DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 318 (2)

  Regolamento recante norme per  l'individuazione delle misure minime
di  sicurezza  per  il  trattamento   dei  dati  personali,  a  norma
dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali ;
Ritenuto che ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in via preventiva, le
misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai  fini del  presente regolamento  si applicano  le definizioni
elencate nell'articolo  1 della  legge 31 dicembre  1996, n.  675, di
seguito denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:
  a)   "misure  minime":   il   complesso   delle  misure   tecniche,
informatiche, organizzative,  logistiche e procedurali  di sicurezza,
previste nel presente regolamento,  che configurano il livello minimo
di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall'articolo
15, comma 1, della legge;
  b) "strumenti":  i mezzi  elettronici o comunque  automatizzati con
cui si effettua il trattamento;
  c)  "amministratori di  sistema": i  soggetti cui  e' conferito  il
compito di  sovrintendere alle  risorse del  sistema operativo  di un
elaboratore  o  di   un  sistema  di  base  dati   e  di  consentirne
l'utilizzazione.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

 

           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice      il   "referendum"     popolare    nei    casi
          previsti   dalla Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Si trascrive il testo dell'art.    15  della  legge  31
          dicembre  1996, n.   675   (Tutela   delle   persone   e di
          altri    soggetti    rispetto    al  trattamento  dei  dati
          personali):
            "Art.  15   (Sicurezza dei dati).  - 1.  I dati personali
          oggetto  di   trattamento   devono   essere   custoditi   e
          controllati,  anche  in relazione alle conoscenze acquisite
          in base al progresso  tecnico, alla natura dei dati e  alle
          specifiche caratteristiche del   trattamento,  in  modo  da
          ridurre  al    minimo,  mediante   l'adozione di   idonee e
          preventive  misure    di    sicurezza,    i     rischi   di
          distruzione    o   perdita,   anche accidentale,  dei  dati
          stessi,  di accesso  non  autorizzato   o   di  trattamento
          non   consentito   o   non conforme  alle  finalita'  della
          raccolta.
            2. Le misure minime  di  sicurezza  da  adottare  in  via
          preventiva  sono  individuate  con regolamento emanato  con
          decreto  del  Presidente   della   Repubblica,   ai   sensi
          dell'art.  17, comma 1, lettera  a), della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  entro centottanta  giorni  dalla data   di
          entrata  in vigore   della presente legge, su proposta  del
          Ministro di grazia  e  giustizia,  sentiti l'Autorita'  per
          l'informatica  nella pubblica amministrazione e il Garante.
            3. Le   misure di sicurezza di   cui al  comma  2    sono
          adeguate,  entro  due    anni  dalla   data di   entrata in
          vigore della   presente legge   e  successivamente      con
          cadenza    almeno   biennale,  con   successivi regolamenti
          emanati  con   le modalita' di cui al medesimo  comma 2, in
          relazione   all'evoluzione    tecnica   del   settore     e
          all'esperienza maturata.
            4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
          organismi  di  cui   all'art. 4, comma 1,  lettera b), sono
          stabilite  con decreto del  Presidente del  Consiglio   dei
          Ministri    con  l'osservanza   delle norme che regolano la
          materia".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 17,  comma 1,  della
          legge    23  agosto    1988,      n.    400     (Disciplina
          dell'attivita'       di    Governo    e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "1.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del   Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il parere  del Consiglio di Stato   che
          deve  pronunziarsi  entro   novanta giorni dalla richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e   dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari (7/a);
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa)".
           Note all'art. 1:
            - Si  riporta il testo dell'art.   1 della  citata  legge
          31 dicembre 1996, n. 675:
            "Art.    1   (Finalita'   e   definizioni).    -   1.  La
          presente  legge garantisce  che  il trattamento  dei   dati
          personali  si   svolga   nel rispetto   dei diritti,  delle
          liberta'   fondamentali, nonche'   della  dignita'    delle
          persone    fisiche,    con   particolare riferimento   alla
          riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi'
          i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro  ente  o
          associazione.
             2. Ai fini della presente legge si intende:
            a)    per "banca  di dati",  qualsiasi complesso  di dati
          personali, ripartito  in  una o   piu'   unita'   dislocate
          in  uno o  piu'  siti, organizzato  secondo una  pluralita'
          di      criteri   determinati     tali  da  facilitarne  il
          trattamento;
            b)   per    "trattamento",   qualunque    operazione    o
          complesso    di operazioni,  svolti con  o  senza l'ausilio
          di    mezzi  elettronici    o  comunque      automatizzati,
          concernenti        la   raccolta,       la   registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,  l'elaborazione,   la
          modificazione,  la     selezione,     l'estrazione,      il
          raffronto,      l'utilizzo, l'interconnessione, il  blocco,
          la  comunicazione, la   diffusione, la cancellazione  e  la
          distruzione di dati;
            c) per "dato personale",  qualunque informazione relativa
          a   persona  fisica,     persona     giuridica,    ente  od
          associazione,   identificati   o identificabili,      anche
          indirettamente,    mediante     riferimento     a qualsiasi
          altra   informazione,   ivi   compreso   un    numero    di
          identificazione personale;
            d)    per  "titolare",   la persona   fisica, la  persona
          giuridica,   la pubblica    amministrazione  e    qualsiasi
          altro    ente, associazione   od organismo cui competono le
          decisioni in ordine alle finalita' ed  alle  modalita'  del
          trattamento  di  dati    personali, ivi compreso il profilo
          della sicurezza;
            e) per "responsabile", la persona    fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica  amministrazione e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione   od organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
            f)  per "interessato",  la  persona fisica,   la  persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
            g) per  "comunicazione",  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'   soggetti determinati   diversi
          dall'interessato,  in qualunque forma,  anche  mediante  la
          loro messa a disposizione o consultazione;
            h)    per   "diffusione", il   dare  conoscenza  dei dati
          personali  a soggetti indeterminati,  in qualunque   forma,
          anche   mediante      la   loro   messa  a  disposizione  o
          consultazione;
            i)  per "dato  anonimo", il  dato che  in origine,   o  a
          seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
          interessato identificato o identificabile;
            l) per "blocco", la conservazione di dati  personali  con
          sospensione   temporanea   di  ogni  altra  operazione  del
          trattamento;
            m)  per  "Garante",  l'autorita'   istituita   ai   sensi
          dell'art. 30".
            -  Per  il  testo  dell'art.  15  della  citata  legge 31
          dicembre 1996, n.  675, vd. supra in note alle premesse.

