco conto per nuovi locali da reperire e ristrutturare.
L'assessore ha proposto, quindi, di coinvolgere anche il presidente della Regione in un prossimo incontro da programmare a Gorizia per affrontare assieme questo problema non pi� dilazionabile. (aise)

INSEDIATA DALL�ASSESSORE REGIONALE ZANON LA NUOVA CONSULTA DEI VENETI NEL MONDO, IL �PARLAMENTINO� DELL�EMIGRAZIONE VENETA

Inform, 13 dicembre 2003
PADOVA - L�Assessore regionale ai flussi migratori e alla sicurezza Raffaele Zanon ha insediato il 12 dicembre a Palazzo Santo Stefano,
sede della Provincia di Padova, la nuova Consulta dei Veneti nel Mondo, organismo istituito dalla legge regionale n. 2 del 2003, che sostituisce il Comitato permanente dei Veneti nel mondo. La Consulta �, in pratica, il �parlamentino� del mondo dell�emigrazione veneta e la novit� pi� importante del nuovo organismo � che, per la prima volta, ne fanno parte un rilevante numero di rappresentanti dei Comitati e Federazioni di circoli veneti all�estero (iscritti al registro regionale), esattamente 10 su 21 componenti in totale.
Questi i membri della Consulta dei Veneti nel Mondo, presieduta dall�Assessore regionale ai flussi migratori Raffaele Zanon: Imelda Bisinella della Federazione delle Associazioni Venete del Quebec (Canada), Giorgio Beghetto della Federazione dei club e delle associazioni venete dell�Ontario (Canada), Francesco Grendene del Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay, Riccardo Merlo del Comitato delle Associazioni Venete in Argentina, Giuseppe Fin della Federazione Veneta del New South Wales (Australia), Pier Giorgio Cappellotto della Federazione delle Associazioni Venete del Victoria (Australia), Luciano Lodi del Comitato Associazioni Venete emigranti in Svizzera, Vasco Rader delle Associazioni dei Veneti in Sudafrica, Brina Saccardo Spinelli della Federazione delle Associazioni venete dello Stato di San Paolo (Brasile), Leonardo Faccioli della Federazione delle Associazioni Veneti nel mondo del Venezuela, Massimo Mariotti del Comitato Tricolore degli Italiani nel Mondo, Valentino Tonin della Fondazione Migrantese, Gioacchino Bratti dell�Associazione Bellunesi nel mondo, oltre alle tradizionali associazioni venete di emigrazione, e ai rappresentanti di organismi e istituzioni operanti nel settore.
La prima seduta di lavoro dopo l'insediamento della Consulta ha il seguente ordine del giorno: linee politico programmatiche per il triennio 2004-2006; nomina del Vice Presidente della Consulta (il Presidente � l'Assessore regionale in carica); presentazione e discussione del Programma annuale 2004. (Inform)

giovedì, dicembre 11, 2003

Da Venezia a Lubiana in treno in meno di 4 ore

Notiziario NIP - News ITALIA PRESS agenzia stampa - N� 241 - Anno X, 11 dicembre 2003

L'accordo tra Trenitalia e le Ferrovie slovene � stato firmato oggi a Venezia, alla presenza del sindaco Paolo Costa

Venezia - Dal 15 dicembre basteranno meno di quattro ore per raggiungere Lubiana da Venezia, grazie al nuovo collegamento ferroviario tra le due citt� , realizzato con il pendolino "Casanova" , che taglier� di ben un'ora e quaranta minuti gli attuali tempi di percorrenza della tratta, favorendo i collegamenti tra l'Est e l'Ovest d'Europa.