Capo II
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI
O COMUNQUE AUTOMATIZZATI.
Sezione I
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori non
accessibili da altri elaboratori o terminali.

                               Art. 2.
                   Individuazione degli incaricati
  1. Salvo  quanto previsto  dall'articolo 8,  se il  trattamento dei
dati  personali e'  effettuato  per  fini diversi  da  quelli di  cui
all'articolo 3  della legge  mediante elaboratori non  accessibili da
altri elaboratori o terminali,  devono essere adottate, anteriormente
all'inizio del trattamento, le seguenti misure:
  a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli
incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione
alle   caratteristiche   dell'elaboratore,   consentirne   l'autonoma
sostituzione,  previa comunicazione  ai  soggetti  preposti ai  sensi
della lettera b);
  b) individuare per iscritto, quando vi e' piu' di un incaricato del
trattamento e  sono in  uso piu' parole  chiave, i  soggetti preposti
alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono
le medesime.

 

            Nota all'art. 2:
            -  Si    riporta il testo dell'art.  3 della citata legge
          31 dicembre 1996, n. 675:
            "Art. 3 (Trattamento di dati    per  fini  esclusivamente
          personali).   -   1.   Il  trattamento  di  dati  personali
          effettuato  da  persone  fisiche  per  fini  esclusivamente
          personali  non  e' soggetto all'applicazione della presente
          legge,  sempreche'  i  dati  non  siano  destinati  ad  una
          comunicazione sistematica o alla diffusione.
            2. Al trattamento  di cui al comma   1  si  applicano  in
          ogni caso le disposizioni  in tema  di  sicurezza  dei dati
          di    cui all'art.  15, nonche' le disposizioni di cui agli
          articoli 18 e 36".