L'accordo tra Trenitalia e le Ferrovie slovene � stato firmato oggi a Venezia, alla presenza del sindaco Paolo Costa, dall'amministratore delegato della societ� italiana Roberto Renon e dal direttore generale di quella slovena Blaz Miklavcic. "Il collegamento veloce attraverso le Alpi - ha commentato Renon - � strategicamente importantissimo per mettere in contatto persone e merci delle due parti del continente: grazie alla riduzione netta dei tempi di percorrenza ed ai grandi comfort offerti, il 'Casanova' si pone quale allettante alternativa ai rischi ed agli intasamenti che caratterizzano i collegamenti automobilistici nella tratta. Non va dimenticato, poi, che con questo collegamento chi si reca in Italia si collega al nostro sistema ferroviario, che consente di raggiungere rapidamente tutti i centri dell'Europa occidentale, grazie ad una rete integrata di trasporti che Trenitalia continua a potenziare. In attesa delle infrastrutture, � importante che continuiamo a creare le giuste condizioni per i futuri trasporti" .

"La tratta Venezia-Lubiana - gli ha fatto eco Miklavcic - � una specie di ponte tra le due parti d'Europa, anche in considerazione del fatto che la nostra capitale � all'incrocio tra il Corridoio 5 ed il Corridoio 10. I tempi di percorrenza limitati consentiranno perci� di collegare in breve tempo l'Europa del sud-est con quella del nord-ovest, dimostrandosi concorrenziali con le altre forme di trasporto: secondo i nostri pronostici, tra un anno o poco pi� la domanda di posti superer� l'offerta e saremo costretti, ben volentieri, a dotarci di un convoglio ancora pi� grande" .

Costa, dal canto suo, ha ricordato come "oggi non � stato solo aggiunto un nuovo treno, ma si � fatta una cosa molto pi� importante: anche se quello odierno � solo un piccolo passo, esso dimostra che il Corridoio 5 si sta facendo. L'importanza di tutto ci� � assoluta, perch� arriva cinque mesi prima dell'ingresso della Slovenia nella Ue: questo dimostra quanto sia importante insistere in questa direzione e quanto sia urgente realizzare il Corridoio. E' necessario adesso che il nostro governo approfitti della disponibilit� della Slovenia ed insista in sede europea perch� si realizzino le varianti alle infrastrutture necessarie perch� il processo di realizzazione del Corridoio 5 continui e si completi".

Tutti i giorni, il pendolino partir� dalla capitale slovena alle 10.25, con arrivo a Venezia alle 14.25, per poi ripartire dalla laguna alle 15.44 (arrivo a Lubiana per le 19.40): quattro ore di viaggio durante le quali i passeggeri potranno usufruire di carrozze e servizi pensati per garantire il massimo comfort, con possibilit� di pranzo al posto o nell'apposita carrozza bistrot.

La creazione del collegamento ferroviario veloce tra Venezia e Lubiana, presentata oggi nella citt� lagunare, non � l'unica novit� prospettata da Trenitalia. Per quanto riguarda i collegamenti con l'estero, "sono ben avviate le trattative con Austria e Germania - ha detto l'amministratore delegato - per realizzare un pi� efficace collegamento commerciale con materiale rotabile, utilizzando comunque mezzi gi� a disposizione". Un'ultima proposta � stata lanciata dal sindaco di Venezia Paolo Costa: "a Venezia e Lubiana - ha detto - ci sono due importanti aeroporti, e lungo la tratta se ne trova un terzo. Per rendere ancor pi� appetibile l'utilizzo del nuovo collegamento, potrebbe essere interessante realizzare dei tratti d'unione tra aeroporti e linea ferroviaria, per realizzare un sistema ancor pi� integrato" . News ITALIA PRESS

CONCERTO ORCHESTRA SINFONICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AL TEATRO MUNICIPALE DI TUNISI

11/12/2003 ore 11.55
Cultura

TUNISI\ aise\ - Domani, 12 dicembre, presso il Teatro Municipale di Tunisi, si terr� il concerto dell'Orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia. L'Orchestra, patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attivit� Culturali, ha come scopo principale quello di valorizzare, in Italia e all'estero, la tradizione musicale del Friuli Venezia Giulia. Inoltre collabora attivamente con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste ed ha suonato di recente al Teatro dell'Opera del Cairo.
Durante il concerto di Tunisi, il programma prevede l'esecuzione di brani tratti dal ricco patrimonio musicale della Regione, che ha dato i natali a musicisti e compositori del calibro di Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini, Tommaso Vitali, Niccol� Paganini.
Al Teatro Municipale di Tunisi, l'Orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia si presenter� in una formazione di soli archi, composta da ben diciassette elementi, tutti musicisti dalla vocazione naturale: nove violini, tre viole, due violoncelli, un contrabbasso, un clavicembalo e un violino solista, Lucio Degani, talento straordinario che ha alle spalle una lunga collaborazione con i Solisti veneti. (aise)

venerdì, dicembre 05, 2003

La cucina made in Italy nella rete

(9colonne)4 dicembre 2003 ROMA - Un sito internet per conoscere la cucina targata "made in Italy". E' questo il risultato di un progetto promosso dal Ministero per le Politiche agricole e realizzato da Ismea (Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare), con lo scopo di offrire agli utenti una guida nel mondo dell'agroalimentare di qualit�. In pratica collegandosi a www.naturalmenteitaliano.com � possibile conoscere tutti gli eventi pi� importanti, le ricette, i prodotti e gli itinerari enogastronomici italiani. Perch� con un clic si apre una finestra che consente di esplorare le caratteristiche che hanno fatto della Penisola un sinonimo di qualit� alimentare conosciuto in tutto il mondo. Il portale � multilingue (oltre all'italiano, esiste la versione in inglese, francese, tedesco, svedese e danese) e facilmente navigabile. Ogni prodotto presentato � corredato da una "carta d'identit�", con indicazioni sulle modalit� di utilizzo, consumo e conservazione. Oltre ovviamente ai valori nutrizionali, i prezzi all'origine e le esportazioni. Ci sono poi le sezioni "come si riconosce" per i marchi di ogni prodotto certificato, per evitare contraffazioni e sofisticazioni, e "servizi alle imprese", dove con una semplice registrazione si � aggiornati sul mercato.

mercoledì, dicembre 03, 2003

�Saraband�, il Matrimonio di Bergman 30 anni dopo

Nuovo film

Il Messaggero, Mercoled� 3 Dicembre 2003

COPENAGHEN La televisione svedese ha trasmesso l�altra sera in prima mondiale, il nuovo film di Ingmar Bergman, Saraband , in cui Marianne e Johan, i personaggi di Scene da un matrimonio si ritrovano, dopo trent'anni.
Il regista svedese, ormai 85enne, ha voluto di nuovo con s� Liv Ullmann e Erland Josephson, e ha girato in meno di un mese un film che molti definiscono il suo �canto del cigno�, e che � soprattutto un amarissimo confronto dell'autore con se stesso, con le proprie difficolt� esistenziali, con la vecchiaia e con la morte, sullo sfondo del lutto insuperabile per la perdita dell'ultima moglie, scomparsa quattro anni fa. Impegnarsi in questa nuova impresa, aveva detto lo stesso Bergman nel 2002, � stata �una follia�: Josephson era gi� affetto dal morbo di Parkinson e aveva avuto due ictus, la Ullmann aveva problemi di cuore, e Boris Ahlsted aveva il tallone rovinato. �Solo Julia (Dufvenius, nella parte della nipotina Karin) e io stiamo bene�, aveva aggiunto il regista, senza nascondersi i rischi legati alla sua et�.
Che cosa lo ha spinto a richiamare in vita i due personaggi del film del 1973, dopo tanto tempo? Bergman non lo ha mai spiegato, ma Pia Ehrnvall, responsabile della produzione televisiva che ha seguito il progetto, e che gi� ha lavorato con il regista in passato, ha spiegato in un'intervista che Saraband non � il seguito di Scene da un matrimonio , ma piuttosto �uno sviluppo� dei personaggi della serie televisiva poi trasformata in film per il grande schermo. La Ehrnvall ha anche confidato che i rapporti tra la Ullmann e il regista siano stati tempestosi, e si racconta che l'attrice si � rifiutata un giorno di girare una scena nuda: avrebbe chiesto una tuta color carne, e il regista infuriato le ha gettato una bottiglia contro. �Ingmar e Liv - ha detto Pia Ehrnvall - hanno sempre avuto un rapporto manesco tra loro, e ci sono stati anche in questa occasione momenti in cui le acque si sono agitate, ma l'atmosfera non � mai stata negativa�.