Capo II
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI
O COMUNQUE AUTOMATIZZATI.
Sezione II
Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori
accessibili in rete

                               Art. 3.
                           Classificazione
  1. Ai  fini della presente  sezione gli elaboratori  accessibili in
rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in:
  a)  elaboratori accessibili  da altri  elaboratori solo  attraverso
reti non disponibili al pubblico;
  b) elaboratori  accessibili mediante una rete  di telecomunicazioni
disponibili al pubblico.
                               Art. 4.
         Codici identificativi e protezione degli elaboratori
  1. Nel  caso di trattamenti  effettuati con gli elaboratori  di cui
all'articolo 3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere
adottate le seguenti misure:
  a)  a  ciascun utente  o  incaricato  del trattamento  deve  essere
attribuito  un codice  identificativo  personale per  l'utilizzazione
dell'elaboratore;  uno   stesso  codice,  fatta  eccezione   per  gli
amministratori  di sistema  relativamente  ai  sistemi operativi  che
prevedono un  unico livello di  accesso per tale funzione,  non puo',
neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
  b)  i codici  identificativi  personali devono  essere assegnati  e
gestiti in  modo che  ne sia  prevista la  disattivazione in  caso di
perdita della qualita' che  consentiva l'accesso all'elaboratore o di
mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
  c)  gli elaboratori  devono essere  protetti contro  il rischio  di
intrusione ad  opera di programmi  di cui all'art.  615-quinquies del
codice  penale,  mediante  idonei  programmi,  la  cui  efficacia  ed
aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.
  2. Le  disposizioni di  cui al  comma 1,  lettere a)  e b),  non si
applicano ai trattamenti  dei dati personali di cui  e' consentita la
diffusione.

 

           Nota all'art. 4:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  615-quinquies del
          codice penale:
            "Art. 615-quinquies (Diffusione di   programmi diretti  a
          danneggiare  o  interrompere  un  sistema  informatico).  -
          Chiunque  diffonde,  comunica  o  consegna   un   programma
          informatico  da  lui stesso o da altri redatto, avente  per
          scopo  o  per  effetto il  danneggiamento  di un    sistema
          informatico o telematico, dei dati  o dei programmi in esso
          contenuti  o   ad esso   pertinenti, ovvero  l'interruzione
          totale  o parziale,  o l'alterazione del suo funzionamento,
          e' punito con la reclusione sino a due anni e con la  multa
          sino a lire venti milioni".
                               Art. 5.
                     Accesso ai dati particolari
  1. Per il trattamento  dei dati di cui agli articoli  22 e 24 della
legge effettuato  ai sensi dell'articolo 3,  l'accesso per effettuare
le   operazioni  di   trattamento  e'   determinato  sulla   base  di
autorizzazioni assegnate, singolarmente o  per gruppi di lavoro, agli
incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento e'
effettuato  ai  sensi dell'articolo  3,  comma  1, lettera  b),  sono
oggetto  di autorizzazione  anche  gli strumenti  che possono  essere
utilizzati  per  l'interconnessione   mediante  reti  disponibili  al
pubblico.
  2. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i
singoli  elaboratori attraverso  i  quali e'  possibile accedere  per
effettuare operazioni di trattamento.
  3.  Le autorizzazioni  all'accesso sono  rilasciate e  revocate dal
titolare  e,  se  designato,   dal  responsabile.  Periodicamente,  e
comunque almeno una volta l'anno,  e' verificata la sussistenza delle
condizioni per la loro conservazione.
  4. L'autorizzazione  all'accesso deve essere limitata  ai soli dati
la  cui conoscenza  e' necessaria  e sufficiente  per lo  svolgimento
delle operazioni di trattamento o di manutenzione.
  5. La  validita' delle  richieste di accesso  ai dati  personali e'
verificata prima di consentire l'accesso stesso.
  6.  Non  e'  consentita   l'utilizzazione  di  un  medesimo  codice
identificativo personale per  accedere contemporaneamente alla stessa
applicazione da diverse stazioni di lavoro.
  7. Le  disposizioni di cui ai  commi da l  a 6 non si  applicano al
trattamento dei dati personali di cui e' consentita la diffusione.