martedì, dicembre 02, 2003

IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 2003 N.286 DI RIFORMA DEI COMITES

02/12/2003 ore 19.59

ROMA\ aise\ - Riportiamo qui di seguito il testo integrale dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, che entrer� in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

"Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.11.2003,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data 21 novembre 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della Giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica;


EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "legge", la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
b) "elenco aggiornato", l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.459;
c) "elettore", il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
d) "ufficio consolare", uno degli uffici di cui all'articolo 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
e) "circoscrizione consolare", l'ambito di competenza territoriale dell'ufficio consolare;
f) "Comitato", il Comitato degli italiani all'estero.
2. Ai fini della legge e del presente regolamento, per "data stabilita per le votazioni" e "giorno stabilito per le votazioni" si intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio consolare.



Art. 2.
Istituzione di un nuovo Comitato


1. In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge.
2. In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario. Il testo del regolamento � trasmesso per conoscenza al capo dell'ufficio consolare.



Art. 3.
Compiti e funzioni del Comitato


1. I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati dal Presidente o da persona da lui delegata.
2. Le riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge sono convocate, previa intesa, o dall'autorit� consolare o dal Comitato. Al momento della convocazione � concordato l'ordine del giorno ed � predisposta la documentazione utile all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
3. I pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4, lettere e) ed f), della legge sono formulate dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge.
4. Le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), della legge devono pervenire all'ufficio consolare corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attivit�. Entro quindici giorni il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al Presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito, del quale d� immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.
5. Il capo dell'ufficio consolare comunica al Presidente del Comitato le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge prima che queste siano inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del quale d� immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.
6. I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge esercitano le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere c), d), e), g) e h), della legge.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge, i patronati operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria attivit� entro il 30 novembre di ogni anno.



Art. 4.
Finanziamenti annuali disposti
dal Ministero degli affari esteri


1. L'erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre dell'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge, � subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile preventiva e consuntiva del Comitato, che � trasmessa al Ministero degli affari esteri, tramite il capo dell'ufficio consolare, in duplice esemplare (originale o copia autenticata), datata, firmata dal Presidente del Comitato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge e vistata dall'ufficio consolare competente.
2. Le verifiche previste dall'articolo 3, comma 7, della legge sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dagli organi preposti del Ministero degli affari esteri.
3. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa � consegnata dal Presidente che cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna � redatto un verbale di consistenza.



Art. 5.
Sede provvisoria del Comitato


1. In occasione della prima istituzione del Comitato, il capo dell'ufficio consolare si adopera per il reperimento di una sede in cui il Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge.



Art. 6.
Eleggibilit�


1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo della legge, le cause di ineleggibilit� sono verificate in base all'atto costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attivit� scolastiche e dei comitati per l'assistenza.
3. La causa di ineleggibilit� di cui all'articolo 8, comma 1, della legge � riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore della legge.



Art. 7.
Verifica della condizione degli eletti


1. Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilit� e di incompatibilit� dei propri membri.
2. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilit�, ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilit� previste, il Comitato la contesta al membro interessato.
3. Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilit� sopravvenute o di incompatibilit�.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilit� o di incompatibilit�, invita a rimuoverla o a esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.
5. Contro la deliberazione adottata, il membro pu� interessare la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentiti l'autorit� consolare, il Segretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e i membri del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero residenti nello Stato ove opera il Comitato.
6. Nel giorno successivo, la deliberazione � depositata nella segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che � stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.



Art. 8.
Comitato dei presidenti


1. La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva alle elezioni � convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di svolgimento delle medesime. Il Comitato dei presidenti elegge il Presidente tra i propri membri.



Art. 9.
Membri stranieri di origine italiana


1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge, possono far parte del Comitato i cittadini stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al quarto grado in linea retta di ascendenza. L'accertamento del requisito compete all'autorit� consolare.
2. Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, fornita per l'occasione dall'ufficio consolare, chiede alle associazioni medesime di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, il numero delle preferenze espresse da ciascun membro del Comitato � arrotondato all'unit� inferiore.
4. Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2 e comunque non oltre la data di convocazione dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.
5. Ai membri cooptati si applica l'articolo 5, comma 4, della legge.



Art. 10.
Durata in carica e scioglimento del Comitato


1. I membri del Comitato entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena emanato il decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge.
2. Il Comitato resta in carica fino all'indizione delle elezioni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. Il quinquennio di cui all'articolo 8, comma 1, della legge decorre dalla data stabilita per le votazioni.
4. Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4, della legge � nominato un Commissario straordinario che resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato. Entro quindici giorni, la documentazione contabile e amministrativa � consegnata dal Presidente che cessa dalla carica al Commissario straordinario. Della consegna � redatto un verbale di consistenza.



Art. 11.
Elenco aggiornato


1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini per l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti dall'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalit� diverse dalla determinazione della consistenza delle comunit� italiane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 15, comma 4, della legge e dallo svolgimento della relativa campagna elettorale.
3. L'autorit� consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero pu� fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per le finalit� politico-elettorali stabilite dalla legge.
4. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero dell'interno e i Comuni.



Art. 12.
Determinazione del numero dei membri del Comitato


1. Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole circoscrizioni consolari, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, viene a cadere nell'anno antecedente la data stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1, riferita ai dati pi� recenti dell'elenco aggiornato, � resa non oltre il ventesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta del Ministero degli affari esteri.



Art. 13.
Indizione delle elezioni e istituzione dell'ufficio elettorale


1. Entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo l'elenco degli aventi diritto al voto, ripartito per circoscrizione consolare, con l'indicazione, ove risultante, dell'assenza del requisito della residenza da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, le elezioni del Comitato sono indette con decreto del capo dell'ufficio consolare.
3. Il decreto di cui al comma 2 indica il numero dei membri del Comitato da eleggere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge, sulla base dei dati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento.
4. Il decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito per le votazioni e il giorno della prima seduta del Comitato.
5. Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare istituisce l'ufficio elettorale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge. L'ufficio elettorale � presieduto dal capo dell'ufficio consolare, o da un suo rappresentante, ed � composto da almeno altri due membri di cittadinanza italiana, dipendenti dell'ufficio consolare, ove possibile di ruolo.
6. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati nei propri locali accessibili al pubblico.
7. L'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunit� italiane all'estero le liste dei candidati e adotta iniziative per promuovere la pi� ampia comunicazione e per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizione di parit� tra loro. L'ufficio consolare invita gli editori di quotidiani e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parit� tra loro.



Art. 14.
Presentazione delle liste dei candidati


1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonch� la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonch� tutti i nominativi dei candidati.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri. Di ogni candidato � indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonch� un numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.
3. Assieme alle liste dei candidati sono presentate:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato;
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge.
4. Ogni lista, munita di proprio contrassegno, � presentata, corredata della prescritta documentazione, da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
5. Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo � costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute.
6. Le designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate al capo dell'ufficio consolare.
7. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal presente regolamento.
8. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni l'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.



Art. 15.
Comitato elettorale circoscrizionale


1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il capo dell'ufficio consolare richiede alle associazioni degli emigrati italiani che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni un elenco di propri rappresentanti, designati nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale. Entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, le associazioni degli emigrati italiani comunicano, anche collettivamente, all'ufficio consolare tale elenco.
2. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, con decreto del capo dell'ufficio consolare � costituito il comitato elettorale circoscrizionale, composto da:
a) i rappresentanti designati dai presentatori delle liste di candidati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b);
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a centomila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato e non superiore a dodici nelle altre circoscrizioni.
3. Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al comma 2, lettera b), i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani sono scelti mediante sorteggio tra i designati.