 

           Nota all'art. 5:
            -  Si trascrive  il testo  degli articoli  22 e  24 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675:
            "Art.  22 (Dati sensibili). - 1.  I dati personali idonei
          a rivelare l'origine razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche,     l'adesione      a      partiti,   sindacati,
          associazioni   od   organizzazioni a  carattere  religioso,
          filosofico,  politico  o     sindacale,  nonche'   i   dati
          personali  idonei  a rivelare   lo stato   di  salute  e la
          vita  sessuale, possono  essere oggetto di trattamento solo
          con  il  consenso   scritto   dell'interessato   e   previa
          autorizzazione del Garante.
            2.  Il    Garante comunica   la decisione  adottata sulla
          richiesta  di  autorizzazione    entro    trenta    giorni,
          decorsi i  quali  la  mancata pronuncia equivale a rigetto.
          Con    il    provvedimento    di   autorizzazione,   ovvero
          successivamente,  anche sulla base di  eventuali verifiche,
          il Garante   puo'  prescrivere   misure   e    accorgimenti
          a     garanzia dell'interessato,   che   il   titolare  del
          trattamento  e'  tenuto  ad adottare.
            3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1  da  parte
          di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici,
          e'   consentito   solo  se  autorizzato     da     espressa
          disposizione  di  legge  nella quale  siano specificati   i
          dati   che   possono   essere   trattati,   le   operazioni
          eseguibili e le rilevanti finalita' di  interesse  pubblico
          perseguite.
            4. I dati personali idonei a rivelare  lo stato di salute
          e  la  vita sessuale possono essere oggetto  di trattamento
          previa autorizzazione del  Garante, qualora  il trattamento
          sia  necessario    ai  fini     dello   svolgimento   delle
          investigazioni  di  cui    all'art.  38  delle    norme  di
          attuazione, di  coordinamento e  transitorie del codice  di
          procedura penale, approvate  con D.Lgs.   28  luglio  1989,
          n.  271,    e successive modificazioni,   o,  comunque, per
          far  valere  o difendere  in  sede giudiziaria  un  diritto
          di  rango  pari  a quello  dell'interessato, sempre  che  i
          dati  siano    trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per   il  periodo    strettamente    necessario  al    loro
          perseguimento.    Il  Garante  prescrive    le misure e gli
          accorgimenti  di  cui  al     comma   2   e   promuove   la
          sottoscrizione  di un   apposito codice di deontologia e di
          buona  condotta secondo  le modalita'  di cui  all'art. 31,
          comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto  dall'art.
          43, comma 2".
            "Art.  24    (Dati  relativi  ai    provvedimenti  di cui
          all'art.  686 del codice di  procedura penale). -    1.  Il
          trattamento   di      dati   personali  idonei  a  rivelare
          provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1,  lettere  a)  e
          d),  2    e  3, del codice di procedura  penale, e' ammesso
          soltanto se autorizzato da espressa disposizione  di  legge
          o  provvedimento  del Garante che specifichino le rilevanti
          finalita' di interesse pubblico del  trattamento, i    tipi
          di  dati trattati  e le  precise operazioni autorizzate".
                               Art. 6.
               Documento programmatico sulla sicurezza
  1. Nel caso  di trattamento dei dati  di cui agli articoli  22 e 24
della   legge   effettuato    mediante   gli   elaboratori   indicati
nell'articolo  3, comma  l,  lettera b),  deve  essere predisposto  e
aggiornato,  con cadenza  annuale, un  documento programmatico  sulla
sicurezza dei dati per definire,  sulla base dell'analisi dei rischi,
della distribuzione  dei compiti e delle  responsabilita' nell'ambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:
  a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e
dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonche' le procedure
per  controllare  l'accesso  delle   persone  autorizzate  ai  locali
medesimi;
  b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrita' dei dati;
  c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei
dati,  ivi compresi  quelli per  le  restrizioni di  accesso per  via
telematica;
  d) l'elaborazione di un piano  di formazione per rendere edotti gli
incaricati  del trattamento  dei rischi  individuati e  dei modi  per
prevenire danni.
  2.  L'efficacia delle  misure di  sicurezza adottate  ai sensi  del
comma 1 deve essere oggetto  di controlli periodici, da eseguirsi con
cadenza almeno annuale.

 

            Nota all'art. 6:
            -  Per il  testo  degli articoli  22  e 24  della  citata
          legge  31 dicembre 1996, n. 675, vd. supra in nota all'art.
          5.
                               Art. 7.
               Reimpiego dei supporti di memorizzazione
  1. Nel caso  di trattamento dei dati  di cui agli articoli  22 e 24
della legge  effettuato con  gli strumenti di  cui all'articolo  3, i
supporti   gia'  utilizzati   per  il   trattamento  possono   essere
riutilizzati  qualora le  informazioni precedentemente  contenute non
siano  tecnicamente in  alcun  modo  recuperabili, altrimenti  devono
essere distrutti.