Art. 16.
Ammissione delle liste


1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale circoscrizionale:
a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;
b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
c) riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in pi� liste;
f) cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'et� richiesta per l'elettorato passivo;
g) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare;
h) verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilit�;
i) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.



Art. 17.
Stampa e invio del materiale elettorale


1. La scheda elettorale riporta, accanto al contrassegno, il cognome e il nome dei candidati di ciascuna lista, secondo il modello di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
2. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformit� delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge, ai modelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
3. Il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto, di cui all'articolo 17, comma 6, della legge, riporta unicamente un numero o codice corrispondente a una posizione nell'elenco degli elettori. Sul tagliando non sono apposti dati che consentono di risalire direttamente e immediatamente all'identit� dell'elettore.
4. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge mediante il sistema postale pi� affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalit� previste dagli articoli 14, comma 1, e 17, commi 3, 6 e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.
5. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 7, della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge sono registrati il numero delle buste contenenti schede pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo delle medesime presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalit� dell'incenerimento.



Art. 18.
Espressione del voto


1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.
2. � nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non � indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.



Art. 19.
Ammissione al voto dei
cittadini cancellati per irreperibilit�


1. I cittadini cancellati per irreperibilit� dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.



Art. 20.
Ammissione al voto dei cittadini omessi
dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto


1. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco degli aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, sono ammessi al voto con le modalit� previste dall'articolo 19 del presente regolamento se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE � stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco di cui al comma 1 sono ammessi al voto dagli uffici consolari competenti se dai propri atti risulta che gli stessi sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE � stata richiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo rilasciata dal Comune di appartenenza con le modalit� previste dall'articolo 19, comma 2.
3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 19, comma 3. Tale elenco � trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.



Art. 21.
Nomina degli scrutatori


1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato elettorale circoscrizionale:
a) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge;
b) la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, il comitato elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalit� tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste.
3. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.



Art. 22.
Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio


1. Ai fini dello scrutinio sono valide le buste pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni, anche se spedite oltre il termine previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi atti a individuare i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalit�.
3. Ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge, il presidente del comitato elettorale circoscrizionale costituisce, con apposito provvedimento, i seggi elettorali. In caso di ufficio consolare avente pi� di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra pi� seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo seggio un numero di elettori inferiore a cento.
4. Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell'ora fissata dal comitato elettorale circoscrizionale, il presidente, o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita inoltre i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.
5. Il presidente del seggio riceve, da parte del comitato elettorale circoscrizionale, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresentanti di lista, un congruo numero di urne, gli stampati e il materiale occorrenti per le operazioni, nonch� copia autentica dell'elenco degli elettori, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare, i plichi con le buste contenenti schede unitamente alla comunicazione del numero di queste.
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal segretario:
a) accerta se il numero delle buste ricevute corrisponde al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dal comitato elettorale circoscrizionale;
b) accerta contestualmente se le buste ricevute provengono da un'unica circoscrizione consolare;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta se la busta contiene il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta contenente la scheda con l'espressione del voto;
2) accerta se il tagliando incluso nella busta appartiene a elettore incluso nell'elenco trasmesso dal comitato elettorale circoscrizionale;
3) accerta se la busta contenente la scheda con l'espressione del voto � chiusa, integra e non reca alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la scheda inclusa in una busta che contiene pi� di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato pi� di una volta, o di elettore non appartenente alla circoscrizione consolare, o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento, o la scheda inclusa nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale, o non accompagnata nella busta esterna n� dal tagliando n� dal certificato elettorale. Non procede ad annullare la scheda se il tagliando non � stato staccato dal certificato elettorale ma � incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui � incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.
7. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio sono separati dalle buste stesse in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto. Dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio, congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, uno dei componenti del seggio accerta l'avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto al nome nell'apposita colonna della lista degli aventi diritto al voto. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.