 

Capo II
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI
O COMUNQUE AUTOMATIZZATI.
Sezione III
Trattamento dei dati personali effettuato
per fini esclusivamente personali

                               Art. 8.
                            Parola chiave
  1. Ai  sensi dell'articolo 3  della legge, il trattamento  per fini
esclusivamente personali dei dati di cui  agli articoli 22 e 24 della
legge, effettuato  con elaboratori  stabilmente accessibili  da altri
elaboratori, e' soggetto solo  all'obbligo di proteggere l'accesso ai
dati o al sistema mediante l'utilizzo di una parola chiave, qualora i
dati siano organizzati in banche di dati.

 

Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CON STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI
ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI.

                               Art. 9.
                    Trattamento di dati personali
  1. Nel  caso di trattamento di  dati personali per fini  diversi da
quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi
da quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalita':
  a)  nel designare  gli incaricati  del trattamento  per iscritto  e
nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19
della  legge, il  titolare o,  se designato,  il responsabile  devono
prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali
la  cui  conoscenza  sia  strettamente necessaria  per  adempiere  ai
compiti loro assegnati;
  b)  gli  atti  e  i  documenti  contenenti  i  dati  devono  essere
conservati  in archivi  ad accesso  selezionato e,  se affidati  agli
incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati
e restituiti al termine delle operazioni affidate.
  2. Nel  caso di trattamento  di dati di cui  agli articoli 22  e 24
della  legge, oltre  a quanto  previsto  nel comma  1, devono  essere
osservate le seguenti modalita':
  a)  se affidati  agli  incaricati  del trattamento,  gli  atti e  i
documenti contenenti i dati  sono conservati, fino alla restituzione,
in contenitori muniti di serratura;
  b) l'accesso agli  archivi deve essere controllato  e devono essere
identificati  e registrati  i soggetti  che vi  vengono ammessi  dopo
l'orario di chiusura degli archivi stessi.

 

           Note all'art. 9:
            -  Per  il  testo  dell'art.  3    della  citata legge 31
          dicembre 1996, n.  675, vd. supra in nota all'art. 2.
            - Si trascrive il testo  degli  articoli  8  e  19  della
          citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:
            "Art.  8    (Responsabile).  -  1.    Il responsabile, se
          designato, deve essere  nominato  tra  soggetti   che   per
          esperienza,  capacita'  ed affidabilita'  forniscano idonea
          garanzia  del   pieno rispetto  delle vigenti  disposizioni
          in materia   di   trattamento,   ivi compreso   il  profilo
          relativa alla sicurezza.
            2.    Il      responsabile    procede    al   trattamento
          attenendosi   alle istruzioni impartite   dal  titolare  il
          quale,    anche tramite verifiche periodiche, vigila  sulla
          puntuale  osservanza delle  disposizioni di cui al comma  1
          e delle proprie istruzioni.
            3.    Ove    necessario   per   esigenze   organizzative,
          possono    essere  designati  responsabili  piu'  soggetti,
          anche mediante suddivisione di compiti.
            4.  I  compiti  affidati    al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
            5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
          personali  ai  quali   hanno   accesso   attenendosi   alle
          istruzioni del titolare o del responsabile".
            "Art.   19  (Incaricati del  trattamento).  -  1. Non  si
          considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
          parte delle persone incaricate per iscritto di compiere  le
          operazioni   del   trattamento   dal   titolare      o  dal
          responsabile, e   che operano    sotto  la    loro  diretta
          autorita'".
            -  Per il  testo  degli articoli  22  e 24  della  citata
          legge  31 dicembre 1996, n. 675, vd. supra in nota all'art.
          5.
                              Art. 10.
                  Conservazione della documentazione
                       relativa al trattamento
  1.  I  supporti  non  informatici  contenenti  la  riproduzione  di
informazioni relative  al trattamento di  dati personali di  cui agli
articoli 22 e 24 della legge devono essere conservati e custoditi con
le modalita' di cui all'articolo 9.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 luglio 1999
CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Diliberto, Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1999
  Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 15