Art. 23.
Operazioni di scrutinio


1. Completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, si procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
a) il vice presidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto e la apre;
b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di essa e la consegna al segretario;
c) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate in apposita cassetta.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse � fatta menzione nel verbale.



Art. 24.
Verbali


1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, il numero delle buste esterne consegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale, il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate nonch� contestate e non assegnate, i risultati elettorali, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati nonch� le modalit� di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, � letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.
2. Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruit� dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.
3. Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente gli esemplari del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutti i documenti relativi alle operazioni del seggio, nonch�, in plichi separati:
a) le schede annullate;
b) le schede bianche, le schede nulle;
c) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti contestati e assegnati da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
d) le schede valide;
e) la lista degli elettori.
4. I plichi di cui al comma 3 sono recapitati, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale.
5. Nel verbale delle operazioni elettorali, redatto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge, dal comitato elettorale circoscrizionale, sono inseriti i dati complessivi indicati al comma 1.



Art. 25.
Voti contestati


1. Entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi di cui all'articolo 24, comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti.
2. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, � allegato al verbale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge.



Art. 26.
Ripartizione dei seggi


1. Compiute le operazioni di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale:
a) determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per il numero dei candidati da eleggere e attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando i voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo le rispettive cifre individuali, prevalendo, a parit� di cifre individuali, l'ordine di presentazione nella lista.
2. I seggi eventualmente restanti dopo le operazioni di cui al comma 1, lettera a), sono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parit� di resti, alla lista che ha ottenuto il pi� alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non hanno ottenuto alcun quoziente.



Art. 27.
Proclamazione degli eletti


1. Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformit� ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera c), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali pi� elevate.



Art. 28.
Impedimenti alle elezioni


1. Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo gli impedimenti comunque verificatisi all'elezione del Comitato o dei Comitati, le motivazioni che li hanno determinati e l'azione svolta per rimuoverli.
2. Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, pu� disporre che le elezioni siano ripetute.



Art. 29.
Prima seduta del Comitato


1. La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo giorno successivo alla data stabilita per le votazioni.
2. La prima seduta del Comitato � convocata dal Presidente del Comitato precedente. Se il Comitato precedente � stato sciolto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge, o se il Comitato � di nuova istituzione, la prima seduta del Comitato � convocata dal capo dell'ufficio consolare.
3. Il Comitato � presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha ottenuto la pi� elevata cifra individuale. In caso di parit� di cifre individuali la seduta � presieduta dal pi� anziano di et�.
4. Il Segretario provvisorio � il membro pi� giovane del Comitato.
5. Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non � stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 8, comma 1, della legge, nonch� dell'articolo 6 del presente regolamento e dichiara la ineleggibilit� di essi se sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 7 del presente regolamento.
6. Il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge, il Presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.
7. Eletto il Presidente, si procede, a maggioranza semplice, all'elezione del Segretario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge.
8. Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge.



Art. 30.
Adempimenti del segretario del Comitato


1. Il Segretario del Comitato svolge le funzioni di Segretario dell'esecutivo, anche se non ne � membro, e cura la tenuta dei verbali delle sedute e degli altri atti concernenti l'attivit� del Comitato e dell'esecutivo.
2. I verbali delle sedute e gli altri atti di cui al comma 1 sono tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare o di un suo rappresentante appositamente delegato.
3. Copia dei verbali delle sedute, firmata dal Presidente e controfirmata dal Segretario, � trasmessa al capo dell'ufficio consolare.



Art. 31.
Pubblicit� delle sedute


1. Il Comitato assicura la pubblicit� delle sedute trasmettendo i relativi verbali all'autorit� consolare, che li espone nei propri locali accessibili al pubblico.



Art. 32.
Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare


1. Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12 comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare pu� essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.



Art. 33.
Soluzione delle controversie


1. In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri all'autorit� consolare, al Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato � espresso entro trenta giorni dalla richiesta.



Art. 34.
Esenzione dai diritti consolari


1. Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.



Art. 35.
Assenza di oneri


1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Art. 36.
Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (aise)

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